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Il reato complesso trova la sua collocazione sistematica all’interno del titolo III del c.p, dedicato in linea generale al “reato”. La fattispecie complessa viene considerata dal legislatore un’ipotesi di concorso apparente di norme. Nel caso di specie, il fatto che integra il reato complesso integra anche il reato semplice, ma, in virtù dell’art.84 c.p, si applica ad esso solo la norma che prevede il reato complesso; dallo stesso articolo si evince che ‹‹ esso rappresenta proprio la risultante della fusione o dell’unificazione legislativa di alemno due reati, da cui origina una fattispecie astratta ed autonoma, con nuova e diversa denominazione ovvero una

forma aggravata di una delle due fattispecie criminose››172

. Tuttavia, è stato osservato che ‹‹ l’art.84 c.p non specifica quali rapporti debbano intercorrere tra i distinti fatti criminosi affinchè possa dirsi integrato un reato complesso e ne viene lasciata la determinazione alle

170

Cass.Sez., IV, 07-04-1971, in Cass.pen., 1972, 941, 1286; Cass.Sez., III, 22-10-1984, in Mass.Uff., n.177500; Cass.Sez., IV, 12-11-1971, n.120126; Cass.Sez., I, 14-07-1972, n.155255; Cass.Sez., II, 12-02-1985, n.169107; Cass.Sez., VI, 19-03-1985, n.170026; Cass.Sez., IV, 02-03-1987, n.175851; Cass.Sez., V, 06-12- 1988, n.180517.

171 G. Lozzi, Profili di una indagine sui rapporti tra “ne bis in idem” e concorso formale di reati, Milano,

Giuffrè, 1974.

172

108 norme incriminatrici di parte speciale. Tuttavia, la dottrina ha evidenziato che la ratio dell’unificazione legislativa dei singoli fatti implica un punto comune di incidenza tra gli stessi: viene, cioè, evidenziato un rapporto di mezzo a fine che collega i fatti delittuosi e che

giustifica la confluenza in un’unica fattispecie legale››173.

L’importanza del concetto di “unificazione giuridica di più reati” è stata ribadita dalla Cassazione con la sentenza 29 marzo 1971, n.599, con cui la Corte ha rinvenuto un’ipotesi di reato complesso ‹‹ nel caso in cui una fattispecie criminosa fosse considerata dalla legge come elemento costitutivo o circostanza aggravante di altro reato, in modo da perdere la propria autonomia nell’unica figura criminosa assorbente, a seguito dell’unificazione di tutti gli elementi che integrano il tipo di reati››(…) ‹‹ Non è sufficiente, invece, la parziale identità di alcuni elementi comuni tra le fattispecie. Non basta che più fatti di reato abbiano qualche elemento comune, ma occorre che uno di essi convenga interamente in un’altra fattispecie criminosa, tanto da perdere la propria autonomia e diventare elemento costitutivo o circostanza aggravante della stessa. In difetto di tali presupposti, si considera integrato il

concorso formale di reati››174

.

Non è configurabile il reato complesso neppure nell’ipotesi in cui una fattispecie criminosa si presenti quale presupposto di un successivo reato o sia commisurata allo scopo di commetterne un altro.

Antolisei175 distingueva il reato complesso in due sottospecie: il “reato composto” ed il “reato

complesso in senso lato”. Il primo è espressamente disciplinato dall’art.84 comma 1 c.p: quando un fatto, che di per sé costituisce reato, è considerato da una disposizione di legge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato, si applica soltanto la disposizione in parola. Esso, dunque, come si evince dalla disposizione in esame, può presentarsi in due forme: nella prima, i singoli reati vi rientrano tutti come elementi costitutivi, dando luogo ad un nuovo titolo di reato (esempio tipico è la rapina, i cui elementi costitutivi sono il furto e la violenza privata). Questa tipologia di reato complesso è detta anche “speciale”, in quanto caratterizzata dalla sussistenza di più reati operanti in chiave paritetica, in quanto entrambi elementi costitutivi di un nuovo reato.

173

F. Caringella, R. Garofoli, Reato complesso, in Studi di diritto penale, Milano, Giuffrè, 2002.

174

Cass., 23 aprile 1983, n.3528.

175

109 La seconda forma contempla l’ipotesi in cui i singoli reati che formano il reato complesso vi rientrano uno come elemento costitutivo e l’altro come circostanza aggravante, lasciando inalterato il titolo del reato-base (ad esempio furto aggravato con violazione di domicilio oppure sequestro di persona a scopo di estorsione, seguito dalla morte del sequestrato).

La natura sostanziale di tale figura giuridica è data, insomma, dalla riunione di più reati in uno solo, fermo restando che debba trattarsi di reati diversi e non di un molteplicità di reati della stessa specie.

