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Segue La distinzione tra eccezioni rilevabili d'ufficio (eccezioni in senso lato) ed eccezioni rilevabili dalle parti (eccezioni in senso stretto) nell'applicazione

CAPITOLO 1) I POTERI DEL GIUDICE: QUESTIONI ED ECCEZIONI RILEVABILI D' UFFICIO.

8. Segue La distinzione tra eccezioni rilevabili d'ufficio (eccezioni in senso lato) ed eccezioni rilevabili dalle parti (eccezioni in senso stretto) nell'applicazione

giurisprudenziale.

La giuriusprudenza invece sembra preferire l'estensione dell'area delle eccezioni in senso stretto al di là delle ipotesi espressamente previste dal legislatore, in base al criterio per il quale l'eccezione sarebbe di esclusiva pertinenza della parte quando sia riconducibile ad una sfera di disponibilità sugli effetti (e quindi di rinunciabilità degli stessi), che la sua allegazione è in grado di produrre.

Ma si sono diffusi anche criteri diversi come quello in cui l'eccezione in senso stretto sarebbe sorretta da fatti estintivi, impeditivi, modificativi, che qualora fatti valere con azione autonoma, concreterebbero un' azione costitutiva, mentre nel caso dell'eccezione in senso lato, la deduzione autonoma dei suddetti fatti (che per questo sono rilevabili d' ufficio) darebbe vita ad un' azione dichiarativa222. Per la

Suprema Corte sarebbe da accogliere l'orientamento secondo cui le sole eccezioni rilevabili ad istanza di parte sarebbero quelle espressamente indicate dal legislatore “ancorchè con uno specifico correttivo che nasce dal raccordo tra la norma in bianco, dettato dall'art. 112 c.p.c. e la sua riferita rilevazione sistematica delle diverse categorie di eccezioni, in relazione alle possibili diversificazioni 222 Cass. Sez. Un. 3 febbraio 1998, n. 1099, in Foro it. 1998 I, 774; e in Mass. Giur. Lav. 1998, 227, con nota di CENTOFANTI; e in Giust. Civ., 1998, I, 645, con nota di GIACALONE; e in

Dir. Lav. 1999, I, 577, con nota di VALLEBONA, il quale ha risolto il contrasto

giurisprudenziale sulla natura dell' eccezione di aliunde perceptum o percipiendum in caso di risarcimento del danno per licenziamento illegittimo del lavoratore, riconoscendo a questa eccezione natura di eccezione in senso lato e quindi rilevabile d' uffcio.

Nello stesso senso anche Cass. 7 febbraio 2000 n. 320 in Foro it. On line, per la quale l'eccezione in senso stretto è non solo quella prevista dalla legge, ma anche quella con cui si fa valere contro la domanda dell' attore un diritto che potrebbe azionarsi separatamente in via autonoma ed il cui esercizio si configura come necessario perchè si verifichi un mutamento della situazione giuridica. Conseguentemente tutti gli altri fatti idonei a paralizzare il diritto preteso dall' attore possono e devono essere rilevati d' ufficio dal giudice, nell' esercizio del potere- dovere di accertare la fondatezza o meno della domanda dell' attore, anche se la parte abbia allegato il fatto senza trarne le debite conseguenze. Le medesime considerazioni si possono riscontrare anche in: Cass. 24 febbraio 2000, n. 2112 in Foro it. On line; e in Cass. 4 febbraio 2002, n. 1430 in Guida al dir., 2002, 21, 64.

In tutte queste occasioni la Corte ha anche aggiunto che anche quando si tratti di eccezione rilevabile d' ufficio, essa deve riferirsi a fatti allegati con la memoria difensiva (o nell' udienza ex art. 420 c.p.c.), escludendo che possano essere allegati fatti nuovi successivamente al maturare di questa preclusione, a meno che non si tratti di fatti nuovi sopravvenuti, Cass., sez.

strutturali”223. Quindi secondo la Corte, solo nei casi corrispondenti alla titolarità

di un' azione costitutiva (siccome la manifestazione di volontà della parte si identifica come elemento integrativo della fattispecie difensiva), sarebbe da escludere la possibilità per il giudice una volta avvenuta l'allegazione dei fatti rilevanti, desumerne l'effetto ex officio, senza l'apposita istanza di parte. In tutti gli altri casi invece la necessità o meno dell'istanza di parte non può che derivare da apposita specifica previsione di legge224225.

