CAPITOLO 2) IL CONTRADDITTORIO DELLE PARTI RISPETTO ALL'INIZIATIVA DEL GIUDICE NELLA FASE ISTRUTTORIA DEL PROCESSO ORDINARIO DI COGNIZIONE (E
3. Segue L'indicazione alle parti delle questioni rilevabili d' ufficio ex art 183 comma 4° c.p.c
Per quanto riguarda l’attività di indicazione alle parti delle questioni rilevabili d’ ufficio, va notato che il termine adottato non può non comprendere tutti i punti logico-giuridici dirimenti in relazione ai quali l’ordinamento contempli il potere- dovere officioso di rilevazione; dunque, sia quelli che scaturiscono da diverse 264 GILARDI, Un progetto per la giustizia civile, in Questione Giustizia, 1997, 340, analizzando i risultati di un primo censimento di esperienze concrete, nota che, pur in modo non uniforme, in dipendenza di difficoltà, ritardi o addirittura atteggiamenti di disimpegno sul piano organizzativo, “dovunque il contraddittorio è tornato ad essere la legge del rapporto trilatero giudice-parti, è stato maggiormente agevole pervenire a più rapidi chiarimenti, definire o abbandonare la lite, ottenere decisioni in tempi incomparabilmente più brevi di quanto non fosse fino a ieri”.
opzioni interpretative e qualificative della fattispecie dedotta, sia (conseguentemente) quelli che rientrano nelle eccezioni di merito in senso lato (nell’ ambito di fatti estintivi, impeditivi o modificativi), sia quelli attinenti a questioni di rito rilevabili officiosamente per espressa e testuale previsione (ad esempio, quella di giurisdizione ex art. 37 c.p.c. o di nullità per mancato intervento del pubblico ministero ex art. 158 c.p.c.); a questi vanno aggiunti i casi di nullità processuali extraformali, ossia quelli con riferimento ai quali l’atto nullo risulta inidoneo a concretare l’evento processuale cui è finalizzato (categoria che non è ricompresa nel regime di rilevabilità e sanatoria previsto dagli artt. 156 e 157 c.p.c.)265.
Come specificato, prima che le riforme intervenute (principalmente l'introduzione dell'art. 101 comma 2°), disponessero l’effettivo obbligo del giudice di sottoposizione delle questioni rilevate d’ ufficio al previo contraddittorio delle parti (e non più l’ espressione di un’attività squisitamente discrezionale come previsto dal previgente orientamento della Suprema Corte), l’invito alla trattazione di tali questioni nasceva da una ragionevole valutazione di opportunità circa la loro influenza rispetto alla definizione di uno o più punti della materia in lite, al fine di richiamare sulle stesse l’attenzione delle parti; attenzione che d’altro canto esse avrebbero dovuto autonomamente prestare, dato il carattere dirimente dei relativi punti. In tale inquadramento, il riferimento alla discrezionale opportunità di stimolare la trattazione dell’una o dell’altra questione, veniva interpretato nel senso che tale valutazione di opportunità riservata al giudice, circa la promozione (o meno) della dialettica processuale su questa o quella questione rilevabile d’ufficio, si esauriva nella sola previsione (necessariamente allo stato degli atti) di influenza (o meno) di detta questione nella futura definizione della controversia, fermo restando che, una volta formulata positivamente detta previsione, il giudice era tenuto ad inserire la questione nella dialettica processuale266.
265 LAZZARO-GUERRIERI-D’AVINO, L’esordio del nuovo processo civile, Milano, 1997, 279-281.
266 COMOGLIO, Preclusioni istruttorie e diritto alla prova, in Riv. dir. Proc., 1998, 987, così fissa il punto: “Nello stesso atto del rilevare, quindi, si deve perlopiù reputare implicita o immanente (non già, sul piano processuale, la semplice opportunità, ma addirittura, in termini costituzionali) la necessità di sollecitare, sin da quel momento, la trattazione di quanto si sia rilevato, nel pieno contraddittorio delle parti”.
