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La destituzione: definizione, natura giuridica, ambito applicativo e pubblicità

La destituzione, il cui riferimento normativo principale è rappresen-tato dall’art. 142178, è disciplinata anche da altre disposizioni, quali gli artt. 147 e 142-bis. Si tratta della sanzione più grave, poiché comporta la cessa-zione definitiva dall’esercizio dell’attività notarile, salva la riabilitacessa-zione, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 159179.

Una volta comminata la sanzione, posto che l’interessato non può più ricevere atti, secondo la tesi prevalente, si ritiene che lo stesso non possa nemmeno più utilizzare il titolo di “notaio”180.

È opportuno ricordare che, a seguito della riforma del 2006, il comma 2 dell’art. 142 è stato espunto, cosicché non esiste più la c.d. “destituzione di diritto”, ovvero la sanzione quale diretta conseguenza di una pronun-cia di condanna penale a carico del notaio rispetto a specifiche fattispecie delittuose. La ratio di tale scelta va individuata nella volontà di adeguarsi alla giurisprudenza costituzionale, secondo cui deve escludersi qualun-que automatismo in materia disciplinare181.

Allo stesso tempo però è opportuna una precisazione.

Pur non rappresentando ora la condanna penale una “causa di appli-cazione automatica” della destituzione, secondo una tesi, il fatto stesso che un notaio sia stato condannato in sede penale può assurge ad ele-mento lesivo della dignità e reputazione sia del notaio, nonché di tutta la classe notarile, con la conseguenza che, nonostante la condotta san-zionata penalmente non abbia più rilievo disciplinare autonomo, l’organismo disciplinare sarà però libero di valutarne le ricadute ai sensi

178 Articolo sostituito dall’art. 24, D.Lgs. n. 249/2006.

179 Ai sensi dell’art. 159 «Il notaio che sia stato destituito può domandare di essere riabilitato all’esercizio professionale con deliberazione del consiglio notarile del distretto al cui ruolo era iscritto quando fu destituito nei seguenti casi: a) se ha ottenuto la riabilitazione ai sensi della legge penale, quando è stato condannato per uno dei reati indicati nell’articolo 5, primo comma, numero 3°; b) se, negli altri casi, sono decorsi almeno tre anni dalla destituzione o dalla espiazione della pena. La deliberazione del consiglio è soggetta ad omologazione da parte della Corte d’Appello del distretto nel quale ha sede il consiglio notarile. La Corte provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero ed il notaio interessato. Non può in ogni caso essere riabilitato all’esercizio professionale il notaio che sia stato condannato per falso, frode, abuso d’ufficio, concussione, corruzione, furto, appropriazione indebita aggravata, peculato, truffa e calunnia».

180 Cfr. Boero, La legge notarile commentata con la dottrina e la giurisprudenza, cit., sub art. 142, p. 611.

dell’art. 147182. Ad ogni modo, questa tesi si scontra con il divieto di bis in

idem, come evidenziato nel par. 1. Funzione disciplinare e natura penale delle sanzioni, a cui si rinvia.

Come la sospensione, anche questo provvedimento poi ha carattere auto esecutivo, nel senso che la sua efficacia è immediata, discendendo dalla definitività della pronuncia che l’infligge. Sul punto si rinvia al capi-tolo 5 della Parte II, ed in particolare al par. 57. L’esecuzione della sanzione.

Quale causa di cessazione definitiva dall’esercizio dell’attività notarile, diversi sono gli adempimenti pubblicitari e non prescritti.

Secondo il combinato degli artt. 37 e 61 r.n., la pronuncia dovrà essere pubblicata gratuitamente in gazzetta ufficiale183 a cura del presidente del consiglio notarile. Nel contempo, dovrà essere affisso un avviso nella sede del consiglio notarile presso il quale il notaio era iscritto, a cura del segretario. Sempre il segretario dovrà trasmettere un esemplare di detto avviso al presidente del Tribunale della circoscrizione da cui dipende la sede notarile ed al conservatore dell’archivio distrettuale o sussidiario184.

Il capo dell’archivio notarile del distretto dovrà procedere poi all’apposi-zione dei sigilli sopra tutti gli atti, i repertori e le carte relative all’ufficio nota-rile ed esistenti nello studio del notaio o indebitamente altrove (art. 39). Il sigillo dovrà poi essere depositato nell’archivio notarile distrettuale (art. 40).

