• Non ci sono risultati.

Una peculiare ipotesi di concorso eventuale: l’aggiustamento di process

II Capitolo: Il concorso esterno in associazione mafiosa e la sua evoluzione giurisprudenziale

4. Uno nuovo intervento delle Sezioni Unite: il “caso Carnevale”

4.2 Una peculiare ipotesi di concorso eventuale: l’aggiustamento di process

Il caso in esame è un’ipotesi peculiare di contiguità mafiosa, dal momento che il concorso esterno si realizza mediante una condotta specifica che è “l’aggiustamento di un processo” 235.

Si tratta di un palese esempio dell’inevitabile commistione tra diritto sostanziale e diritto processuale. L’oggettivo riscontro dell’idoneità causale dell’attività del terzo viene ricercato nell’esito finale della sua condotta, ossia nel condizionamento del processo richiesto dal sodalizio.

234 Corte di Cassazione, SS. UU., 30 ottobre 2002, n. 22327, Carnevale, cit., p. 334. Nel caso di un

reato come l’associazione di stampo mafioso – dove l’evento lesivo consiste nella mera esistenza di un’organizzazione capace di mettere in pericolo l’ordine pubblico – non è possibile affermare che la figura del concorrente esterno sia caratterizzata dalla sola consapevolezza di facilitare altri soggetti che agiscono con l’intento di realizzare il programma criminoso.

235 Turone, Il delitto di associazione mafiosa, cit., pp. 359-361. L’autore sostiene che se il

magistrato tiene un comportamento illecito al fine di agevolare il singolo imputato, risponderà soltanto del reato di “corruzione in atti giudiziari” (art. 319 ter c.p.), aggravato ai sensi dell’art. 7, d.l. 152/1991 (essendo la sua condotta rivolta al membro di un sodalizio mafioso). Se, invece, l’attività del magistrato dovesse risultare utile per l’intera associazione, tanto da integrare gli estremi del concorso esterno in associazione mafiosa, dovrà essere applicato l’art. 416 bis c.p. in combinato disposto con l’art. 110 c.p. Ad entrambe le ipotesi prospettate fa eccezione il caso in cui la condotta del magistrato sia espressione di un ruolo ben preciso all’interno dell’organismo criminale e allora, in tal caso, egli dovrà essere punito come partecipe.

91

Per individuare i presupposti della punibilità a titolo di concorso esterno nella speciale ipotesi di “aggiustamento di processo”, le strade percorribili sono due: o ci si limita a perseguire il mero accoglimento della richiesta fatta dall’organizzazione, sintomatica della messa a disposizione del terzo, oppure si va a ricercare un qualcosa in più, in particolare l’effettivo condizionamento e coinvolgimento degli altri giudici del collegio e quindi l’esito positivo del processo auspicato da Cosa Nostra236. In questa logica, l’impegno assunto dal giudice rientra nello schema dell’obbligazione di risultato, il cui mancato adempimento ne esclude la punibilità. Accogliere una siffatta impostazione, significa lasciare che siano le esigenze probatorie a definire il limite del penalmente rilevante, poiché a fronte della difficoltà di dimostrare il mero accordo tra il giudice e l’associazione, si richiede la prova di un riscontro effettivo del suddetto accordo.

Le Sezioni Unite risolsero il contrasto creatosi tra i giudici di primo e secondo grado, i quali, pur seguendo lo stesso ragionamento, erano giunti a conclusioni totalmente opposte. Il Tribunale di Palermo pose l’attenzione sul fatto che, anche ammesso che il tentativo di corruzione ci fosse stato, non poteva considerarsi integrato il requisito dell’idoneità causale rispetto al rafforzamento e al mantenimento dell’associazione. La presunta azione di Carnevale non sarebbe stata sufficiente ad incidere sul formarsi della volontà del collegio e per questa ragione non si poteva ritenere integrato il reato di concorso esterno, tanto che l’imputato andò assolto con formula piena, «perché il fatto non sussiste».

236 C. Visconti, Contiguità alla mafia e responsabilità penale, cit., pp. 190-191; C. Visconti, Sui modelli di incriminazione della contiguità alle organizzazioni criminali nel panorama europeo: appunti per un’auspicabile (ma improbabile?) riforma “possibile, cit., p. 201. La scelta tra le due

alternative proposte rappresenta il limite che si decide di porre all’anticipazione di tutela operata in ambito di contiguità mafiosa.

