• Non ci sono risultati.

Segue: l’obbligo di assistenza

Come anticipato anche nel par. 37. Segue: i rapporti tra le fattispecie

tipiz-zate dalla legge ed i principi di deontologia, il concetto di “obbligo di

assi-stenza” deve essere inteso in senso dinamico ed elastico, in quanto al notaio non può essere vietato l’allontanamento dallo studio, ove rimanga comunque all’interno dell’ambito territoriale del Comune della sede, stante la nuova formulazione dell’art. 26, comma 2. Pertanto, uno studio notarile si considera regolarmente e continuativamente funzionante sia quando il titolare è fisicamente presente in ufficio, sia quando è presente nella propria sede384.

È opportuno poi ricordare come l’obbligo di assistenza non coincida con il concetto di reperibilità385 posto che siffatto obbligo impone una pre-senza che sia una frequentazione costante, programmata e sistematica del proprio ufficio con modalità predeterminate e conoscibili all’utenza. Ma non solo, l’obbligo di assistenza deve intendersi riferito all’intera giornata lavorativa, da valutarsi con riguardo ad un normale orario di apertura degli uffici (h 9-18)386.

Dall’analisi svolta, è emerso come la condotta più sanzionata sia la stipula di numerosi atti nell’ufficio secondario (o comunque in altri luo-ghi387) nei giorni di assistenza alla sede, a cui possono seguire sanzioni

384 Coredi Puglia 6-6– 2011, in Run Notartel, doc. n. 1319.

385 Coredi Piemonte e Valle d’Aosta 10.1.2013, in Run Notartel, doc. n. 10037: «Il notaio ha l’obbligo di assistere personalmente alla propria sede nei giorni prescritti, a nulla rilevando, pertanto, la circostanza di essersi egli pur reso reperibile negli stessi giorni. La Coredi ha, infatti, ritenuto che la reperibilità sia cosa diversa dalla pre-senza del notaio nel proprio studio, richiedendosi espressamente, ai sensi dell’art. 26 e dell’art. 26 dei principi di deontologia, non solo l’obbligo di assistenza alla sede nei giorni prescritti, ma anche il divieto di stipulare in tali giorni nell’ufficio secondario. La Commissione, benché il notaio incolpato abbia violato il precetto ripetutamente ed in modo non occasionale, ha, tuttavia, tenuto conto dell’ammissione di responsabilità da parte dello stesso, nonché della circostanza che non vi è prova che tale condotta abbia provocato lamentele da parte della clientela, e, concesse le attenuanti, ha inflitto al notaio medesimo la sanzione dell’avvertimento».

386 Coredi Triveneto 28.11.2014, in Run Notartel, doc. n. 10439.

387 V. ex multis, Cass. 2.12.2016, n. 24730, in Notariato, 2017, 1, p. 75, secondo cui: «Il notaio che nei giorni di assistenza obbligatoria riceve atti fuori sede incorre nella violazione dell’art. 6 Codice Deontologico. La stipula di atti fuori sede nei giorni di assistenza obbligatoria deve essere limitata a singoli e particolari casi. Nella fattispecie in esame, la ricorrente stipula di atti presso Istituti Bancari costituisce un caso parti-colare – conformemente al parere dell’Osservatorio Permanente per la Deontologia del Consiglio Nazionale del Notariato del 17 giugno 2009, secondo cui l’attività svolta

anche per violazione delle disposizioni in tema di personalità della pre-stazione professionale388 e/o perché si concretizzano comportamenti riconducibili alla concorrenza sleale389. In concreto, la scelta varia dalla censura alla sospensione. Ad esempio, riconosciute le circostanze atte-nuanti, è stato censurato il notaio che aveva stipulato nei mesi di gennaio e febbraio 2016 numerosi atti nel proprio ufficio secondario, in quanto si è ritenuto che il suo comportamento avesse violato l’art. 147, lett. b), in riferimento all’art. 26 e degli artt. 6, comma 3 e 9 dei principi di deon-tologia. Nella specie, durante i giorni di assistenza alla sede e durante il suddetto periodo, erano stati stipulati o autenticati complessivamente 50 atti a repertorio (26 nel mese di gennaio e 24 in quello di febbraio) nell’ufficio secondario390. Ed ancora, è stato censurato, per violazione dell’art. 26 e dell’art. 6 comma 3 dei principi di deontologia, riconosciute le circostanze attenuanti, il notaio che aveva stipulato nell’anno 2013 un totale di 615 atti di cui 518 ricevuti fuori sede e di questi 101 nei giorni di assistenza obbligatoria391. Invece, è stata inflitta, tra l’altro, la sanzione pecuniaria pari ad euro 10.000, per violazione dell’art. 10 dei principi al

presso Istituti di credito, enti o società nei giorni di assistenza obbligatoria alla sede può essere considerata lecita quando non è possibile stipulare in sede per mancanza, in loco, dell’Ente o di un suo Ufficio e la data di stipula è richiesta dalla parte – ma non anche un caso singolare».