28. Le condotte sanzionate: dall’art. 142

È punito con la destituzione il notaio che:

• continui nell’esercizio delle funzioni notarili durante la sospensione, sia disciplinare che cautelare185, o durante l’interdizione temporanea, fatta

182 Cfr. Celeste, Le infrazioni disciplinari, cit., p. 129.

183 L’articolo in esame riporta ancora il riferimento al giornale degli annunzi giudi-ziari. A tal proposito però è opportuno ricordare come detto giornale sia stato prima sostituito dal Foglio degli annunci legali. Quest’ultimo è stato poi abolito definitiva-mente dall’art. 31, L. n. 340/2000. Pertanto oggi detta forma di pubblicità non esiste più. Cfr. Dizionario giuridico del notariato: nella casistica pratica, voce «Fogli annunzi legali», 462, Milano, 2006; Robertazzi, in La legge notarile, cit., sub art. 37, p. 269.

184 L’art. 61 r.n. così recita «L’avviso della cessazione del notaro dall’esercizio delle sue funzioni, di cui all’art. 37 della legge, dev’essere affisso nella sede del consiglio nota-rile a cura del segretario, il quale ne trasmette un esemplare al presidente del Tribunale o dei Tribunali civili della circoscrizione, ed al conservatore dell’archivio distrettuale o sussidiario». È evidente però che detta comunicazione non dovrà più essere fornita al Pretore, stante l’intervenuta abrogazione di detta figura ad opera del D.Lgs. n. 51/1998.

salva l’ipotesi prevista dall’art. 137, comma 3, ovvero quando il notaio si sia limitato a rilasciare copie certificati o estratti. In questo caso ultimo caso, infatti, il notaio è punibile con una sanzione pecuniaria che può oscil-lare da euro 200 a euro 900.

Secondo la dottrina186 e giurisprudenza187 prevalente, nell’ipotesi in esame si considera sufficiente la coscienza e volontà di esercitare il mini-stero notarile in spregio dell’intervenuta sospensione. Allo stesso tempo però, si ritiene che non integri un’ipotesi di continuazione nell’esercizio delle funzioni notarili sanzionabile, il caso del notaio che esegua gli adem-pimenti obbligatori o conseguenziali relativi ad un atto ricevuto prima dell’applicazione delle sopradescritte sanzioni (sospensione o interdi-zione temporanea), essendo un’attività vietata al notaio delegato188.

Degna di nota in argomento è una recentissima pronuncia della Coredi Toscana che ha disposto la destituzione ex art. 142, nei confronti di un notaio sospeso, poiché non solo non informava la clientela del suo status, ma soprattutto si faceva intestare gli assegni comprensivi delle imposte di registro, stipulati da altro notaio189.

• È recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni in tema di: obbligo a prestare il proprio ministero (27), intervento in atto di persone che non conoscono la lingua italiana o di minorati, o circa la mancata conserva-zione degli atti per negligenza o dei repertori o l’uso dei medesimi senza le forme prescritte (art. 138, comma 1, lett. b, c, d), apposizione personale della propria firma digitale dopo le parti, l’interprete e i testimoni e in loro presenza (art. 52-bis, comma 2)190.

• È una seconda volta recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate negli articoli 26, in tema di assenza ingiustificata dal Comune o dallo studio, e 51, comma 2, nn. 1, 8, 11 e 12, relativo alla mancanza della data, della lettura, dell’indicazione dell’ora negli atti di ultima volontà e delle sottoscrizioni marginali. Al riguardo, è opportuno evidenziare come il legislatore abbia omesso di richiamare l’ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 51, circa le sottoscrizioni finali.

186 Cfr. Protettì-Di Zeno, cit., p. 416; Boero, La legge notarile commentata con la

dot-trina e la giurisprudenza, cit., sub art. 142, p. 615.

187 Cfr. Cass. 7.8.1974, n. 2386, in Foro it., 1974.

188 Cfr. Boero, La legge notarile commentata con la dottrina e la giurisprudenza, cit., sub art. 142, p. 615.

189 Coredi Toscana 16.1.2017, in Run Notartel, doc. n. 10863.

190 La presente lettera è stata così modificata dalla lettera q) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. n. 110/2010.

• Abbandona la sede in occasione di malattie epidemiche o conta-giose, laddove non siano reputate tali ex art. 609, comma 1, c.c.

• Dolosamente non ha conservato i repertori o gli atti da lui ricevuti o presso di lui depositati, fatta salva l’applicazione della legge penale.

29. Segue: dall’art. 142-bis

«Il notaio che ha commesso un fatto che integra gli estremi di uno dei reati previsti dall’art. 5, primo comma, n. 3, è punito disciplinarmente con una delle sanzioni di cui all’art. 147» quindi anche con la destituzione, nelle ipotesi più gravi «quando la sua condotta viola quest’ultima dispo-sizione. Sono fatte salve le disposizioni della legge penale, che prevedono pene accessorie comportanti interdizione dai pubblici uffici o sospensione dall’esercizio dell’attività professionale del notaio».

