• Non ci sono risultati.

Segue: l’interruzione e la sospensione della prescrizione

Oltre a quanto osservato nel paragrafo che precede, a seguito della riforma sono state introdotte delle ipotesi di interruzione e sospensione, in analogia a quanto previsto dall’art. 2945 c.c.

Più nel dettaglio, la prescrizione è interrotta (comma 2) «dalla richie-sta di apertura del procedimento disciplinare e dalle decisioni che appli-cano una sanzione disciplinare. La prescrizione, se interrotta, ricomincia a decorrere dal giorno dell’interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre nuovamente dall’ultimo di essi. In nessun caso di interruzione può essere superato il termine di dieci anni».

Discussa è la natura degli atti indicati dalla disposizione in esame. Secondo la dottrina maggioritaria e preferibile, considerata la preci-sione terminologica impiegata, l’elencazione avrebbe carattere tassativo358. Secondo altra tesi invece potrebbero assurgere ad atti idonei ad interrom-pere la prescrizione anche l’interrogatorio probatorio dell’incolpato o gli atti propulsivi relativi alla contestazione degli addebiti359.

A ben vedere, la soluzione preferibile risulta essere la prima, posto che la prescrizione è la regola, mentre l’interruzione è l’eccezione, che non può essere ampliata oltre la casistica.

Si ha invece sospensione «Se per il fatto addebitato è iniziato procedi-mento penale, il decorso della prescrizione è sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza penale». Tuttavia anche qui occorre rinviare alle osservazioni già svolte in tema di divieto di bis in idem.

Tanto precisato, è innegabile come la nuova disciplina si caratterizzi per una maggiore rigidità, tant’è che in diversi casi, in forza al principio

di sospensione o interruzione), inizia a decorrere dalla data della dichiarazione del testamento e non dalla successiva data di pubblicazione».

358 Cfr. Lops e Placa, in La legge notarile, cit., sub art. 146, p. 808. 359 Cfr. Celeste, Le infrazioni disciplinari, cit., p. 144.

del favor rei, è stata comunque applicata la previgente normativa360. L’acquisito rigore è stato percepito anche recentemente dalla Suprema Corte che ha sollevato una nuova questione di legittimità costituzionale dell’art. 146, commi 1 e 2, in relazione all’art. 76 Cost., con tre differenti ordinanze, sul rilievo che «il Governo ha riscritto la disciplina della pre-scrizione – peraltro, in senso sfavorevole al notaio incolpato (aumento a cinque anni del termine di prescrizione e previsione di alcune ipotesi di interruzione dello stesso termine non previste nella previgente disci-plina) – in apparente difetto di criteri direttivi in tal senso contenuti nella legge delega (L. n. 246/2005)»361. Dal canto suo però, la Consulta ha rite-nuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale poste, poiché «(…) l’ampliamento del termine prescrizionale dell’illecito disciplinare del notaio e l’introduzione dell’istituto dell’interruzione del corso della prescrizione costituiscono scelte del legislatore delegato coerenti con gli indirizzi generali della delega e compatibili con la sua ratio»362. Le con-clusioni della Consulta sono sicuramente condivisibili, anche in ragione della coerenza logica interpretativa adottata, visto che la prima ipotesi di sospensione è stata de facto elaborata sulla base proprio di un precedente pronunciamento della medesima Corte363, che in sostanza aveva affermato come il termine prescrizionale dovesse essere sospeso per tutto il tempo entro il quale risultava pendente un eventuale procedimento penale con-tro il notaio per lo stesso fatto.

360 Cfr. Cass. 29.1.2010, n. 2031: «In tema di prescrizione degli illeciti disciplinari dei notai, l’art. 146, nella sua formulazione originaria, continua a trovare applicazione ai fatti commessi anteriormente alla entrata in vigore (28.8.2006) della modifica intro-dotta dall’art. 29 del D.Lgs. 249/2006, in ragione di quanto stabilito dalla norma tran-sitoria di cui all’art. 54 dello stesso D.Lgs. n. 249. Infatti, il testo originario dell’art. 146 prevede una disciplina più favorevole all’incolpato, posto che le nuove disposizioni dispongono, invece, l’allungamento del termine prescrizionale dell’illecito da quattro a cinque anni e, diversamente dal regime precedente, attribuiscono efficacia interrut-tiva alla richiesta di apertura del procedimento disciplinare».

