MULTILATERALI DI RICONOSCIMENTO NEI SETTORI VOLONTAR
3. La natura e l’oggetto degli accord
I Multilateral Recognition Arrangement assumono la forma di contratti di diritto privato. Essi, tuttavia, presentano numerose peculiarità, che ne fanno una figura ibrida, al limite dei c.d. “non – legal arrangement”, così frequenti nella recente prassi delle relazioni economiche internazionali240.
Per chiarire il tema, è necessario analizzare le obbligazioni contenute in questi accordi. Queste possono essere suddivise in tre gruppi241.
Innanzitutto, sono previsti una serie di doveri di cooperazione e di leale collaborazione, nei confronti dell’associazione che ha istituito e gestisce l’accordo e degli altri membri. Si tratta, ad esempio, della partecipazione attiva ai lavori delle commissioni amministrative e di standard setting e alle operazioni di voto; dello scambio di informazioni e di personale; della partecipazione a programmi comuni di valutazione e di comparazione tra laboratori (c.d. proficiency testing programs); di accettare e investigare ogni ricorso o reclamo avanzato da altre parti firmatarie.
In secondo luogo, sono stabilite alcune obbligazioni accessorie al corretto funzionamento del MLA, quali quelle di fornire personale competente per le operazioni di peer evaluation, di comunicare alle altre parti firmatarie ogni modifica del proprio
status, delle proprie prassi amministrative, dei propri programmi di accreditamento.
Un terzo gruppo è composto da impegni legati alle proprie attività istituzionali e, in particolare: accettare, “for its own purposes”, i certificati e i report prodotti da organismi di valutazione accreditati da altre parti firmatarie alle stesse condizioni dei certificati rilasciati sotto la propria giurisdizione; riconoscerne l’equivalenza; raccomandarne e promuoverne l’accettazione presso imprese e amministrazioni pubbliche nazionali; vigilare sugli enti accreditati per garantire il rispetto delle procedure di certificazione; adeguare le procedure amministrative interne in modo da garantire il rispetto degli standard internazionali e delle linee guida dell’associazione nelle attività di accreditamento.
240 V. ad es. D.C. MULFORD, Non-Legal Arrangement in International Economic Relations, in
Virginia Journal of International Law, 1991, vol. 31, 440 ss., che nota come “the economic policy
coordination process … in recent years has many of the characteristics of an informal contract which relies on a mutuality of interests, peer pressure, and informal sanctions rather than legally enforceable sanctions to achieve effective performance”.
241 V. I
LAC Multilateral Arrangement, ILAC-P5:04/2007, artt. 2-4; IAF Multilateral Arrangement, artt. 3-5; EA Multilateral Agreement, EA-01/06, art. 4.
Qual è il valore legale di queste obbligazioni? Diversi accordi (ma il principio è generalizzabile) contengono clausole che non solo escludono ogni effetto pubblicistico diretto nei singoli ordinamenti nazionali, ma anche l’efficacia vincolante nel diritto domestico o internazionale degli impegni previsti242. Le uniche sanzioni previste sono quelle interne all’associazione: in ultima analisi, la sospensione, il declassamento o l’espulsione243.
Simili statuizioni non devono sorprendere. Per comprenderne le ragioni occorre considerare accuratamente la posizione dei Fora rispetto ai governi e ai privati.
Gli enti di accreditamento solitamente godono di una forte indipendenza rispetto ai governi nazionali, ma non possono operare nei settori regolati o nell’ambito degli appalti pubblici senza un espresso riconoscimento legislativo o amministrativo. In questi casi, è questione interna ad ogni ordinamento individuarne limiti e condizioni: l’ente di accreditamento, quindi, non può essere responsabile delle restrizioni imposte all’accesso al proprio mercato da parte delle autorità di governo (si pensi, ad esempio, ad un bando di gara che preveda tra i requisiti di qualificazione una certificazione di qualità rilasciata da un ente che abbia sede nel territorio nazionale)244.
Il quadro non muta considerando i rapporti tra gli enti di accreditamento e le imprese o i consumatori. I marchi di qualità hanno un valore commerciale basato sulla
242 V., ad es., I
LAC MLA, art. 10: “It is recognised and accepted by each of the signatories that this
Arrangement does not create any rights, liabilities or obligations that would have binding effect in domestic or international law. This Arrangement by itself does not provide any recognition or accreditation under any law or regulation in the economy of any signatory”.
243 Il potere sanzionatorio delle associazioni private ovvero “il potere di infliggere ai membri che abbiano leso un interesse collettivo punizioni o pene come l’esclusione dal gruppo, la perdita di un diritto, il pagamento di una somma di denaro” (M. BASILE, Le persone giuridiche, in G. IUDICA, P. ZATTI,
Trattato di diritto privato, Milano, 2003, 259), è stato frequentemente oggetto di studio, per i suoi
complessi riflessi giurisdizionali e per i suoi collegamenti con la teoria degli ordinamenti giuridici. Tra i vari contributi, nella dottrina italiana, v. C. PINELLI, Possibilità e limiti di intervento dei giudici nelle
controversie interne ai partiti nella recente esperienza italiana, in Giurisprudenza costituzionale, 1991,
2994 ss.; M. BUONCRISTIANO, Profili della tutela civile contro i poteri privati, Padova, 1986; D.
VINCENZI AMATO, Associazioni e tutela dei singoli. Una ricerca comparata, Napoli, 1984; F. GALGANO,
Principio di legalità e giurisdizione civile nelle controversie interne ai partiti politici, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1984, 378 ss.
244 Il tema è stato dibattuto in alcune conferenze organizzate dalla Wto. In particolare WTO, COMMITTEE ON TECHNICAL BARRIERS TO TRADE, Report of the Special Meeting of the Tbt Committee
dedicated to Conformity Assessment Procedures, cit., 85: “The representative of ILAC, IAF and EA
confirmed, in respect of first question, that studies had been undertaken for ILAC two years ago and that another survey was under way. He stated that the situation in each country was different depending on the relation – or links – between national accreditation bodies and their governments. In some cases there was a good recognition by regulators of accreditation”.
fiducia che essi si sono conquistata sul mercato; l’ente di accreditamento non può essere responsabile delle preferenze degli operatori economici.
In un simile contesto, le parti firmatarie di un MLA, agendo singolarmente, possono solo premere sulle proprie economie per incentivare una diffusa confidenza negli schemi internazionali di accreditamento, discutere con i propri governi le iniziative legislative e regolamentari utili per abbattere le restrizioni ed incentivare l’utilizzo dei certificati riconosciuti. Non si tratta di obbligazioni che possano fare oggetto di un contratto di scambio: troppo vago è il loro contenuto, impossibile la loro coercizione.
È chiaro, allora, che non è ragionando in un’ottica sinallagmatica che si coglie la causa e la funzione svolta dagli accordi di riconoscimento multilaterale. Queste si comprendono solo ragionando sulla dimensione associativa in cui essi operano e sugli effetti che globalmente possono realizzare grazie all’azione congiunta delle parti firmatarie.
Grazie all’accuratezza delle procedure di accessione, alla continuità e all’affidabilità dei controlli, alla circolazione delle best practices, ai meccanismi di peer
review, all’universalizzazione delle procedure, si crea un regime comune di
accreditamento, credibile nel suo insieme; ogni parte del sistema si legittima e si rafforza vicendevolmente.
Emerge, allora, una funzione unitaria, imputabile, più che al singolo ente firmatario, all’intero sistema accentrato e collettivo di gestione degli accordi; una funzione che non produce “certezze” pubbliche, ma fiducia collettiva.