Per quanto riguarda, invece, la figura del “reato complesso in senso lato”, esso, secondo Antolisei, si manifesta ogni volta che si verifichi un reato che, in tutte o in alcune delle ipotesi contemplate nella norma incriminatrice, contiene in sé necessariamente almeno un altro reato meno grave; per l’esistenza di questa fattispecie giuridica non occorre la riunione di due o più reati, dal momento che ne basta uno solo con l’aggiunta di un elemento ulteriore. Esempio tipico di questa fattispecie criminosa è quello della violenza sessuale (art.609 bis c.p), la quale comprende la violenza privata (art.610 c.p) e presenta l’ulteriore elemento dell’atto sessuale, elemento che da solo non costituisce reato. Un altro caso di reato complesso in senso lato è la violenza o minaccia a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (art.336 c.p), il quale implica la violenza privata con la particolarità che il soggetto passivo è un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Nella figura giuridica ora delineata il reato minore rimane assorbito nel reato maggiore e, perciò, non è punibile separatamente; il reato complesso così inteso, aggiunge Antolisei, non trova, tuttavia, il suo fondamento nell’art.84 c.p ma, bensì, il suo fondamento giuridico va ravvisato nel principio di specialità di cui all’art.15 c.p, in quanto la fattispecie meno grave è speciale rispetto a quella che prevede il secondo reato e, perciò, ne esclude l’applicabilità. Ciò trova conferma, per esempio, in relazione all’ipotesi di violenza sessuale: se confrontiamo la disposizione che la disciplina (art.609 bis) con quella che contempla la violenza privata (art.610 c.p) è evidente che il rapporto di specialità fra le due fattispecie, in quanto l’art.610 contiene tutti gli elementi della violenza sessuale (art.609 bis), nella quale il quid pluris degli atti sessuali costituisce l’elemento specifico o specializzante.

Inoltre, come osservava Antolisei, vale la pena tener presente che la contenenza del reato meno grave in quello più grave può essere di due tipologie, ovvero esplicita o implicita. La prima si verifica quando il reato incluso è espressamente indicato dalla legge col relativo nomen iuris, come nel delitto previsto dall’art.630 c.p (sequestro di persona a scopo di estorsione), il quale presenta come elemento costitutivo il sequestro di persona indicato

110 dall’art.605 c.p; abbiamo, tuttavia, una contenenza esplicita anche nel caso in cui la descrizione del reato incorporante comprende la descrizione di quello incorporato, come nel caso dei vari reati che implicano la violenza o la minaccia per costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa (art.294,336,338,609 bis), reati che includono, e perciò assorbono, il delitto di violenza privata di cui all’art.610 c.p.

La contenenza, al contrario, è implicita quando l’inclusione del reato minore nel reato maggiore non si desume direttamente dalla norma incriminatrice ma ‹‹ dalla natura intrinseca del fatto in essa stessa configurato(…)Esistono, invero, molte ipotesi delittuose che per la loro essenza naturale non possono essere realizzate senza che l’agente realizzi prima o contemporaneamente un’altra ipotesi delittuosa meno grave. Si tratta di fatti che rappresentano un maius rispetto ad altri e che, necessariamente, quando vengono posti in essere implicano la realizzazione anche dei reati minori(…) Così come non è possibile uccidere senza percuotere o ferire, così non si possono compiere atti di devastazione senza danneggiare cose mobili o immobili o non si può ridurre taluno in schiavitù senza compiere

un sequestro di persona››176

.

Dopo aver illustrato brevemente la struttura del reato complesso, è necessario precisare la ratio che ha ispirato il legislatore nel prevedere tale figura criminosa. La giustificazione che viene maggiormente adottata in dottrina attiene alla necessità di sottrarre questa fattispecie dalla disciplina del concorso di reato, o meglio, di evitare il rischio di una doppia incriminazione per la medesima fattispecie di reato; si è osservato, infatti, che se non ci fosse una regolamentazione legislativa espressa a prevedere la punibilità dei singoli fatti criminosi come un solo reato “complesso” si rischierebbe l’applicazione congiunta della disciplina del reato complesso e di quella dei singoli reati semplici.

In tema di reato complesso, si pone il quesito se ed in quali termini il giudicato sul reato complesso oppure sul reato che di esso costituisce elemento costitutivo, precluda un nuovo procedimento. Nel caso in cui sia intervenuta sentenza irrevocabile sul reato complesso, la giurisprudenza nega la possibilità di celebrare un nuovo giudizio per il singolo reato

componente177. La dottrina178, invece, evidenzia come sia necessario distinguere a seconda

176

F. Antolisei, Manuale di diritto penale, Parte generale, Milano, Giuffrè, 1960.

177

Cass., 21-10-1999, in Riv.pen.,2000, p.401.

178

F. Cordero, Procedura penale, Milano, Giuffrè, 1966; G. Lozzi, Giudicato (dir.pen), in Enc.dir., Giuffrè, 1969.

111 che il reato complesso sia costituito da un solo reato con l’aggiunta di un ulteriore elemento (è il caso della violenza carnale che comprende la violenza privata e l’ulteriore elemento della congiunzione carnale) oppure due o più reati: nella prima ipotesi il giudicato sul reato complesso preclude il procedimento sulla fattispecie criminosa integrante un elemento costitutivo del reato complesso. Nella seconda ipotesi la sentenza irrevocabile sul reato complesso preclude l’instaurazione di un nuovo procedimento avente per oggetto uno dei reat componenti, mentre il giudicato formatosi in ordine ad uno dei reati costitutivi preclude un procedimento sul reato complesso ma non sull’altro o sugli altri reati costitutivi del reato complesso stesso.