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Le circostanze attenuanti: classificazione

Il riferimento normativo è l’art. 144 che, al comma 1, prevede sia le circostanze attenuanti generiche ed innominate, in analogia quindi con l’art. 62-bis c.p.324, che due ipotesi di circostanze attenuanti specifiche-oggettive325, vale a dire, l’essersi adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o l’aver riparato interamente il danno prodotto, in conformità a quanto disposto dall’art. 62 n. 6 c.p. (c.d. ravvedimento operoso)326.

324 Cfr. Boero, La legge notarile commentata con la dottrina e la giurisprudenza, cit., sub art. 142, p. 616, anche se si riferiva al previgente testo normativo.

325 Cfr. Cass. 5.6.2014, n. 12672, in Run Notartel, doc. n. 10293: «La Corte osserva che l’art. 144, comma 1 prevede che se nel fatto addebitato al notaio ricorrono cir-costanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso l’infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato intera-mente il danno prodotto, la sanzione pecuniaria è diminuita di un sesto e sostituisce l’avvertimento alla censura, la sanzione pecuniaria alla sospensione e la sospensione alla destituzione. (....) L’art. 144 prevede due diverse ipotesi di attenuanti specifiche: la prima (l’essersi il notaio adoperato per eliminare le conseguenze dannose della vio-lazione) è da ritenersi tendenzialmente applicabile ad ogni tipo di illecito disciplinare che non abbia in concreto prodotto un danno patrimoniale, e segnatamente agli ille-citi di tipo permanente, soltanto rispetto ai quali si può configurare una condotta di “eliminazione” e non già di riparazione, mentre la seconda (ha riparato interamente il danno prodotto) presuppone la commissione di un illecito che abbia cagionato un danno di natura patrimoniale. Poiché gran parte degli illeciti disciplinari previsti dalla legge notarile ha natura omissiva, le conseguenze patrimoniali dannose o perico-lose possono essere eliminate solo attraverso il compimento della condotta omessa; la doverosità di questa non è, pertanto, argomento valido ad escludere l’attenuante in parola, poiché non vi può essere altro comportamento resipiscente idoneo a porre rimedio alla violazione. Per tali considerazioni, poiché il notaio incolpato si era ado-perato anche con mezzi personali per il pagamento dei tributi e delle sanzioni dovute senza danno per i terzi, la Corte cassa con rinvio la sentenza della Corte d’Appello che aveva negato l’applicazione delle attenuanti».

326 Cfr. Cass. 21.7.2016, n. 15073: «Ai sensi dell’art. 144, come sostituito dall’art. 26, comma 1, D.Lgs. n. 249/2006, quando il notaio, dopo aver commesso l’infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto, la sanzione pecuniaria è diminuita di un sesto e sono sostituiti – l’avvertimento alla censura, la sanzione pecuniaria, applicata nella misura prevista dall’art. 138-bis, comma 1, alla sospensione e la sospensione alla destitu-zione (...). A tale riguardo, occorre precisare che l’art. 144 individua come attenuante tipica il ravvedimento operoso, ossia l’essersi il notaio adoperato per eliminare le con-seguenze dannose della violazione o l’avere lo stesso riparato interamente il danno prodotto. Questa Corte (5.6.2014, n. 12672) ha già precisato che l’eliminazione delle conseguenze dannose si realizza mediante ogni condotta idonea a rimediare alla

Le circostanze attenuanti generiche soggettive afferiscono a qualità personali del notaio, come l’incensuratezza penale e disciplinare; quelle oggettive interessano, invece, «la natura, la specie i mezzi, l’oggetto, il tempo, il luogo ed ogni altra modalità dell’azione, nonché la gravità del danno e del pericolo»327. Rientrano in tale ultima categoria anche la man-canza di lucro, oppure il fatto di aver rettificato un atto allo scopo di «eli-minare le conseguenze dannose della violazione»328.

A prescindere dalla natura della circostanza, il beneficio che ne deriva è la degradazione della sanzione. Trova così di nuovo conferma l’idea qui sostenuta più volte circa la natura afflittiva del procedimento disciplinare notarile, posto che l’effetto prodotto dalle circostanze è il medesimo di quello ex artt. 62 ss. c.p., ovvero l’attenuazione dell’illecito commesso con effetto diretto sulla sanzione329.

Ed ancora, è opportuno evidenziare come con la riforma del 2006 sia venuta meno la discrezionalità applicativa, non essendo state riproposte espressioni quali «possono essere diminuite» o «possono essere sosti-tuite». Oggi, infatti, l’art. 144 prevede che «la sanzione pecuniaria è dimi-nuita» ovvero «il notaio è assoggettato ad un’unica sanzione pecuniaria». Ne deriva che la discrezionalità del giudice disciplinare è limitata al rico-noscimento della sussistenza delle attenuanti, mentre le conseguenze sull’entità o sulla natura della sanzione applicabile sono automatiche330.

