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L’efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare

12.L’efficacia extrapenale del giudicato

12.3 L’efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare

Un’apposita disposizione è stata riservata agli effetti del giudicato penale nel giudizio per accertare la responsabilità disciplinare celebrato dinanzi a pubbliche autorità.

Originariamente destinato a regolamentare la sola efficacia della sentenza di assoluzione91,

l’ambito di operatività dell’articolo 653 c.p.p, dedicato, appunto, all’efficacia della sentenza penale nell’ambito del giudizio disciplinare, è stato esteso anche al giudicato di condanna e al giudicato della sentenza di applicazione di pena concordata.

L’articolo in considerazione dispone, al primo comma, che ‹‹ La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso.››. Il comma 1 bis prosegue stabilendo che

da una pronuncia di simile natura. In dottrina, tuttavia, in senso critico, Renon, L’incidente probatorio nel

processo penale, Padova, 2000. 88

La dottrina evidenzia come gli unici atti idonei a porre in condizione il danneggiato di costituirsi siano la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, il decreto che dispone il giudizio, il decreto di giudizio immediato e il decreto di citazione diretta a giudizio.

89 L’esclusione della parte civile già costituita, ai sensi degli articoli 80 e 81 c.p.p, privando il danneggiato della

possibilità di svolgere le sue difese in sede penale, esclude il vincolo di cui all’art. 652 c.p.p, tanto che può adire le vie civili immediatamente e senza preclusioni, ai sensi dell’art. 88 comma 2 c.p.p.

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Ai sensi dell’articolo 404 c.p.p, infatti, la sentenza penale pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio a cui il danneggiato non è stato posto in grado di partecipare non produce effetti vincolanti, a meno che il danneggiato stesso non ne faccia accettazione.

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Per sentenza di assoluzione si intende tanto la sentenza pronunciata all’esito del dibattimento, quanto quella che definisce il giudizio abbreviato, senza, peraltro, che siano imposte condizioni limitative, a differenza, ad esempio, del disposto dell’art. 652 c.p.p. Tornando alle tipologie di sentenze di proscioglimento, non possono spiegare alcuna efficacia i provvedimenti che dispongono l’archiviazione, le sentenze di non luogo a procedere, le sentenze emesse nella fase degli atti preliminari al dibattimento e le sentenze di non doversi procedere.

65 ‹‹ La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato non lo ha commesso.››.

La sentenza di assoluzione produce effetti vincolanti senza limiti soggettivi92 e, quanto al

profilo oggettivo, soltanto quando attesta che il fatto non sussiste, che non costituisce illecito penale o che l’imputato non lo ha commesso: se nessun dubbio destano la prima e l’ultima delle formule richiamate, meno certa appare l’estensione della seconda, apparentemente volta ad includere tanto ‹‹ il fatto non costituisce reato›› quanto ‹‹ il fatto non è previsto dalla legge come reato››. In tale ipotesi, l’esito del giudizio disciplinare non può divergere, sui punti espressamente indicati, da quanto accertato dal giudice penale, sempre a condizione che la responsabilità disciplinare risulti fondata esattamente sugli stessi fatti sottoposti alla cognizione del giudice penale.

In maniera esattamente speculare, le sentenze definitive di condanna, pronunciate in dibattimento o all’esito del giudizio abbreviato, fanno stato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua qualificazione in termini di illecito penale e della sua riconducibilità all’imputato: si configura, così, un valore di giudicato in positivo nel giudizio disciplinare.

Con la legge n.97 del 2001, è stata riconosciuta l’efficacia indiretta nel giudizio disciplinare alla sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti: subisce un significativo ridimensionamento la componente premiale del rito alternativo de quo, fisiologicamente caratterizzato dalla totale assenza di effetti pregiudizievoli per il destinatario di una sentenza definitiva di applicazione di pena concordata. Anziché operare il riconoscimento attraverso l’interpolazione dell’art. 653 comma 1 bis c.p.p, il legislatore ha optato per un complesso articolato normativo il cui fulcro è rappresentato dall’articolo 445 comma 1 bis c.p.p secondo il quale la sentenza di patteggiamento, anche entro i limiti “allargati”, non può spiegare effetti indiretti in giudizi civili o amministrativi, salvo quanto previsto dall’art. 653 c.p.p a proposito del giudizio disciplinare.

92 E’ stato evidenziato come l’effetto vincolante, nel caso previsto dall’art. 653 c.p.p, non presuppone la

partecipazione al giudizio penale dell’autorità investita del potere disciplinare, pregiudicata sempre e comunque dalla sentenza assolutoria a prescindere dalla violazione del diritto di difesa.

66 Diviene, tuttavia, estremamente arduo per il giudice disciplinare trarre conseguenze probatorie, per lui pienamente vincolanti, dalla sentenza che applica la pena, che non contiene un accertamento fattuale vero e proprio, limitandosi a recepire l’accordo delle parti in ordine al trattamento sanzionatorio da irrogare ed a verificare l’inesistenza di cause di proscioglimento rilevanti e la correttezza della qualificazione giuridica prospettata dalle parti. Non è agevole inferire l’accertamento che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso e che il fatto costituisce illecito penale dai dati argomentativi della sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p ( applicazione della pena su richiesta delle parti ), a meno che non si voglia giungere ad equiparare il requisito negativo dell’assenza dei presupposti per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p ( obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ) al requisito positivo dell’accertamento dei fatti materiali su cui si basa il provvedimento. Di certo l’art. 653 comma 1 bis c.p.p impone al giudice chiamato ad applicare la pena su richiesta delle parti un maggiore onere motivazionale, atteso che il giudice disciplinare desumerà proprio dalla struttura argomentativa della sentenza ex art. 444 c.p.p gli elementi dotati di efficacia vincolante.

Secondo il consueto schema, in definitiva il giudicato penale, di assoluzione, di condanna o di patteggiamento, crea un vincolo valutativo insuperabile per l’autorità tenuta a subirne gli effetti, ma limitatamente agli specifici aspetti indicati dal legislatore.

12.4 L’efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri