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La notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza

Nel documento Il controllo giudiziario delle società (pagine 134-137)

DENUNZIA AL TRIBUNALE Testo vigente

1. Delega e decreti di attuazione

4.6. La notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza

Depositato il ricorso nella cancelleria del tribunale competente, il presi- dente del collegio investito della denuncia deve, ai sensi del 1° co. dell’art. 30, d.lgs. 5/2003, nominare senza indugio il giudice incaricato della rela- zione e fissare con decreto l’udienza per l’audizione delle parti in camera di consiglio.

Sempre ai sensi del 1° co. dell’art. 30, d.lgs. 5/2003, il presidente deve inoltre fissare il termine per la notifica del ricorso e del decreto ai soggetti contro cui il provvedimento è richiesto, nonché il termine per la costitu- zione di questi ultimi.

© 88-08- 4378 Art. 2409

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(125) Per l’impossibilità di ricorrere per cassazione contro provvedimenti pronunciati in sede di reclamo nel procedimento ex art. 2409 c.c., ma per l’esperibilità del ricorso straordinario ai sen- si dell’art. 111 Cost. contro il capo relativo al regolamento sulle spese, v. Cass., 22 novembre 2001, n. 14763, in Soc., 2002, 852, con nota di GENNARI; Id., 24 novembre 2000, n. 15173, in Mass. Foro it., 2000; Id., 2 ottobre 1997, n. 9636, ivi, 1997, in Foro it., 1998, I, 3634, e in Soc., 1998, 403, con nota di PAOLUCCI; Id., 16 gennaio 1997, n. 420, in Mass. Foro it., 1997, in Foro it., 1997, I, 423, e in Giur. comm., 1999, II, 5, con nota di ALVARO; Id., 23 gennaio 1996, n. 498, in Giust. civ., 1996, I, 947, con nota di SALAFIA.

Entro lo stesso termine, precisa la medesima disposizione, il pubblico ministero può depositare osservazioni scritte.

La fissazione di un termine, anteriore alla data dello svolgimento del- l’udienza, per la costituzione in cancelleria dei resistenti, che si difendono dall’adozione di provvedimenti nei loro confronti, ha, ovviamente, la sco- po di suscitare il contraddittorio scritto prima dell’audizione delle parti in camera di consiglio, così da velocizzare e rendere più ordinato lo svolgi- mento del procedimento.

Queste regole vanno coordinate con il disposto del nuovo art. 2409 c.c. Occorre quindi chiedersi chi siano i soggetti nei cui confronti i provve- dimenti ex art. 2409 c.c. sono invocati ed ai quali quindi, in forza del di- sposto dell’art. 30, 1° co., d.lgs. 5/2003, il ricorso per denunzia e il decre- to di fissazione vanno notificati onde permettere loro di costituirsi e difen- dersi.

La risposta a questa domanda è che le parti resistenti, alle quali ricorso e decreto vanno notificati, sono, come si è già rilevato, gli amministratori e i sindaci. Sono essi, infatti, i soggetti passivi del procedimento, che, qua- lora vengano riconosciuti responsabili del compimento di gravi irregola- rità, possono subire i conseguenti provvedimenti giudiziali di revoca e di sostituzione con l’amministratore giudiziario, il quale ha il potere di pro- porre nei loro confronti l’azione di responsabilità.

Oltre che personalmente ad amministratori e sindaci, ricorso e decreto andranno notificati anche alla società, come espressamente dispone l’ulti- ma parte del 1° co. dell’art. 2409 c.c. (127).

Tale obbligo di notifica non significa che la società debba necessaria- mente considerarsi allineata alla parte resistente, assumendo una posizio- ne ad adiuvandum verso amministratori e sindaci, contro cui sono chiesti i provvedimenti domandati al tribunale. La società, infatti, per il tramite del curatore speciale nominato ex artt. 78 ss. c.p.c., può, come in precedenza si è detto, tanto chiedere la reiezione dei provvedimenti domandati dai ri- correnti, sostenendo così la posizione dei resistenti, quanto, al contrario, appoggiare il ricorso.

