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Segue: il cumulo giuridico

Il nuovo comma 4 dell’art. 135 così recita: «Se, in occasione della for-mazione di uno stesso atto, il notaio contravviene più̀ volte alla medesima disposizione, si applica una sola sanzione, determinata fino all’ammon-tare massimo previsto per tale infrazione, tenuto conto del numero delle violazioni commesse».

Dalla lettura, emerge chiaramente come sia stato mutuato dal diritto penale sostanziale il principio della continuazione del reato137 e quindi del cumulo giuridico.

Al riguardo sono però necessarie delle precisazioni.

Il termine “atto” va interpretato estensivamente, dovendosi inten-dere tale non solo l’atto pubblico in senso stretto (art. 2699 c.c.), ma anche l’autentica di scrittura privata (art. 2703 c.c. e art. 72) e la compilazione di una singola annotazione repertoriale138. Al contrario, si ritiene escluso il caso della tenuta dei repertori, non comportando questa attività alcuna compilazione di atti in senso proprio139.

137 L’art. 81 c.p. rubricato «Concorso formale. Reato continuato» così recita «È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge. Alla stessa pena sog-giace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. Nei casi preveduti da quest’articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti». Si rammenti che nel sistema penale la L. n. 220/1974 ha esteso l’applicazione del cumulo giuridico anche al reato continuato. Cfr. Fiandaca-Musco, Diritto penale. Parte generale, 7a ed., Torino, 2014, p. 695 ss.

138 Cfr. Cosio, La vigilanza nei confronti dei notai e le sanzioni disciplinari, in Vita

nota-rile, 2008, p. 1135 ss.; Torre, in La legge notanota-rile, cit., sub art. 135, p. 741.

Più nel dettaglio, per quanto concerne l’autentica è pacifico140 come questa integri un atto pubblico, senza essere confusa con la scrittura pri-vata cui si riferisce. Quanto all’annotazione sul repertorio (art. 62), deve ritenersi incontrovertibile la natura di atto pubblico141, e difatti, secondo la giurisprudenza «integrano l’ipotesi di falsità ideologica in atto pub-blico di cui all’art. 479 c.p. le false annotazioni effettuate dal notaio nel repertorio; infatti, pur potendosi individuare tra esse quelle concernenti fatti avvenuti in presenza del notaio o da lui compiuti, e quelle costituenti ontologicamente attestazioni, tutte devono ritenersi convergenti a provare che in un certo giorno, fra determinati soggetti, è intervenuto quell’atto avente un dato contenuto e un determinato valore»142.

Ancora, al fine di beneficiare dell’istituto in esame, secondo la tesi tradizionale, è necessario che le infrazioni, anche se riguardanti dispo-sizioni diverse, vengano commesse concretamente in un “unico atto”143. Come chiarito poi dalla più recente giurisprudenza144, non sarebbe pos-sibile usufruire di tale cumulo ove vi sia stata violazione della medesima

140 Cfr. Cass. 7.2.1984, n. 3478; Boero, voce Autenticazione, in Digesto, Torino, 1987; Torre, in La legge notarile, cit., sub art. 51, p. 347.

141 Cfr. Cass. pen. 20.9.1993, n. 8845, secondo cui: «Il registro cronologico del notaio riveste natura di atto pubblico, la cui autonomia funzionale è espressa dalla finalità di consacrare in esso il numero e la qualificazione degli atti trascritti, così documentan-dosi la corrispondenza a verità del loro compimento; la registrazione – dovuta – in esso di un atto falsificato non comporta, pertanto, un ulteriore reato di falso».

142 Cfr. Cass. pen. 21.10.1982, in Vita notarile, 1983, p. 696.

143 Cfr. Cosio, L’ispezione ordinaria e straordinaria. Le nuove competenze del capo

dell’Archivio Notarile, in AA.VV, Il nuovo procedimento disciplinare notarile. Prime interpre-tazioni, Roma, 2009, p. 49; Santarcangelo, Il procedimento disciplinare a carico dei Notai,

2007, Milano, p. 47.

