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La lettera c): la concorrenza illecita per riduzione degli onorari ed ipotesi similari

La terza ipotesi dell’art. 147 riguarda proprio la materia economica ovvero la concorrenza illecita; sebbene il termine non sia il medesimo dell’art. 2598 c.c., che parla di concorrenza sleale, in realtà il disvalore è il uguale: ciò che è sleale è illecito, ai sensi dell’art. 2043 c.c.

276 Cass. 10.11.2015, n. 22910.

277 Cfr. il caso deciso da Coredi Sardegna 16.7.2014, in Run Notartel, doc. n. 10684 con l’assoluzione del notaio sebbene risultasse la sua presenza nello studio secondario in giorni ed ore di assistenza alla sede ed anche la stipulazione di atti, in quanto non numerosi.

A nostro modo di vedere c’è però ancora molta strada da percorrere perché si giunga a definire adeguatamente la disciplina della concorrenza nella professione notarile.

Il fatto es. es. che sia vietata l’apertura di un secondo recapito ancora non trova una spiegazione adeguata, perché quando si dice che il divieto non è diretto ad impedire la concorrenza tra i notai, «ma ad evitare con-centrazioni di attività professionali nocive al corretto svolgimento della professione notarile»278, si fornisce un’indicazione tranquillamente smen-tita dalla teoria economica e dalla disciplina della concorrenza, non si tiene conto che per tutte le altre professioni non è così e ci si immagina una folla di notai che invade come i barbari la prateria della clientela, quando il numero complessivo dei notai resta sempre più o meno stabile mentre la popolazione italiana è in leggera crescita.

D’altronde ogni notaio uno solo è e quindi se si trova in uno studio non è nell’altro, subendo quindi la concorrenza degli altri notai del luogo ove egli non si trova attualmente: insomma, quella spiegazione in realtà non spiega proprio nulla.

La ragione è invece proprio quella della concorrenza e basta leggere l’art. 4, comma 1 per capirlo; il che, beninteso, non significa che sia da ammettere la concorrenza sleale, ma solo accettare l’idea che la concorrenza sana non è un monstrum, mentre lo è la spartizione territoriale dei mercati.

Le ipotesi nominate dalla disposizione consistono in: riduzione di onorari, diritti o compensi; incarico a procacciatori di clienti; impiego di richiami o di pubblicità non consentiti dalle norme deontologiche ed infine l’indicazione di chiusura che sanziona ogni altro mezzo «non con-facente al decoro ed al prestigio della classe notarile».

Qui è necessario anticipare quanto verrà trattato infra, ovvero che deve essere evitato il concorso apparente di norme, perché in forza del princi-pio di assorbimento si applicherà l’unica sanzione in relazione alla lettera in esame: anche se il comportamento potrebbe astrattamente riguardare anche la contemporanea violazione della lett. b), perché il divieto di con-correnza sleale è contenuto nei principi279, non si potrà mai applicare una duplice sanzione per la violazione di entrambe le lettere dell’art. 147280.

278 Cass. 21.6.2013, n. 10474.

279 Invece secondo App. Genova 11.2.2015, in Run Notartel, doc. n. 10404 si applica la lett. c) per la violazione occasionale e la lett. b) per quella ripetuta: se la contesta-zione è unica allora, com’è evidente, il risultato non cambia!

La riduzione degli onorari è ipotesi che venne prevista dalla novella del 2006, quando era ancora vigente il sistema tariffario poi abolito dal D.L. n. 1/2012.

Da ciò non è però derivata automaticamente la totale irrilevanza della misura degli onorari richiesti281: sebbene oggi la libertà di concorrenza sia garantita in modo del tutto diverso dal passato anche in tema di com-pensi, nondimeno il legislatore ha lasciato in vigore l’ipotesi del dumping contenuta nella legge antitrust, a conferma del fatto che esistono dei limiti anche ai comportamenti che sono virtuosi sì, ma solo fino ad un certo punto.

La L. n. 287/1990, che trova applicazione anche all’attività dei notai282, vieta sia gli accordi restrittivi della concorrenza sia l’abuso di posizione dominante che si realizzino, inter alia, mediante comportamenti diretti ad impedire o limitare gli accessi al mercato (artt. 2 e 3).

Si parla in tal senso di vendita a prezzi predatori, con cui «si intende il comportamento dell’imprenditore che offra i propri beni e servizi a prezzi inferiori a quelli di produzione, al fine di acquisire la clientela dei concor-renti e di estrometterli dal mercato»283.

