CAPITOLO 2) IL CONTRADDITTORIO DELLE PARTI RISPETTO ALL'INIZIATIVA DEL GIUDICE NELLA FASE ISTRUTTORIA DEL PROCESSO ORDINARIO DI COGNIZIONE (E
11. Il libero interrogatorio delle parti disposto dal giudice ex art 183 comma 9° c.p.c.
Ai sensi dell' art. 183 comma 9° c.p.c. “con l' ordinanza che ammette le prove il giudice può in ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio 308 LUISO, in CONSOLO-LUISO-SASSANI, La riforma del processo civile, Milano, 1991, 110; SASSANI, in CONSOLO-LUISO-SASSANI, Commentario alla riforma del processo
delle parti; all'interrogatorio disposto dal giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui al terzo comma”. Questa norma introdotta con la riforma del 2005 era precedentemente contenuta nel previgente art. 183 comma 1° c.p.c. che prevedeva che: “Nella prima udienza di trattazione il giudice istruttore interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell’articolo 116”. Dunque la modifica più evidente prodotta con la riforma del 2005 è che l'interrogatorio libero delle parti cessa di essere un adempimento obbligatorio della prima udienza di trattazione309. L’introduzione ad opera del legislatore di un
generale obbligo di sottoporre le parti al libero interrogatorio nell’udienza di trattazione aveva nel tempo suscitato forti perplessità. Si era infatti sostenuto che nel processo ordinario, a differenza del processo del lavoro, le cause molto raramente presentano una tipologia ricorrente e la loro estrema varietà può in numerosissimi casi rendere del tutto inutile l’interrogatorio310, che è privo di ogni
significato, ad esempio, nelle cause di puro diritto in cui le parti personalmente non possono fornire alcun contributo311.
L'interrogatorio libero o non formale delle parti è disciplinato dall'art. 117 c.p.c., senza tuttavia fornire elementi idonei ad individuare la natura dell’istituto. Può, pertanto, essere utile a tal fine far riferimento alla Relazione ministeriale al codice di procedura civile che lo considera uno strumento del magistrato per la “ricerca ufficiale della verità”312.
La dottrina e la giurisprudenza gli hanno attribuito la funzione di chiarificazione delle allegazioni e delle difese di parte313, ovvero lo hanno ritenuto strumento per
309 CAPPONI, Passato e presente dell'art. 183 c.p.c. (in punta di penna sulla legge 80/2005),in www. Judicium.it, par- 4.
310 CAPPONI, in VACCARELLA, CAPPONI, CECCHELLA, Il processo civile dopo le riforme, Torino, 1992, 88. Per TAVORMINA l’interrogatorio non formale delle parti nel
processo ordinano non ha “altro senso se non quello di appesantirne lo svolgimento e vessare maggiormente la parte che – a causa della debolezza contrattuale – ha dovuto accettare un foro remoto”.
311 CHIARLONI, Le riforme del processo civile, Bologna, 1992, 171.
312 Ministero di Grazia e Giustizia, Codice di procedura civile, Roma, 1940, §§ 17 e 29.
313 CAPPELLETTI, La testimonianza della parte nel sistema dell’oralità, Milano, 1962, I, 79, LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile, Milano, 1981, II, 149; VACCARELLA,
Interrogatorio delle parti, in Enc. Dir., XXII, Milano, 1972, 353; in giurisprudenza Cass. 14 gennaio 1980, n. 298, in Giust. civ. Mass., 1980; Cass. 28 marzo 1977, n. 1201, in Giust. civ. Mass., 1977
l’esame della parte, diretto quindi a chiarirne il comportamento ai fini della valutazione che il giudice può compiere ai sensi dell’art. 116, comma 2° c.p.c.314;
alcuni inoltre ritengono che sia prevalente
la funzione probatoria, diretta a fornire al giudice argomenti di prova315.
Il giudice può disporre d’ufficio l’interrogatorio libero e non è vincolato dall’istanza che le parti possono comunque proporre, la sua facoltà è discrezionale, ex art. 117, sia in relazione al se disporlo, che in relazione al quando effettuarlo, ben potendo peraltro verificarsi che le parti siano interrogate più di una volta. Pertanto l’esercizio della detta facoltà da parte del giudice ovvero il suo mancato esercizio non sono censurabili in sede di
legittimità316.
L’interrogatorio libero non deve essere previamente formulato in articoli separati e specifici e può essere disposto in ogni stato e grado del processo, anche, quindi, nel giudizio di rinvio317 mentre deve escludersi che possa aver luogo nel giudizio di
cassazione.
È espressamente previsto che le parti siano sentite in contraddittorio tra loro, pertanto non può disporsi l’interrogatorio di una sola delle parti stesse, però nel caso un cui risulti presente un solo contendente, si procederà all’interrogatorio di quella parte soltanto.