388 Coredi Sardegna 28.4.2011, in Run Notartel, doc. n.10651. In questo caso, il notaio è stato sospeso per tre mesi, sia per inosservanza dell’obbligo di assistenza alla sede sia per inosservanza dell’obbligo di personalità della prestazione, poiché aveva stipulato fuori sede un numero di atti addirittura superiore a quelli in sede, anche nei giorni di assistenza obbligatoria. Nello specifico la Commissione ha fondato il pro-prio convincimento sul fatto che, ai tempi d’oggi, non può considerarsi sufficiente una preparazione di 3 o 12 o 20 minuti per atto, considerando le numerosissime attività generate da una così rilevante massa di rapporti.

389 Coredi Lazio 8.7.2014, in Run Notartel, doc. n. 10328. Nel caso di specie, è stato sospeso per cinque mesi, per violazione degli artt. 7, 10, 14, 31 dei principi di deonto-logia, e 147 lett. a) e b), il notaio che aveva stipulato anche presso lo studio di un notaio sospeso, di cui peraltro aveva sublocato i locali, nonché presso studi di altri professio-nisti (avvocati, geometri, ecc.) siti in Comuni diversi dalla sede principale.

390 Coredi Abruzzo 7.7.2016, in Run Notartel, doc. n. 10721.

391 Coredi Puglia 18.4.2014, in Run Notartel, doc. n. 10678. Nello stesso senso: Coredi Sicilia 3.3.2009, in Run Notartel, doc. n. 771. In questo caso, il notaio è stato cen-surato per violazione non occasionale dell’art. 7 dei principi, in relazione all’art. 147, lett. b), poiché, nonostante il suo trasferimento presso altra sede, aveva continuato a ricevere un sostanzioso numero di atti a raccolta (ben 69 atti nel periodo di 7 mesi) nei locali che, prima del suo trasferimento nei nuovi uffici, avevano costituito l’ufficio notarile della sede dello stesso notaio.

notaio che, nei giorni di assistenza obbligatoria alla sede, aveva stipulato abitualmente atti anche in altri Comuni e cioè, oltre che nel suo ufficio secondario, anche in altre località. In particolare, dall’esame degli estratti repertoriali e delle copie degli atti prodotti nel periodo considerato, era emerso che, non solo nei 39 giorni di assistenza obbligatoria compresi nel periodo esaminato soltanto in 5 giorni il notaio aveva stipulato esclusiva-mente nella sede, ma che la tipologia di atti ricevuti fuori dalla sede, per la complessità dell’istruttoria preliminare e la necessità di far confluire contemporaneamente diverse persone in un’unica località, richiedevano una sistematica programmazione dell’attività392.

È stata applicata la sanzione pecuniaria di euro 240 per ciascuna delle 49 violazioni, e quindi complessivi euro 11.7600,00, al notaio che aveva stipulato nell’arco di pochi mesi ben 49 atti fuori dalla propria sede (e peraltro anche al di fuori del distretto di appartenenza, ma nel territorio della stessa Corte d’Appello) nei giorni di assistenza obbligatoria alla sede stessa. Nel caso di specie, la Coredi pur riconoscendo violati gli artt. 5 e 6 dei principi di deontologia, ha ritenuto che la violazione andasse rife-rita all’art. 26 comma 1, sanzionata ai sensi dell’art. 137, essendo il codice deontologico norma di rango inferiore rispetto alla legge notarile393.

Infine, per violazione degli artt. 26, comma 2 e 147, artt. 10 e 31, comma 3, lett. f), dei principi di deontologia, è stato sospeso per un mese il notaio che aveva stipulato 397 atti in quattordici diversi Comuni della provin-cia nel periodo tra l’1.1.2014 ed il 31.10.2015; di questi 65 presso la stessa agenzia di intermediazione creditizia e 191 nei quali non sussisteva alcun nesso fra il luogo di stipula e la residenza o il domicilio di almeno una delle parti, escludendo da tale computo gli atti ricevuti presso le banche394.

56. Violazioni delle norme in tema di personalità della

prestazione. Casistica

Come si evince da diverse disposizioni di carattere generale e non, la prestazione professionale del notaio deve essere svolta personalmente, in modo imparziale e riservato.