92

La Corte di Appello, viceversa, considerò penalmente rilevante il comportamento dell’imputato, in quanto capace di precostituire la maggioranza all’interno della camera di consiglio su sollecitazione di Cosa Nostra237. A ciò si aggiunsero, secondo la Corte, ulteriori condotte di pressioni operate sugli altri magistrati del collegio, che avevano permesso l’annullamento della sentenza di condanna nel processo Basile238.

I due collegi convenivano nell’escludere la perseguibilità del giudice, qualora non fosse stato in grado di dar vita a conseguenze concretamente percepibili.

La Corte di Cassazione decise di distinguere l’occasionale aggiustamento di processo, dalla condotta sintomatica della permanente disponibilità a favorire il sodalizio in sede giurisdizionale. Quando il giudice si presta ad alterare l’andamento di un solo processo di mafia, il semplice attivarsi non può essere punito se non si ottiene un riscontro di tale condizionamento. Ciò che conta, infatti, non è la mera condiscendenza del giudice, bensì l’effettività del suo contributo che non può che concretizzarsi in una sentenza favorevole per Cosa Nostra. Se, però, viene accertata la ripetitività del comportamento illecito, anche in assenza di un concreto risultato l’azione del magistrato assume rilevanza penale. Le Sezioni Unite riconobbero, infatti, che per il sodalizio è più prezioso un

237

Corte di Cassazione, SS. UU., 30 ottobre 2002, n. 22327, Carnevale, cit., p. 340

238 C. Visconti, Contiguità alla mafia e responsabilità penale, cit., pp. 187-189; S. Lodato, Quarant’anni di mafia. Storia di una guerra infinita, Milano, Rizzoli, 2012, pp. 124-125 e pp.

646-647. Il Capitano dei Carabinieri Emanuele Basile fu assassinato il 4 maggio del 1980 a Monreale mentre passeggiava con la moglie Silvana Busanti e la figlia Barbara. Vennero arrestati in flagranza di reato Vincenzo Puccio, entrato a far parte della famiglia mafiosa dei Ciaculli nei primi anni settanta e in stretto contatto con la famiglia dei Corleonesi, Giuseppe Madonia e Armando Bonanno. Questo processo in particolare fu definito dai collaboratori di giustizia il “banco di prova” per il giudice, l’occasione per dimostrare la sua piena disponibilità verso l’associazione mafiosa. L’accusa rivolta a Carnevale, come si legge nella sentenza di appello del 29 giugno 2001, era anche quella di aver condizionato il processo Basile che vedeva imputati per l’omicidio del Capitano e il tentato omicidio della moglie i tre mafiosi elencati in precedenza. In particolare si contestava al dott. Carnevale di aver imposto l’annullamento della sentenza di merito al collegio, senza una reale discussione in camera di consiglio. La posizione di egemonia assunta era, a detta della Corte di Appello di Palermo, espressione del condizionamento illecito operato da Cosa Nostra.

93

giudice disposto a tenere una condotta di agevolazione reiterata, rispetto a colui che riesce ad “aggiustare” un singolo procedimento. Pertanto, il mancato raggiungimento di un risultato non fa venire meno il disvalore offensivo della condotta perché essa è inserito in un programma criminoso più ampio che non può essere inficiato da un isolato esito negativo239.

Ecco che emerge la sovrapposizione tra diritto sostanziale e diritto processuale: furono le esigenze probatorie a dettare i confini del penalmente rilevante, tanto che, ad oggi, la fattispecie incriminatrice risulta arricchita di un elemento in più che muta in relazione al caso concreto. Se l’intervento del giudice è occasionale, per superare la soglia dell’ “oltre ogni ragionevole dubbio” serve la prova dell’aggiustamento del processo (che così diventa un elemento costitutivo del reato); nel caso, invece, di una condotta reiterata è sufficiente dimostrare che il giudice si sia messo a disposizione della cosca mafiosa (il che rende l’accertamento probatorio decisamente meno gravoso).

Outline

Documenti correlati