L’istituto, disciplinato a vario titolo dagli artt. 128, 138, 138-bis e 147, comporta una temporanea cessazione dell’esercizio dell’attività notarile, a cui però si somma una serie di pene conseguenti ed accessorie170.
Fra le prime, vi è l’obbligo per il notaio sospeso di depositare il pro-prio sigillo presso l’archivio notarile (art. 64 r.n.). In sostanza, è inibito il potere di ricevere atti e laddove tale limitazione sia violata, si avrà la destituzione171. Durante il periodo di sospensione è poi preclusa,
ex art. 137, comma 3, la facoltà di rilasciare copie, estratti e certificati. In
caso di contravvenzione a tale divieto, viene inflitta la sanzione pecuniaria
ex art. 137, comma 3.
Fra le pene accessorie, aventi carattere tassativo172, è prevista anzi-tutto la decadenza dalla qualità di membro del consiglio notarile distret-tuale e del consiglio nazionale del notariato, nonché l’ineleggibilità a tali cariche per due anni dalla cessazione della sospensione (art. 138, ultimo comma).
170 La sospensione in esame è una vera e propria sanzione disciplinare, distinta dalla sospensione cautelare ex art. 158-sexies e undecies che ha struttura e funzione preventiva.
171 Cfr. Protettì-Di Zeno, La legge notarile. Commento con dottrina e giurisprudenza
delle leggi notarili, Milano, 2009, p. 408 ss.
Ai sensi dell’art. 93 r.n., il notaio sospeso non può poi partecipare alle riunioni del collegio ed è possibile che venga anche ordinato il deposito degli atti presso un altro notaio e la nomina del notaio delegato e/o depo-sitario ai sensi degli artt. 43 e 44.
Quanto alle condotte vige la tassatività, come si evince dall’art. 135 ed in ogni caso sussistono quattro gradazioni temporali in ragione della gra-vità dell’infrazione commessa, come di seguito si evidenzierà.
Diversamente dalla sanzione pecuniaria, la sospensione è una san-zione auto esecutiva, nel senso che la sua applicasan-zione prescinde da com-portamenti esecutivi. Sul punto si rinvia al capitolo 5 della Parte II, ed in particolare al par. 57. L’esecuzione della sanzione.
È opportuno poi domandarsi quale sia il momento di applicazione iniziale, considerato che non vi sono espresse indicazioni al riguardo. Le opzioni sembrano essere due: dall’ultima sentenza divenuta defi-nitiva o dalla comunicazione del presidente del collegio, avente ad oggetto l’intervenuta definitività del pronunciamento. Come si avrà modo di approfondire nel par. 57. L’esecuzione della sanzione del capi-tolo 5, Parte II, la soluzione preferibile sembra essere quest’ultima, in ragione di una lettura unitaria delle disposizioni in tema di esecuzione delle sanzioni.
È ben vero che la sospensione, come la destituzione, è sanzione auto esecutiva, ma questa caratteristica deve essere intesa nel senso che non è necessaria una collaborazione attiva del notaio, che invece occorre, ad esempio, per il pagamento di una sanzione pecuniaria oppure nel caso della censura, ove è richiesta la comparizione personale.
Ma non solo, si pensi anche al caso in cui il notaio non si sia costi-tuito e quindi non abbia contezza dell’esito del giudizio. In quale modo si potrebbe garantire lo stesso? Solo appunto previa comunicazione da parte del presidente del collegio.
Ed ancora, che dire con riguardo alla prescrizione? Se non si scegliesse tale soluzione la sanzione non sarebbe mai soggetta a prescrizione al con-trario delle altre.
Quindi per questioni di omogeneità, si ritiene che solo la comunica-zione da parte del presidente del collegio possa assurge a momento deter-minate per l’applicazione della sospensione.
23. Le condotte sanzionate: dall’art. 138
A norma dell’art. 138, comma 1, è punito con la sospensione da uno a sei mesi il notaio che:
• è recidivo nella contravvenzione alle disposizioni in tema di assi-stenza alla sede e di assenza (art. 26);
• contravviene alle regole di redazione dell’atto in lingua straniera, alla presenza di uno straniero, di un sordo, di un muto o di un sordomuto (artt. 54, 55, 56 e 57);
• non conserva, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o presso di lui depositati;
• non tiene i repertori prescritti dall’art. 62 oppure li pone in uso senza le forme indicate dall’art. 64. A titolo esemplificativo, è stato sospeso per due mesi, per violazione dell’art. 64, il notaio che per otto giorni aveva ricevuto ventitré atti, pur non essendo in possesso del repertorio prece-dentemente vidimato173.