Inoltre, date le preclusioni dell’ art. 183 c.p.c., la tempestiva indicazione di questioni rilevabili d’ ufficio è utile anche per consentire alle parti di esercitare con piena consapevolezza delle prospettive della causa, lo ius poenitendi in ordine alle domande ed eccezioni e poi di formulare le corrispondenti istanze probatorie. Infatti, pur dopo la trattazione, dette questioni, ad eccezione di quelle per le quali l’ordinamento abbia contemplato un limite alla stessa rilevazione officiosa, possono essere ancora rilevate; spesso esse vengono addirittura individuate direttamente (e per la prima volta) in fase decisoria secondo la previsione dell’ art. 101 comma 2° c.p.c.” 267.
4. Il contraddittorio delle parti verso le questioni di giurisdizione, competenza, litispendenza, continenza e connessione, rilevabili d' ufficio, ex artt. 37, 38 comma 3°, 39 e 40 comma 2° c.p.c..
L'eccezione processuale per il difetto di giurisdizione è rilevabile “anche d'ufficio”, ex art. 37 c.p.c., in qualunque stato e grado del processo ex art. 37 c.p.c..; il giudice nel rilevare il difetto di giurisdizione dovrà adempiere al dovere impostogli ex art. 183 comma 4° c.p.c., indicando alle parti tale questione rilevata d' ufficio, in modo tale che possa compiersi il contraddittorio per l'accertamento di tale questione. Lo strumento che consente alle parti di contestare la giurisdizione del giudice adito, ricorrendo alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per ottenere una decisione definitiva e vincolante, è il regolamento di giurisdizione, ex art. 41 c.p.c., che però può essere proposto prima che la causa sia decisa nel merito in primo grado; dopo tale momento, l'eventuale difetto di giurisdizione potrà esser fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione.
Fra le altre questioni che incombe al giudice officiosamente rilevare, è importante segnalare ex art. 38 comma 3° c.p.c., in particolare: l’incompetenza per materia, valore e per territorio inderogabile che, pure in via officiosa, deve avvenire non 267 D’ASCOLA, La nuova “prima udienza”, con particolare riferimento agli incombenti del giudice istruttore. Preclusioni istruttorie, in Il nuovo processo civile e il giudice di pace, Quaderni del C.S.M., 1997, n. 92, Vol. II, 47: “In un processo retto da preclusioni un simile
comportamento costituisce insopportabile violazione di norme processuali”, in quanto a causa del tardivo rilievo di questioni di tal genere “le parti subirebbero le decadenze nel frattempo maturate in punto di prove costituende e forse anche in punto di allegazioni. Si verificherebbe quindi un’alterazione del binario processuale previsto”.
oltre la prima udienza (dopo che sia stato superato senza eccezioni o rilievi detto limite, per la causa resterà fissata la competenza del giudice adito, anche con riguardo a procedimenti vertenti su temi per cui operi la riserva di collegialità), e il rilievo della connessione268.
Prima della riforma del 1990, il momento preclusivo coincideva con la decisione, potendo anzi le questioni di competenza per materia e per territorio inderogabile essere dedotte anche nei successivi gradi di giudizio, (ove non precluse dal giudicato), attualmente la preclusione riguardo il rilevo officioso delle questioni di incompetenza per materia, valore e territorio inderogabile è coincidente con l'udienza dell'art. 183 c.p.c..
Spetta perciò relativamente alle questioni dell'art. 38 comma 2° c.p.c. (incompetenza rilevabile d' ufficio), al giudice, di chiedere chiarimenti necessari alle parti, in mancanza di elementi risultanti dagli atti, per l'individuazione del giudice competente; l'ordinanza con cui vengono richiesti tali chiarimenti non è impugnabile con regolamento di competenza269. Difatti in base all'ultimo comma
dell'art. 38 c.p.c. l'istruttoria relativa all'accertamento sulla sussistenza dei fatti storici fondanti la competenza del giudice adito, deve basarsi su ciò che risulta dagli atti, assunte soltanto sommarie informazioni.
