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La frode carosello.

Nel documento Il diritto alla detrazione e le frodi Iva (pagine 117-120)

LE FRODI IVA.

3.2.3. La frode carosello.

220 La maggior parte di queste frodi richiede generalmente la connivenza fra il cedente e l’acquirente rendendo così di fatto difficoltosa la scoperta della frode. Peraltro l’utilizzo di strumenti di frode come ad esempio i cosiddetti “caroselli transfrontalieri e le società sfinge” rende spesso inconcludente il controllo a posteriori seguito in tempi differiti.

221 In questo modo, i soggetti partecipanti alla frode hanno la possibilità di immettere le merci sul mercato con un imponibile inferiore a quello praticato dal primo cedente comunitario e quindi ad un prezzo fortemente concorrenziale, specie in settori ad alto consumo o gravati da aliquote elevate (commercio di materiale elettronico, Hi-Fi, componentistica informatica, commercio di autovetture usate in “regime di margine”).

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La “frode carosello” è solo una delle tipologie di “frode comunitaria” diffusesi pericolosamente nei Paesi membri222; le autorità fiscali dei Paesi comunitari utilizzano comunemente tale termine per definire quei fenomeni truffaldini in danno al bilancio dell’Unione europea che, evolutisi rapidamente nel tempo, si concretizzano mediante la reiterata emissione di “fatture per operazioni inesistenti” da parte di società aventi sede in Stati membri, alla quale non corrisponde necessariamente un effettivo trasferimento della merce223.

Una descrizione chiara del fenomeno si rinviene nella relazione del 16 aprile 2004 della Commissione delle Comunità europee al Consiglio e al Parlamento, sull’utilizzo degli accordi di cooperazione amministrativa nella lotta antifrode in materia di Iva224, dove il meccanismo fraudolento è esposto nei seguenti termini: un fornitore comunitario (A) o conduit company effettua una cessione intracomunitaria non imponibile ad un’altra società (B), il missing trader, con sede in un Paese membro diverso. La società B acquista le merci senza pagare l’Iva225 e successivamente effettua una cessione nazionale ad una terza società (C), il broker o

222 Il fenomeno della frode carosello venne per la prima volta scoperto in Olanda nel 1970 all’interno del regime del Benelux e, in conseguenza dell’eliminazione delle frontiere fra i Paesi della Comunità nel 1993, si è successivamente diffusa nel territorio dell’Unione europea (un’analisi storica del fenomeno è rinvenibile in BARANI, Le frodi fiscali in materia di iva, 1972). Originariamente tali frodi si concentravano su prodotti di dimensioni contenute, di elevato valore e facilmente trasportabili. Negli ultimi anni, a seguito del processo di globalizzazione e delle evoluzioni intervenute nel settore tecnologico, è notevolmente cresciuto il numero dei servizi prestati a distanza. Con le novità introdotte dal VAT Package riguardo alla tassazione delle prestazioni di servizi intracomunitarie che, a partire dal 1° gennaio 2010, vanno tassate secondo il principio del Paese di destinazione invece di quello precedentemente adottato dell’imposizione all’origine, anche i servizi a livello comunitario si sono uniformati ai beni e sono del pari anch’essi soggetti ai meccanismi fraudolenti di seguito esposti. A titolo esemplificativo, si pensi alla frode carosello che ha visto coinvolti i due grandi operatori telefonici nazionali “Fastweb” e “Telecom Sparkle”: tale frode costituisce un’ulteriore evoluzione del fenomeno in esame, non soltanto perché l’oggetto della frode fosse costituito da un servizio e non da un bene, quali sono appunto i servizi di roaming e di vendita del traffico dati, peraltro collaterali rispetto al core business delle società, ma soprattutto perché in questo caso la frode non si inserisce all’interno di un acquisto reale ma viene perpetrata fra soggetti nessuno dei quali veramente interessato alla transazione.

223Sul tema cfr., SIRRI, ZAVATTA, “Frodi carosello” fra esigenze di repressione e principi del sistema comune IVA, in Corr. trib., 2006, n. 8, p. 569; TOMA, La frode carosello nell’IVA. Parte prima. Risvolti penali, in Dir. pr. trib., 2010, n. 3, p. 715.