La diposizione non brilla per chiarezza, e pertanto sono necessarie alcune precisazioni.

Il termine “reato” va inteso in senso ampio, nel senso cioè che potrà essere sia un delitto che una contravvenzione, ma pur sempre non col-poso191. In sostanza, l’illecito dovrà essere psicologicamente ascrivibile all’autore del fatto.

Quanto alla condotta, devono ritenersi parimenti rilevanti quelle com-missive ed ocom-missive.

Dovrà poi trattarsi di reato con pena edittale fissata in astratto nel minimo di sei mesi, anche se poi in concreto verrà inflitta una pena infe-riore. Questo comporta la compatibilità con l’ipotesi in esame anche del tentativo, a condizione che si tratti di un reato la cui pena edittale del delitto tentato sia almeno in astratto «pari nel minimo a sei mesi».

Quanto al termine “condanna” nonostante non vi sia precisione sul punto, evidenti ragioni di certezza inducono a ritenere che si riferisca a quella passata in giudicato.

30. Segue: dall’art. 147 (rinvio)

Può essere inflitta la destituzione nei casi più gravi di violazione dell’art. 147. Mentre, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 147, sarà sem-pre applicata la destituzione «se il notaio, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per la violazione del presente articolo, vi

contravviene nuovamente nei dieci anni successivi all’ultima violazione». Sul punto si rinvia al par. 43. La destituzione ex art. 147.

31. Casistica (rinvio)

Dall’analisi della casistica rinvenibile nella Run Notartel è emerso come, nel decennio 2006-2017, la destituzione sia stata inflitta tredici volte192, sempre per condotte riconducibili alla violazione dell’art. 147, comma 1, lett. a), ed in particolare per comportamenti legati, di solito193, alla viola-zione di disposizioni di carattere fiscale. A titolo esemplificativo, è stato destituito, per violazione dell’art. 147, lett. a), il notaio che, pur avendo riscosso somme a titolo di imposte dalle parti contraenti rispetto a 126 atti da lui stipulati, non aveva poi provveduto a versare le stesse agli Uffici competenti194. Ed ancora, per violazione dell’art. 147, lett. a) e b) e comma 2, è stata inflitta tale sanzione al notaio, già sospeso due volte in virtù di altrettante condanne disciplinari, che: si era impossessato di somme fidu-ciariamente affidategli; aveva omesso di registrare dei propri atti; aveva omesso di pagare le imposte dovute in relazione ad atti registrati195. Oppure, è stato destituito, senza concessione di attenuanti, per violazione dell’art. 147, lett. a), il notaio colpevole di omissioni e irregolarità nel paga-mento delle imposte in relazione a sette atti registrati nel periodo maggio-agosto 2012. In particolare l’incolpato aveva versato, nella maggior parte dei casi, soltanto il 10% dell’importo dovuto e, di fronte alle richieste della

192 Coredi Lombardia 26.1.2015, in Run Notartel, doc. n. 10615; Coredi Toscana 8.5.2014, in Run Notartel, doc. n. 10210; Coredi Triveneto 30.4.2014, in Run Notar-tel, doc. n. 10296; Coredi Toscana 16.1.2014, in Run NotarNotar-tel, doc. n. 10201; Coredi Lazio 16.12.2013, in Run Notartel, doc. n. 10153; Coredi Toscana 19.9.2013, confermata da App. Firenze 20.6.2014, n. 1145/2014; Coredi Lombardia 18.7.2013, in Run Notar-tel, doc. n. 10331; Coredi Lazio 6.3.2013, in Run NotarNotar-tel, doc. n. 10200; Coredi Lazio 21.11.2011, in Run Notartel, doc. n. 1756; Coredi Lazio 20.10.2011, in Run Notartel, doc. n. 1517; Coredi Lazio 4.4.2011, in Run Notartel, doc. n. 1278; Coredi Sicilia 22.3.2011, in Run Notartel, doc. n. 1389; Coredi Lazio 27.3.2008, in Run Notartel, doc. n. 450, revo-cata da App. Roma 17.11.2008, n. 184/2008.

193 Rappresenta delle eccezioni: Coredi Lazio 21.11.2011, in Run Notartel, doc. n. 1756: «È punito con la destituzione il notaio che, rendendosi irreperibile, non appresta i locali per l’esercizio della propria attività, non assicura il regolare svolgi-mento della funzione e la custodia dei propri atti, registri e repertori, manifestando una costante pervicacia nel mantenere un comportamento assolutamente inaccettabile sotto il profilo deontologico e gravemente dannoso per il prestigio della categoria».