Va evidenziato che qui l’oggetto della tutela non è una posizione di pri-vilegio sul mercato284, ma la concorrenza come meccanismo di allocazione

281 Rileva ad es. Cass. 24.4.2013, n. 10042 che la concorrenza tra notai non «può rea-lizzarsi attraverso pratiche professionali scorrette e con strumenti di acquisizione della clientela non conformi all’etica della comunità professionale alla quale il notaio appar-tiene e del più vasto gruppo sociale entro il quale svolge la sua professione e anche la sua vita di relazione (cfr., con riferimento agli avvocati, Cass. SS. UU., 18.11.2010, n. 23287; Cass. SS. UU., 10.8.2012, n. 14368)».

282 Prima dell’abolizione delle tariffe App. Venezia 14.10.2004, in Giur. dir. ind., 2005, 539 disse che una delibera di un consiglio distrettuale notarile che impone per certe prestazioni una tariffa minima inderogabile superiore a quella nazionale da applicarsi obbligatoriamente da parte di tutti i notai del distretto costituisce un’intesa restrittiva della concorrenza vietata dall’art. 2, L. n. 287/1990: è proprio con questa causa che ho iniziato ad occuparmi di deontologia notarile. Oggi v. ad es. Cass. 24.4.2013, n. 10042 e id. 17.4.2013, n. 9358:» l’inserimento dell’attività notarile nel quadro dei servizi pro-fessionali ai quali si applica la disciplina della concorrenza è confermato dalla succes-siva evoluzione normativa, in particolare dal D.L. 24.1.2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, conver-tito in legge, con modificazioni, dalla L. 24-3.2012, n. 27».

283 Trib. Milano 22.4.2015, in Dir. commercio internaz., 2015, p. 1101.

284 Infatti per l’Autorità garante della concorrenza 7.10.2009, n. 20363, in Giust.

civ., 2010, I, p. 491, «l’impedimento posto dall’ordine dei medici-chirurghi e degli

odontoiatri della provincia di Bolzano attraverso lettere indirizzate ai professionisti iscritti all’albo degli odontoiatri di non trasmettere i prezzi praticati dagli stessi ad

efficiente delle risorse, perché questa tende alla diminuzione dei costi ed al miglioramento delle qualità dei beni che vengono offerti. In tal senso, quindi, abbassare i prezzi al di sotto dei costi è un meccanismo illegittimo ogni volta che risulti potenzialmente idoneo ad eliminare la concorrenza degli altri competitori, per raggiungere poi una posizione dominante e praticare i prezzi che si preferisca, in virtù del controllo posseduto285.

Per scansare questa nozione di comportamento vietato non è certo pos-sibile dire che un determinato onorario minimo appaia necessario al fine di salvaguardare la bontà dell’attività professionale; è da tempo infatti che si è chiarito che «l’intesa restrittiva avente ad oggetto la fissazione dei prezzi minimi di vendita non è mai giustificabile con il preteso intento di garantire la qualità dei servizi prestati»286.

Semmai quella serve a consentire al professionista di esercitare l’atti-vità, perché se i compensi non coprono i costi non si può lavorare: ma è una questione completamente diversa, che concorre peraltro con l’esi-genza, in ogni caso, di non pregiudicare mai il cliente riducendo la qualità della propria prestazione perché si riducono troppo i costi per affrontarla adeguatamente287.

Anche la giurisprudenza di legittimità ritiene che il divieto di concor-renza sleale mediante la richiesta di onorari troppo bassi sia rimasta in vigore, ma è legata talora ad una ratio diversa, perché l’oggetto della tutela

un’associazione di consumatori ai fini della pubblicazione sul sito web di quest’ultima, costituisce una violazione dell’art. 2, 2º comma, l. 287/90; l’intesa è, infatti, volta a limi-tare i comportamenti economici indipendenti dei professionisti mediante il divieto di utilizzare una leva concorrenziale fondamentale come la possibilità di diffondere i prezzi e i servizi».

285 Altrimenti la riduzione dei prezzi è legittima, come indica Cass., sez. I, 26.1.2006, n. 1636, in Foro it., 2006, I, c. 687: «la fissazione di prezzi anche particolarmente più bassi rispetto a quelli praticati da altri imprenditori del settore costituisce, di per sé, pratica lecita, in quanto espressione del principio di libertà di iniziativa economica e può integrare gli estremi della concorrenza sleale per vendita sottocosto solo se in contrasto con il divieto legislativo, interno o comunitario, di abuso di posizione domi-nante, quale pratica posta in essere da un’impresa che, muovendo da una posizione di dominio, ne abusi con il frapporre barriere all’ingresso di altri concorrenti sul mercato, ovvero favorendone l’eliminazione».

