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La fase globale: l’iscrizione negli elench

GESTIRE LE DIFFERENZE REGOLATORIE NAZIONAL

3. L’oggetto, i limiti e le condizioni dell’obbligo di riconoscimento

5.1. La procedura di autorizzazione dei Cabs

5.1.2. La fase globale: l’iscrizione negli elench

Completata l’istruttoria, attraverso la formazione di un adeguato fascicolo, l’autorità di designazione trasmette la documentazione al proprio governo, che, se lo ritiene, provvede (in qualità di parte firmataria) ad inoltrare una formale proposta di iscrizione dell’organismo designato alla controparte (o alle controparti) e, ove previsto,

World Trade Organization, 28 ss.; P.C. MAVROIDIS, R.W. STAIGER, It’s a Question of Market

Access, 53; J.P. TRACHTMAN, Institutional Linkage: Trascending “Trade and …”, 77 ss.; J.H.

JACKSON, Afterword: The Linkage Problem – Comments on Five Texts, 118 ss.

176 S. CHARNOVITZ, Triangulating, cit., 35

177 Il fenomeno è dunque assimilabile, mutatis mutandis, a ciò che accade nei rapporti, ben più studiati di quelli che si presentano nel testo, tra la World Trade Organization e la Codex Alimentarius

Commission o l’International Organization for Standardization. In quest’ambito, gli Accordi SPS e TBT

creano una presunzione di legittimità delle regolazioni tecniche nazionali che si basino sugli standard internazionali, salva la possibilità per lo Stato membro interessato di offrire la prova del contrario. Sul tema, la letteratura è molto vasta. Si vedano, tra i tanti, S. BATTINI, La globalizzazione del diritto

anche al presidente del comitato misto o del gruppo settoriale178. La proposta deve avvenire per iscritto ed essere tecnicamente motivata179.

Ricevuta la notifica, la controparte, entro un termine breve (solitamente sessanta giorni180) è tenuta a rendere nota la propria posizione di conferma o di opposizione.

Nel primo caso, la procedura si conclude con l’iscrizione de plano e l’organismo di valutazione della conformità è immediatamente autorizzato a rilasciare certificati riconosciuti. Tecnicamente, l’atto assume la forma di decisione dal comitato misto, adottata all’unanimità, con scambio di lettere firmate dai rappresentanti delle parti.

Nel secondo caso, la parte opponente comunica le proprie obiezioni, motivate sulla base di prove documentate, contestando la competenza tecnica dell’organismo designato o eccependo un vizio della procedura di designazione; in alternativa, può anche chiedere un termine supplementare per verificare in maggiore dettaglio le prove offerte. In ogni caso, in assenza di accettazione, il comitato misto non può assumere alcuna decisione sull’iscrizione. Può, tuttavia, procedere ad una verifica congiunta dell’organismo interessato, al termine della quale la parte interessata può reiterare la proposta di inserimento del CAB negli elenchi settoriali. La decisione finale, in ogni caso, deve essere consensuale.

Per gli accordi di mutuo riconoscimento sottoscritti da parte della Comunità europea, la Commissione con propri provvedimenti generali ha definito in grande dettaglio lo sviluppo delle fasi interne della procedura181.

Sono considerate due fattispecie rilevanti, secondo che la procedura riguardi un CAB comunitario che chiede il riconoscimento presso le autorità di uno Stato con cui sia

178 Per la procedura che si descrive, v., in particolare, Accordo generale Ue - Usa, art. 7; Accordo

Ue - Australia, art. 12, co. 6; Accordo Ue - Nuova Zelanda, art. 12, co. 6; Accordo Ue - Canada, art. XI,

co. 4; Accordo Ue -Giappone, art. 9; Accordo Ue-Svizzera, art. 11; Accordo generale Efta - Usa, art. 7;

Accordo Efta - Canada, art. XI, co. 5; Accordo Efta – Australia, art. 12, co. 6; Accordo Efta - Nuova Zelanda, art. 12, co. 6; Accordo Efta – Svizzera, art. 11; Accordo Svizzera - Canada, art. 9, co. 4; Accordo Giappone - Singapore, art. 53, co. 1; Accordo Usa - Giappone, art. 6.

179 Il contenuto formale di queste notifiche si ripete pressoché costante nei vari accordi. La parte interessata deve comunicare, per ogni organismo di valutazione designato: a) la denominazione del Cab; b) la sede legale; c) i recapiti; d) l’allegato settoriale o, secondo i casi, i prodotti o le categorie di prodotti, processi e servizi contemplati; e) le procedure di valutazione della conformità contemplate dalla designazione; f) i mezzi utilizzati per accertare la competenza dell’organismo. Dovranno poi allegarsi i vari documenti che dimostrano la competenza dell’organismo designato.

