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Violazione delle norme in materia fiscale. Casistica

Le norme rilevanti per l’attività notarile in materia fiscale sono diverse, ma le principali possono essere individuate negli artt. 2671 c.c., 6 del D.Lgs. n. 347/1990 e 4 del D.P.R. n. 308/2000. Infatti, ognuna di queste pre-scrive l’obbligo in capo al notaio di curare gli adempimenti pubblicitari e di registrazione per gli atti da lui ricevuti nel termine di trenta giorni. Ed ancora, gli artt. 3-bis e ter, D.Lgs. n. 463/1997 trattano rispettivamente della modalità di registrazione, trascrizione ed iscrizione telematica e dei mezzi e termini mediante cui devono essere inviati gli avvisi di liquida-zione per integraliquida-zione dell’imposta. Pertinenti sono anche i principi di deontologia. Ad esempio, l’art. 14, nell’individuare alcune fattispecie di illecita concorrenza, si riferisce anche all’irregolare documentazione della prestazione nella quale, ad esempio, rientrano: «la mancata e documen-tata specificazione di anticipazioni, onorari, diritti e compensi; l’omissione o l’emissione irregolare di fatture a fronte di prestazioni rese». Ed ancora, fondamentale è anche l’art. 45 dei principi, secondo cui «Il notaio che (...) riceve un incarico che importa l’affidamento di somme di denaro, dovrà svolgerlo con la massima diligenza e trasparenza»423.

421 Coredi Triveneto, 6.4.2017, in Run Notartel, doc. n. 10879. 422 Coredi Lombardia 24.10.2013, in Run Notartel, doc. n. 10195.

423 Coredi Lazio. 27.3.2007, in Run Notartel, doc. n. 450, revocata da App. Roma in data 17.11.2008, in Run Notartel, doc. n. 610. In questo caso, per violazione dell’art. 147 lett. a), è stato destituito il notaio già pensionato, che si era appropriato di somme fidu-ciariamente a lui consegnate per estinguere passività gravanti sui beni posti in vendita. Nella specie, il notaio, a cui era stata consegnata fiduciariamente la somma di euro 100.000,00, non aveva provveduto all’estinzione di un mutuo e conseguente cancella-zione dell’ipoteca per le quali era stata consegnata la suddetta somma. V. Coredi Lazio 4.4.2011, in Run Notartel, doc. n. 1278 che, per violazione dell’art. 147, ha destituito

Ebbene, come recentemente osservato424, la quasi totalità dei procedi-menti in materia è riconducibile a tre differenti condotte plurioffensive, vale a dire: l’omesso o irregolare versamento delle imposte d’atto; l’irre-golare fatturazione; l’omesso o irrel’irre-golare versamento di contributi diver-si425 dalle imposte d’atto. Nell’ambito dell’omesso o irregolare versamento delle imposte d’atto vengono ricomprese tutte quelle condotte in cui vi è stata un’erronea autoliquidazione dell’imposta che assume carattere ine-scusabile in ragione dell’enormità dell’errore, o per la sistematicità della reiterazione dell’errore. Questa ultima è poi la condotta più sanzionata e che, nei casi più gravi, ha condotto alla destituzione426. Proprio per que-sto, il settore in esame registra il maggior numero di casi di ravvedimento operoso, finalizzati ad evitare tale ultima sanzione massima427.

Tanto precisato, i casi più numerosi hanno ad oggetto l’omissione o l’irregolare versamento delle imposte d’atto e/o l’irregolare fatturazione. Volendo fornire alcuni esempi, rispetto alla prima condotta individuata, posto che l’incolpato era prossimo alla dispensa dall’ufficio per raggiunti limiti di età, è stato condannato al pagamento di una pena pecuniaria di euro 7.746,50, per violazione dell’art. 147, lett. a) e b), il notaio che pro-cedeva sistematicamente, alla registrazione degli atti, in prossimità della scadenza del trentesimo giorno, versando altresì, alle volte, le imposte in maniera non corretta, in taluni casi per mancanza di fondi sul “conto tele-matico” a ciò destinato e/o per ritardo della provvista da parte del cliente

il notaio che, nell’ambito di più procedure esecutive immobiliari a lui delegate, non aveva versato i saldi dei prezzi di vendita a lui affidati. Il saldo relativo a tre procedure esecutive ammontavano rispettivamente ad euro 1.012.609,32, euro 149.000,00 ed euro 65.000,00.

424 Sul punto vedi amplius: Mattioni, Infedeltà fiscale, in Federnotizie, 2016, p. 45. 425 Ad esempio: sanzioni disciplinari pecuniarie, tasse consiliare, contributi previ-denziale, imposte dirette.

426 Cfr. Coredi Lombardia 26.1.2015, in Run Notartel, doc. n. 10615; Coredi Toscana 8.5.2014, in Run Notartel, doc. n. 10210; Coredi Triveneto 30.4.2014, in Run Notar-tel, doc. n. 10296; Coredi Toscana 16.1.2014, in Run NotarNotar-tel, doc. n. 10201; Coredi Lazio 16.12.2013, in Run Notartel, doc. n. 10153; Coredi Toscana 19.9.2013, confermata da App. Firenze 20.6.2014, n. 1145/2014; Coredi Lombardia 18.7.2013, in Run Notar-tel, doc. n. 10331; Coredi Lazio 6.3.2013, in Run NotarNotar-tel, doc. n. 10200; Coredi Lazio 20.10.2011, in Run Notartel, doc. n. 1517; Coredi Lazio 4.4.2011, in Run Notartel, doc. n. 1278; Coredi Sicilia 22.3.2011, in Run Notartel, doc. n. 1389; Coredi Lazio 27.3.2008, in Run Notartel, doc. n. 450, revocata da App. Roma 17.11.2008, n. 184/2008.

427 Cfr. Coredi Lombardia 25.2.2016, in Run Notartel, doc. n. 10665: «Il notaio si è attivato per evitare danni al fisco e ha operato un ravvedimento operoso versando la differenza di I.V.A. non corrisposta e inoltre ha inviato ai clienti fattura rettificativa con nota di scuse per l’errore commesso».

ed, in altri casi, a seguito di non corrette autoliquidazioni, in talune fatti-specie, anche in misura molto inferiore a quella dovuta428. Invece, è stato sospeso per due mesi, per violazione dell’art. 147, lett. a) e art. 10 T.U. 131/1986, il notaio che non aveva sottoposto a registrazione né a pubblicità immobiliare o commerciale tutti i 53 atti da lui ricevuti in un bimestre, nella presunzione che egli non intendesse appropriarsi per fini propri delle somme non versate, volontà che al contrario avrebbe implicato modalità attuative ben più raffinate e maliziose di quelle effettivamente poste in atto, ad esempio: l’alterazione dolosa dell’importo della base imponibile, l’indicazione artificiosa di condizioni sospensive etc.429.

Per violazione artt. 147, lett. a) in relazione all’art. 9, L. n. 349/1973, art. 235, R.D. n. 267/1942, artt. 1 e 4, L. n. 235/2000, art. 1182 c.c., è stato sospeso per due mesi il notaio che reiteratamente aveva tardato la ricon-segna dei titoli protestati e il versamento delle somme riscosse, nonché la trasmissione degli elenchi dei protesti alla Camera di Commercio430. Per violazione dell’art. 147, lett. a), è stato sospeso per tre mesi, concesse le attenuanti, il notaio che aveva omesso di utilizzare il canale telematico per il versamento delle imposte e che, con riguardo a quattordici atti ricevuti, aveva autoliquidato le relative imposte in misura palesemente inferiore431.

È stato sospeso per quattro mesi, per ripetute violazioni dell’art. 147, lett. a) e b) della e artt. 19, 20, 21, 22, 41, 42, lett. d) ed e) e 50, lett. c), dei principi, il notaio che, tra l’altro, aveva omesso di presentare due dichia-razioni di successione di cui però aveva poi fornito delle copie informali, complete di falsi dati di registrazione432.