361 Cfr. Cass. con tre distinte ordinanze rispettivamente del 16.10.2012, n. 17697 e del 20.12.2012, n. 23684 e 23683, in Foro it., 2013, 3, 1, c. 870.

362 Cfr. Corte cost. 6.10.2014, n. 229, in Nuova giur. civ. comm., 2015, 3, p. 249. 363 Cfr. Corte cost. 2.2.1990, n. 40, in Vita notarile, 1989, p. 399: «In base all’art. 27, L. n. 87/1953, deve dichiararsi illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 146, nella parte in cui non prevede che l’azione disciplinare contro i notai rimanga sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza, quando per il fatto illecito sia iniziato procedimento penale».

Capitolo 2

RaSSEGNa SUllE CoNDottE MaGGioRMENtE SaNZioNatE NEl pERioDo 2006-2017

Il capitolo fornisce una panoramica degli orientamenti delle Coredi formatisi nell’ultimo decennio e focalizza l’attenzione sulle violazioni più frequenti e quindi sulle sanzioni, al fine di poter rappresentare una valido strumento per chi, a vario titolo, si dovesse trovare alle prese con un procedimento disciplinare. In questo senso, per ogni violazione saranno prima identificati i riferimenti normativi e quindi si riporteranno gli eventuali diversi orientamenti delle commissioni amministrative regionali. La funzione del capi-tolo è di individuare il c.d. diritto vivente, ovvero come le regole astratte trovino poi applicazione concreta, anche al fine di rilevare come talune regole della legge (tra cui l’obbligo del cumulo materiale delle sanzioni) portino ad effetti in qualche caso abnorme.

SoMMaRio: 50. Premessa – 51. Violazione delle norme in materia di aggiorna-mento professionale. Casistica – 52. Violazione delle norme in tema di rapporti tra colleghi e con il consiglio notarile. Casistica – 53. Violazioni delle norme relative al luogo di attività del notaio: la sede e lo studio; l’ufficio seconda-rio; l’obbligo di assistenza. Casistica – 54. Segue: La sede, lo studio e l’ufficio secondario – 55. Segue: l’obbligo di assistenza – 56. Violazioni delle norme in tema di personalità della prestazione. Casistica – 57. Segue: la concorrenza e la pubblicità informativa – 58. Segue: il procacciatore di affari – 59. Violazione delle norme in materia fiscale. Casistica – 60. Violazioni nell’atto notarile – 61. Segue: casistica relativa alla tenuta dei repertori – 62. Segue: casistica relativa alla rappresentanza – 63. Segue: casistica relativa al ricevimento in deposito di atti rogati in paese esteri – 64. Segue: casistica relativa alla conformità catastale – 65. Segue: casistica relativa alle menzioni urbanistiche – 66. Segue: casistica relativa agli atti di societari – 67. Segue: casistica relativa alle violazioni negli atti mortis causa e nei negozi legati all’apertura della successione.

50. premessa

Nel presente capitolo si tenterà di fornire una panoramica degli orientamenti delle Coredi formatisi nell’ultimo decennio, focalizzando l’attenzione sulle violazioni più frequenti e quindi sulle sanzioni, al fine di poter fornire una valido strumento per chi, a vario titolo, si dovesse trovare alle prese con un procedimento disciplinare. In questo senso, per

ogni violazione saranno prima identificati i riferimenti normativi e quindi si riporteranno gli eventuali diversi orientamenti delle Coredi.

Quali sono dunque le infrazioni più commesse?

Dall’analisi del decennio 2006-2017 è emerso come i notai violino prin-cipalmente le norme e i principi deontologici in tema di: aggiornamento professionale; luogo di attività; disposizioni di natura fiscale; personalità della prestazione, da intendersi in seno ampio, nel senso che vi rientrano anche le condotte volte a porre in essere atti di concorrenza sleale, il più delle volte, mediante l’utilizzo della figura del procacciatore di affari; rap-porti tra colleghi e con il consiglio.