194 Coredi Triveneto 11.4.2014, in Run Notartel, doc. n. 10296. 195 Coredi Lazio 20.10.2011, in Run Notartel, doc. n. 1517.

Coredi di esibire le ricevute di pagamento degli atti in questione, aveva fornite solo quattro di queste, di cui solo due relative agli atti in contesta-zione196. Sul punto si rinvia al capitolo 2.

32. Le fattispecie previste dall’art. 147: premessa

L’art. 147 ha un duplice volto: da un lato indica fattispecie individuate chiaramente, sia pure con la necessità di verificare il senso da ascrivere a talune parole, come ad es., l’avverbio “non occasionalmente” contenuto nella lett. b) del comma 1; dall’altro è invece un esempio di clausola gene-rale, quando rinvia a fattispecie a trama aperta, quali sono i casi della lett. a) del comma 1 e va quindi esaminato in relazione a tale specifica natura.

La disposizione pone tuttavia anche una questione di carattere più generale, perché il rinvio alla violazione delle norme deontologiche com-porta la necessità di identificare la natura di queste regole: non tanto in relazione ai principi accolti da anni dalla giurisprudenza domestica, in ordine alla potestà autoregolativa degli ordini professionali197, quanto invece per la necessaria lettura in chiave comunitaria dei principi stessi che, come vedremo, da questo punto di vista costituiscono decisioni di un’associazione di imprese soggette quindi alla disciplina della concor-renza.

Una particolarità può però essere segnalata subito: questa disposi-zione è l’unica che prevede sanzioni graduate, dalla censura alla desti-tuzione, che ovviamente vanno applicate in relazione alla gravità della violazione198.

Ciò significa che in presenza delle attenuanti indicate dall’art. 144, che operano sulla sanzione base determinata in relazione alla gravità del fatto, la sanzione da infliggere concretamente sarà quella meno intensa all’interno delle ipotesi indicate dall’art. 147, sicché invece della

196 Coredi Lazio 6.3.2013, in Run Notartel, doc. n. 10200.

197 È perciò condivisibile la qualificazione dei principi quali atti amministrativi data da Tenore, La responsabilità disciplinare del notaio, in Il notaio e le sue quattro

respon-sabilità, a cura di Tenore, cit., p. 74, salvo poi dire subito (ivi, p. 75) che l’applicazione

delle regole deontologiche ai comportamenti sarebbe insindacabile se adeguatamente motivata in quanto si riferirebbe a «precetti extragiuridici ovvero a regole interne della categoria e non già ad attività normativa».

198 Dice ad es. Cass. 9.2.2016, n. 2592, in Vita notarile, 2016, p. 894, che «nel procedi-mento disciplinare a carico del notaio, l’individuazione della sanzione applicabile ai sensi dell’art. 147 l. n. 89 del 1913, nell’alternativa tra la censura e la sospensione, deve tenere conto del grado di gravità della violazione».

destituzione si applicherà la sospensione, invece della sospensione la cen-sura ed al posto della cencen-sura l’avvertimento199.

Nella prassi accade invece spesso che in luogo della sospensione alcune commissioni irroghino la sanzione pecuniaria, secondo il meccani-smo indicato dall’art. 144, ma questa prassi è frutto di un errore.

Infatti l’art. 144 ha determinato le sanzioni da applicare in luogo di quella originaria perché tutte le disposizioni diverse dall’art. 147 non con-tengono alcuna graduazione; occorreva dunque che il legislatore indicasse direttamente l’effetto del riconoscimento delle attenuanti, ad evitare che si creassero prassi completamente diverse a seconda delle interpretazioni applicative.

Quando invece si sia in presenza delle ipotesi indicate dalla disposi-zione in commento, è stato il legislatore a graduare la sandisposi-zione in rela-zione alla gravità del comportamento del notaio e non esiste spazio di manovra rispetto alle tre ipotesi indicate dall’art. 147, salvo solo il caso della tenuità del comportamento che, meritando la censura ma in pre-senza delle attenuanti, comporti l’applicazione dell’avvertimento, unica ipotesi non prevista testualmente dall’art. 147.

Dunque è errato applicare la sanzione pecuniaria alle violazioni per le quali la sanzione base sia la sospensione se vengano riconosciute le atte-nuanti; questa critica è attualmente sub iudice in sede di reclamo e vedremo quanto prima una pronuncia sul punto.

33. La lettera a): la funzione delle clausole generali ed il

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