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Natura giuridica

Secondo la giurisprudenza ante-riforma, le sanzioni in esame erano “generiche residuali”, in contrapposizione alla sanzione pecuniaria (art. 137), alla sospensione (art. 138) e alla destituzione (art. 142): fattispe-cie tipiche e per le quali vigeva il principio di tassatività149.

148 Cfr. Santarcangelo, Il procedimento disciplinare a carico dei Notai, cit., p. 52. Cfr. Coredi Calabria 27.2.2008, in Run Notartel, doc. n. 385, secondo cui: «Il notaio che asporta “anche temporaneamente” gli originali dallo studio ove vanno custoditi viola l’art. 36 l. n. 340/2000. Non essendovi specifica sanzione per tale obbligo, la Commis-sione ha ritenuto applicabile la sanzione generica di cui all’art. 136 e nel caso specifico quella più grave della censura avendo il notaio violato 5 volte il disposto di cui al menzionato art. 36»; Coredi Sicilia 14.2.2008, in Run Notartel, doc. n. 369.

149 Cfr. Cass. 11.11.1997, n. 11128 in Mass. Giur. it., 1997; id. 19.2.1998, n. 1766, in Riv.

notariato, 1998, p. 704, secondo cui: «Il divieto di cui all’art. 28 comma 1 n. 1, attiene

ad ogni vizio che dia luogo a nullità assoluta dell’atto con esclusione, quindi, dei vizi che comportano solo l’annullabilità o l’inefficacia dell’atto ovvero la nullità relativa.

Dopo il 2006, parte della dottrina150 ha sostenuto la “tipizzazione” anche della censura e dell’avvertimento, facendo leva sull’art. 147, rela-tivo all’ambito applicarela-tivo della censura, e sull’art. 144 che, nell’elencare le circostanze attenuanti, prevede la sostituzione della censura con l’avver-timento.

Per converso, secondo altra e preferibile interpretazione151, che trova riscontro anche nella giurisprudenza152, la natura giuridica non sarebbe variata, considerato che la modifica terminologica dell’art. 136 non ha mutato né la struttura e né la sostanza di dette sanzioni. A supporto di tale ragionamento, si evidenzia come la ratio della legge delega153 della riforma del 2006 fosse l’aggiornamento, coordinamento e riordino delle sanzioni e non quindi la modifica sistematica di fattispecie già esisten-ti154. Si osserva poi che, ove si accogliesse la tesi dell’acquisita “tipicità” in ragione dell’art. 147, rischierebbero di rimanere impunite violazioni di legge non espressamente descritte; senza poi considerare come la ratio dell’art. 147 sia proprio quella di tutelare «valori diversi, di tipo deonto-logico»155.

Ad ogni modo è opportuno segnalare la recente ordinanza della Sezione Seconda della Corte di Cassazione che, avendo ravvisato l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale proprio in relazione all’interpretazione

Nell’ipotesi di sussistenza degli estremi per l’annullabilità o l’inefficacia dell’atto rimane comunque a carico del notaio l’obbligo di avvertirne le parti e la mancanza dell’avvertimento renderà il notaio sanzionabile ai sensi dell’art. 136. Ne consegue che in caso di redazione di atto in violazione dell’art. 54 r.n., il notaio sarà punibile con la censura o l’avvertimento, cioè con quelle sanzioni che non sono comminate per vio-lazioni indicate specificamente, ma genericamente per mancanze ai propri doveri da parte dei notai, come emerge dall’esame dell’art. 136».

150 Cfr. Celeste, Le infrazioni disciplinari, in Tenore e Celeste, La responsabilità

disci-plinare del notaio ed il relativo procedimento, Milano, 2008, p. 104.

151 V., ex multis: Santarcangelo, Il procedimento disciplinare a carico dei Notai, cit., p. 49 ss.; Materi, Gradualità delle sanzioni disciplinari, cit., p. 159 ss.; Brienza, Le sanzioni

generiche residuali, in Notariato, n. 6/2013, p. 707 ss.