Conclusosi l'accertamento, il giudice decide sulla questione di competenza e le parti avranno la possibilità di contestare il provvedimento del giudice, mediante l'impugnazione con regolamento di competenza, sia nella forma necessaria, sia facoltativa, ex artt. 42 e 43 c.p.c., in base ai termini indicati nell'art. 47 c.p.c..
Altro caso di preclusione processuale che matura con riguardo all’udienza dell’ art. 183 c.p.c. sembra essere quello inerente alla formulazione del rilievo officioso (oltre che dell’eccezione di parte) della questione di connessione, ex art. 40, comma 2°, c.p.c.. Infatti, la generica locuzione “prima udienza” ha dato problemi interpretativi prima della riforma del 2005 (che ha previsto un' unica udienza ex art. 183 sia per la prima comparizione, sia per la trattazione), quando sussisteva l'udienza di prima comparizione ex il previgente art. 180 c.p.c. e l'udienza di trattazione ex il previgente art. 183 c.p.c.; in quel contesto non poteva essere intesa in senso letterale con riferimento all'udienza di prima comparizione 268 CAPPONI, Note sui nuovi artt. 180 e 183 c.p.c., in Foro it., 1996, I, 1080-1081.
prevista dal previgente art. 180 c.p.c., poichè: è nella fase di trattazione che il tema d’indagine acquista forma compiuta ed in base ad esso possono verificarsi in modo pieno le eventuali ragioni di connessione idonee ad influire sulla competenza270. In
questo caso, si manifesta l’opportunità, se non la necessità, di avviare direttamente la causa per la decisione sulla sollevata o rilevata questione di connessione (ovviamente in caso di prognosi favorevole), data l’esigenza di non valicare il limite ostativo a che le cause connesse e pendenti innanzi a giudici diversi possano godere del simultaneus processus (limite dato dal raggiungimento da parte della causa principale o della causa preventivamente proposta, di uno stato tale da non consentire l’esauriente trattazione e decisione della causa connessa).
Pure in questo caso, conclusosi l'accertamento, dopo che il giudice avrà disposto l'ordinanza con la quale dichiara la connessione delle cause, pronunciando in tal modo sulla competenza senza decidere sul merito, le parti avranno la possibilità di impugnare il provvedimento del giudice con regolamento necessario di competenza, ex art. 42 c.p.c., in base ai termini indicati nell'art. 47 c.p.c.. Lo strumento del regolamento necessario di competenza è utilizzabile inoltre, pure nel caso in cui giudice dichiari con ordinanza la litispendenza, ex art. 39 comma 1° c.p.c. (se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello adito successivamente può in qualunque stato e grado del processo, anche officiosamente dichiarare la litispendenza con ordinanza e cancellare la causa dal ruolo); e nel caso in cui dichiari con ordinanza la continenza ex art 39 comma 1° c.p.c. (in caso di continenza di cause, il giudice adito per secondo dichiara con ordinanza la continenza, assegnando alle parti un termine perentorio entro il quale riassumere la causa presso il primo giudice, che in base al criterio della prevenzione, è competente anche per la causa proposta successivamente; nel caso in cui il giudice adito per primo, non sia competente anche per la causa successivamente proposta, sarà lui a dichiarare la continenza).
La connessione, la litispendenza e la continenza operano delle modificazioni sulla competenza, perciò le relative pronunce sono impugnabili con il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c.. Inoltre ancora il regolamento necessario di competenza può essere utilizzato in base alla previsione dell'art. 42 c.p.c., pure
verso i provvedimenti del giudice che dichiarano la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c..
Dunque, il giudice rilevando officiosamente tali questioni, dovrà concedere alle parti la facoltà di contraddire per favorirne l'accertamento, inoltre la possibilità di impugnare con il regolamento necessario di competenza, l' ordinanza che pronuncia sulla competenza (senza decidere il merito della causa), anche ai sensi degli artt. 39 e 40 c.p.c., costituisce un ulteriore strumento di contestazione garantito alle parti.