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Gli accordi di mutuo riconoscimento tra enti substatal

GESTIRE LE DIFFERENZE REGOLATORIE NAZIONAL

6. Gli accordi di mutuo riconoscimento tra enti substatal

Parallelamente e indipendentemente dagli sforzi compiuti a livello governativo, l’obiettivo dell’armonizzazione e del riconoscimento di standard e procedure di certificazione è stato perseguito anche a livello substatale, da operatori del settore privato, dagli enti normatori e dagli organismi di accreditamento nazionali. Finalità di interesse generale sono state perseguite, a livello transnazionale, su base informale o col solo ausilio di tecniche associative e negoziali proprie dell’autonomia privata. Ciò è stato reso possibile da quel particolare intreccio tra pubblico e privato che si è visto caratterizzare nella sua interezza il fenomeno della normazione tecnica.

Questa singolare regolazione, ibrida e globale, nasce per affrontare esigenze tutte interne al mondo produttivo. Inizialmente, la necessità di governare la proliferazione degli standard nazionali non cogenti. In seguito, col crescere del fenomeno, di gestire le multiformi prassi domestiche nell’ambito della certificazione volontaria.

Sul primo fronte, come già si è avuto modo di notare, l’azione di coordinamento e armonizzazione risale alla fine della seconda guerra mondiale e, in alcuni settori, addirittura ad inizio secolo: essa si collega alla nascita, ben nota, delle federazioni

80 Questa soluzione è stata caldeggiata nella Second Triennial Review, para 27, come eccellente strumento per facilitare l’accettazione transfrontaliera delle certificazioni. A livello nazionale, gli sforzi più significativi in questa direzione sono stati compiuti dal Giappone, che riconosce ai certificati rilasciati da organismi designati all’estero lo stesso valore giuridico dei certificati emessi da enti nazionali (v. WTO, TBT COMMITTEE, A Policy Framework for the Acceptance of Results of Conformity Assessment

Procedures. Submission by Japan, G/TBT/W/194, 10 marzo 2003, para. 19). In altri contesti, tuttavia,

esistono limiti legislativi espliciti. Un esempio è rappresentato proprio dall’Unione europea: v., sul punto, COMMISSIONE EUROPEA, Priorities for Bilateral/Regional Trade Related Activities cit, 11: “Consideration may thus be given to the possibility of recognising bodies in non-EU countries to act as notified bodies, on the basis of their having a reliable accreditation in the fields for which they could certify (which is also foreseen by article 6 of the TBT Agreement). The Community and its Member States might under certain conditions consider accepting the conformity assessment of products carried out by an appropriately accredited CAB located in a non-EU country. Such recognition would of course have to lay down the conditions to be fulfilled by the body, perhaps in terms of reciprocity from the country in which it is located. This would require an amendment of current EU rules”.

internazionali degli enti di normazione tecnica81. Sul secondo fronte, la creazione dei primi forum per la cooperazione e la circolazione delle best practices si colloca nella metà degli anni settanta82. Operando in settori non regolati, il fenomeno si sviluppa a lungo nella quasi totale indifferenza dei pubblici poteri; solo di recente, le autorità di governo hanno colto le sostanziali ripercussioni che questa regolazione transnazionale può produrre negli ordinamenti interni e i benefici che se ne possono trarre, sia sul piano economico, sia sul migliore esercizio delle funzioni pubbliche correlate.

Il principio intorno a cui ruota il riconoscimento transfrontaliero degli attestati di conformità e dei rapporti di prova e taratura è ben riassunto dall’efficace formula “once

tested, accepted everywere”. Gli strumenti giuridici adottati sono i Multi-lateral mutual recognition arrangements (MLA)83.

Firmatari degli accordi non sono i singoli laboratori ed organismi nazionali di valutazione della conformità, dato il loro elevatissimo numero; ma gli enti nazionali (siano essi privati, pubblici o ibridi) di accreditamento. Per essere ammessi alla stipula, non è necessaria alcuna formale investitura di funzione pubblica (che pure è frequente) dallo Stato di appartenenza; ciò che rileva è solo il dato fattuale dell’esercizio di attività di accreditamento nei vari contesti nazionali e il riconoscimento, anch’esso di fatto, goduto presso gli operatori economici.

Sulla base di un MLA, le parti si impegnano reciprocamente al mutuo riconoscimento degli accreditamenti disposti dagli altri firmatari; ad accettare i certificati rilasciati da enti accreditati dalle altre parti come equivalenti ai propri e ad incentivarne l’accettazione presso terzi (imprese, consumatori, autorità); in ultimo, a mantenere, nelle proprie attività istituzionali, elevati standard di qualità e indipendenza.

Gli accordi sono gestiti attraverso associazioni di diritto privato - i c.d.

