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Le possibili varianti: il rafforzamento della cooperazione

GESTIRE LE DIFFERENZE REGOLATORIE NAZIONAL

3. L’oggetto, i limiti e le condizioni dell’obbligo di riconoscimento

5.3. Le possibili varianti: il rafforzamento della cooperazione

Come anticipato, alcuni MRA divergono, a volte in modo rilevante, dagli schemi procedurali che si sono ora descritti.

In alcuni casi, gli accordi si limitano a prevedere dei semplici snellimenti procedurali, senza intaccare la logica di fondo del modello. In particolare, si prevedono forme di “silenzio - assenso” nelle procedure di iscrizione, in caso di non contestazione nei termini previsti188.

188 È il caso, ad esempio, dell’Accordo Ue - Svizzera, che è stato appositamente emendato introducendo la descritta clausola del silenzio. Recita infatti l’attuale versione dell’art. 11, co. 1, lett. b) dell’accordo: “se l’altra Parte accetta la proposta o non solleva obiezioni entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla comunicazione della proposta, l’organismo interessato viene considerato un organismo di valutazione della conformità riconosciuto”. A tal proposito, così nota la Commissione europea nella relazione di accompagnamento alla proposta di modifica: “[a]l fine di ottimizzarne e semplificarne ulteriormente il funzionamento, le Parti hanno deciso di modificare alcuni punti dell’Accordo. Le menzionate modifiche mirano ad una riduzione degli oneri amministrativi attinenti alla gestione dell’Accordo, ad un’ulteriormente facilitazione degli scambi e ad un’applicazione chiara e agevole del medesimo. Al fine di alleggerire gli oneri amministrativi, la modifica dell’articolo 10 sopprime l’obbligo da parte del Comitato istituito ai sensi dell’Accordo di emanare decisioni formali per il riconoscimento, la modifica del campo di attività o la revoca del riconoscimento degli organismi di valutazione della conformità qualora detto riconoscimento, modifica del campo di attività o revoca del riconoscimento dell’organismo di valutazione della conformità non sia stato contestato dall’altra Parte …

In base ad una seconda variante, gli accordi possono prevedere limiti alla facoltà di presentare istanze di sospensione o revoca. Si ricorre a clausole che ammettono la contestazione solo “in circostanze eccezionali”; oppure che rafforzano l’onere probatorio, ad es. richiedendo la produzione di evidence of relevant experts189; ancora, si impongono condizioni procedurali di ammissibilità, come un previo di tentativo di conciliazione tramite consultazioni190. L’efficacia di queste disposizioni, tuttavia, non sempre è accompagnata da efficaci meccanismi di enforcement.

Una terza variante, invece, si basa su più incisive tecniche di intervento. In particolare, può verificarsi che la regola della consensualità venga scavalcata: il mancato accordo, allora, non è più considerato come un’eventualità fisiologica, che si traduca in un semplice arresto procedimentale, ma schiude le porte ad una successiva fase contenziosa. Vari e di varia efficacia sono però i meccanismi di soluzione delle controversie. Anzitutto, può trattarsi di semplici strumenti non vincolanti, talché grava sulle parti solo un reciproco obbligo negoziale, da adempiere in buona fede, al fine di raggiungere un compromesso mutuamente soddisfacente191. Queste procedure, in secondo luogo, possono essere istituzionalizzate, attribuendo ai Comitati misti la funzione di organismi di conciliazione e composizione della disputa192. L’effettivo

All’articolo 11 vengono definite in modo chiaro nuove procedure per qualsiasi intervento relativo al riconoscimento, alla revoca del riconoscimento, alla modifica del campo di attività e alla sospensione degli organismi di valutazione della conformità” (v. Commissione europea, Relazione allegata alla

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante la revisione dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità,

COM/2005/0183 def., Bruxelles, 4 maggio 2005, par. 2-4). Procedure di silenzio assenso sono previste anche nell’Accordo Efta - Canada, art. XI, co. 5, lett. b); nell’Accordo Efta - Australia, art. 12, co. 6, lett.

c); nell’Accordo Efta - Nuova Zelanda, art. 12, co. 6, lett. c); nell’Accordo Efta – Svizzera, art. 11, lett. c);

nell’Accordo Svizzera - Canada, art. 9, co. 4, seconda alinea; nell’Accordo Ue - Canada, art. XI, co. 4,

lett. b); nell’Accordo Ue - Nuova Zelanda, art. 12, lett. c).

189 Art. 15, co. 2, e 21, co. 2, dell’Apec EE Mra.

190 V., ad es., l’art. 15, co. 2 dell’Apec EE Mra, in base al quale la contestazione immediata, senza una previa fase di consultazioni è ammissibile solo “in urgent circumstances”.