144 Cfr. Cass. 3.6.2016, n. 11507: «È manifestamente infondata la questione di legit-timità costituzionale degli artt. 135 e 138, nella parte in cui non prevedono l’opera-tività del regime del cumulo giuridico delle sanzioni disciplinari anche nell’ipotesi di plurime infrazioni della medesima disposizione compiute in atti diversi, anche se dello stesso tipo, trattandosi di scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore e non sussistendo una disparità di trattamento rispetto ad altri settori dell’ordinamento in virtù delle specificità della professione notarile, degli interessi protetti e dei valori di riferimento»; id. 11.10.2016, n. 20465: «Quanto, poi, alla mancata applicazione di un’unica sanzione, il Collegio condivide l’orientamento espresso da Cass. n. 11507 del 2016 secondo cui, nell’ambito della legge notarile, è esclusa l’operatività del regime del cumulo giuridico delle sanzioni disciplinari nell’ipotesi di plurime infrazioni della medesima disposizione compiute in atti diversi, anche se dello stesso tipo». Nel caso di specie, i fatti contestati al notaio riguardavano plurime violazioni dell’art. 29, comma 1-bis, L. n. 52/1985, relativa alla conformità catastale, commesse in diciassette atti.

disposizione, ma in atti distinti, anche se ricevuti nello stesso giorno, con-secutivamente, ed anche se collegati tra loro. In sostanza, secondo questa tesi, il cumulo giuridico de quo non troverebbe applicazione, ad esempio, nel caso di infrazione continuata nel tempo, a differenza di quanto previ-sto per il reato continuato ex art. 81 c.p.

Per converso, secondo parte della dottrina145, bisognerebbe operare un distinguo a seconda che la sanzione inflitta abbia carattere economico o meno, e quindi limitativa dell’esercizio della funzione. Solo nel primo caso sarebbe corretta l’idea di escludere l’operatività del cumulo giuri-dico; mentre nella seconda ipotesi dovrebbe trovare comunque applica-zione il cumulo de quo, poiché diversamente si giungerebbe a conseguenze aberranti. A supporto di tale affermazione, si prospetta l’ipotesi del reite-rato inserimento, in una pluralità di atti, di un’ipotetica clausola giudicata nulla ex art. 28, a cui conseguirebbe la sanzione della sospensione da sei mesi a un anno ex art. 138. Ebbene, in tale fattispecie, ove si accogliesse la tesi tradizionale della non applicabilità del cumulo, dovrebbe essere inflitta una sanzione per una durata inimmaginabile e ingiustificata. Per-tanto, secondo tale condivisibile tesi, «almeno in relazione alle sanzioni che comportino una limitazione rispetto all’esercizio professionale, la con-tinuazione della stessa violazione in atti diversi, ma ripetuti e costanti, valga a determinare un aggravamento della pena, ma non una moltiplica-zione della stessa»146.

14. Le singole sanzioni disciplinari: l’avvertimento e la

censura. Definizione, ambito applicativo e pubblicità

Posto che entrambe le sanzioni sono disciplinate dall’art. 136147, si è ritenuto di procedere con una trattazione unitaria.

L’avvertimento, previsto al comma 1, «consiste in un rimprovero al notaio per l’infrazione commessa con esortazione a non reiterarla» e può essere disposto «per le trasgressioni più lievi di quelle sanzio-nabili con la censura.». Ai sensi degli artt. 271 e 272 r.n., tale sanzione viene comminata al notaio dal presidente del consiglio notarile, il quale potrà infliggerla personalmente o per mezzo di lettera raccomandata. Diversamente dalla censura, non sono previste forme di pubblicità.

145 Cfr. Danovi-Gozzi, Le sanzioni disciplinari dei notai, in Notariato, 2017, 1, p. 65 ss. 146 Cfr. Danovi-Gozzi, Le sanzioni disciplinari dei notai, cit., p. 65 ss.

La censura, ex art. 136, comma 2, è invece «una dichiarazione formale di biasimo per l’infrazione commessa» e viene irrogata dal presidente del consiglio notarile in una delle adunanze del consiglio. «A tal uopo è dato al notaro, per lettera raccomandata, avviso di presentarsi avanti al consiglio notarile nel giorno e nell’ora indicati nella lettera stessa e, nel caso di non comparizione, l’avviso è a lui notificato a mezzo dell’ufficiale giudiziario della pretura del mandamento nella cui giurisdizione risiede. Il notaro deve presentarsi personalmente, e della censura a lui inflitta si redige verbale».

Quanto alle condotte sanzionabili, ad eccezione dell’art. 147, che fa espressamente riferimento alla censura, non vi sono disposizioni speci-fiche al riguardo. Pertanto, come osservato dalla dottrina148, le sanzioni in esame sono disposte ove non sia stata prevista una pena disciplinare specifica e più grave. Sul punto si rinvia alle osservazioni svolte nel par. 6.

La tassatività attenuata degli illeciti disciplinari.

Il discrimen è poi la maggiore o minore gravità del fatto contestato, posto che l’avvertimento si applica per le infrazioni più lievi, mentre la censura per quelle più gravi. Proprio per questo, il legislatore ha ritenuto opportuno prevedere una speciale forma di pubblicità per la censura nel senso che «Copia del relativo provvedimento (di censura) è affissa per quindici giorni alla porta esterna della sala delle riunioni del consiglio notarile distrettuale del collegio al quale è iscritto il notaio».

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