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Le differenze tra il favoreggiamento, la condotta partecipativa e il concorso esterno in associazione mafiosa

5. Le ipotesi di contiguità mafiosa tipizzate all’interno dell’ordinamento giuridico

5.1 Il reato di favoreggiamento personale ex art 378 c.p.

5.1.1 Le differenze tra il favoreggiamento, la condotta partecipativa e il concorso esterno in associazione mafiosa

In riferimento al reato di cui all’art. 416 bis c.p., la discussione si spostò sul rapporto tra il favoreggiamento e il concorso esterno, non essendovi più alcun dubbio sulla distinzione tra favoreggiamento e partecipazione111. Sulla base dell’art. 378 c.p., che si preoccupava di perseguire le condotte di chi in qualche modo avesse prestato un aiuto concreto ai membri di un’associazione criminale, vi fu chi negava del tutto l’esigenza di un’ulteriore forma di contiguità alla stessa. Si riteneva infatti che se la condotta del terzo non integrava un’ipotesi di concorso, ma neanche di favoreggiamento o assistenza agli associati, allora non vi erano elementi sufficienti ai fini della punibilità112.

Consolidatosi l’orientamento secondo cui il riferimento ad una condotta successiva alla commissione del delitto non andrebbe inteso in senso strettamente cronologico, oggi è possibile parlare di favoreggiamento riferendosi a condotte irrilevanti a titolo di concorso, ma poste in essere in concomitanza con la perdurante esistenza dell’associazione mafiosa. La condotta favoreggiatrice deve affiancarsi ad un reato che già si è perfezionato, senza che sia necessaria la cessazione della permanenza113. Prendiamo l’ipotesi del sequestro di persona: chiunque faciliti la sottrazione degli autori del delitto all’Autorità, dopo che sia

111 Corte di Cassazione, I sez. pen., 4 febbraio 1988, (dep. 15 settembre 1988), Barbella, in

Cassazione penale, 1989, p. 1988; Corte di Cassazione, VI sez. pen., 10 gennaio 1995, (dep. 16 marzo 1995), n. 200806, Salinitro, in Cassazione penale, 1996, pp. 804-805. Realizza una condotta partecipativa il soggetto che opera sistematicamente con gli associati al fine di depistare le indagini, tanto da far presumere l‘assunzione di un ruolo nella struttura organizzativa. Al tempo stesso un associato può essere chiamato a rispondere del reato di favoreggiamento qualora presti aiuto ad altro associato nell’elusione delle indagini, purché quest’ultimo sia autore di delitti non rientranti nel programma criminoso; nello stesso senso Corte di Cassazione, I sez. pen., 28 settembre 1998, (dep. 11 dicembre 1998), n. 13008, Bruno, in Cassazione penale, 1999, p. 2510. In questa pronuncia la Corte aggiunge che risponde di favoreggiamento colui che tiene un comportamento di ausilio episodico nei confronti di un associato autore di reati che potrebbero anche non rientrare nel programma criminoso.

112 F. Siracusano, Il concorso esterno e le fattispecie associative, in Cassazione penale, 1993, pp.

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trascorso il periodo di tempo minimo per poter parlare di sequestro e prima che questi sia cessato, sarà perseguibile per favoreggiamento e non per concorso, non essendo la sua condotta causale rispetto alla prosecuzione della privazione della libertà della vittima114.

In conclusione, per parlare di favoreggiamento, è necessario che si siano perfezionati tutti gli elementi costitutivi del reato commesso dai destinatari dell’azione del favoreggiatore115.

A questo punto si ripropone il problema di individuare il confine tra condotta partecipativa e favoreggiamento, la differenza tra le due può essere colta sotto due profili. Il primo concerne l’atteggiamento psicologico: si potrà parlare di favoreggiamento soltanto quando l’azione dell’agente sarà finalizzata a prestare assistenza al singolo associato oppure, occasionalmente, a più associati, ma non al rafforzamento del sodalizio nel suo complesso116.

Il secondo attiene alle modalità con cui l’aiuto viene prestato: qualora si concretizzasse in un apporto permanente, sistematico e adeguato al programma criminoso, dovremmo parlare di reato associativo117, viceversa, nel caso di un intervento episodico, avremmo un’ipotesi di favoreggiamento118.