Quanto alle violazioni strettamente connesse al ricevimento degli atti e agli aspetti di carattere redazionale si è osservato come gli illeciti più frequenti riguardino: la tenuta dei repertori; le procure; il ricevimento in deposito di atti rogati in paesi esteri non debitamente tradotti; la confor-mità catastale; le menzioni urbanistiche. Mentre, per quanto concerne le materie, sicuramente più problematici sono gli atti societari (atti costitu-tivi e verbali) e gli atti mortis causa, da intendersi in senso ampio, vale a dire anche con riferimento ai negozi legati all’apertura della successione.

51. Violazione delle norme in materia di aggiornamento

professionale. Casistica

Ai sensi dell’art. 2 dei principi di deontologia il notaio, anche in ragione della funzione svolta, deve curare l’aggiornamento della propria prepa-razione professionale. A tal fine, il CNN ha stabilito con il Regolamento sulla formazione professionale permanente obbligatoria dei notai364 le

364 Regolamento approvato dal CNN in data 11.7.2013, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il 31.12.2013, ed in vigore dal 1.1.2014, in http://

www.notariato.it/sites/default/files/Regolamento_crediti_formativi.pdf. È opportuno

segna-lare come proprio l’applicazione di detto regolamento sia stata inizialmente molto controversa, tanto che in alcuni casi le Coredi non hanno inflitto sanzioni. In tal senso v. Coredi Sicilia 22.9.2009, in Run Notartel, doc. n. 803: «(...) La Coredi ha preliminar-mente verificato che tale regolamento non era stato pubblicato nella G.U. Tenuto conto che l’art. 11 delle Preleggi afferma «la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo», nonché del fatto che i precetti deontologici, in quanto tipicizzano le condotte la cui violazione è sanzionata da una fonte primaria (art. 147), per diventare obbligatori devono essere pubblicati in gazzetta ufficiale ex art. 10 Preleggi, la Coredi ha affermato che nessuna percettività può attribuirsi a norme deontologiche appro-vate dal CNN finché le stesse non siano state pubblicate in gazzetta ufficiale. Per questi motivi ha dichiarato il notaio non responsabile del fatto contestatogli perché lo stesso

modalità per adempiere a tale dovere. Nel dettaglio, secondo l’art. 1 di detto regolamento, ogni notaio in esercizio deve conseguire in ogni bien-nio 100 crediti formativi professionali, con un minimo di 40 per anno. Per la deontologia è invece necessaria la partecipazione in detto biennio ad almeno due eventi formativi. Il periodo formativo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell’anno successivo. Per i notai di prima nomina, gli obblighi di formazione decorrono dall’anno solare successivo a quello di iscrizione a ruolo.

Tanto premesso, dall’analisi condotta, i casi di violazioni delle norme in materia di aggiornamento professionale rappresentano circa il 20% di quelli decisi nel periodo 2006-2017.

Quanto alle sanzioni, data anche la “tenuità” del fatto, le Coredi inflig-gono costantemente l’avvertimento o la censura. La scelta fra l’una o l’altra dipende poi dall’esistenza o meno di circostanze attenuanti e dalla “non occasionalità” (art. 147, lett. b). Infatti, in assenza di attenuanti, si opta per la censura, quando appunto non sia stato conseguito nel biennio prescritto né il minimo annuale di 40 crediti formativi professionali in nessuno dei due anni, né quello biennale di 100 crediti365. Diversamente, il notaio viene ammonito366.

non costituisce illecito disciplinare». Si veda però App. Roma 25.9.2014, in Run Notar-tel, doc. n. 10692 che ha rigettato il reclamo avverso la pronuncia della Coredi Lazio 3.10.2012, con cui era stato inflitto l’avvertimento per non aver conseguito i crediti for-mativi nel biennio. Nello specifico, la Corte, nel richiamare la giurisprudenza di legit-timità, ha osservato che: «(…) la disposizione dell’art. 10 disp. prel. c.c., che subordina l’obbligatorietà dei regolamenti alla loro pubblicazione nella gazzetta ufficiale, trova applicazione unicamente per i regolamenti governativi, i quali hanno efficacia erga

omnes, e non invece per i regolamenti espressione della libera autorganizzazione degli

ordini professionali, risultando una forma di pubblicità generalizzata, con riguardo a questi ultimi, da un lato non imposta da alcuna norma di ordine primario, dall’altro eccessiva rispetto allo scopo della semplice comunicazione alla platea ristretta ed omo-genea degli iscritti».

