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Il difficile apprendimento delle nuove norme processual

Nel documento Il controllo giudiziario delle società (pagine 55-57)

ENTRATA IN VIGORE Testo d.lgs 5/

2. Il difficile apprendimento delle nuove norme processual

Quanto in particolare alle regole di diritto processuale, la difficoltà di ap- prenderle risultava enfatizzata da due concorrenti fattori: il carattere re- pentino dell’introduzione delle nuove norme e la profonda novità del mo- dello processuale adottato dal d.lgs. 5/2003.

In proposito, è da osservare che la riforma, pur affondando le radici ad- dirittura nella scorsa XIII legislatura, quando il Governo incaricò una commissione di studio, presieduta dal prof. Antonino Mirone, di predi- sporre un progetto di legge delega per la riforma del diritto societario (2), appare, per quanto riguarda i profili processuali, più il prodotto dell’auto- nomo moto riformatore del legislatore delegato che lo sviluppo lineare della delega parlamentare contenuta nella l. 3 ottobre 2001, n. 366.

Sembra infatti che invece di limitarsi a velocizzare e rendere più effi- ciente la giustizia societaria, secondo il dettato dell’art. 12, l. 366/2001, il legislatore delegato abbia inteso introdurre un «processo modello», nel quale sperimentare novità da applicare su più vasta scala nell’ambito di una futura globale riforma del codice di rito i cui lineamenti erano stati tracciati dai lavori della «Commissione Vaccarella» (3), poi recepiti, con qualche modifica, in un disegno di legge delega, approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 ottobre 2003 e successivamente presentato, il 19 dicem- bre 2003, con il n. C. 4578/XIV, alla Camera dei Deputati (4), dove è de- caduto, senza essere più riproposto, alla scadenza della legislatura.

Eugenio Dalmotto © 88-08- 4378

Entrata in vigore

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(2) I lavori della Commissione vennero recepiti in uno schema di d.d.l. delega, approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 maggio 2000 e presentato il 20 giugno 2000 alla Camera dei Deputati, su iniziativa del Ministro della giustizia, l’on. Piero Fassino, come d.d.l. C. 7123/XII. Decaduto con l’esaurimento della legislatura e riproposto dal nuovo Governo, nella successiva legislatura, quale d.d.l. C. 1137/XIV, il progetto si tradusse nella legge delega 366/2001, il cui art. 12 conferma la maggior parte dei criteri e principi direttivi di ordine processuale contenuti nel d.d.l. C. 7123/XIII, lasciando però cadere la proposta di istituire apposite sezioni specializzate in materia societaria. Per maggiori ragguagli sull’iter parlamentare della riforma, cfr. il mio contributo, sub Premessa, in COTTINOet al. (diretto da), Il nuovo diritto societario, Bologna, 2004, 2745 ss.

(3) Ossia dalla commissione ministeriale di studio per la riforma del processo civile, istituita con d. interm. 23 novembre 2001 ed usualmente identificata con il nome del suo presidente, il prof. Romano Vaccarella.

(4) Lo stesso Governo riconobbe del resto l’evidenza, affermando che le disposizioni proces- suali emanate nell’ambito della riforma del diritto societario sono coerenti «con quanto è emerso dai lavori compiuti dalla Commissione Vaccarella che ha elaborato le direttrici fondamentali di una riforma organica di tutto il processo civile», aggiungendo che «il provvedimento deliberato oggi dal Consiglio potrà costituire una sperimentazione generalizzabile in un futuro prossimo»: così il comunicato stampa governativo 10 gennaio 2003, n. 88, in www.governo.it, a commento delle deli- berazioni assunte nel Consiglio dei Ministri di quel giorno, nel quale sono stati approvati i testi de-

Ciò ha fatto sì che il testo del d.lgs. 5/2003 scaturisse «a sorpresa». E fu una sorpresa tanto maggiore in quanto lo stesso modello di riferimento, ossia il progetto Vaccarella, presentato alla stampa il 12 luglio 2002, costi- tuiva il frutto di lavori condotti in maniera inusualmente rapida, senza il coinvolgimento di settori importanti della dottrina processualistica, della magistratura e delle professioni (5).

Ma a parte ciò, le difficoltà maggiori sono derivate dalla circostanza che il d.lgs. 5/2003, così come il progetto Vaccarella, si ispira ad una con- cezione del processo radicalmente diversa da quella che connota il proces- so attualmente operativo per la generalità delle controversie. Basti ricor- dare che il nuovo testo normativo affida integralmente alle parti la fase preparatoria (6), appresta meccanismi volti a stimolare «dall’interno» la completezza degli scritti difensivi, sanziona pesantemente la contumacia e stabilisce che il giudice compaia solo in una fase molto inoltrata del pro- cedimento, quando ormai la decisione della causa è prossima.

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finitivi dei decreti, poi pubblicati in G.U., con cui è stata data attuazione alla legge delega per la riforma del diritto commerciale.

(5) PROTOPISANI, Verso una nuova stagione di riforme del processo civile?, in Foro it., 2002, V, 190, ebbe l’occasione di rilevare che, pur essendo il dibattito non nuovo, «la Commissione Vacca- rella sembra essersi posta volutamente in modo vergine rispetto ai problemi della riforma del c.p.c., nell’ansia di rispettare i tempi brevissimi concessi dal Ministro. (...) Questa circostanza, uni- ta quanto meno alla impressione del carattere unilaterale della composizione della Commissione (della quale, per tutti, non è stato chiamato a fare parte Giuseppe Tarzia), sembra censurabile sul piano del metodo e contrastare col carattere pluralistico che volutamente è stato da sempre consi- derato un valore nel mondo degli studiosi del processo civile». La relazione unita al progetto Vac- carella si premurò peraltro di avvertire che «la Commissione non ha mancato di utilizzare ampia- mente quanto elaborato, sia pure nella prospettiva di un intervento razionalizzatore del rito vigente, dalla Commissione presieduta dal prof. Giuseppe Tarzia».

(6) Per il vero ciò non rappresenta una novità assoluta all’interno della nostra tradizione giuri- dica, dal momento che un sistema analogo era previsto dal codice di procedura civile degli Stati Sardi e, nella scia, dal primo codice di procedura civile unitario.

Ma si tratta di vicende passate da oltre un secolo, di cui sarebbe un po’ troppo presumere che sia rimasta traccia apprezzabile nella memoria storica della classe forense (sulle ragioni dell’aboli- zione del procedimento formale, disciplinato dal codice di rito del 1865 ed in vigore fino al 1901, che, analogamente al d.lgs. 5/2003, prevedeva uno scambio tendenzialmente illimitato di compar- se, eventualmente contenenti nuove domande e nuove conclusioni, fino a quando una delle parti si fosse astenuta dal rispondere all’ultima scrittura dell’avversario ed avesse iscritto la causa a ruolo, v. ad ogni modo, di recente, CIPRIANI, Nel centenario della riforma del procedimento sommario, in Rass. dir. civ., 2001, 526 ss.; ID., I problemi della giustizia civile tra passato e presente, in Riv. dir. civ., 2003, I, 39 ss.; e TARZIA, Interrogativi sul nuovo processo societario, in Riv. dir. process., 2003, 648 ss., dove anche un parallelo con il nuovo rito societario).

Nel documento Il controllo giudiziario delle società (pagine 55-57)

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