180 Un termine di 90 giorni è però previsto negli accordi stipulati dal Giappone.

181 Non si tratta dell’unica occasione in cui la comunità europea proceduralizza l’adozione di misure di politica estera: v., ad esempio, il Regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di

garantire l’esercizio dei diritti della Comunità nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio.

in vigore un MRA; oppure, all’inverso, che sia un CAB straniero a richiedere il riconoscimento alle competenti autorità comunitarie.

In quest’ultimo caso, le previsioni normative definiscono le forme della documentazione e il ruolo (consultivo o con poteri di decisione) delle varie direzioni generali competenti.

Nella prima ipotesi, invece, l’iter è ovviamente più articolato. Si prevede: a) la domanda (eventuale, visto il potere di attivazione della procedura d’ufficio) dell’organismo interessato ; b) la “predesignazione” dell’autorità nazionale; c) la verifica da parte della Commissione, con eventuale richiesta di integrazione del fascicolo; d) la trasmissione della documentazione alla controparte182.

Si delinea, qui, un’inedita ipotesi di procedura amministrativa composta, articolata su ben tre livelli di governo: nazionale, comunitario e globale, in relazione alla quale potrebbero emergere delicati profili di tutela giurisdizionale.

Anche se il conseguimento del bene della vita auspicato dal richiedente non è nella disponibilità delle autorità europee, infatti, è certamente configurabile l’interesse

182 V. COMMISSIONE EUROPEA, Procedure for Designation of Conformity Assessment Bodies

(CABS) under Mutual Recognition Agreements (MRAS) with Non-Members Countries, ENTR/G/1/-GM

D(96), Bruxelles, 14 giugno 2001. Questa la procedura nel dettaglio. Ove la richiesta di riconoscimento riguardi un CAB europeo, la designazione deve indicare: i riferimenti per individuare l’organismo

(indirizzo, ragione sociale, ecc), il paese che esercita la giurisdizione, la legislazione rilevante e i dettagli relativi alla qualificazione tecnica, come richiesti dal paese terzo. Tutti i dati sono raccolti e pubblicati in un apposito sito sul web. Lo Stato membro trasmette, quindi, il dossier relativo all’organismo candidato alla Direzione generale per le imprese, che individua e comunica l’Unità responsabile per la procedura. La direzione richiede allo Stato membro eventuali ulteriori informazioni necessarie per completare il

dossier e trasmette la pratica alla Direzione generale per il commercio, che incanala la richiesta per

l’inclusione negli elenchi settoriali. Si apre, quindi la procedura globale, descritta nel testo. In caso di conclusione positiva, la Direzione per il commercio cura la pubblicazione della decisione nella gazzetta ufficiale, ne dà comunicazione ai paesi Efta/Eea, per il tramite del loro segretariato, ne informa la Direzione per le imprese, provvede ad aggiornare il sito web. È appena il caso di notare come, benché possa esservi (ed anzi sia fisiologica) una coincidenza tra gli “organismi notificati” ai sensi delle direttive di approccio globale e gli organismi designati in base ai vari accordi internazionali di mutuo riconoscimento, le due procedure sono sostanzialmente e formalmente autonome. Una seconda e più articolata procedura è prevista per provvedere sulle designazioni dei CABS da parte dei Paesi terzi. In

generale, occorre considerare che, almeno in base ad alcuni accordi e ad alcuni allegati settoriali, il CAB

straniero è autorizzato ad operare come un “organismo notificato” secondo le direttive di approccio globale e può essere autorizzato ad apporre il marchio “CE”. Esso, quindi deve ricevere un numero progressivo di identificazione ed essere incluso nel database degli organismi europei notificati. Lo Stato terzo deve inviare la richiesta presso la Direzione generale per il commercio. Questa ne informa la Direzione per le imprese, che comunica le informazioni all’unità responsabile e trasmette la richiesta, per conoscenza, a tutti gli Stati membri, attraverso i loro rappresentanti permanenti. La Direzione per il commercio, su parere della Direzione per le imprese, richiede ogni informazione ulteriore che ritenga necessaria per decidere sulla designazione, in conformità alle disposizioni del rilevante MRA. Infine, la Direzione provvede a pubblicare la decisione in gazzetta, a comunicarla ai paesi Efta/Eea, a darne comunicazione alla Direzione per le imprese, a integrare il sito web, ad informare, per conoscenza, l’unità responsabile.

(quantomeno sotto forma di chance) ad una positiva conclusione delle fasi interne della procedura. Non è escluso, allora, che possano trovare applicazione i principi enucleati dalla Corte di giustizia in relazione ai comuni procedimenti composti nazionali - comunitari183.