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Segue: la sede, lo studio e l’ufficio secondario

Per “sede” si intende il Comune al quale il notaio è stato assegnato (art. 26, comma 1); per “studio” ci si riferisce ai locali ove devono essere assicurati il regolare e continuo svolgimento della funzione e la custodia degli atti, registri e repertori373.

Per l’ufficio secondario (art. 26, comma 2) non esiste alcuna precisa definizione. È compito quindi dell’interprete fornirne una. L’interesse non è solo teorico ma soprattutto pratico, poiché l’esistenza di un uffi-cio secondario è il presupposto per l’applicazione di una serie di regole, obblighi e divieti a carico del notaio. Ebbene, grazie alla giurisprudenza, è possibile definire “ufficio secondario” quel luogo accessorio rispetto alla sede374, la cui apertura è una mera facoltà, ove il notaio è presente in modo costante, non quindi per il solo tempo strettamente necessario al ricevi-mento degli atti, e dove è presente un’organizzazione dotata di un relativo grado di stabilità di mezzi e di personale propri e finalizzati al consegui-mento dell’attività notarile375. Si tenga a mente che l’art. 10 dei principi equipara ad ufficio secondario la ricorrente presenza del notaio presso studi di altri professionisti od organizzazioni estranee al notariato, anche in assenza di organizzazione con mezzi propri376. Tuttavia è ammessa la

373 Cfr. Laffranchi, Notaio e territorio, in Federnotizie, 2016, 15.

374 Cfr. Coredi Campania e Basilicata 20.4.2011, in Run Notartel, doc. n. 1433. 375 Cfr. Coredi Puglia 18.4.2014, in Run Notartel, doc. n. 10486; Coredi Triveneto 14.5.2013, in Run Notartel, doc. n. 10077.

prova contraria, nel senso che si deve dimostrare come in tale luogo non venga svolta la propria attività in modo costante377.

Quanto agli obblighi e divieti relativi alla sede secondaria, rilevanti sono gli art. 12 e 9 dei principi di deontologia, i quali rispettivamente dispongono l’obbligo per il notaio di comunicare al consiglio l’esistenza dello stesso378 e il divieto di assistere all’ufficio secondario nei giorni di assistenza obbligatoria alla sede.

Si ricordi poi che a seguito della modifica legislativa del 2012, l’art. 10 dei principi di deontologia, pur essendo rimasto immutato nella sua for-mulazione, necessita di un coordinamento con il nuovo testo dell’art. 26, comma 2, nel senso che il notaio può avere un solo ufficio secondario nel territorio del distretto notarile in cui si trova la sua sede.

Diversamente dal passato, è invece possibile aprire un ufficio seconda-rio presso lo studio di notaio cessato o anche trasferito, dato che il testo del previgente art. 16 dei principi di deontologia non è stato riportato. Allo stesso tempo però, tali operazioni non devono determinare la violazione di altre norme deontologiche quali l’art. 31 lett. b) e g), che vietano rispet-tivamente l’utilizzo di procacciatori di affari e di rilevazione onerosa379

dello studio di altro notaio.

Tanto premesso, dalla casistica studiata, si evince come numerosi siano proprio i casi di violazione di tali disposizioni. È infatti, emersa una prassi molto diffusa secondo la quale il notaio cessato continui a gestire lo studio, con conseguente violazione degli artt. 36 e 37 dei prin-cipi e art. 2232 c.c. in tema di personalità della prestazione. A titolo esemplificativo, riconosciute le circostanze attenuanti, per violazione degli art. 147, lett. b) e c) e artt. 5 e 31, lett. a), b) ed f) dei principi di deontologia, è stato censurato il notaio che effettuava numerose pre-stazioni presso lo studio di un notaio cessato, servendosi di ricorrenti prestazioni nei rapporti con la clientela pre e post stipula da parte di un soggetto (società o professionista terzo) al quale corrispondeva onorari

377 Cfr. Coredi Lazio 7.11.2013, in Run Notartel, doc. n. 10111.

378 Cfr. Coredi Lombardia 21.1.2016, in Run Notartel, doc. n. 10706. Nel caso di specie, è stato sanzionato con la sospensione di due mesi, per violazione degli artt. 26, 147 lett. b) e 5, 10, 11 e 12 dei principi di deontologica, il notaio che aveva omesso la tempestiva comunicazione di apertura dell’ufficio secondario al consiglio notarile, peraltro in modo consapevole, al fine di celare allo stesso consiglio l’esistenza di tale sede secondaria.

379 Cfr. CNN risposta a quesito 8.6.2012, n. 24-2012: «(…) il divieto di rilevazione onerosa, inoltre, pur essendo testualmente previsto solo con riferimento allo studio, deve intendersi operante anche in relazione all’ufficio secondario».

di ammontare considerevole in relazione ad atti che corrispondevano a più del 40% dell’attività del notaio, configurandosi in tal caso ille-cita concorrenza effettuata attraverso procacciatore di affari. Poiché l’ufficio nel quale veniva svolta l’attività era nella titolarità del notaio a titolo di comodato e l’organizzazione dello stesso era composta da un numero di dipendenti del notaio inferiori a quelli del terzo presta-tore dei servizi, al notaio è stata altresì imputata la tenuta dello studio con modalità non idonee ad assicurare il regolare e continuo funziona-mento dell’ufficio380.

Ed ancora, è stata inflitta la sanzione pecuniaria di euro 15.000, rico-nosciute le circostanze attenuanti, consistenti nell’aver successivamente chiuso l’ufficio secondario, per violazione degli artt. 26 e 12 dei principi, al notaio che aveva aperto un ulteriore ufficio secondario nei mesi da aprile ad agosto 2015 in altro Comune presso l’ufficio già sede di collega pen-sionato e che aveva altresì comunicato il 28 settembre 2015 di aver chiuso l’ufficio secondario (già dichiarato) e di aprire il (nuovo) ufficio seconda-rio381. Allo stesso tempo però, un’altra Coredi ha ritenuto non censura-bile la condotta consistente nell’aver ubicato l’ufficio notarile nei locai già adibiti ad ufficio di altro notaio appena dispensato per raggiunti limiti di età e utilizzato la medesima struttura, non costituendo più detti compor-tamenti, dal 2008, illecito disciplinare382.

Altra questione spinosa connessa alla sede e ufficio secondario è quella afferente l’asportazione degli originali dallo studio. Ed infatti, riconosciute le circostanze attenuanti, è stato ammonito il notaio che aveva proceduto alla verbalizzazione del passaggio del testamento pubblico al repertorio degli atti inter vivos presso l’ufficio secondario, asportando l’originale dallo studio. Nel caso di specie la Coredi ha spe-cificato come detta condotta non violi gli articoli 61 e 66, che si riferi-scono, il primo, all’obbligo di custodia da parte del notaio degli atti da lui ricevuti ed alle modalità da osservare per il passaggio dei testamenti pubblici al fascicolo e repertorio degli atti inter vivos (senza prescrivere che l’atto debba necessariamente essere stipulato presso lo studio del notaio) ed il secondo al testamento segreto ed olografo, quanto piuttosto l’art. 36, L. n. 340/2000 che prescrive il divieto di asportare gli originali dal suo studio383.

380 Coredi Lombardia 8.6.2010, in Run Notartel, doc. n. 1730. 381 Coredi Lombardia 19.11.2015, in Run Notartel, doc. n. 10587. 382 Coredi Toscana 19.10.2015, in Run Notartel, doc. n. 10711. 383 Coredi Toscana 9.4.2015, in Run Notartel, doc. n. 10490.

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