Tuttavia secondo l'evoluzione interpretativa sviluppatasi intorno all'eccezione di concorso di fatto colposo del danneggiato ex art. 1427 comma 1° c.p.c. , la quale considerata in un primo tempo come eccezione rilevabile solo ad istanza di parte, adesso è pacificamente ricondotta anche alle eccezioni rilevabili d' ufficio226.

Medesime evoluzioni si sono verifcate sull'eccezione di giudicato esterno227 e di

interruzione della prescrizione228.

223 Cass. Sez. Un. 3 febbraio 1998, n. 1099, in Foro it. 1998, I, 774. 224 Cass. Sez. Un. 3 febbraio 1998, n. 1099 in Foro it. 1998, I, 774.

225 Particolari esempi di questo criterio possono essere il riconoscimento della giurisprudenza della natura di eccezione in senso stretto per l' eccezione di remissione del debito ( Cass. 18

maggio 2006, n. 11749 in Foro it. On line), risoluzione consensuale del contratto (Cass. 18 marzo 1995, n. 5918, in Foro it. On line), inefficacia del contratto concluso dal falsus procurator, che deve esser sollevata solo dallo pseudo rappresentato (Cass. 7 febbraio 2008, n. 2860).

226 Cass. 10 novembre 2009, n. 23734 in Foro it. On line ; Cass. 20 agosto 2009, n. 18544 in Foro it. On line; Cass. 25 novembre 2008, n. 28060 in Guida dir. 2009,3,78; Invece per la

rilevabilità solo ad istanza di parte dell' eccezione dell' art. 1227 comma 2°: Cass. 8 luglio,

16149, in www.dejure.giuffre.it.

227 Cass. 23 ottobre 1995, n. 11018 in Foro it., 1996, I, 599 con nota di SCARSELLI; e Mass. Giur. con nota di DE FALCO; e Foro it. 2000, I, 857, con osservazioni di FABIANI, il quale si

discosta dal tradizionale e maggioritario orientamento giurisprudenziale che in contrasto con la prevalente opinione dottrinale (MENCHINI, Il giudicato civile, Torino, 2002, 59 e ss.; diversamente orientato tuttavia MONTELEONE, L' eccezione di cosa giudicata e l' opposizione

all' esecuzione, in Riv. Esec forz., 2003, 564 e ss..) riconduceva l' eccezione di giudicato tra le

eccezioni in senso stretto (Cass. 22 febbraio 2000, n. 12528 in Gius 2001, 183; Cass. 4 febbraio

2000, n. 1228, in Corr. Giur. 2000, 1048 con nota di CONSOLO), A seguito del contrasto

interpretativo riguardo la natura dell' eccezione di giudicato esterno, si è espressa la Corte a sezioni unite per un intervento chiarificatore con la Cass. Sez. un. 25 gennaio 2001, n. 226 in

Foro it., 2001, I, 2810, con nota di IOZZO; e successivamente Cass. Sez. un. 9 agosto 2001, n.. 10997, in Foro it. , 2001, voce Cosa Giudicata Civile n. 36; Cass. Sez. Un. 17 ottobre 2002, n. 14750 in Gius, 2003, 431, le quali hanno affermato che il giudicato esterno, qualora risulti da atti

comunque prodotti nel corso del giudizio di merito, è rilevabile anche in sede di legittimità e può essere accerato dalla corte di cassazione con cognizione piena, comprensiva dell' esame diretto degli atti. La successiva giurisprudenza di merito di è prontamente adeguata a quanto stabilito dalle Sez. un. : Cass. 4 luglio 2001, n. 9050, Cass. 25 ottobre 2001, n. 13179 ecc..

228 Cass. 27 luglio 2005, n. 15661 in Foro it. 2005, I, 2659, con nota di ORIANI ; e in Riv. Dir. Proc., 2006, 715, con nota di RICCI; come ricorda ORIANI, L' interruzione della prescrizione è

9. Segue. Le incertezze sulla classificazione delle eccezioni dalla rilevabilità non

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