GESTIRE LE DIFFERENZE REGOLATORIE NAZIONAL
3. L’oggetto, i limiti e le condizioni dell’obbligo di riconoscimento
5.2. La procedura di sospensione o revoca
Lo status di organismo riconosciuto non è permanente. Ove l’affidabilità e la competenza tecnica del CAB venga meno o difetti ab origine, esso può essere, secondo la gravità del caso, sospeso o revocato.
Strutturalmente, i procedimenti in oggetto – anch’essi accuratamente descritti negli accordi quadro – presentano un’ossatura simile al procedimento di iscrizione: scambio di note tra le parti; intervento del comitato misto in funzione istruttoria; necessaria consensualità della decisione definitiva. Si denotano, tuttavia, due fondamentali differenze: da un lato, il ruolo delle autorità di designazione diviene solo eventuale od esecutivo; dall’altro, gli enti di certificazione assumono una posizione attiva nell’ambito della procedura.
La sospensione può essere frutto di una decisione unilaterale dell’autorità di designazione che detiene la giurisdizione sul CAB, nell’esercizio delle sue funzioni di controllo184; oppure seguire ad una contestazione della controparte.
Nel primo caso, essa prende immediato effetto dopo la notifica alla controparte. Nel secondo caso, invece, è frutto di un complesso iter185, che si avvia ad iniziativa
183 Il riferimento, naturalmente, corre a Corte giust. 3 dicembre 1992, causa C-97/91, Oleificio
Borelli/Commissione.
184 V. ad es., l’art. 6, co. 3, dell’Accordo Ue - Australia: “in caso di sospensione di una designazione o di disdetta di tale sospensione, l’autorità designatrice della parte interessata ne informa immediatamente l’altra parte e il comitato misto”.
185 Vedi le disposizioni contenute nell’Accordo generale Ue - Usa, art. 8; nell’Accordo Ue -
Australia, art. 8; nell’Accordo Ue - Nuova Zelanda, art. 8; nell’Accordo Ue - Canada, art. 8; nell’Accordo Ue - Giappone, art. 7; nell’Accordo Ue - Svizzera, art. 8; nell’Accordo Ue - Usa eq. mar., art. 13;
nell’Accordo Efta - Usa eq. mar., art. 13; nell’Accordo generale Efta - Usa, art. 8; nell’Accordo Efta -
Canada, art. 8; nell’Accordo Efta - Australia, art. 8; nell’Accordo Efta - Nuova Zelanda, art. 8;
nell’Accordo Efta - Svizzera, art. 8; nell’Accordo Svizzera - Canada, art. 8; nell’Accordo Giappone -
Singapore, artt. 49 e 50; nell’Accordo Australia - Singapore, art. 8; nell’Apec EE Mra, artt. 15 e 21;
della parte interessata, che notifica la propria intenzione di sospendere l’organismo, supportandola con adeguata motivazione.
L’organismo interessato deve essere immediatamente informato dell’avvio della procedura, ed ha il diritto di presentare tutte le memorie, i documenti e le informazioni che ritenga utile per controdedurre alle mancanze che gli vengono contestate; inoltre, ove ritenga fondate le obiezioni, può adottare le misure necessarie per ovviarvi. A tal fine, deve essere concesso un termine ragionevole (trenta giorni, per alcuni accordi)186.
Date queste facoltà, la motivazione dell’istanza di sospensione non si rivolge semplicemente a soddisfare ovvie esigenze generali di trasparenza e di buona fede; ma assume un ruolo strategico per salvaguardare i diritti procedimentali dell’organismo di certificazione e permettergli di partecipare efficacemente al procedimento ablatorio a suo carico. La parte che avvia la procedura, dunque, ha l’onere di una completa
disclosure degli elementi di fatto che ritiene rilevanti.
Conclusasi la fase partecipativa, la questione è rimessa al gruppo misto settoriale competente. Questo è titolare dei più ampi poteri istruttori, potendo decidere di procedere alle ispezioni o alle verifiche del caso: in linea di principio, il comitato delega per tali incombenze la parte che esercita la giurisdizione sul CAB, ma può anche disporre a verifiche congiunte.
Segue, quindi, un termine breve per la decisione; in caso di perdurante contrasto, la questione viene portata a livello superiore, in seno al comitato misto “centrale”; se ancora non si raggiunge l’intesa, l’organismo è comunque cautelativamente sospeso e, da tale momento, decadono gli obblighi di riconoscimento.
La procedura di revoca si distingue da quella di sospensione per due aspetti, l’uno rilevante sul piano procedurale, l’altro sostanziale187.
186 V., in particolare, l’art. 8, lett. b), dell’Accordo Ue - Usa e, in tema di revoca, l’art. 9, lett. b) dello stesso accordo.
187 Vedi le disposizioni contenute nell’Accordo generale Ue - Usa, art. 9; nell’Accordo Ue -
Australia, art. 12, co. 6; nell’Accordo Ue - Nuova Zelanda, art. 12, co. 6; nell’Accordo Ue - Canada, artt.
11; nell’Accordo Ue - Giappone, art. 8; nell’Accordo Ue - Svizzera, art. 11; nell’Accordo generale Efta -
Usa, art. 9; nell’Accordo Efta - Canada, art. 12, co. 6; nell’Accordo Efta - Australia, art. 11, co. 6;
nell’Accordo Efta - Nuova Zelanda, art. 11, co. 6; nell’Accordo Efta - Svizzera, art. 11; nell’Accordo
Svizzera - Canada, art. 11 co. 4; nell’Accordo Giappone - Singapore, art. 51; nell’Accordo Australia - Singapore, art. 8. Fattispecie particolari sono invece quelle previste nell’Apec EE Mra, artt. 15 e 21;
nell’Apec Tel Mra, art. 8; nell’Asean EE Mra, art. 9 e nell’Accordo Usa – Giappone: questi accordi non prevedono due procedure autonome di sospensione o revoca; la prima è solo una misura cautelare ove non si raggiunga un accordo tra le parti.
Sul piano procedurale, l’intervento del comitato misto diviene eventuale: esso, infatti, interviene solo in caso di opposizione alla revoca (in caso contrario, la procedura si conclude de plano, col solo scambio di note) ed ha solo funzioni istruttorie. Al termine delle verifiche eventualmente disposte, la parte interessata può riproporre l’istanza.
Sul piano sostanziale, la revoca è frutto di una decisione bilaterale delle parti; in assenza di accordo, gli obblighi di riconoscimento non vengono meno. Il generale principio di consensualità che regge il regime di riconoscimento, tuttavia, non viene sacrificato. Difatti, la parte interessata alla revoca ha a sua disposizione due strumenti per aggirare l’arresto procedimentale: può instaurare – se non lo ha già fatto – un’ordinaria procedura di sospensione, il cui esito, come visto, non può essere paralizzato attraverso un atto di opposizione; oppure può intervenire unilateralmente in via si salvaguardia, tramite la propria autorità regolamentare, almeno ogni qual volta emergano giustificate ragioni sanitarie, di sicurezza o di tutela ambientale.