365 V. ex multis: Coredi Toscana 22.1.2015, in Run Notartel, doc. n. 10403; Coredi Lombardia 18.9.2014, in Run Notartel, doc. n. 10455; Coredi Triveneto 19.10.2012, in Run Notartel, doc. n. 1787; Coredi Liguria 18.11.2010, in Run Notartel, doc. n. 1263.

366 V. ex multis: Coredi Lazio 9.7.2014, in Run Notartel, doc. n. 10510; Coredi Tri-veneto 1.7.2014, in Run Notartel, doc. n. 10357; Coredi Emilia-Romagna 3.10.2012, in Run Notartel, doc. n. 10142; Coredi Toscana 22.11.2010, in Run Notartel, doc. n. 1166; Coredi Piemonte e Valle d’Aosta 18.10.2010 in Run Notartel, doc. n. 1532; Coredi Abruzzo e Molise 25.1.2011, in Run Notartel, doc. n. 1336.

52. Violazione delle norme in tema di rapporti tra colleghi e

con il consiglio notarile. Casistica

Il tema è trattato dagli artt. 19 ss. dei principi di deontologia. In parti-colare, l’art. 19 richiede che i rapporti tra colleghi siano caratterizzati dalla correttezza, collaborazione e solidarietà.

Dall’analisi svolta, le condotte maggiormente sanzionate sono alcune fra quelle individuate dall’art. 20 dei principi, vale a dire: l’omessa infor-mazione circa il proposito di assumere alle proprie dipendenze impiegati o collaboratori già operanti presso alto studio notarile367; il non aver infor-mato il collega, con la dovuta riservatezza, di possibili errori od omissioni nei quali si ritenga che egli sia incorso368; l’aver iniziato e/o proseguito in prestazioni demandate o già in corso presso colleghi, senza previamente informarli e senza prestarsi per fare ad essi ottenere i compensi eventual-mente spettanti369.

367 Cfr. Coredi Sardegna 1.4.2015, in Run Notartel, doc. n. 10415. Sullo stesso argo-mento: Coredi Triveneto 11.2.2011, in Run Notartel, doc. n. 1167.

368 Cfr. Coredi Piemonte e Valle d’Aosta 18.5.2011, in Run Notartel, doc. n. 1471: «(…) Nell’ambito di un incarico professionale ricevuto (per stipula di compravendita e mutuo collegato), il notaio ha lamentato con la parte venditrice e rilevato nella rela-zione preliminare al mutuo diretta alla Banca, che nel titolo di provenienza non erano stati menzionati tutti i provvedimenti edilizi in forza dei quali era venuto ad esistenza ed era stato modificato il fabbricato oggetto di negoziazione, essendosi limitato il pre-cedente notaio ad indicare la sola licenza iniziale, senza di tutto ciò informare diretta-mente il collega, ma anzi seminando allarmismo nel cliente e rifiutando il suo ministero per le stipule richieste. La Coredi, dopo approfondito excursus in relazione alla appli-cabilità dell’art. 28, comma 1 n. 1 al caso di specie, ovvero se il notaio incolpato si sia preoccupato di non incorrere in una violazione del detto articolo, stipulando un atto valido, ma che affondasse le basi su un atto di provenienza nullo, giunge a concludere che le nullità ex legge 47/1985 sono nullità di protezione ed escluse dall’applicazione del detto art. 28. In dipendenza di ciò viene valutato l’allarmismo seminato presso il cliente, con il rifiuto del suo ministero, eccessivo, inutile e irriguardoso nei confronti del collega che lo ha preceduto, ed in antitesi con i principi deontologici, di corret-tezza, collaborazione e solidarietà con il collega stesso. Al comportamento omissivo del notaio si affiancano le molteplici valutazioni critiche espresse con terzi nei con-fronti del collega. Accertata la reiterata violazione dei principi deontologici ex art. 147 si commina la sanzione della censura».