Quanto alla personalità, fondamentale è sicuramente l’art. 2232 c.c. riferibile a tutte le professioni intellettuali. La legge e il regolamento nota-rile prevedono poi una serie di doveri quali: l’accertamento della identità

392 Coredi Triveneto Procedimento Disciplinare n. 1/2008 R.C. Collegio VI n. 4/2008. 393 Coredi Toscana 11.11.2015, in Run Notartel, doc. n. 10633.

personale delle parti (art. 49, comma 1); l’indagine sulla loro volontà (art. 47, ultimo comma.; art. 67, comma 1, r.n.); la direzione della com-pilazione dell’atto (art. 47, ultimo comma) e la sua lettura seguita dalla espressa domanda di approvazione (art. 51, n. 8; art. 67, comma 1, r.n.). Centrali sono poi gli articoli 36 e seguenti dei principi di deontologia, che precisano come l’esecuzione della prestazione del notaio sia caratterizzata dal “rapporto personale” con le parti e che la facoltà di avvalersi di col-laboratori non può pregiudicare la complessiva connotazione personale che deve rivestire l’esecuzione dell’incarico (art. 36). Ed infatti, è stato sospeso per otto mesi, riconosciute le circostanze attenuanti, per viola-zione dei precetti contenuti nell’art. 47, comma 2 e negli artt. 36 e 37 dei principi di deontologia, il notaio che aveva trasformato il proprio studio in “impresa”, caratterizzata da “fasi del ciclo produttivo” a lui estranee, con suo intervento sistematico solo nella fase finale di stipula dell’atto395.

Rispetto ai collaboratori, si rammenti come la stessa legge notarile pre-veda dei casi in cui la prestazione può essere delegata, a condizione che vi sia comunque una supervisione reale. Ci si riferisce ad esempio alla let-tura dell’atto, purché lo stesso sia stato redatto dal notaio stesso, (art. 51, comma 2, n. 8), ovvero alla possibilità di avvalersi di un collaboratore per la scritturazione (art. 51, comma 2, n. 9)396.

In sintesi, la prestazione non può essere svolta frettolosamente o in modo negligente. Ed infatti, è stato inflitto l’avvertimento, riconosciute le attenuanti, per violazione dell’art. 147, al notaio che aveva stipulato numerosi atti ricevuti nella stessa giornata ed in luoghi diversi, seppur con orari di sottoscrizione ravvicinati, in quanto è emerso come la let-tura degli stessi fosse stata eseguita in modo frettoloso397 al fine di ridurre

395 Coredi Liguria 10.7.2012, in Run Notartel, doc. n. 1714.

396 Cfr. Genghini, La forma degli atti notarili, Padova, 2009, p. 133 ss.

397 Sul tema della «condotta frettolosa» v. ex multis: Coredi Triveneto 14.5.2013, in Run Notartel, doc. n. 10077; Coredi Emilia Romagna, 7.4.2011, in Run Notartel, doc. n.1464; Coredi Toscana 28.9.2009, in Run Notartel, doc. n. 893; Coredi Puglia 23.9.2009, in Run Notartel, doc. n. 784; Coredi Sicilia 2.10.2012, in Run Notartel, doc. n. 10006; Coredi Calabria 24.2.2009, in Run Notartel, doc. n. 622; Coredi Sicilia 13.3.2013, in Run Notartel, doc. n. 10059; Coredi Sicilia 30.10.2012, in Run Notartel, doc. n. 10281; Coredi Sardegna 11.12.2013, in Run Notartel, doc. n. 10266. Degna di nota è Coredi Liguria 23.6.2008, in Run Notartel, doc. n. 434 secondo cui: «L’elevato numero di atti stipulati in un breve periodo di tempo (97 atti dal 6 al 10 Agosto e 36 atti il 21, 22 e 24 Settem-bre) ed i limitati tempi impiegati per riceverli (anche cinque minuti tra l’uno e l’altro), pur potendo costituire indice di frettolosità della condotta professionale, non è suffi-ciente ad integrare e provare la sistematicità dei comportamenti frettolosi e compia-centi che devono caratterizzare l’esecuzione delle prestazioni configurate come illecita

i tempi di stipula398. Invece, è stato sospeso per tre mesi, tra l’altro, per violazione degli artt. 47, 147 lett. b) e artt. 36, 37 dei principi di deontolo-gia, il notaio che, in una doppia vendita estremamente complessa, aveva incontrato le parti solo al momento della stipula, limitandosi oltretutto a leggere il rogito in cinque minuti senza dare alcuna spiegazione399.

