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La sentenza Courage della Corte di Giustizia.

EFFETTI DELLE INTESE VIETATE SUI CONTRATTI A VALLE: RICOSTRUZIONE CRITICA DELLE TESI PROSPETTATE

2.5. La sentenza Courage della Corte di Giustizia.

Il decisivo cambiamento di prospettiva si è avuto solo grazie all’influenza dei principi elaborati dalla Corte di Giustizia, in particolare nella sentenza emessa nel caso Courage103.

In quell’occasione la Corte di Giustizia, in seguito ad un rinvio pregiudiziale da

102 I. NASTI, Tutela risarcitoria del consumatore per condotta anticoncorrenziale: una decisione difficile,

in Corriere giur., 2003, p. 342 ss.; S. BASTIANON, op. ult. cit., pp. 395-396.

103 C. Giust. CE, 20 settembre 2001, Courage Ltd c. Bernard Crehan, causa C-453/99, in Racc., 2001, p.

I-6297, e in Foro it., 2002, IV, p. 75 ss., con nota di A. PALMIERI – R. PARDOLESI, Intesa illecita e risarcimento a favore di una parte: «chi è causa del suo mal … si lagni e chieda i danni», e ivi di E. SCODITTI, Danni da intesa anticoncorrenziale per una delle parti dell’accordo: il punto di vista del giudice italiano. Ulteriori commenti alla sentenza si rinvengono in: S.BASTIANON, Intesa illecita e risarcimento del danno a favore della parte debole del rapporto, in Danno e resp., 2001, p. 1153 ss.; G. COLANGELO, Intese obtorto collo e risarcibilità del danno: le improbabili acrobazie dell’antitrust comunitario, in Corriere giur., 2002, p. 456 ss.

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parte della Corte d’Appello inglese, è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione della legittimazione ad agire davanti ad un giudice nazionale per ottenere il risarcimento dei danni subiti da un soggetto che sia stato parte di un contratto idoneo a restringere o falsare il gioco della concorrenza104.

In estrema sintesi, la risposta data dalla Corte di Giustizia, facendo leva sul fatto che gli artt. 85 e 86 (oggi 101 e 102) del Trattato producono effetti diretti nei rapporti tra privati, attribuendo loro diritti che i giudici nazionali devono tutelare, è stata quella di riconoscere in capo a chiunque la legittimazione a far valere in giudizio la violazione dell’art. 85 e a richiedere il risarcimento del danno, quindi anche di chi sia stato parte dell’accordo anticoncorrenziale, “se si trovi in una posizione di inferiorità grave, nei confronti della controparte, tale da compromettere seriamente, e persino da annullare, la sua libertà di negoziare le clausole o la sua capacità di evitare il danno o limitarne l’entità”, sempre che non sia stata accertata una significativa responsabilità della stessa nella distorsione della concorrenza105.

L’ampia legittimazione riconosciuta dalla Corte di Giustizia nella sentenza resa nel caso Courage è stata precisata, poi, nel caso Manfredi106 originato dalle domande proposte dal sig. Manfredi e da altri consumatori per ottenere la restituzione dell’aumento di premio pagato relativo alle polizze Rc auto a causa dell’intesa illecita

104 In breve i fatti di causa: nel 1991 il sig. Crehan stipulava con la IEL (in seguito alla fusione dei pub

della società Courage, grande fabbrica di birre del Regno Unito che deteneva il 19% del mercato di vendita della birra e della società Grand Metropolitan, operante nel settore alberghiero e della ristorazione, questi venivano dati in gestione alla IEL) due contratti di locazione contenenti clausole di acquisto esclusivo di birra dalla società Courage, con obbligo di acquistare un quantitativo minimo indicato. Mentre il canone di locazione poteva essere contrattato tra le parti, le suddette clausole erano imposte e non negoziabili. Il sig. Crehan, convenuto in giudizio dalla Courage per ottenere il pagamento di forniture di birra rimaste insolute, non si limitava a contestare la domanda ma proponeva domanda riconvenzionale con la quale chiedeva il risarcimento dei danni per il fatto che la clausola di acquisto esclusivo a favore della Courage comportava un’intesa restrittiva della concorrenza, vietata dal Trattato.

105 Si tratta della teoria dell’in pari delicto sviluppatasi nella giurisprudenza inglese secondo cui chi ha

compiuto un atto immorale o illecito o ha preso parte, in qualità di contraente, ad un contratto illecito non è meritevole di tutela e non può chiedere il risarcimento del pregiudizio subito per effetto del contratto stesso. Nel caso di specie infatti, il sig. Crehan era stato parte del contratto contenente la clausola di esclusiva di cui chiedeva il risarcimento dei danni.

Tuttavia, come rileva anche G. ROSSI, “Take Courage”! La Corte di Giustizia apre nuove frontiere per la risarcibilità del danno da illecito antitrust, in Foro it., 2002, IV, p. 90 ss., nel caso in cui parte del contratto illecito sia un consumatore, la giurisprudenza inglese ha ridimensionato tale principio, facendo leva sulla natura asimmetrica derivante dal preponderante potere contrattuale della parte imprenditoriale.

106 C. Giust. CE, Manfredi & altri, 13 luglio 2006, cause riunite C-295/04, C-296/04, C-298/04, in Danno

e resp. 2007, p. 1278 ss., con nota di M. CARPAGNANO, Il danno doppio: breve commento alla sentenza del Giudice di Pace di Bitonto nel caso Manfredi, p. 1280 ss. e ivi di G. AFFERNI, Il risarcimento del danno per violazione del diritto antitrust comunitario: competenza, danno risarcibile, e prescrizione, p. 26 ss.

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posta in essere da varie compagnie assicurative in forza di clausole contrattuali comunemente concordate e di scambi di informazioni.

Alla base di questo orientamento della Corte sta la considerazione che la piena efficacia dell’articolo 81 e soprattutto “l’effetto utile del divieto sancito dal comma 3 dell’articolo 81, sarebbe messo in discussione se chiunque non potesse richiedere il risarcimento del danno causatogli da un contratto o da un comportamento che possa restringere o falsare il gioco della concorrenza”107.

Il risarcimento del danno causato dall’illecito antitrust, e riconosciuto al singolo, svolge quindi un ruolo complementare rispetto all’attività di repressione dei comportamenti anticoncorrenziali mediante le sanzioni inflitte direttamente dall’Autorità antitrust alle imprese.

2.6. Il cambiamento di prospettiva della Corte di Cassazione: la sentenza delle

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