Numerose sono le decisioni relative alla clausola arbitrale inserita negli atti costitutivi di società di capitali. Si deve infatti rammentare che, a norma dell’art. 34, D.Lgs. n. 5/2003, il potere di nominare l’arbitro deve essere conferito ad un soggetto estraneo alla società468. Allo stesso tempo però bisogna evidenziare come vi sia discordanza di opinioni laddove detta disposizione non venga rispettata. Infatti, secondo alcuni, le clau-sole non conformi all’art. 34 non sarebbero nulle, ma avrebbero effica-cia limitata alle parti in lite469. Secondo invece la tesi prevalente, siffatta clausola sarebbe nulla470. Ciò posto, è stata inflitta la sanzione pecuniaria di euro 10.000,00 per violazione dell’art. 147 e art. 34, D.Lgs. n. 5/2003471, riconosciute le attenuanti, poiché gli atti sono stati integrati, al notaio che aveva stipulato cinque atti costitutivi di società di capitali nei quali il potere di nominare l’arbitro non era stato conferito a soggetto estraneo alla società472. Più di recente invece, nonostante sia confermata la nullità di detta clausola, poiché il fatto non assumerebbe rilievo disciplinare, è stato assolto il notaio che in uno statuto di cooperativa sociale aveva inserito una clausola volta a deferire la risoluzione delle controversie ad uno o più arbitri, amichevoli compositori, da nominarsi dalle parti in lite473.
467 Coredi Marche e Umbria 16.2.2016, in Run Notartel, doc. n. 10659.
468 Sul punto si veda amplius: Genghini-Simonetti, Le società di capitali e le
Coopera-tive, I, Padova, 2014, p. 35 ss.
469 Cfr. Salafia, Il nuovo arbitrato societario e altre questioni, in Società, 2005, p. 97 ss. 470 Cfr. Trib. Latina 22.6.2004, in Notariato, 3/2003, p. 258 ss.; Consiglio notarile di Milano, massima n. 3.
471 Sullo stesso argomento: Coredi Lazio 19.4.2012, in Run Notartel, doc. n. 1769; Coredi Lombardia 18.9.2012, in Run Notartel, doc. n. 1790; Coredi Lazio 8.3.2012, in Run Notartel, doc. n. 10007; Coredi Emilia-Romagna 24.3.2009, in Run Notartel, doc. n. 686.
472 Coredi Marche e Umbria 16.2.2016, in Run Notartel, doc. n. 10661.
473 Coredi Campania e Basilicata, 8.5.2017, in Run Notartel, doc. n. 10882, secondo cui: «La clausola che deferisce la risoluzione delle controversie ad uno o più arbitri, amichevoli compositori, da nominarsi dalle parti in lite è nulla per contrarietà alla norma imperativa. L’art. 28 prescrive l’irricevibilità dell’atto ove “espressamente”
Rispetto all’oggetto sociale, diverse sono le pronunce474 che trattano il tema dell’incompatibilità dell’attività di intermediazione immobiliare con l’esercizio di altre attività commerciali, stante quanto prescritto dall’art. 5, comma 3, lett. b), L. n. 39/1989, così come modificato dalla L. n. 57/2001. Ad ogni modo è opportuno segnalare che, considerate le incertezze inter-pretative in argomento, le Coredi non ritengono violati gli artt. 138 e 28, relativi alle sole ipotesi di nullità assoluta ed inequivoca475. Allo stesso tempo però, in ragione della funzione “anti-processuale” del notaio, secondo alcune decisioni tale condotta andrebbe comunque sanzionata con l’avvertimento, per violazione dall’art. 42, lett. a) e b), dei principi di deontologia, poiché il notaio non avrebbe reso edotte le parti delle pro-blematiche esistenti circa l’interpretazione delle norme476. Al contrario, secondo altra tesi477, non vi sarebbero i margini nemmeno per infliggere tale sanzione.
Sempre con riferimento all’oggetto sociale, degna di nota è una recente decisione secondo cui non vi sarebbe illecito disciplinare ove si costituisca una s.r.l. tra professionisti nel cui oggetto sociale sia previsto «l’esercizio in forma associata della consulenza e dell’assistenza professionale in mate-ria contrattuale societamate-ria e tributamate-ria quindi tutte le materie inerenti alle professioni di avvocati, notai e commercialisti e formazione478». L’archi-vio notarile contestava che la consulenza non potesse costituire oggetto di società tra professionisti, in quanto non sarebbe un’attività professionale
proibito dalla legge (ovvero “inequivocabilmente” secondo la comune interpretazione giurisprudenziale), mentre nel caso in esame non può ritenersi sussistente tale condi-zione di “inequivocità”. L’applicacondi-zione alle cooperative sociali della siffatta clausola in difformità con il suddetto D.lgs. non è “contrastata da una inequivoca evidenza contraria data la totale assenza di precedenti pronunzie giurisprudenziali”. La Coredi assolve il notaio perché il fatto non assume rilievo disciplinare».