Accreditation Fora - che riuniscono i firmatari e altri enti interessati ad una futura

ammissione alla stipula: esempi ne sono l’ILAC e lo IAF a livello internazionale, l’EA a livello europeo, la PAC e l’APLAC nell’area del Pacifico. Queste federazioni svolgono tutte le funzioni istruttorie e decisorie necessarie per regolare la partecipazione ai MLA e per verificare il rispetto dei reciproci impegni. Esse, inoltre, sono spesso titolari di un

81 V. supra, cap. I, § 1.

82 Per maggiori dettagli, v. infra, §§ 7.2 e 7.3.

83 Per un primo inquadramento del tema, v. WTO, TBT COMMITTEE, Report of the Special

Meeting of the TBT Committee Dedicated to Conformity Assessment Procedures Held on 29 june 2004.

marchio registrato (ad es., l’Ilac-Mra Mark, lo Iaf-Mra Mark, ecc.), concesso attraverso sistemi di licenza e sublicenza a tutti gli enti di valutazione della conformità mutuamente accreditati in base al regime definito dagli Arrangement84. I marchi possono essere apposti sulle attestazioni di conformità rilasciate ai privati, come garanzia della competenza tecnica e dell’imparzialità dell’organismo di certificazione o prova85.

Nessuna delle obbligazioni derivanti dagli MLA assume, almeno direttamente, alcuna implicazione sul piano giuspubblicistico, né incide, in punto di diritto, sulla commerciabilità di un bene in un dato ordinamento86. Da un punto di vista formale, il contratto produce due principali effetti: da un lato regola l’utilizzo di un marchio privato; dall’altro, impone alcune obbligazioni ad un facere, rilevanti sul piano privatistico. Ciononostante, questo regime può contribuire significativamente all’abbattimento delle barriere commerciali, eliminando inutili duplicazioni nelle attività di prova e di verifica della conformità, attraverso tre principali canali di circolazione.

Anzitutto, grazie all’accettazione internazionale degli attestati da parte del settore privato, contenendo l’enorme mole di certificazioni richieste da imprenditori e consumatori per finalità puramente interne o commerciali87.

In secondo luogo favorendo contratti di subappalto delle attività di prova con laboratori situati nell’home country. I limiti entro cui questa tecnica può essere sfruttata,

84 V. ad es, Ilac General Assembly, Resolution GA 7.16, in ILAC, Adopted Resolutions of the

Seventh Ilac General Assembly, Bratislava, Slovakia, 20-22 Septamber 2003; Iaf Resolution 2002/24-28,

in IAF, Resolutions adopted at Iaf 16th Annual Meeting 21 and 26 September 2002, Berlino, IAF-AM-02-

020, 8 novembre, 2002.

85 Ilac resolution Ga 7. 16, cit., § 5: “Laboratories accredited by ILAC Members may use the combined ILAC MRA Mark by adding the identification number of their accreditation, as shown below. The right to use this combined ILAC MRA Mark is granted through: a) a sublicense agreement between the AB and the accredited laboratory or; b) conditions of the sublicense agreement that are included in the accreditation requirements of the AB”.

86 Il punto è espressamente ribadito nel testo degli accordi. Si veda ad es., l’art. 10 dell’Ilac Mra: “It is recognised and accepted by each of the signatories that this Arrangement does not create any rights, liabilities or obligations that would have binding effect in domestic or international law. This Arrangement by itself does not provide any recognition or accreditation under any law or regulation in the economy of any signatory”.

87 Per un approfondimento sul punto, v. COMMISSIONE EUROPEA, Libro verde della Commissione

sullo sviluppo della normazione europea: azione diretta a favorire una più rapida integrazione tecnologica in Europa, Com(90)456 def. del 10 dicembre 90, in G.u.c.e. n. C 020 del 28 gennaio 1991,

35; e NATIONAL RESEARCH COUNCIL, Standards, Conformity Assessment and Trade into the 21st

tuttavia, variano significativamente da settore a settore, e sulla base delle singole legislazioni nazionali88.

In ultimo, grazie al crescente riferimento dei soggetti pubblici alle certificazioni rilasciate da sistemi internazionali di accreditamento. Come si è avuto modo di chiarire nel capitolo precedente, le autorità attribuiscono molto spesso un rilievo pubblicistico indiretto alle certificazioni volontarie, richiedendole come prerequisito per ottenere determinati finanziamenti, per partecipare alle procedure di appalto, per stipulare contratti di fornitura e, in alcuni casi, persino come alternativa alla procedura formale di certificazione obbligatoria. Si consideri, ancora, che le dichiarazioni di conformità rilasciate direttamente dai produttori devono essere spesso avvalorate da prove ed analisi di laboratori, anche interni, ma la cui competenza sia stata debitamente comprovata, almeno tramite programmi di accreditamento volontari. In tutte queste ipotesi, è sempre più frequente che le norme o i singoli provvedimenti amministrativi facciano diretto riferimento ai sistemi di accreditamento sovranazionale89.