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La procedura relativa alle controversie di status (appeals).

MULTILATERALI DI RICONOSCIMENTO NEI SETTORI VOLONTAR

6. Le funzioni giurisdizional

6.2. La procedura relativa alle controversie di status (appeals).

Si tratta, come chiarito in precedenza, delle più importanti controversie tra un ente di accreditamento e l’Accreditation forum di cui fa o vuole far parte. Prendono il nome di “appeals” perché sono procedure che si instaurano contro decisioni già assunte attraverso un contraddittorio e perché hanno pieno effetto devolutivo.

Le controversie di status si aprono con un ricorso formale, che deve essere presentato entro un breve termine di decadenza ed indicare con chiarezza l’oggetto della controversia, le argomentazioni in fatto e in diritto su cui si basa, il rimedio proposto. Secondo le regole di procedura di alcuni fora, ogni qual volta il ricorrente abbia un interesse “oppositivo” rispetto alla decisione impugnata (ad esempio, la revoca dello

status di membro o l’imposizione di pesanti corrective actions a seguito di re- evaluation negativa), l’appello ha un immediato effetto sospensivo.

268 Per la procedura di revisione, v. E

A Dispute Settlement Procedure, art. 6; IAF Complaints Procedure, art. 7; ILAC Complaints Procedure, art. 6.

La natura di questo tipo di controversie è del tutto peculiare. Occorre considerare, infatti, che, in base al diritto civile di molti Stati, le decisioni di un’associazione privata riguardanti l’ammissione e, soprattutto, l’espulsione dall’ente sono soggetti ad impugnazione ordinaria innanzi ai tribunali civili. Si comprende, quindi, come le procedure previste dai Fora non siano considerate, come le dispute ordinarie, questione interna, rispetto alle quali gli organi di governo dell’ente siano vincolati solo al rispetto del proprio diritto; ma, siano basate su un principio di parità delle parti.

Esistono due possibili modelli. L’ILAC, l’APLAC, l’IAAC269 applicano integralmente l’Alternative Dispute Resolution Procedure definita dall’International

Chamber of Commerce270.

Essa si articola in tre fasi: negoziazione, mediazione, arbitrato.

La negoziazione si sviluppa bilateralmente, tra i rappresentanti legali dell’ente di accreditamento e funzionari del Forum investiti del potere di definire la controversia. Entro 45 giorni dalla notifica dell’appello, le parti definiscono di comune accordo una serie di incontri; in questa fase ogni ragionevole richiesta di informazioni deve essere rispettata. Se entro novanta giorni non si raggiunge una soluzione amichevole, ognuna delle parti può avviare la seconda fase della procedura.

La mediazione è condotta da un soggetto terzo, individuato d’intesa dalle parti. Il mediatore non emette una decisione, ma si limita ad assistere le parti nel tentativo di raggiungere un accordo satisfattorio. La procedura non deve durare oltre i quarantacinque giorni.

Ove neanche attraverso mediazione si raggiunga un’intesa, le parti, di comune accordo, possono sottomettere la questione ad arbitrato vincolante, a composizione monocratica. Sia la scelta dell’arbitro, sia la procedura del giudizio devono svolgersi nel rispetto delle Rules of Arbitration della ICC.

269 A

PLAC Appeals Procedure, art. 14 ss.; ILAC Appeals Procedure, art. 6, c.mi 2-5; IAAC Dispute Settlement Procedure, art. 4;

270 Sulla ICC e, in generale, sugli arbitrati commerciali internazionali, la letteratura è amplissima. V, tra i tanti. C. R. DRAHOZAL, Commercial Norms, Commercial Codes, and International Commercial

Arbitration, in Vanderbilt Journal of Transnational Law, 2000, vol. 33, 79-146; P. BERNARDINI,

L’arbitrato commerciale internazionale, Milano, 2000; W. M. REISMAN, W.L. CRAIG, W. PARK. J.

PAULSSON, International Commercial Arbitration: Cases, Materials and Notes on the Resolution of

International Business Disputes, New York, 1997; C. LARSEN, International Commercial Arbitration, ASIL Insight, April 1997. Numerosi sono i periodici interamente dedicate all’argomento: l’ICC

International Court of Arbitration Bulletin, il Journal of International Arbitration, l’International Arbitration Law Review.

Un diverso modello, invece, è adottato dall’EA, dallo IAF e dalla PAC271. Queste organizzazioni mantengono la procedura di appeals al loro interno, ma la rafforzano con garanzie speciali che non sono previste per le dispute ordinarie. Si tratta, in particolare, di tre accorgimenti.

Il primo riguarda la costituzione dell’Appeals Review Panel. Sono previste regole speciali di indipendenza e, soprattutto, è concesso al ricorrente di obiettare sulla composizione dell’organo giudicante. Solitamente, è possibile ricusare uno o più membri, ma una sola volta; la decisioni finale sulla composizione resta in capo alle commissioni esecutive dei Fora.

In secondo luogo, il contraddittorio è rafforzato. Il procedimento si sviluppa attraverso formali udienze (hearings); il panel ha il potere di convocare testimoni ed esperti, soggetti a cross examination.

In ultimo, il verdetto può essere ritenuto immediatamente vincolante, senza la necessità del recepimento delle raccomandazioni da parte dell’organo esecutivo.

7. Conclusioni

L’analisi finora condotta ha permesso di descrivere la struttura organizzativa e i legami istituzionali che caratterizzano gli Accreditation Fora; le attività svolte e le procedure seguite; i meccanismi di controllo amministrativo e giurisdizionale.

In chiusura, occorre ora approfondire i caratteri generali e d’insieme di questo complessivo fenomeno; a questo fine, è utile, da un lato, soffermarsi sul principio guida intorno a cui ruotano gli Accordi multilaterali privati, e cioè la peer review, anche attraverso un raffronto con esperienze simili; dall’altro lato, comparare il pilastro privato del riconoscimento con quello pubblico, rappresentato dai MRA, per coglierne gli aspetti distintivi.

La suggestione che se ne trae, è che i Fora, pur sfruttando modelli originali di regolazione, stiano progressivamente assumendo il ruolo di associazioni pubbliche (o ibride) esponenziali di interessi collettivi di determinate categorie di operatori economici.

271 V. E

A Dispute Settlement Procedure, artt. 8 ss.; PAC Appeals Procedure, artt. 5 ss.; IAF

La regolazione globale privata “a rete”, in altri termini, diviene lo strumento isituzionale per riproporre, a livello globale, l’organizzazione per collegi a struttura corporativa, noti in molti ordinamenti nazionali, cui i pubblici poteri delegano funzioni certative sullo status giuridico e sulla qualificazione degli appartenenti e le correlate funzioni di controllo e disciplina delle condotte.