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La dibattuta questione delle prove atipiche e la loro ammissibilità officiosa.

CAPITOLO 2) IL CONTRADDITTORIO DELLE PARTI RISPETTO ALL'INIZIATIVA DEL GIUDICE NELLA FASE ISTRUTTORIA DEL PROCESSO ORDINARIO DI COGNIZIONE (E

15. La dibattuta questione delle prove atipiche e la loro ammissibilità officiosa.

I mezzi probatori hanno la caratteristica della tipicità cioè sono quelli stabiliti dalla legge, conformemente al principio di legalità418, perciò non potrebbero utilizzarsi

mezzi di prova atipici ossia non previsti dal legislatore419. Difatti, un primo

indirizzo, desume dal sistema il principio di tassatività delle previsioni legali, per cui solo i mezzi di prova espressamente disciplinati dalla legge sarebbero ammissibili nel processo. Del resto, in mancanza di norme di cautela, prove atipiche o illegittimamente acquisite potrebbero formarsi in violazione del principio del contraddittorio, ciò comporterebbe lo sconvolgimento dell' istruzione probatoria.

Tuttavia dal punto di vista pratico, nonostante ampi e annosi dibattiti dottrinali, la giurisprudenza420 ha fatto un uso massiccio di strumenti probatori difformi da

quelli descritti dalle norme del c.c. e c.p.c., richiamando il principio del libero convincimento del giudice421 ex art. 116 c.p.c. e la mancanza di una norma di

chiusura422 che qualifichi come inammissibili quei mezzi di prova che non trovano

specifica regolamentazione giuridica nel diritto positivo, escludendo che il catalogo 416 DONES, Struttura e funzione della consulenza civile, Milano, 1961, 3 e ss..

417 ANSANELLI, La consulenza tecnica, cit., 252. 418 LUISO, Diritto processuale civile II, cit, 71-72. 419 ID. loc. cit..

420 Cass. Civ. 25 marzo 2004, n. 5965; Cass. Civ. 27 marzo 2003, n. 4666.

421 CARNELUTTI Lezioni di diritto processuale civile, III, 2, Padova 1923, 342-344.

422 MORTARA Commentario del codice e delle leggi di procedura civile, Milano, 1923, 540 e ss. :540 ss., il quale sostenne appunto che “accolto in più ristretto significato, cioè per indicare il modo di accertamento giudiziale dei fatti che formano oggetto di contrasto fra le parti, il nome prova serve a designare concretamente alcuni istituti giuridici che sono classificati e riconosciuti dalla legge come idonei, ora in tutti i casi, ora con talune restrizioni, ora in casi particolari soltanto, allo scopo della prova giudiziaria, vale a dire che possono essere usati dalle parti nel processo per convincere il magistrato della verità ed esattezza dei fatti sui quali fanno fondamento in modo rispettivo, per giustificare il diritto dell’una contro l’altra vantato e di cui invocano la protezione dall’ufficio giurisdizionale. (…) è da respingere, nell’odierno modo di considerare la funzione della giustizia civile, l’idea che il magistrato, rispetto alla prova sia assolutamente passivo e che tutto quanto concerne questa materia sia contenuto nell’orbita delle facoltà e dei diritti delle parti litiganti. (…) Va dunque eliminata fino dal principio la credenza che la prova giudiziaria non possa derivare se non dai mezzi legali di accertamento classificati e riconosciuti, come dianzi dicevo, dalla legge.”; LESSONA Trattato delle prove in materia civile, Firenze, 1922.

probatorio offerto dalle disposizioni codicistiche sia completo e che non si possano ammettere di atipiche anche al di fuori delle prescrizioni di legge423, malgrado le

critiche non infrequenti della dottrina424.

Esiste inoltre un orientamento intermedio che attribuisce alle prove atipiche valore indiziario, che è oggettivamente atipico, ricercando la loro ammissibilità negli artt. 2727 e 2729 c.c. che disciplinano le presunzioni semplici. Secondo Taruffo difatti, “la regolamentazione analitica e spesso assai rigorosa di alcune prove, presente nel diritto positivo, non rileva nel senso di dimostrare l’inammissibilità delle prove atipiche, ma può costituire una ragione per ritenere che il legislatore, nell’ammetterle (o meglio, nel non escluderle espressamente), non abbia inteso equipararle alle prove vere e proprie, bensì sottoporle al regime che l’art.2729 c.c. prevede per la valutazione degli indizi”425, l'atipicità attiene più

propriamente all'indizio, ossia al fatto probante, muovendo dal quale si perviene alla conoscenza del fatto da provare, secondo quanto previsto per le presunzioni semplici 426. In base a tale orientamento dunque, le prove atipiche hanno un valore

essenzialmente indiziario.

Montesano, invece attribuisce alle prove atipiche un valore analogo agli argomenti di prova, che non sono propriamente prove, ma “strumenti logico critici per valutare le prove tipiche”427.

