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Segue: casistica relativa alla tenuta dei repertori

La normativa di riferimento per la tenuta dei repertori va individuata negli artt. 62 e 64.

In particolare, l’art. 62 prevede l’obbligo per il notaro di tenere due repertori a colonna, uno per gli atti tra vivi e l’altro per gli atti di ultima volontà (art. 62, comma 1, par. 1). In essi, il notaio deve prender nota, entro il giorno successivo, senza spazi in bianco ed interlinee, e per ordine di numero, di tutti gli atti ricevuti rispettivamente tra vivi e di ultima volontà, compresi tra i primi quelli rilasciati in originale, le autenticazioni apposte agli atti privati, e i protesti cambiari (art. 62, comma 2, par. 2). Ai sensi dell’art. 64 invece ogni repertorio, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e firmato in ciascun foglio dal capo dell’archivio notarile distrettuale (c.d. vidimazione), il quale nella prima pagina attesta di quanti fogli è composto il repertorio, apponendovi la data in tutte le lettere. Si rammenti poi che, ex art. 64, può essere qualificato come reper-torio solamente il registro che, prima di essere posto in uso, sia numerato e vidimato in ciascun foglio dal capo dell’archivio notarile440.

Quanto alle possibili sanzioni, rilevanti sono gli articoli: 137 comma 1, secondo cui è punibile con la sanzione pecuniaria da 5 euro a 45 euro il notaio che, nella tenuta del repertorio, contravviene alle disposizioni dell’art. 62; 138, comma 1, lett. d) nella parte in cui prevede la possibilità che venga inflitta la sospensione da uno a sei mesi per il caso in cui non

sia tenuto il repertorio prescritto dall’art. 62 oppure lo si ponga in uso senza le forme prescritte dall’art. 64. Il discrimen va individuato nel fatto che l’art. 137, comma 1, punisce il caso di annotazioni tardive su repertori già vidimati al momento del ricevimento dell’atto. Mentre, secondo con-solidata giurisprudenza, l’art. 138, comma 1, lett. d) punisce sia il caso in cui venga ricevuto un atto senza essere muniti del repertorio vidimato, sia che lo si riceva senza essere forniti di alcun repertorio, e dunque senza poterlo annotare, e sia che lo si riceva annotandolo in un repertorio non ancora vidimato, posto che detta disposizione parifica l’uso di un reper-torio non vidimato alla mancata tenuta dello stesso441. Ciò posto, sia per il caso di ricevimento di atti in mancanza di repertorio vidimato, ai sensi dell’art. 64, che per l’uso di un repertorio non vidimato nelle forme pre-scritte, le Coredi ritengono che vi sia violazione dell’art. 62, comma 1, par. 1 e non quella meno grave di cui all’art. 62, comma 1, par. 2 (irregolare tenuta del repertorio)442. Allo stesso tempo però, è opportuno evidenziare come sia frequente il riconoscimento delle circostanze attenuanti. Pertanto, l’orientamento quasi costante è quello di comminare una sanzione pecu-niaria applicata nella misura prevista dall’art. 138-bis, comma 1 (da euro 516 ad euro 15.493) in luogo della sospensione ex art. 138, comma 1, lett. d)443, in ossequio a quanto disposto dall’art. 144, comma 1. Volendo fornire però un esempio di una condotta per la quale è stata inflitta la sospensione di un mese, la Coredi Sardegna ha comminato detta sanzione, per viola-zione degli artt. 64 e 138, lett. d), avendo escluso le circostanze attenuanti, considerando la lunghezza del periodo durante il quale la violazione si è protratta (dal 17.10.2012 al 24.5.2013)444.

Altra precisazione riguarda poi il caso dell’annotazione repertoriale eseguita solo su supporto informatico del computer. In questo caso, secondo l’orientamento costante, detta annotazione è inidonea, in quanto i dati inseriti possono essere sempre modificati445.

441 Cfr. Cass. 9.12.2010, n. 24867; id. 20.2.2006, n. 3660; id. 20.1.1999, n. 795.

442 V. ex multis: Coredi Piemonte e Valle d’Aosta 25.10.2016, in Run Notartel, doc. n. 10769. Degna di nota è poi Cass. 20.2.2006, n. 3660 ritenuta dalle Coredi la più com-pleta ed esaustiva sull’argomento.

443 V., ex multis: Coredi Piemonte e Valle d’Aosta 25.10.2016, in Run Notartel, doc. n. 10769; Coredi Toscana 9.3.2016, in Run Notartel, doc. n. 10650; Coredi Emilia-Roma-gna 15.6.2016, in Run Notartel, doc. n. 10824.

444 Coredi Sardegna 22.1.2014, in Run Notartel, doc. n. 10644.

445 Cfr. Coredi Lombardia 14.9.2012, in Run Notartel, doc. n. 10010, secondo cui: «Viola gli artt. 64 e 138, primo comma, lett. d) il Notaio che ometta di effettuare la pre-scritta vidimazione del Repertorio prima dell’annotazione degli atti da lui ricevuti, a

Controverso è invece il criterio adottato per la determinazione del

quantum della sanzione pecuniaria.

Secondo un orientamento, poiché la violazione e la condotta sarebbero uniche, di conseguenza anche la sanzione dovrebbe essere commisurata all’unicità della violazione. Ad esempio, concesse le attenuanti, è stata irrogata la sanzione pecuniaria di euro 500,00 considerando le 69 anno-tazioni irregolari come unica violazione, poiché queste riguardavano un solo fascicolo dei repertori degli atti tra vivi446.

Secondo invece altra tesi, per ogni atto annotato su repertorio man-cante della preventiva vidimazione dovrebbe essere calcolata una sin-gola sanzione. In questo senso, di recente si è pronunciata la Coredi Toscana447, avendo irrogato la sanzione pecuniaria di complessivi euro 1.551,00, vale a dire euro 517,00 per ogni repertorio mancante della preventiva vidimazione.

Infine, secondo altra e preferibile corrente, il criterio da utilizzare non sarebbe solo quello del numero di atti annotati, ma soprattutto il lasso di intercorso prima che venga richiesta la vidimazione del repertorio. Ad esempio, posto che il Notaio non risultava recidivo, la Coredi ha concesso le attenuanti e irrogato la sanzione pecuniaria di euro 1.000 considerando il numero dei giorni trascorsi (30.7-1.9.2014 ed il numero degli atti ricevuti o autenticati: 65)448. Ed ancora, sempre per violazione dell’art. 64, rico-nosciute le circostanze attenuanti specifiche, è stata comminata la pena

nulla rilevando che detta annotazione sia stata correttamente effettuata su supporto informatico della memoria del computer, potendo, infatti, tali dati inseriti essere sem-pre modificabili. In accoglimento delle circostanze attenuanti si irroga la sanzione pecuniaria di euro 6.500». Vedi anche: Cass. 9.12.2010, n. 24867 secondo cui: «nem-meno può assumere rilievo il tenore dell’art. 13, D.P.R. n. 45/2000, poiché l’introdu-zione della possibilità per i notai di tenere i repertori anche con sistemi meccanografici non ha determinato il venir meno dell’obbligo di vidimazione dei registri cartacei».

446 Cfr. Coredi Toscana 9.3.2016, in Run Notartel, doc. n. 10650. Degna di nota è Coredi Liguria 29.10.2013, in Run Notartel, doc. n. 10385 in quanto ha espressamente stabilito l’applicazione dell’istituto della continuazione. Pertanto, considerato «il numero degli atti tardivamente annotati ed il periodo di tempo in cui il Notaio ha operato in assenza di repertorio costituiscono elementi atti a determinare il grado di gravità di un’unica infrazione, tenuto conto del fatto che il Notaio non risultava reci-divo, ha concesso le attenuanti e irrogato la sanzione pecuniaria di euro 1.000,00».

447 Cfr. Coredi Toscana 23.3.2016, in Run Notartel, doc. n. 10716. Nello stesso senso si veda: Coredi Lazio 28.1.2014, in Run Notartel, doc. n. 10397. Nel caso di specie, tenuto conto del fatto che il Notaio non risultava recidivo, la Coredi ha concesso le attenuanti e irrogato la sanzione pecuniaria di euro 7.224,00, pari cioè ad euro 516,00 per il numero – 14 – degli atti annotati sul repertorio vidimato successivamente.

pecuniaria di euro 5.000 in sostituzione della sospensione, al notaio che aveva annotato a repertorio 410 atti in data anteriore alla vidimazione dello stesso. Nello specifico, la Coredi ha riconosciuto l’unicità dell’infra-zione (mancata tenuta del repertorio) e quantificato l’importo non in base al numero degli atti annotati ma principalmente in base alla durata del comportamento omissivo (98 giorni)449. Questa soluzione sembra preferi-bile, anche in ragione del tenore letterale dell’art. 144, poiché soprattutto nel caso di specie, ciò che effettivamente si deve valutare è il permanere dell’illeceità della situazione di fatto.

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