Eugenio Dalmotto © 88-08- 4378

Denunzia al tribunale

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(127) Nel senso che il ricorso per denunzia al tribunale vada notificato sia agli amministratori e ai sindaci personalmente, in applicazione del 1° co. dell’art. 30, d.lgs. 5/2003, sia alla società, in osservanza della previsione dell’art. 2409 c.c., v. anche NAZZICONE, op. cit., 1082, secondo cui in tal modo si «supera la discrasia fra le due disposizioni: dovendo ritenersi che, da un lato, il ricorso ed il decreto non possano non essere notificati, come del resto dispone il decreto processuale, ai soggetti resistenti; e, dall’altro lato, che la società debba essere notiziata a sua volta della procedu- ra, perché possa assumere le proprie determinazioni, ivi compresa la difesa giudiziale ove lo reputi opportuno».

Deve dunque ritenersi che la notifica alla società abbia la finalità di consentire a quest’ultima di intervenire nel procedimento a fianco o con- tro gli amministratori e i sindaci (128), ma si spiega anche con la finalità di informare adeguatamente la compagine e di metterla in condizione di assumere gli opportuni provvedimenti, compresa la sostituzione, con ap- posita delibera assembleare, di amministratori e sindaci, che, ai sensi del 3° co. del nuovo art. 2409 c.c., può impedire al tribunale di disporre l’i- spezione dell’amministrazione e sospendere il procedimento di denuncia. I riflessi processuali di tali provvedimenti potranno essere difesi della so- cietà anche nell’ambito del procedimento ex art. 2409 c.c. (ad esempio proponendo reclamo contro l’ordine di ispezione dell’amministrazione emanato dal tribunale nonostante l’intervenuta delibera assembleare con cui sia stata disposta la sostituzione di amministratori e sindaci).

Quanto poi alla previsione secondo cui il pubblico ministero può depo- sitare osservazioni scritte nel termine entro cui i resistenti, e cioè gli am- ministratori e i sindaci, possono costituirsi, si può osservare che nel proce- dimento ex art. 2409 c.c. la previsione può trovare pratica applicazione non solo quando, vertendosi nell’ambito delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il pubblico ministero avrebbe potuto pro- porre la denuncia e sia quindi interveniente necessario, ma anche quando ricorre il caso dell’ult. co. dell’art. 70 c.p.c., secondo cui il pubblico mini- stero ha la facoltà di intervenire in ogni causa nella quale ravvisi un pub- blico interesse. Nulla impedisce, infatti, che, fuori dal campo delle società per azioni aperte, la presenza del pubblico ministero venga ad assumere le forme dell’intervento facoltativo, a norma dell’art. 70, ult. co., c.p.c., tan- to più che, in forza dell’art. 71, 2° co., c.p.c., il tribunale, quando ravvisi un interesse generale nel procedimento, può disporre la comunicazione degli atti al pubblico ministero affinché possa intervenire (129).

Nel termine entro cui i resistenti possono costituirsi è inoltre da ritener- si possano costituirsi, intervenendo nel procedimento, anche altri soci, ul- teriori a quelli che abbiano instaurato il procedimento, i quali possono ave-

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La notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza 1553

(128) Nel previgente regime, per l’impossibilità della società di assumere la qualità di parte nel procedimento previsto dall’art. 2409 c.c. e quindi per l’inammissibilità di un suo intervento, v. Trib. Bologna, 30 aprile 1996, in Foro it., 1997, I, 305.

Contra, v. App. L’Aquila, 19 gennaio 1990, in Dir. fall., 1990, II, 1092, con nota di DIGRAVIO. (129) In favore della possibilità dell’intervento facoltativo del pubblico ministero, v. anche NAZZICONE, op. cit., 1082, e MAINETTI, sub art. 2409, in COTTINOet al. (diretto da), Il nuovo diritto societario, cit., 942, secondo cui esso potrà essere «stimolato dalla notifica del ricorso da parte dei ricorrenti o da una iniziativa specifica del tribunale che gli abbia trasmesso il fascicolo per indurlo ad intervenire nel procedimento».

re interesse a sostenere le ragioni del denunciante. Questo indipendente- mente dal fatto che i soci intervenienti siano detentori di una quota tale da consentirgli di proporre il ricorso in via principale (130) o inferiore al deci- mo del capitale sociale (o al ventesimo dello stesso, per le società che fac- ciano ricorso al capitale di rischio) (131). Pure chi non abbia una quota suf- ficiente ad azionare il procedimento può avere infatti interesse a sostenere le ragioni del denunciante ed è dunque da consentire il suo intervento.

Nel documento Il controllo giudiziario delle società (pagine 134-137)

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