Tra le c.d. Prove atipiche sono state ammesse:

a) gli scritti provenienti da terzi428, ancorché non abbiano costituito oggetto di

conferma mediante prova testimoniale;

b) le prove assunte in altro giudizio429, anche penale430, incluse

le perizie431;

423 TARUFFO, Prove atipiche e convincimento del giudice, in Riv. Dir. Proc, 1973,.389 ss.; CAPPELLETTI, La testimonianza della parte nel sistema dell’oralità, Milano, 1974, 270 ss. 424 CAVALLONE, Critica della teoria delle prove atipiche, in Riv. dir. Proc., 1978, 679; MONTESANO Le “prove atipiche” nelle “presunzioni” e negli “argomenti” del giudice civile in Studi in memoria di Salvatore Satta , Padova, 1982, 234.

425 TARUFFO, Prove atipiche, cit.,397. 426 ID, Prove atipiche, cit., 394.

427 MONTESANO, Le “prove atipiche”cit., 236. 428 Cass. 9 maggio 1987, n. 4295.

429 Cass. 14 giugno 1990, n. 5792 430 Cass. 25 maggio 1987, n. 4684 431 Cass. 20 gennaio 1995, n. 623

c) le affermazioni di fatti contenute in altra sentenza432;

d) i verbali di polizia giudiziaria433;

e) i verbali redatti da funzionari di enti previdenziali o dell’ispettorato del

lavoro434;

f) gli atti e certificati provenienti dalla p.a. o da enti pubblici, anche se la p.a. e gli

enti, da cui gli atti stessi provengono, siano parti in causa435;

g) le perizie stragiudiziali, anche se contestate dalla controparte436;

h) le notizie assunte dal consulente presso terzi, anche quando tale attività non sia

stata autorizzata437, nonché gli elementi di prova comunque acquisiti dal

consulente tecnico, pure quando abbia sconfinato dall’incarico affidatogli438.

Si è avuto dunque un imponente introduzione nel processo di elementi in forma documentale che sarebbero potuti essere acquisiti anche mediante prove costituende ( ad es. dichiarazioni scritte di terzi intorno ai fatti di causa, verbali di prove orali assunte altrove, riproduzioni fotografiche d’immobili che potrebbero essere oggetto d’ispezione), ma per un fattore di “convenienza” (in termini di tempo, di denaro, d’impegno personale del giudice, delle parti e dei terzi) è stato preferito produrre in giudizio le dichiarazioni “prefabbricate” del terzo potenziale testimone439 o la fotografia dei luoghi controversi, invece che portare in udienza il

teste o costringere il giudice ad un’ispezione; provocando però un irrimediabile contrasto con il principio dell’immediatezza, che presuppone il contatto diretto del giudice con la prova, rappresentando una sorta di imbarbarimento del processo. Naturalmente per queste prove il vaglio critico (prudente apprezzamento) del giudice deve essere particolarmente attento ed incisivo per non debordare nell'arbitrio giudiziario; dato che, avvenendo la formazione della prova atipica

432 Cass. 6 giugno 1987, n. 4949 433 Cass. 11 gennaio 1989, n. 57 434 Cass. 1 aprile 1995 n. 3853 435 Cass. 22 settembre 1986, n. 5699 436 Cass. 3 marzo 1992, n. 2574 437 Cass. 16 dicembre 1980, n. 6514 438Cass. 13 giugno 1980, n. 3780

439 Con la l. 69/2009 si è avuta la tipizzazione di una prova tradizionalmente atipica come la testimonianza scritta (artt. 257 bis cod. proc. civ. e 103 bis disp. att.) dando ulteriore manforte all’ammissibilità delle prove atipiche, entro limiti ragionevoli, purché risultino lecite (e, così, in linea con la riserva di legge ex art. 111, comma 1, Cost., Cass. 5 marzo 2010, n. 5440.

fuori dal giudizio, il contraddittorio può essere attuato solo al momento dell'acquisizione.

Il pericolo più grave di tale prassi, è costituito da una potenziale minaccia per il contraddittorio delle parti sui rilievi probatori atipici officiosi; come per i mezzi di prova officiosi tipici, le parti possono presentare le loro controdeduzioni istruttorie entro il termine fissato dal giudice come previsto ex art. 183 comma 8° c.p.c., ma nel caso dell'atipicità, il materiale formato fuori dal giudizio e caoticamente acquisito potrebbe forse favorire in qualche modo un comportamento maggiormente autonomo e incontrollato del giudicante, nel caso selezionasse a suo piacimento gli elementi probatori raccolti, ponendoli successivamente a fondamento della decisione, senza l'adeguato controllo delle parti, favorendo in tal modo il deprecabile fenomeno delle pronuncie di “terza via” (la controversia viene risolta in base a profili non sottoposti in precedenza alla discussione dialettica delle parti). Attualmente però, in presenza dell'art. 101 comma 2° c.p.c., un fenomeno del genere non dovrebbe verificarsi, data la pena di nullità della pronuncia, nel caso in cui il giudice non sottoponga al contraddittorio delle parti una questione rilevata d' ufficio posta a fondamento della decisione.

16. Il contraddittorio delle parti verso le nuove prove ammesse d' ufficio nel processo

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