114 A. Cavaliere, Il concorso eventuale nel reato associativo, cit., p. 187 115

A. Cavaliere, Il concorso eventuale nel reato associativo, cit., p. 187

116 G. Turone, Il delitto di associazione mafiosa, cit., pp. 364-365. Colui che integra il reato di cui

all’art. 378 c.p. deve essere un soggetto estraneo al sodalizio, che non contribuisce all’evento associativo. Certamente la sua condotta andrà a vantaggio anche dell’intera associazione, ma finché si tratterà soltanto della conseguenza riflessa dell’opera a favore del singolo affiliato, l’agente sarà comunque punibile per favoreggiamento e non per partecipazione in associazione mafiosa; G. De Francesco, Dogmatica e politica criminale nei rapporti tra concorso di persone ed

interventi normativi contro il crimine organizzato, in Rivista italiana diritto e procedura penale,

1994, p. 1286

117 Corte di Cassazione, I sez. pen., 4 febbraio 1988, (dep. 15 settembre 1988), Barbella, cit., p.

1988; Corte di Cassazione, V sez. pen., 23 marzo 2012, (dep. 11 giugno 2012), n. 22582, in

Cassazione penale, 2013, p. 1500 118

L. Caradonna, Il concorso esterno in associazione mafiosa e la fattispecie incriminatrice di

carattere sussidiario prevista dall’art. 378 c.p.: configurabilità e differenze, in Giurisprudenza di merito, n. 1, 2010, pp. 182-183. Il tutto sta nell’individuare la natura e gli effetti del contributo

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Come vedremo meglio in seguito, questa impostazione permette di distinguere la condotta di favoreggiamento anche dal concorso esterno in associazione mafiosa, il quale richiede comunque una condotta idonea, sotto il profilo dell’efficienza causale, a contribuire all’intera struttura organizzativa119.

A questo proposito, il discrimen per eccellenza sta proprio nel destinatario della condotta di ausilio. L’agente integrerà gli elementi del favoreggiamento, solo ed esclusivamente se rivolge la propria condotta al singolo associato al fine di aiutarlo ad eludere l’autorità giudiziaria. Se, invece, l’apporto del terzo s’inserisce nell’iter del reato associativo e diviene utile per l’intera associazione, per il suo mantenimento in vita o rafforzamento, purché esso non sfoci nella partecipazione, comunque non integrerà un’ipotesi di favoreggiamento, bensì di concorso esterno120.

Resta dunque in capo all’autorità giudiziaria l’onere di verificare la corrispondenza del fatto manifestatosi in concreto con la fattispecie di cui all’art. 378 c.p., valutando di volta in volta gli elementi che assumono primaria rilevanza. La difficoltà starà nell’interpretare correttamente l’elemento psicologico per distinguere i casi in cui il comportamento dell’agente sia funzionale al protrarsi di

il suo apporto viene rivolto al singolo affiliato, senza che ciò abbia riverberi sul reato associativo, allora si tratterà di un’ipotesi di favoreggiamento ai sensi dell’art. 378 c.p. Fermo restando che, qualora egli sia a conoscenza dell’appartenenza del soggetto al sodalizio, possa sempre applicarsi l’aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991. (contra G. Turone, Il delitto di associazione

mafiosa, cit., p. 366, il quale considera incompatibile il reato di cui all’art. 378 c.p. con

l’aggravante introdotta nel 1991, poiché il disvalore espresso dalla circostanza aggravante è già insito nel reato di favoreggiamento; se trovasse applicazione l’art. 7 del d.l. n. 152 anche nei casi di favoreggiamento si avrebbe una violazione del ne bis in idem). Se invece il contributo dell’agente risulta stabile, permanente e rivolto ad avvantaggiare l’associazione nel suo complesso, tanto da far presumere il suo inserimento nella struttura organizzativa, allora si parlerà di condotta partecipativa a tutti gli effetti.

119 G. Spagnolo, L’associazione di tipo mafioso, cit., p. 142

120 A. Cavaliere, Il concorso eventuale nel reato associativo, cit., p. 285; L. Caradonna, Il concorso esterno in associazione mafiosa e la fattispecie incriminatrice di carattere sussidiario prevista dall’art. 378 c.p.: configurabilità e differenze, cit., p. 184. Si tratterà di un comportamento

rivolto alla conservazione o rafforzamento dell’associazione, sistematico o occasionale, posto in essere da un soggetto privo dell’affectio societatis.

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una realtà antigiuridica esistente, da quelli in cui esso si esaurisca semplicemente in un ostacolo per le indagini121.

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