Nel dettaglio poi, in caso di sanzione pecuniaria si avrà la diminu-zione di un sesto; l’avvertimento verrà sostituito alla censura; la sospen-sione verrà sostituita con una sanzione pecuniaria, applicata nella misura

lesione del bene protetto dall’ordinamento notarile, non essendo di ostacolo l’even-tuale carattere omissivo di questa, e che la doverosità della condotta omessa non è argomento valido ad escludere l’attenuante in questione. L’applicazione della agevo-lazione sanzionatoria di cui all’art. 144 segue obbligatoriamente il mero accertamento dell’esistenza della circostanza del ravvedimento operoso tipizzata dal legislatore».

327 Cfr. Protettì-Di Zeno, op. cit., p. 460.

328 Cfr. Coredi Calabria 27.10.2014, in Run Notartel, doc. n. 10449. 329 Cfr. art. 133 c.p. o art. 53, L. n. 689/1981.

330 Cfr. Cass. 12.2.2014, n. 3203, in Danno e resp., 11/2014, p. 1047; id. 20.12.2016, n. 26369: «È bene chiarire subito che nel procedimento disciplinare a carico dei notai, la mancata concessione delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionale valuta-zione del giudice, che può concederle o negarle, dando conto della scelta con adeguata motivazione, ai fini della quale non è necessario prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’incolpato, essendo sufficiente la giustificazione dell’uso del potere discrezionale con l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo».

prevista dall’art. 138-bis, comma 1; la destituzione verrà commutata in sospensione.

Infine, l’ultimo comma dell’art. 144, nel prevedere una deroga al prin-cipio del cumulo materiale, dispone che, rispetto alle infrazioni in materia di iscrizione presso il registro delle imprese di atti costitutivi e verbali di società di capitali in violazione dell’art. 138-bis, «il notaio è assoggettato ad un’unica sanzione pecuniaria, non inferiore ai due terzi della misura massima prevista dallo stesso art. 138-bis, comma 1», laddove vi sia una delle ipotesi attenuanti di cui al comma 1.

Svolte tali considerazione di carattere generale, si pongono alcuni quesiti.

Il primo riguarda il caso in cui si verifichi un cumulo di attenuanti sog-gettive ed ogsog-gettive, non avendo il legislatore offerto alcuna indicazione al riguardo, diversamente da quanto disposto, ad esempio, dagli artt. 67 c.p. e ss.. È quindi compito dell’interprete prospettare una soluzione a tale quesito, che non ha solo rilevanza teorica, ma soprattutto pratica, posto che, come avremo modo di evidenziare nel capitolo 2, dedicato alla casi-stica delle Coredi, davvero frequente è tale evenienza.

Ebbene, in analogia a quanto previsto in ambito penalistico, e quindi per questione di coerenza, la soluzione sembra essere unica: la degrada-zione della sandegrada-zione potrà applicarsi solo una volta. Volendo fornire un esempio, in caso di condotta astrattamente sanzionabile con la destitu-zione, laddove vi sia un concorso di attenuanti soggettive ed oggettive, si dovrà applicare la sospensione e non la sanzione pecuniaria.

Il secondo luogo, occorre domandarsi quali effetti possano produrre le circostanze attenuanti generiche laddove sia stata posta in essere una delle condotte descritte dall’art. 147. Sappiamo infatti che, a seconda della gra-vità, le sanzioni applicabili sono tre: destituzione, sospensione e censura. Risulta perciò esclusa la sanzione pecuniaria, come anche l’avvertimento.

Tanto precisato, sorge il seguente quesito: perché, in caso di sussistenza di circostanze attenuanti, l’orientamento costante è quello di applicare la sanzione pecuniaria331, pur non essendo prevista dall’art. 147?

331 Cfr., ex multis, Coredi Piemonte e Valle d’Aosta 19.5.2015, in Run Notartel, doc. n. 10491, secondo cui: «La Coredi ritiene che lo sbilancio tra le voci delle anticipa-zioni per conto del cliente esposte in numerose fatture, sempre a favore e non a danno del Notaio, è il risultato di una condotta consapevole del Notaio volta ad ottenere un ingiusto risparmio fiscale. Tale comportamento è lesivo della sua dignità e reputa-zione e del decoro e del prestigio della classe notarile e realizza illecita concorrenza. La Commissione riconosce le circostanze attenuanti per assenza di precedenti discipli-nari riferibili a violazioni dello stesso genere e dichiara il Notaio responsabile 1) per

La ratio sembra fondata sull’applicazione letterale dell’art. 144. Tale scelta non pare però corretta poiché, come evidenziato anche nel par. 32.

Le fattispecie previste dall’art. 147: premessa, l’art. 147 prevede solo le tre

richiamate ipotesi di sanzione, modulabili in ragione della gravità della condotta posta in essere. Pertanto, ove la sanzione astrattamente commi-nabile sia la destituzione, riconosciute le attenuanti, si dovrà applicare la sospensione. Mentre, in caso di sospensione, la sanzione dovrà essere degradata alla censura, perché è il caso meno grave regolato dal 147, e non quindi a sanzione pecuniaria, non essendo prevista dall’art. 147.

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