369 Coredi Puglia 30.10.2014, in Run Notartel, doc. n. 10330: «La Commissione, preliminarmente, ha evidenziato che rientrano nella prestazione notarile anche le attività preparatorie e prodromiche alla redazione dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Il notaio incolpato, a giudizio della Coredi, avendo proceduto, nell’ambito della prestazione alle parti, alla consulenza, redazione ed assistenza alla sottoscrizione di scrittura privata, benché non autenticata, attività, questa, già dalle

Quanto alle sanzioni, ove la condotta sia “non occasionale” (art. 147, lett. b), le Coredi solitamente infliggono l’avvertimento, in difetto la cen-sura.

Per i rapporti notaio-consiglio notarile fondamentale è invece l’art. 21 dei principi, che prescrive un generale obbligo di collaborazione in capo al notaio per consentire al consiglio notarile di esercitare nel modo più efficace possibile il potere-dovere di vigilanza/controllo ad esso deman-dato dalla legge, allo scopo di garantire la qualità della prestazione e la tutela del prestigio-decoro della categoria. Il successivo art. 22 dei prin-cipi elenca i comportamenti a cui il notaio è tenuto, quali ad esempio: il dovere di comunicare al Consiglio Notarile Distrettuale ovvero diretta-mente al Consiglio Nazionale del Notariato, i dati e le informazioni che gli siano richiesti «anche con carattere di periodicità, riguardanti la pro-pria attività, le modalità di svolgimento della stessa e l’osservanza delle normative in materia di adempimenti, sia nella sua generalità per speci-fici periodi, sia per settori, luoghi o altre modalità determinate»; l’obbligo di «esibire o trasmettere copia o estratti del repertorio, di atti, registri, libri e documenti, anche di natura fiscale, a fornire relazioni scritte e/o rispondere a questionari riguardanti le modalità di svolgimento dell’atti-vità professionale».

Al riguardo, gli illeciti più numerosi sono proprio quelli relativi al mancato invio della documentazione richiesta in ragione di eventuali con-trolli e/o monitoraggi effettuati, anche a sorteggio370, sull’attività svolta.

medesime parti commessa ad altro notaio, egli ha violato i principi di deontologia professionale sanciti dagli artt. 19 e 20, non avendo debitamente reso edotto di tale circostanza il collega precedentemente incaricato ed omettendo, altresì, di fare otte-nere i compensi eventualmente spettanti a quest’ultimo. Poiché il comportamento del notaio incolpato è risultato essere “non occasionale”, per ammissione, peraltro, dello stesso, ma avendo, il medesimo, sebbene tardivamente, invitato insistentemente i propri clienti a regolarizzare le proprie pendenze con il precedente collega, la Coredi, ritenendo responsabile il notaio incolpato delle violazioni ascrittegli e concesse, tut-tavia, allo stesso, le attenuanti generiche, ha comminato al medesimo la sanzione dell’avvertimento».

370 Cfr. App. Venezia 17.4.2013, in Run Notartel, doc. n 10079, che ha confermato la reclamata decisione della Coredi Triveneto del 2.3.2012, in merito all’accertata responsabilità disciplinare per violazione deontologica del notaio: «(…) che, a fronte di delibera adottata dal consiglio notarile concernente controlli effettuati “a sorteggio” su alcuni notai del distretto, si era rifiutato di produrre la documentazione richiesta-gli, asserendo l’illegittimità della delibera stessa per conflitto d’interessi, in quanto il metodo impiegato dal consiglio notarile per la scelta dei notai escludeva, a priori, il possibile conflitto di interessi lamentato dal notaio incolpato».

Quanto alle sanzioni, in linea di massima, si varia anche qui dall’avver-timento371 alla censura372, a seconda che vi siano o meno delle attenuanti o che la condotta sia “non occasionale”.

53. Violazioni delle norme relative al luogo di attività del

Outline

Documenti correlati