152 Cfr. Cass. 11.6.2007, n. 13690, in Notariato, 2007, 5, p. 495: «Il notaio rogante, che non avvisa le parti dei motivi di annullabilità o di inefficacia dell’atto, oltre all’even-tuale responsabilità civile, è sanzionabile disciplinarmente con la censura o l’avverti-mento, a norma dell’art. 136, che sanziona genericamente la mancanza da parte dei notai ai propri doveri, tra cui vi è quello di dare certezza ai rapporti giuridici». Nella specie, si trattava di delibera assembleare di liquidazione di una società, assunta senza la prescritta maggioranza; ibidem, Cass. 11.1.2011 n. 444.

153 D.L. n. 246/2005.

154 Cfr. Torre, in La legge notarile, cit., sub art. 136, p. 743. 155 Cfr. Torre, in La legge notarile, cit., sub art. 136, p. 744.

dell’art. 136 in rapporto all’art. 147156, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per le sue determinazioni ai fini dell’assegnazione del ricorso alle Sezioni unite, che ad oggi però non si sono ancora pronunciate.

Infine, con riferimento alla natura amministrativa di tali sanzioni, come già anticipato, solo l’avvertimento può essere qualificato in tal senso, dal momento che non vi è una forma pubblicitaria che possa intaccare la noto-rietà del notaio ammonito presso i colleghi ed i terzi. Al contrario, ha sicu-ramente natura gravemente afflittiva la censura, considerato il sistema pubblicitario delineato.

16. Casistica (rinvio)

Dall’analisi della casista relativa al decennio 2006-2017, è emerso come circa il 25% dei procedimenti decisi dalle Coredi si siano conclusi con l’applicazione dell’avvertimento o della censura.

Tali sanzioni sono state inflitte principalmente per infrazioni alle norme in materia di aggiornamento professionale, di rapporti professionali tra i colleghi e nei confronti del consiglio notarile e nelle ipotesi meno gravi di violazioni delle norme riguardanti la sede e la personalità della prestazione.

156 Cass., ord., 15.12.2016, n. 25877, con nota di Poma, La sanzione dell’avvertimento nella

legge notarile, in Nuova Giur. Civ., 2017, 5, p. 646 ss., secondo cui: «Si ravvisa un contrasto

nella giurisprudenza delle Sezioni Semplici della Corte di Cassazione sulla questione, ritenuta di particolare importanza in funzione nomofilattica, inerente all’interpretazione dell’art. 136 l. not. (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 249/2006) in rapporto all’art. 147 della stessa legge. In talune decisioni, infatti, è affermato che il legi-slatore ha tipizzato i comportamenti sanzionabili disciplinarmente, che devono almeno rientrare nelle lett. a), b) o c) dell’art. 147 l. not. (Cass. 18.7.2008, n. 19927; id. 24.7.2012). In altre decisioni, invece, è ritenuto applicabile l’art. 136 l. not. ad ogni violazione di legge non altrimenti sanzionata a norma degli artt. 137 ss. Si pone dunque il problema se l’art. 136 l. not. debba essere interpretato come norma di chiusura del sistema, con la conseguenza di rendere applicabili le sanzioni dell’avvertimento e della censura ad ogni trasgressione di legge commessa dal notaio, ovvero se tali sanzioni debbano ritenersi applicabili solo a comportamenti tipizzati come illeciti disciplinari da altre disposizioni della legge notarile, riservando in particolare l’applicazione dell’avvertimento ai casi in cui ricorrono circostanze attenuanti. Anche nella prima ipotesi, il principio di legalità e il diritto di difesa sarebbero rispettati, posto che la fattispecie di illecito disciplinare risul-terebbe dal combinato disposto dell’art. 136 l. not. e della disposizione di legge di volta in volta trasgredita. D’altra parte, l’art. 147 l. not. configura ipotesi di illecito a condotta libera (lett. a) e rinvia alla violazione di norme deontologiche (lett. b), con una tecnica normativa di cui è discutibile l’aderenza ai principi di tassatività e tipicità degli illeciti disciplinari. Per tali ragioni, gli atti sono rimessi al Primo Presidente per le sue determi-nazioni in ordine all’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite».

Con specifico riferimento poi all’avvertimento si è potuto osservare come questo venga comminato anche nei casi meno gravi di violazioni di norme relative alle formalità dell’atto notarile157, in particolare in presenza di irregolarità rispetto alle procure158 o a postille inserite nell’originale di cui però non vi era riscontro nell’esemplare inviato all’Agenzia dell’Entra-te159. Sul punto si rinvia al capitolo 2.

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