• è recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni dell’art. 51, comma 2, nn. 1, 8, 10, 11 e 12174, in tema di talune prescrizioni formali nella redazione dell’atto;
• impedisce o ritarda le ispezioni previste dagli artt. 128 e 132.
Il comma 2 dell’art. 138175, prevede che la sospensione possa oscillare da sei mesi ad un anno quando il notaio ha violato le disposizioni in tema di:
• prestazione obbligatoria nella Corte d’Appello del distretto (art. 27); • ricevimento di atti proibiti (art. 28);
• divieto a due notari, parenti od affini tra loro nei gradi, di ricevere uno stesso testamento pubblico (art. 29);
• atto ricevuto non in presenza delle parti (art. 47), o senza i testimoni nei casi prescritti dalla legge (art. 48);
• mancato accertamento dell’identità personale delle parti (49); • mancata apposizione della propria firma digitale (art. 52-bis, comma 2)176.
173 Cfr. Coredi Triveneto 21.4.2010, in Run Notartel, doc. n. 960.
174 Sono tali: l’indicazione in lettere di anno, mese e giorno del Comune e luogo in cui l’atto è stato ricevuto; la menzione della lettura dell’atto e degli allegati, le sottoscri-zioni, l’indicazione dell’ora negli atti di ultima volontà.
175 Comma modificato dalla lett. p) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. n. 110/2010. 176 L’introduzione di questa nuova ipotesi, ad opera della riforma del 2006, ha il chiaro intento di adeguare la disciplina sanzionatoria all’evoluzione che l’attività notarile ha subito a seguito delle innovazioni tecnologiche di questi ultimi tempi. Si deve, infatti, ricordare come la Smart card permetta al notaio di firmare digitalmente gli atti con effetti equipollenti alla tradizionale sottoscrizione manuale e apposizione del sigillo. In questo senso quindi l’ipotesi in esame è volta a sanzionare l’utilizzo fraudolento o distorto della Smart card. Sul punto, si veda: Genghini, La forma degli atti
24. Segue: dall’art. 128, comma 2
È punito con la sospensione a tempo indeterminato, il notaio che non adempie all’obbligo di presentare i repertori, registri e atti all’archivio notarile distrettuale per l’ispezione biennale.
25. Segue: dall’art. 147 (rinvio)
Ove non si ritenga di applicare la censura o, nei casi più gravi, la desti-tuzione, può essere punito con la sospensione fino ad un anno, il notaio che:
• compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile;
• viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal consiglio nazionale del notariato;
• fa illecita concorrenza ad altro notaio, con riduzioni di onorari, diritti o compensi, ovvero servendosi dell’opera di procacciatori di clienti, di richiami o di pubblicità non consentiti dalle norme deontologiche, o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile.
Si consideri che secondo la giurisprudenza prevalente, l’individua-zione della sanl’individua-zione applicabile ai sensi dell’art. 147, nell’alternativa tra la censura e la sospensione, «deve tenere conto sia del grado di gravità della violazione, sia della circostanza che la previsione generale si riferisce al caso in cui sia realizzata una sola fra le condotte di cui alle lettere a), b) e c) della norma stessa, di modo che, ove vengano in considerazione una plu-ralità di condotte, tale circostanza rileva ai fini del giudizio di sussunzione per la determinazione della sanzione»177.
Ad ogni modo, per una disamina dettagliata si rinvia al par. 32. Le
fat-tispecie previste dall’art. 147: premessa.
26. Casistica (rinvio)
Dall’analisi della casistica relativa al decennio 2006-2017, è emerso come circa il 7-8% dei casi decisi dalle Coredi si sono conclusi con l’appli-cazione della sospensione e, il più delle volte, per violazione degli artt. 138 e 147. Sul punto si rinvia al capitolo 2.