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Il rapporto di causalità materiale.

NESSO DI CAUSALITA’ E ONERE DELLA PROVA

5.6. Il rapporto di causalità materiale.

Diversamente dalla causalità giuridica che riguarda l’estensione della responsabilità, la causalità materiale riguarda, invece, l’accertamento della responsabilità; essa serve per rispondere all’interrogativo: la condotta del danneggiante può aver provocato quell’evento lesivo?

L’indagine sulla responsabilità è considerata preliminare rispetto a quella sulla causalità c.d. giuridica; questa, infatti, presuppone l’accertamento positivo del rapporto di causa ed effetto tra l’evento ed il conseguente pregiudizio464.

La determinazione dei danni risarcibili avviene, pertanto, in un momento successivo all’accertamento della responsabilità.

È ovvio che al giurista non interessa indagare la causalità come categoria universale, sempre che esista465, sebbene non possa rinunciare ad individuare una nozione di causa che abbia il valore di “minimo comune denominatore” per tutti i saperi, in mancanza del quale, altrimenti, il concetto stesso di causa diverrebbe equivoco e per ciò solo inservibile”466.

È evidente, inoltre, che dal modo in cui viene data soluzione al problema della causalità, derivano conseguenze diverse circa l’affermazione o l’esclusione di responsabilità di taluni soggetti riguardo a certi danni467.

La ricostruzione del nesso causale, operata dal giudice, risulta condizionata dalla funzione generale che si attribuisce alla responsabilità civile, sia dalle peculiarità delle specifiche ipotesi normative468.

463 Secondo la giurisprudenza, in base al principio dell’onere della prova, spetta all’attore dimostrare

l’esistenza del pregiudizio economico e l’esistenza del suo diritto al risarcimento del danno, pena il rigetto della sua domanda. Si veda in tal senso Cass., 5 aprile 2003, n. 5375, in Giust. civ., Mass. 2003, 4.

464 G. CIPRIANI, Il nesso di causalità nella responsabilità medica, in Resp. civ. prev., 2003, pp. 1104-1123. 465 Che possa essere formulata una nozione di causalità condivisa e valida “per tutti i settori della scienza”

è, infatti, molto dubbio. Così da ultimo STELLA, Il contesto della spiegazione causale: il processo penale, in AA.V V., Scienza e causalità, a cura di C. De Maglie e S. Seminara, Padova, 2006, p. 2.

466 Così E. AGAZZI, La causalità e il ruolo delle frequenze statistiche nella spiegazione causale, in AA.

VV.,Scienza e causalità, a cura di C. De Maglie e S. Seminara, cit., p. 39.

467 G. ALPA – M. BESSONE, Atipicità dell’illecito, Milano, 1980, I, p. 144 ss.

468 P.G. MONATERI, La responsabilità civile, nel Tratt. di diritto civile diretto da R. Sacco, Torino, 1998, p.

13, 16, individua il problema della responsabilità civile nella scelta dei criteri in base ai quali un determinato costo sociale, anziché essere lasciato in capo alla vittima, secondo la regola che appare più naturale ed economica, viene traslato ad altri soggetti, che possono anche non essere i danneggianti; G.

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Se si accoglie una concezione sanzionatoria dell’illecito, questa comporta una valutazione più rigorosa circa l’accertamento del nesso causale, per contro la valorizzazione, sempre più frequente, delle esigenze di tutela del danneggiato e la funzione compensativa della responsabilità civile, comportano l’utilizzo di criteri probabilistici in favore delle vittime (criterio del “più probabile che non”) e vere e proprie inversioni dell’onere probatorio in ordine alla causalità469.

In tale prospettiva, si afferma che la prova della causalità debba rispondere ad un criterio di “vicinanza alla prova”470; una ricostruzione della responsabilità civile come strumento di tutela delle vittime finisce per influenzare anche i profili causali.

La causalità materiale rappresenta sicuramente l’aspetto che più degli altri ha determinato il dibattito dottrinale e giurisprudenziale, dove in un primo tempo si sono recepite le acquisizioni proprie del diritto penale, e solo successivamente si è giunti ad una autonoma ricostruzione in ambito civile471.

Ciò è stato determinato dalla mancanza di una disciplina compiuta sul tema del nesso causale, poiché tanto l’art. 2043 c.c., quanto le fattispecie speciali di responsabilità, danno per presupposto che sia già risolto l’accertamento del nesso causale, cosicché gli interpreti in modo naturale hanno cercato risposte nel diritto penale e, segnatamente, negli artt. 40472 e 41 c.p.473

ALPA, Responsabilità civile e danno. Lineamenti e questioni, Bologna, 1991, p. 57, rileva che il modificarsi delle tecniche di imputazione del danno è in stretta connessione con l’evolversi delle funzioni della disciplina dell’illecito.

469 A.P. BENEDETTI, Il nesso di causalità nella responsabilità da fatto illecito, in Resp. civile e previdenza,

1/2012, p. 37 ss.

470 Il principio di elaborazione giurisprudenziale di “vicinanza della prova” trova applicazione nelle

ipotesi in cui la prova non possa essere data per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare viene invocato. In base a tale criterio tecnico, l’onere della prova, in deroga alla norma di cui all’art. 2967 c.c., viene posto a carico della parte prossima alla fonte di prova.

471 L’impiego della disciplina penalistica per l’accertamento del nesso causale nell’ambito della

responsabilità civile risulta accolto anche dalla dottrina prevalente. Così G. VALCAVI, Sulla causalità, cit., p. 1011; F.D. BUSNELLI, La lesione, cit., p. 126; R. SCOGNAMIGLIO, voce «Responsabilità», cit., p. 651; F. REALMONTE, op. cit., p. 173; L. GORLA, op. cit., p. 411. Parzialmente favorevole è P. TRIMARCHI, op. cit., p. 197 ss., secondo il quale essa sarebbe applicabile solo alla responsabilità per fatto illecito, ma non a quella oggettiva per rischio lecito. Altra dottrina, invece, è contraria all’applicazione della disciplina penalistica per l’accertamento del nesso di causalità in ambito civile. