Giovedì 15 ottobre
12.00-14.00 • Sala Elettra
Moderatori
F. Di Orio, A. Gattinoni
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RELAZIONI ATTI della XI Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica
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ARTE I
D.Lgs. 81/08: che cosa cambia nei modelli organizzativi
della Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro?
Smecca G
Dirigente Medico Dipartimento di Prevenzione AUSL 7 Ragusa
Con il recepimento delle Direttive CEE 89/391, 89/654, 89/655, 89/656, 90/269, 90/270, 90/394, 90/ 679 e successivi aggiornamenti, riguardanti il migliora- mento della sicurezza e della salute dei lavoratori du- rante il lavoro, il D.Lgs. 626/94 ha introdotto un nuovo modo di pensare la sicurezza e la salute dei lavoratori nelle aziende italiane. Nel nuovo sistema la prevenzio- ne, la sicurezza e la salute dei lavoratori sono il risul- tato di un processo organizzativo complesso e non più di singoli adempimenti tecnici specifici. Questi sono solo il risultato finale basato essenzialmente sulla co- noscenza e sulla valutazione preventiva dei rischi lavo- rativi, sul coinvolgimento di tutte le componenti azien- dali, sulla capacità di programmare e realizzare sicu- rezza in modo dinamico secondo il principio del mi- glioramento continuo. Questo nuovo modello di pre- venzione ha richiesto sia per le aziende, che per gli Organi di controllo, uno sforzo di rinnovamento profes- sionale molto significativo: l’elevata integrazione nel sistema produttivo delle procedure di sicurezza. I risul- tati, nei quasi 15 anni di applicazione, hanno eviden- ziato l’esistenza di realtà diversificate in cui l’applica- zione del nuovo modello di prevenzione è risultato più semplice per le aziende più strutturate e quindi più gran- di. Tuttavia, il modello organizzativo, prefigurato dal le- gislatore, non è decollato nella moltitudine delle azien- de piccole e piccolissime, in quanto è stato difficile, se non impossibile, il passaggio dalla prevenzione per sin- goli casi, alla prevenzione come sistema aziendale. Sono rimasti largamente presenti i vecchi modelli or- ganizzativi aziendali in cui le funzioni sono ancora se- parate e molto “distanti”: c’è chi pensa alla produzione (in genere le maggiori risorse dell’organizzazione azien- dale) e c’è chi pensa alla sicurezza (di solito una per- sona isolata spesso esterna all’azienda). In questo con- testo, grazie al monitoraggio sull’applicazione del D.Lgs 626/94, si è potuto rilevare anche un diffuso atteggia- mento aziendale in cui l’adempimento formale, “carta- ceo” è stato privilegiato rispetto allo svolgimento effet- tivo delle procedure di prevenzione richieste dalla leg- ge. Questo è un antico problema nazionale,che fa par- te della nostra cultura, per cui l’importante è “aggirare” la legge piuttosto che coglierne il valore civile e le op- portunità per il miglioramento delle proprie condizioni di vita e di lavoro. Ad esempio nella formazione, pila- stro fondamentale introdotto dal D.Lgs 626, dove si è avuto un notevole investimento di risorse, da parte del- le aziende (consulenze e formazione), non ha fatto ri- scontro un adeguato miglioramento delle effettive con- dizioni di salute e sicurezza. Il numero degli infortuni è
rimasto pressoché costante compreso quello degli in- fortuni mortali. Per rimediare a ciò il legislatore è inter- venuto emanando nell’aprile del 2009 il D.Lgs 81 in cui ha voluto raccogliere tutte le norme in materia di sicu- rezza (unico testo normativo) e porre dei rimedi alle carenze manifestate dal D.Lgs 626/94. Viene modifi- cato il modello di organizzazione aziendale della sicu- rezza attraverso: l’introduzione della responsabilità am- ministrativa delle persone giuridiche e dei modelli or- ganizzativi della sicurezza (conformi alla OHSAS 18001 o Linee Guida UNI-INAIL); il rafforzamento dell’impor- tanza dell’informazione e formazione e l’introduzione dell’addestramento; il rafforzamento delle prerogative degli RLS in azienda, l’estensione delle norme a tutti i settori di attività, a tutte le tipologie di rischio e a tutti i lavoratori subordinati e autonomi; introduzione degli elementi costituenti la “Delega di funzioni” che il Dato- re di Lavoro può conferire; l’individuazione di responsa- bilità dirette non solo per i Datori di Lavoro, Dirigenti, ma anche per i Preposti.
Il nuovo Decreto quindi introduce il concetto di modelli di organizzazione aziendale della salute e si- curezza, richiama nell’articolo 30 il D.lgs 231/01 e det- ta quali sono gli adempimenti per potere usufruire dei benefici previsti. Suggerisce l’adozione, almeno in pri- ma applicazione, dei modelli organizzativi definiti dalle linee guida UNI-INAL e OHSAS demandando alla Com- missione consultiva permanente di cui all’articolo 6 l’in- dicazione di ulteriori modelli organizzativi. Grazie quin- di alla nuova normativa viene evidenziato nel nostro paese il concetto di sistema si gestione della sicurez- za e salute negli ambienti di lavoro (S.G.S.L.). Secon- do tale modello la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, partendo dalle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti, tende, ad inserirli nella gestione azienda- le e quindi nelle procedure di lavoro. La realizzazione degli obiettivi di salute e sicurezza nelle aziende non
comporta l’obbligo né la necessità di adozione di sistemi di gestione della sicurezza. Ciò significa
che l’adozione di un sistema di gestione della si-
curezza all’interno di un’azienda è volontaria, non
obbligatoria ed è basata su norme volontarie (non co- genti). Il S.G.S.L. è finalizzato a garantire il rag-
giungimento dei massimi livelli di salute e sicu- rezza all’interno dell’impresa/organizzazione in
un’efficace prospettiva costi/benefici. Un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro integra obiettivi e politiche per la salute e sicurezza nella pro- gettazione e gestione di sistemi di lavoro e di produ- zione di beni o servizi.
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Il Decreto Legislativo 81/08 è la più recente nor- mativa nel campo della sicurezza e dell’igiene del lavo- ro. In esso non solo vengono rielaborati alcuni concetti già in vigore con il precedente D. Lgs. 626/94, ma sono rafforzati i ruoli delle figure all’interno dell’azienda con compiti specifici sotto il profilo della prevenzione. L’or- ganizzazione per la sicurezza sul lavoro è coordinata dagli “attori della prevenzione” che rimangono il datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i dirigenti, i preposti, e gli stessi lavoratori. Nel testo unico sono definiti gli obbli- ghi dei singoli attori ponendo in rilievo il loro ruolo nel campo della sicurezza. Inoltre nel D. Lgs. 81/08 sono date per la prima volta le definizioni di “dirigente” e di “preposto” colmando una lacuna normativa che in pas- sato ha fatto in modo che fosse lasciato alla giurispru- denza il compito di delineare il ruolo e i compiti di tali soggetti sulla base dei principi generali dell’ordinamento prevenzionistico; ciò a conferma della necessità di chia- rire in ambito prevenzionistico l’organigramma della sicurezza definendo nello specifico ruoli, responsabili- tà e possibilità di intervento al fine di facilitare l’orga- nizzazione per la gestione della sicurezza.
I rischi in ospedale sono molteplici e spesso as- sociati fra loro a seconda delle varie tipologie di attività lavorativa. Essi sono considerati nella “valutazione dei rischi” secondo priorità che dipendono congiuntamen- te dalla probabilità di frequenza e di gravità dei possibi- li danni. Molti di questi rischi sono peraltro “generici”, nel senso che sono comuni a tutte o molte altre attività lavorative: fra i rischi che invece possiamo considera- re specifici dell’ambiente lavorativo ospedaliero si pos- sono evidenziare il rischio biologico, il rischio chimico e, per la peculiarità con cui si presenta, il rischio da movimentazione manuale dei carichi.
La normativa prevede che il datore di lavoro orga- nizzi, almeno una volta l’anno, una riunione (ex art. 35) in cui gli “attori della prevenzione” (almeno i primi quat- tro sopraccitati) discutono del documento di valutazio- ne dei rischi, dell’andamento degli infortuni, delle ma- lattie professionali e della sorveglianza sanitaria, della