È stato sospeso per nove mesi, per violazione dell’art. 147, lett. a) e b) in relazione all’art. 14 dei principi, il notaio che: non aveva tempestivamente

428 Coredi Toscana 17.2.2016, in Run Notartel, doc. n. 10655. 429 Coredi Lombardia 26.6.2012, in Run Notartel, doc. n. 10011.

430 Cfr. Coredi Marche e Umbria 26.10.2011, in Run Notartel, doc. n. 1450.

431 Cfr. Coredi Marche e Umbria 3.7.2014, in Run Notartel, doc. n. 10268. In ragione della medesima sanzione comminata, v. Coredi Sicilia 1.10.2014, in Run Notartel, doc n. 10610. In questo caso è stato altresì sospeso per tre mesi, per violazione dell’art. 147, lett. a) nonché dell’artt. 1, commi 1 e 2, 41 e 42, lett. c) e d), dei principi di deontologia, il notaio che, avendo percepito dai clienti le intere imposte dovute per gli atti stipu-lati, aveva versato all’Erario importi inferiori, riversando sul proprio conto corrente le relative differenze e giustificando l’apparente regolarità delle fatture emesse mediante la fittizia costituzione di depositi. Peraltro emerse come il notaio avesse inserito negli atti, all’insaputa delle parti, delle condizioni sospensive, omettendo altresì la relativa indicazione nelle note di trascrizione, procedendo, anche in tale caso, alla costituzione di depositi.

registrato 69 atti, in violazione delle norme 10 e 69 della Legge di registro; aveva omesso il versamento delle imposte; aveva esibito sia documenta-zione inerente la registradocumenta-zione non veritiera, ma anche annotato sul reper-torio degli estremi di registrazione inesistenti; aveva esposto in 395 fatture emesse nel biennio 2006/2007 spese per anticipazioni parzialmente non documentate433.

Per violazione dell’art. 147, lett. a), è stato destituito e sospeso in via cautelare fino al passaggio in giudicato della sanzione il notaio che aveva autoliquidato le imposte relative a taluni atti in misura insufficiente e che non aveva consentito l’addebito delle imposte autoliquidate ovvero successivamente richieste dall’Agenzia delle Entrate, nonostante i clienti avessero sistematicamente fornito la necessaria provvista. La Coredi ha scelto tali sanzioni poiché l’incolpato si era già reso responsabile di con-dotte analoghe, per le quali gli era stata comminata la sospensione ed era pendente la misura cautelare della verifica e monitoraggio434.

Infine, per violazione dell’art. 147, è stato destituito il notaio respon-sabile del mancato pagamento delle imposte in relazione a 133 atti e per complessivi euro 203.926. Detto soggetto era stato peraltro già condan-nato a un anno di reclusione per peculato per fatti oggetto di precedenti procedimenti disciplinari435.

433 Coredi Toscana 7.2.2011, in Run Notartel, doc. n. 1378. In ragione della stessa sanzione comminata, v. Coredi Toscana 12.1.2012, in Run Notartel, doc. n. 1614. In tale fattispecie, per violazione dell’art. 147, lett. a) e b), è stato sospeso per nove mesi il notaio che, tra l’altro: aveva reiteratamente autoliquidato imposte relative ad atti da lui ricevuti in misura insufficiente, falsamente attestando il mancato funzionamento del sistema informatico per giustificare l’esecuzione manuale delle formalità ipotecarie, annotando sugli originali degli atti e sulle copie autentiche degli stessi falsi estremi di registrazione; aveva reiteratamente provveduto con grave ritardo all’esecuzione delle formalità di trascrizione e iscrizione di un rilevantissimo numero di atti da lui rice-vuti; aveva tardato od omesso di emettere fatture, o che le aveva emesse con errata imputazione delle anticipazioni; aveva omesso di versare o che aveva versato in modo insufficiente o irregolare, con tardiva apposizione dei contrassegni, l’imposta di bollo; aveva svolto la propria prestazione professionale mediante comportamenti compia-centi, consistenti nel sottoporre gli atti a tassazione più favorevole in totale assenza dei presupposti di legge (ad esempio dando corso alla richiesta di applicazione del c.d. prezzo valore per acquisti di immobili strumentali da parte di persone fisiche e giuridiche).