191 V. l’Accordo Thai Industrial Standards Institute - Australia Federal Office of Road Safety, art. 11: “Any dispute between the Parties of this Arrangement concerning the interpretation or application of this Arrangement will be settled by amicable consultation and negotiation. The Parties will, within thirty days after raising of any dispute … appoint a team of experts comprising equal numbers of representatives from each of the Parties to verify compoliance of road vehicles … with technical regulations designated in Annex I and convey the result to both Parties consideration, Any dispute will be settled within ninety days”

192 Se non accompagnate da ulteriori strumenti cogenti, tuttavia, tali disposizioni restano solitamente blande. V., ad es., l’art. 14 dell’Accordo Ue-Svizzera: “Ciascuna delle Parti può sottoporre una divergenza relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo al Comitato, che si sforza di comporre la controversia. Al Comitato vengo fornite tutte le informazioni utili per consentire in

ruolo del Comitato può variare significativamente, in base ai poteri che vengono riconosciuti, alla sua composizione, alle procedure decisionali. Intuitivamente, in caso di accordi bilaterali e di decisioni all’unanimità, la procedura si discosta poco dalle ordinarie tecniche conciliative previste dal diritto internazionale. Viceversa, in caso di accordi plurilaterali e di decisioni a maggioranza, lo strumento appare di estrema efficacia. Sussistono accordi che descrivono, con estrema accortezza, tutte le fasi e le attività “processuali”: avvio dell’azione, presentazione di memorie e prove, istruttoria, partecipazione di soggetti terzi, tenuta delle “udienze”, natura e valore giuridico della pronunzia resa193. In ultimo, possono essere previsti i classici meccanismi vincolanti della giustizia internazionale, ad esempio mediante il ricorso, in ultima istanza, ad un tribunale arbitrale ad hoc194, azionabile unilateralmente o ad organismi giurisdizionali stabili195.

In base ad una quarta variante, per altro abbastanza diffusa, gli accordi attribuiscono alla designazione immediata efficacia, per cui il riconoscimento segue

esame approfondito della situazione al fine di trovare una soluzione accettabile. A tal fine, il Comitato prende in esame tutte le possibilità che permettono di mantenere il corretto funzionamento dell’Accordo”.

193 Si veda, per l’accortezza delle disposizioni rilevanti, l’art. 5, c.mi 5-7 dell’Apec EE Mra. “ In the event that the disputes can not be resolved by the Participating Member Economies between whom the dispute has arisen then the Participating Member Economies will refer the dispute to the Joint Advisory Committee. To facilitate the quick and equitable resolution of the dispute by the Joint Advisory Committee, the following steps should be followed: (a) The Participating Member Economies between whom the dispute has arisen, should provide to the Joint Advisory Committee a brief written history of the differences including the nature of the differences and the results, if any, of attempts to resolve the differences; (b) Other interested Participating Member Economies may provide to the Joint Advisory Committee written comment on the dispute to be resolved; (c) Participating Member Economies may request, from the disputing Participating Member Economies, through the Joint Advisory Committee, clarification or additional details of any aspect of the dispute to be resolved; and (d) As appropriate, seek the advice of the APEC Committee on Trade and Investment’s Sub-Committee on Standards and Conformance. To facilitate simple and quick resolution of the dispute, the Joint Advisory Committee should: (a) conduct its business through electronic means wherever possible; (b) wherever possible, hold any necessary face-to-face metings in the margins of relevant APEC meetings; and (c) commit to resolve the dispute in an efficient and timely manner”.

194 È il caso previsto dall’art. 52, co. 4 e 139 ss. dell’Accordo Giappone - Singapore. In verità, il trattato prevede una procedura estremamente complessa. In prima istanza, infatti, la soluzione di un’eventuale controversia deve essere perseguita attraverso il Comitato misto, amichevolmente. In mancanza, le parti possono avviare un’articolata procedura che passa attraverso quattro fasi: consultazioni; tentativo di conciliazione tramite mediazione o buoni uffici; una seconda, speciale procedura di consultazione; instaurazione del tribunale arbitrale.

195 V. ad esempio, quanto previsto dall’art. 15 dell’Asean Sectoral Mutual Recognition

Arrangement for Electrical and Electronic Equipment, o dall’art. 5 dell’Agreement on the Asean Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme. É prevista una prima fase conciliativa, all’interno del

Comitato misto; ove la divergenza non venga però superata, troverà applicazione il complesso Protocol

on Dispute Settlement Mechanism, cit., che si basa su un modello ispirato, almeno nella struttura, al Dispute Settlement Understanding della WTO (istituzione di un Panel, accoglimento o rigetto dei Finding

automaticamente (o dopo un breve periodo di vacatio) alla notificazione della decisione della competente autorità nazionale substatale; quale controlimite, tuttavia, si riconosce agli Stati di importazione un potere di contestazione successiva, per cui la fase globale (c.d. di verifica) è resa eventuale e si instaura in forma non amministrativa, ma contenziosa196. Solitamente, come si vedrà, questo modulo procedimentale si basa su una previa attività di valutazione generale dei metodi di designazione adottati e della loro affidabilità, svolta congiuntamente dalle parti o da organismi terzi.