Ma la prestazione negligente e/o frettolosa può essere anche indice di una condotta riconducibile all’alveo della concorrenza sleale. Ed infatti, è stato censurato, per violazione degli artt. 1, comma 2, 14 lett. b) e 42 lett. c) dei principi di deontologia e art. 147, il notaio che inseriva sistemati-camente una clausola di esonero dall’obbligo di trascrizione negli atti di pubblicazione di testamenti olografi e di attivazione di testamenti pub-blici contenenti legati immobiliari. Nello specifico si è ritenuto che detta condotta fosse frettolosa e costituisse un’ipotesi di illecita concorrenza nei confronti di altri notai, poiché si faceva intendere ai clienti che la trascri-zione in oggetto fosse solo un appesantimento burocratico e costoso400. È stata comminata la medesima sanzione, per violazione dell’art. 23, L. n. 562/1926, novellato dal D.L. n. 249/2006, art. 2556, comma 2, c.c. e 147 lett. c), al notaio che non aveva iscritto nel registro delle imprese 105 atti

concorrenza dall’art. 17, lett. c), dei principi di deontologia, dovendosi far riferimento all’esecuzione della prestazione e non già all’esecuzione dell’atto notarile e quindi a tutta l’attività istruttoria prodromica allo stesso (indagine della volontà, accertamenti, visure, scelta della soluzione, valutazioni fiscali) e successive ad esso (registrazione, formalità di pubblicità, rilascio copie, fatturazione) – Non sussiste – (....)».

398 Coredi Piemonte e Valle d’Aosta 10.1.2013, in Run Notartel, doc. n. 10036. In particolare però, considerata la sanzione inflitta, si veda anche Coredi Triveneto 3.12.2008, in Run Notartel, doc. n. 533: «Salvo integri una fattispecie di reato, la lettura quanto meno frettolosa, incompleta o incomprensibile dell’atto comporta una viola-zione sostanziale dell’art. 51. Tale fattispecie è indiziariamente presumibile dalla sti-pula di un rilevantissimo numero di atti nello stesso giorno, che il notaio incolpato ha di frequente effettuato, ma viene comprovata dall’esame dei singoli atti e del relativo orario di chiusura; esame dal quale si ricava che, in pochi minuti, sono state lette alle parti un numero enorme di facciate. Infatti i rilevati tempi di lettura sono incompatibili con la comune esperienza professionale, in base alla quale non può esservi tempo per svolgere tutte quelle attività che la legge ed i principi di deontologia prescrivono per il corretto esplicarsi dei doveri del notaio. A nulla vale l’eccezione di essere supportati da una efficiente organizzazione di persone e mezzi, né che gli atti rogati o autenti-cati sono giuridicamente ineccepibili. Si applica la sanzione della sospensione di cui all’art. 138 che, a seguito delle generiche attenuanti, viene commutata in sanzione pecuniaria e determinata in euro 12.000,00».

399 Coredi Lombardia 20.2.2014, in Run Notartel, doc. n. 10277.

400 Coredi Piemonte e Valle d’Aosta 4.5.2011, in Run Notartel, doc. n. 1341. Nello stesso senso: Coredi Piemonte e Valle d’Aosta 19.5.2010, in Run Notartel, doc. n. 1006.

di cessione di azienda, poiché aveva reso inopponibili ai terzi i relativi trasferimenti, rendendosi responsabile degli effetti negativi di tale inop-ponibilità e adottando un comportamento scorretto e negligente nei con-fronti della clientela. Inoltre, la mancata iscrizione gli aveva permesso di praticare prezzi concorrenziali nei confronti dei colleghi del distretto, con applicazione di costi più bassi, dovuti a mancati pagamenti di adempi-menti obbligatori per legge401.

Passando all’imparzialità, anche qui le disposizioni rilevanti sono diverse. Si pensi ai commi 2 e 3 dell’art. 28, che vietano, rispettivamente, il ricevimento o l’autentica di atti ove vi sia l’intervento di alcuni parenti del notaio o vi siano disposizioni che interessano il notaio stesso o i suoi parenti. Anche l’art. 1 dei principi afferma come la condotta professio-nale del notaio debba «essere improntata al principio di indipendenza e imparzialità, con esclusione di ogni influenza di carattere personale sul suo operare ed ogni interferenza tra professione ed affari». A ben vedere però, tale imparzialità deve sussistere anche quando viene assunto l’inca-rico (art. 31 dei principi), poiché si ritiene che le parti debbano essere libere di scegliere il professionista di fiducia. Ed infatti è stato sanzionato con l’avvertimento, per violazione dell’art. 31 dei principi di deontologia, il notaio che, di fronte ad un preliminare di vendita contenente la clau-sola che attribuiva alla parte promittente venditrice la scelta del notaio rogante, ha omesso di informare la parte promissaria acquirente della sua libera facoltà di scelta del notaio402. Degna di nota è poi una recentissima decisione della Coredi Lombardia che, ritenendo violati gli artt. 1 e 14 dei principi di deontologia, nonché l’art. 147, lett. a), e non concesse le atte-nuanti, ha sospeso per un mese il notaio che si faceva rilasciare dai clienti dichiarazioni sostitutive di atto notorio inerenti l’obbligatorio svolgimento della ordinaria funzione notarile (attestanti che il notaio aveva indagato la volontà delle parti e che lo stesso aveva provveduto a leggere e spiegare il contenuto degli atti stessi), e sottoscriveva «convenzioni con i propri clienti sulla dilazione dei tempi di trascrizione e limitatrici dell’incarico professionale ai fini della limitazione della responsabilità»403.

L’art. 31 dei principi, elenca poi una serie di condotte ritenute indice di un’intervenuta violazione di tale dovere di imparzialità, fra cui spiccano: l’essersi servito dell’opera di un terzo (procacciatore), anche a titolo non oneroso, che induca le persone a sceglierlo; l’aver tenuto comportamenti

401 Coredi Sicilia 18.1.2011, in Run Notartel, doc. n. 1563.

402 Coredi Piemonte e Valle d’Aosta 16.6.2008, in Run Notartel, doc. n. 630. 403 Coredi Lombardia 13.4.2017, in Run Notartel, doc. n. 10880.

volti a concentrare su di sé le designazioni relative a gruppi di atti ricon-ducibili ad una medesima fonte (es.: agenzie, banche, enti, ecc.); l’aver svolto ricorrenti prestazioni presso soggetti terzi, organizzazioni o studi professionali. In questi casi, salvo la concorrenza di ulteriori condotte san-zionabili, le Coredi tendono ad infliggere le sanzioni ex art. 136. Ed infatti, è stato inflitto l’avvertimento, per violazione dell’art. 147, lett. a) al notaio che, attraverso la creazione di un Network gestito da una S.r.l., di cui egli stesso era unico socio e avente sede presso il proprio studio, il cui ammi-nistratore era dipendente del proprio studio notarile, con numeri telefo-nici identici a quelli del proprio studio, e con sostenimento delle spese a suo carico, attraverso una serie di altre attività consistite nel rapporto con le Banche, scambio di mail e riunioni preparatorie con altri colleghi, creava un’inammissibile interferenza tra professione (pubblica funzione) ed attività di affari (deontologicamente vietata al notaio), concretizzatasi attraverso la distribuzione ai partecipanti di numerosi atti di surroga, generando nei confronti dei terzi il convincimento che la distribuzione e l’esecuzione del lavoro notarile dovesse comunque transitare nella sfera di influenza del Network. Nell’ambito dello stesso procedimento si è pre-cisato come detta condotta non violasse l’art. 147, lett. c), in relazione al art. 31 dei principi di deontologia (procacciamento d’affari), ipotizzabile invece per i notai che fruivano dei servizi del network404. Invece, per

vio-lazione degli artt. 1, 31 e 36 dei principi di deontologia, è stato censurato il notaio che aveva affidato l’intera attività di gestione ed organizzazione dell’ufficio ad una società di servizi405, al cui personale erano demandati, tra l’altro, i contatti con la clientela, la istruzione delle pratiche, la reda-zione degli atti e degli adempimenti conseguenti alla stipula.

Infine, quanto al dovere riservatezza ci si riferisce chiaramente al c.d. segreto professionale che incombe non solo sul notaio ma anche sui suoi collaboratori. La casistica non è particolarmente copiosa, però è degno di nota un procedimento in cui il notaio, per violazione degli artt. 38 e 39 dei principi di deontologia, è stato sanzionato con la censura poiché aveva divulgato alla stampa la condizione delle persone che stipulavano presso di lui e dimostrava eccessiva indulgenza verso i “media”, ponendosi addi-rittura come narratore e divulgatore di vicende anche personali406.

404 Coredi Lombardia 9.3.2010, in Run Notartel, doc. n. 901.

405 Sullo stesso argomento: Coredi Lombardia 27.3.2012, n. 92, in Run Notartel, doc. n. 1690; Coredi Lazio 25.11.2014, in Run Notartel, doc. n. 10622; Coredi Lazio 22.7.2015, in Run Notartel, doc. n. 10642; Coredi Lazio 17.12.2013, in Run Notartel, doc. n. 10365.

Outline

Documenti correlati