434 Cfr. Coredi Toscana 16.1.2014, in Run Notartel, doc. n. 10201.

435 Coredi Lazio 16.12.2013, in Run Notartel, doc. n. 10153. In ragione della stessa sanzione comminata v. Coredi Sicilia 22.3.2011 n. 109, in Run Notartel, doc. n. 1389. In tale ipotesi è stato destituito, per violazione dell’art. 147, lett. a) e b), il notaio che: aveva dolosamente omesso di versare all’Erario le somme affidategli dai clienti per il

Rispetto all’irregolare fatturazione si osserva come le sanzioni non giungano mai alla destituzione. Ad esempio, per violazione dell’articolo 147, lett. a) e art. 14, lett. a), dei principi di deontologia, è stato condan-nato alla pena pecuniaria di euro 5.000 in luogo della sospensione, poiché erano state inviate entro l’anno le note di credito relative alle fatture conte-state, il notaio che aveva emesso sia fatture con esposizione delle sole anti-cipazioni e sia con maggiorazione degli importi delle antianti-cipazioni esenti. La Coredi ha precisato oltretutto che, detto comportamento costituiva vio-lazione dell’articolo 14 lett. a) dei principi di deontologia, in quanto con esso l’incolpato aveva svolto illecita concorrenza a quei colleghi che, fat-turando correttamente le anticipazioni, risultavano percepire onorari ben maggiori436. Invece, è stata inflitta la sanzione pecuniaria di euro 15.493, per violazione dell’art. 147, lett. a) e b), in relazione all’art. 14 dei principi, al notaio a cui era stata riscontata la ricorrente esposizione nelle fatture di somme qualificate come “varie documentate” tra le anticipazioni non imponibili. La scelta di tale sanzione più lieve è dovuta all’intervenuto ravvedimento operoso, in quanto si è ammesso che in talune fatture si fosse verificata una erronea appostazione tra le anticipazioni esenti, degli oneri contributivi che dovevano invece essere collocati contabilmente tra gli onorari (nell’anno 2014-243 fatture per un importo totale erronea-mente imputato di euro 61.812,64). Ma non solo, è stata anche versata la differenza di IVA non corrisposta e inviate ai clienti le fatture di rettifica con nota di scuse per l’errore commesso437. Per converso, è stato sospeso per un mese, per violazione dell’art. 147, lett. a) e b), il notaio che aveva emesso in soli due mesi 176 fatture irregolari nelle quali venivano espo-ste tra le anticipazioni delle somme che avrebbero dovuto essere corretta-mente imputate come onorari e quindi sottratte a tassazione IRPEF e IVA, per un importo totale di euro 58.382438.

Per violazione dell’art. 147, lett. a), è stato sospeso per due mesi il notaio che teneva comportamenti tali da indurre sospetti sulla sua lealtà fiscale, in particolare emettendo una fattura di complessivi euro 4.200 a fronte del pagamento di una parcella di euro 5.400 e riemettendo la fattura corretta solo dopo ferme rimostranze del cliente439.

pagamento delle imposte relative ad atti da lui rogati; aveva trattenuto senza titolo tali somme; aveva tardato nella trascrizione degli atti e proceduto all’annotazione di estremi di registrazione non veritieri.

436 Coredi Sicilia 1.10.2014, in Run Notartel, doc. n. 10612. 437 Coredi Lombardia 25.2.2016, in Run Notartel, doc. n. 10665.

438 Coredi Piemonte e Valle d’Aosta 25.11.2014, in Run Notartel, doc. n. 10440. 439 Coredi Lombardia 20.2.2014, in Run Notartel, doc. n. 10278.

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