224Commissione europea, COM. (2004) 260, p. 6.

225 La società B, come spiegato sopra, deve integrare la fattura ricevuta dal fornitore e annotarla sia nel registro degli acquisti sia nel registro delle fatture emesse, in modo tale che, di fatto, la tassazione dell’acquisto intracomunitario viene annullata. Spesso, però, tale fattura non viene né integrata, né annotata.

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intermediario, emettendo regolare fattura. In questo modo il missing trader incassa l’Iva ottenuta in rivalsa da C, ma non la versa all’Erario e scompare dal mercato. Il

broker potrà così detrarre l’Iva assolta in via di rivalsa o chiederne il rimborso, nel

caso in cui effettui una successiva cessione intracomunitaria226. Non di rado, tra le due società nazionali ne viene inserita una terza o più (filtro, cuscinetto o buffer) allo scopo di ostacolare l’attività di controllo e di repressione delle frodi da parte dell’Amministrazione; infatti, la società filtro adempie regolarmente agli obblighi imposti dalla normativa IVA, rendendo così meno evidente la connessione tra il

missing trader e l’effettivo acquirente dei beni C.

Può capitare che la società cuscinetto sia all’oscuro della frode in atto, ma nella maggior parte dei casi è conscia del fatto di essere coinvolta in un tipo di transazione irregolare (data la natura insolita della transazione commerciale). In pratica, questi tipi di frode sono strutturati in modo piuttosto complesso e coinvolgono diversi Stati membri e varie società in ciascuno Stato membro227.

Nella pratica, quindi, tutta l’organizzazione è coordinata dal rivenditore C, il quale immette le merci sul mercato nazionale e fornisce ai soggetti fittiziamente interposti la disponibilità finanziaria per il pagamento del fornitore comunitario; di conseguenza, dato che la reale compravendita avviene tra la società comunitaria e il rivenditore nazionale, tutti i passaggi intermedi sono documentati da fatture per operazioni inesistenti228.

Le frodi carosello vengono principalmente attuate in settori merceologici caratterizzati dall’alta velocità di commercializzazione, elevata richiesta sul mercato,

226 Molto spesso la cessione intracomunitaria viene effettuata nuovamente nei confronti di A, facendo così ricominciare il ciclo della frode. Da questa struttura di circolazione delle fatture deriva l’appellativo “frode carosello”.

227 Cfr. TESAURO, Appunti sulle frodi carosello, in Giur. it., 2011, n. 5, p. 1214.

228 Nella pratica operativa sono stati individuati due tipi di frode carosello, uno a “circuito chiuso” e uno a “circuito aperto”. Il carosello è qualificato come “aperto” quando il rivenditore nazionale immette i prodotti sul territorio nazionale, servendosi di fatture soggettivamente inesistenti, poiché lo scambio di merci è realmente effettuato, ma la trattativa avviene direttamente tra il fornitore intracomunitario e il broker, il quale gestisce la cartiera tramite un prestanome; nel caso in cui, invece, la società broker effettui una nuova cessione intracomunitaria, conseguendo il diritto al rimborso dell’IVA pagata alla società filtro, si configura un carosello fiscale chiuso. In tali sistemi chiusi, molto spesso, le fatture vengono fatte circolare solo cartolarmente parecchie volte prima di movimentare fisicamente la merce per immetterla nel mercato (emettendo di fatto fatture per operazioni oggettivamente inesistenti). Sul tema cfr., MARELLO, Frodi IVA e buona fede del soggetto passivo, in Giur. it., 2011, n. 5, p. 1214; cfr. BARBONE, LUPI, STEVANATO, Frodi carosello “circolari” nelle telecomunicazioni (il caso Fastweb), in Dial. trib., 2010, n. 2.

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rapida obsolescenza tecnologica, necessità di favorire una diffusione capillare dei prodotti e margini di guadagno contenuti, in modo che, con una lieve diminuzione del prezzo di vendita, possibile grazie al mancato versamento dell’Iva da parte della società cartiera e alla successiva prima rivendita nazionale, di fatto, non gravata dall’imposta, si riesca ad ottenere un rilevante aumento del volume degli affari, spiazzando la concorrenza229.

Nel documento Il diritto alla detrazione e le frodi Iva (pagine 117-120)

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