286 Autorità garante della concorrenza, 19.12.1996, n. 4514, in Dir. ind., 1997, p. 505. 287 Cfr. Cass. 24.4.2013, n. 10042 e id. 17.4.2013, n. 9358: «ferma l’irrilevanza disci-plinare della mera adozione, da parte del notaio, di comportamenti di prezzo indipen-denti sul mercato, l’estensione dell’autonomia privata, con la conseguente possibilità di pattuire compensi inferiori rispetto a quelli discendenti dalla applicazione della tariffa, non deve in ogni caso tradursi in un pregiudizio per il cliente in termini di qualità della prestazione».

non sarebbe la concorrenza come elemento dinamico di miglioramento del mercato, ma la classe notarile in sé288. Nozione questa che è antisto-rica, non democratica ed alla quale ben risponde la diversa chiave di let-tura per la quale è stata «annullata la deliberazione del consiglio notarile del 18.10.2010, nella quale si afferma che la sistematica riduzione degli onorari fissati nella tariffa per le prestazioni pubbliche costituisce un’ipo-tesi di illecita concorrenza sanzionabile ai sensi dell’art. 147 L. 89/1913, in quanto con l’abrogazione delle disposizioni sui minimi tariffari tale pre-messa non trova più giustificazione nella normativa»289.

Dunque il divieto di praticare onorari troppo bassi resta in vigore: non per garantire una rendita di posizione ma per impedire comportamenti predatori, che non si possono giustificare nemmeno se fondati sul «mero intento di conservare, con mezzi illeciti, la clientela attuale»290.

Altra ipotesi è certamente quella dell’evasione fiscale291, vietata dall’art. 14 dei principi se mai la precisazione fosse stata necessaria: il notaio che non emetta fatture per i compensi che riceva, oltre a violare la disciplina fiscale e dunque l’art. 1 dei principi di deontologia, è anche un concorrente sleale in quanto abbassa i costi dell’attività nella misura delle imposte non pagate.

In tal senso è allora condivisibile la condanna, per questa ragione, del notaio che esponga in fattura anticipazioni non giustificate292, dato che le anticipazioni sono costi esenti dalla base imponibile ma solo a condi-zione che rispettino i requisiti indicati dall’art. 15, comma 1, n. 3, D.P.R. n. 633/1972, altrimenti costituiscono un guadagno illecito.

288 Cass. 23.3.2012, n. 4721, in Vita notarile, 2012, p. 901: in materia di responsabilità disciplinare dei notai, l’art. 147 l. not. individua con chiarezza l’interesse meritevole di tutela nella salvaguardia della dignità e reputazione del notaio nonché del decoro e prestigio della classe notarile, individuando altresì la condotta idonea a ledere l’inte-resse tutelato e, in particolare, sanzionando come illecita la concorrenza effettuata con riduzioni di onorari, diritti o compensi, o servendosi dell’opera di procacciatori di clienti, di richiami o pubblicità non consentiti dalle norme deontologiche, o di qualun-que altro mezzo non confacente al decoro e al prestigio della classe notarile; quindi, la norma, rispettosa del principio di legalità, non vieta la concorrenza tra i notai (la cui liceità, anzi, implicitamente riconosce), ma ne vieta le forme illecite, perché lesive del decoro e del prestigio della classe notarile. Ritengono inoltre che si tratti di «con-dotta disdicevole» Cass. 18.3.2008, n. 7274, in Vita notarile, 2008, p. 1090; id. 20.12.2007, n. 26961.

289 Tar Umbria 25.11.2011, n. 374, in Giurisdiz. amm., 2011, II, p. 1681. 290 Cass. 18.3.2008, n. 7274, in Vita notarile, 2008, p. 1090.

291 V. il caso esaminato da App. Firenze 26.11.2010, in Run Notartel, doc. n. 1126. 292 Cass. 17.11.2015, n. 23491.

È stato poi ritenuto costituire concorrenza sleale il fatto di stipulare, contestualmente e ripetutamente, mutui di importi superiori ai prezzi di acquisto dell’immobile finanziato, perché tale comportamento avrebbe concretamente fatto affluire molti clienti al notaio293; il mutuo, peraltro, è concesso dalla banca, non dal notaio!

Il S.C. ha invece negato che costituisca ipotesi di concorrenza sleale, il fatto di inserire in testamenti «in numerosi atti di pubblicazione di testamento olografo e di attivazione di testamenti pubblici a clausole di esonero dall’obbligo di trascrivere i relativi acquisti immobiliari mortis

causa» ritenendo «motivazione in sé congrua e logica» quella della Corte

d’Appello secondo la quale «ove pure vi fosse (stato) un atteggiamento negligente, il limitarsi a farsi corrispondere onorari e spese per le pre-stazioni effettivamente erogate non può essere ragionevolmente inteso come indice sicuramente rivelatore di un intento di slealtà e di concor-renza indebita nei confronti della classe notarile nel suo insieme, perché ciò significherebbe attribuire una polarizzazione soggettiva della con-dotta professionale che non è necessariamente implicata dalla semplice trascuratezza»294.

39. Segue: la concorrenza illecita per incarico ai procacciatori

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