474 V., ex multis: Coredi Puglia 13.1.2011 in Run Notartel, doc. n. 1152; Coredi Cala-bria 1.4.2009, in Run Notartel, doc. n. 736; Coredi Puglia 25.9.2009 in Run Notartel, doc. n. 1187; Coredi Puglia 12.11.2008, in Run Notartel, doc. n. 567; Coredi Sardegna 26.9.2008, in Run Notartel, doc. n. 1376.
475 Coredi Triveneto 1.4.2015, in Run Notartel, doc. n. 10491 476 Coredi Liguria 19.3.2014, in Run Notartel, doc. n. 10232.
477 Coredi Triveneto 27.2.2015, n. 84, con nota di Materi, Gradualità della sanzione
disciplinare, in Notariato 2/2016, p. 159. Nel caso di specie, la Coredi ha ritenuto che
la mera previsione in atto dell’esercizio dell’attività di mediazione insieme ad altre attività imprenditoriali non fosse vietata e, di conseguenza, non poteva dirsi violato l’art. 28, né che il comportamento reiterato da parte del notaio potesse essere sanzio-nato con l’avvertimento di cui all’art. 136.
protetta. In secondo luogo si sosteneva che lo svolgimento dell’attività notarile non potesse essere effettuato in forma societaria perché pubblica funzione delegata dallo Stato. Infine si affermava come la società tra pro-fessionisti non potesse essere costituita per l’esercizio della professione forense, in quanto regolata dalla L. n. 247/2012. In sintesi, avendo richiesto l’iscrizione nel registro delle imprese, si ritenevano violati gli artt. 28 e 138-bis, comma 2, in quanto risultavano manifestamente inesistenti le dizioni richieste dalla legge. La Coredi rilevava però che l’attività di con-sulenza indicata nell’oggetto della società non fosse autonoma, ma legata alle materie inerenti le professioni di avvocati, notai e commercialisti ed in questi limiti è lecita. Più nel dettaglio, rispetto al divieto per i Notai di partecipare ad una società tra professionisti, in quanto investiti di una pubblica funzione, si osservava come il D.M. n. 34/2013 non contenesse un espresso divieto. Mentre per quanto riguardava la disciplina autonoma dettata dalla riforma per l’ordinamento forense, questo riguardava solo le società tra avvocati e non appariva fondata per le società interprofessio-nali come quella oggetto di censura.
Considerevoli sono le pronunce relative alla prassi di ricevere atti di cessioni di quote di s.r.l. a favore di soggetti estranei alla società e con-testuale assemblea straordinaria della società stessa, con partecipazione di questi ultimi in sostituzione dei precedenti soci cedenti, ancorché non previamente iscritti nel registro imprese ai sensi dell’art. 2470 c.c.479. Al riguardo, sembra comunque consolidato l’indirizzo di infliggere l’avverti-mento, non potendosi ritenere affetto da nullità l’atto ricevuto480.
Per quanto riguarda invece i verbali aventi ad oggetto operazioni sul capitale, anche qui la sanzioni più grave è stata la censura. Ad esempio, in caso di riduzione del capitale per ripianamento di perdite deliberata a maggioranza, senza che però vi fosse stata la previsione del diritto di opzione per il socio assente, si è ritenuto che non vi fosse violazione dell’art. 138-bis, comma 1, e dell’art. 28. La Coredi ha ritenuto infatti che detta delibera non fosse nulla, ma impugnabile su richiesta del socio assente nella parte in cui veniva modificata la quota di partecipazione ed i diritti dello stesso in violazione dell’articolo 2482-quater c.c. Per-tanto, è stata inflitta la censura481. Allo stesso tempo, non è stato nem-meno sanzionato il notaio che aveva iscritto nel registro delle imprese, una delibera di s.r.l. unipersonale avente ad oggetto un aumento del
479 Coredi Piemonte e Valle d’Aosta 12.3.2013, in Run Notartel, doc. n. 10637. 480 Coredi Sardegna 15.5.2013, in Run Notartel, doc. n. 10211.
capitale sociale sottoscritto dall’unico socio, ma non interamente ver-sato, come richiesto dall’art. 2464, comma 3, c.c., in quanto si è ritenuto che detta condotta non costituisse violazione dell’art. 138-bis482. La ratio
di tale scelta va ricercata nell’assenza di un orientamento consolidato, e pertanto «non sarebbe possibile applicare la grave sanzione ivi prevista, non essendo manifestatamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge per la sua iscrizione e ciò, anche alla luce della recentissima giuri-sprudenza di legittimità483 che ha ribadito che il divieto per il notaio di ricevere atti nulli sussiste solo quando la nullità dell’atto sia inequivoca ed indiscutibile».