Il secondo comma dell’art. 116 c.p.c. prevede che il giudice possa trarre argomenti di prova dalle risposte delle parti all’interrogatorio di cui all’art. 117 c.p.c.; è oggetto di discussione se alle risposte date in sede di interrogatorio non formale debba riconoscersi un valore probatorio soltanto sussidiario e integrativo della valutazione di altre prove318, ovvero se a tali risposte debba riconoscersi la natura
di fonti di presunzioni semplici ovvero se le stesse possano fondare da sole il
314 VACCARELLA, Interrogatorio delle parti, cit., 397.
315 MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, Torino, 2006, II, 101.
316 Cass. 4 giugno 1988, n. 3797, in Arch. civ., 1988, 1304; Cass. 19 marzo 1984, n. 1860, in Giust. civ., 1984, I, 3366; Cass. 6 febbraio 1982, n. 684.
317 Cass. 22 maggio 1979, n. 2963, in Giust civ. Mass., 1979.
318 TARUFFO, Interrogatorio, in Dig. disc. priv., sez. civ., IV, Torino, 1993, 69; VACCARELLA, Interrogatorio delle parti, cit., 394; Cass. 13 febbraio 1987, n. 1574, in Giust.
civ. Mass., 1987; Cass. 14 novembre 1984, n. 5762, in Giust. civ. Mass., 1984; Cass. 16 marzo
convincimento del giudice319, soprattutto se si tratta di circostanze che possono
essere conosciute solo dalle parti320.
L’interrogatorio libero delle parti all’udienza di trattazione svolge varie funzioni. Anzitutto serve a chiarire i fatti allegati dalle parti a fondamento delle domande e delle eccezioni e conseguentemente facilita al giudice l’inquadramento giuridico della fattispecie.
Svolge poi una funzione di contestazione-allegazione, consentendo l’introduzione nel processo di fatti non allegati negli atti introduttivi; stimolando la presa di posizione di ciascuna
parte in relazione ai fatti affermati dall’altra, facendo emergere i fatti ammessi e quelli non contestati.
Il valore probatorio delle risultanze dell’interrogatorio è quello proprio degli argomenti di prova, (il giudice può trarre argomenti di prova anche dalle risposte rese dalle parti e comunque dal complessivo comportamento tenuto dalle stesse durante l’interrogatorio.) ex art. 116 c.p.c., e la cui caratteristica consiste per taluni nella inidoneità degli stessi a fondare da soli la decisione e per altri321 nella loro
inidoneità a giustificare da soli il giudizio di superfluità di cui all’art. 209 c.p.c. a fronte della richiesta delle parti di offrire, attraverso una prova in senso tecnico, la prova contraria.
L’interrogatorio libero nella prima udienza di trattazione non tende comunque alla confessione, come può desumersi dall’art. 229 c.p.c., che esclude espressamente che in sede di interrogatorio libero (il richiamo testuale è all’art. 117 ma è evidente che lo stesso va esteso anche all’art. 183), possa verificarsi una confessione.
Alcuni autori322 e la giurisprudenza323 non escludono che in sede di interrogatorio
libero possa aversi una confessione giudiziale purché la dichiarazione confessoria sia spontanea, non provocata da domande del giudice, ed il verbale rechi la 319 CAPPELLETTI, op. cit., 92; Cass. 10 gennaio 1990, n. 23, in Notiziario giur. lav., 1990, 398; Cass. 9 marzo 1981, n. 1327, in Giust. civ. Mass., 1981.
320 Cass. 16 aprile 1975, n. 1435, in Mass. Foro it., 1975; Cass. 13 maggio 1968, n. 1481, in Mass. Foro it., 1968.
321 PROTO PISANI, La nuova disciplina del processo civile, Napoli, 1991, 134.
322 SATTA, PUNZI, Diritto processuale civile, Padova, 1992, 336; LIEBMAN, RICCI, Manuale di diritto processuale civile in Princìpi, Milano, 1992, 388.
323 Cass. 10 aprile 1990, n. 3035, in Giust. civ. Mass., 1990; Cass. 7 gennaio 1983, n. 122, in Giust. civ. Mass., 1983; contra Cass. 27 febbraio 1990, n. 1519, in Notiziario giur. lav., 1990,
sottoscrizione personale della parte, necessaria ai fini della prova della consapevolezza e della volontà della dichiarazione. Inoltre l’interrogatorio libero nella prima udienza di trattazione ha l’ulteriore funzione di favorire il tentativo di conciliazione che, se la natura della causa lo consente (pertanto lo stesso non è obbligatorio), va operato dal giudice e può comunque essere rinnovato in qualunque momento dell’istruzione ai sensi dell’art. 185 c.p.c..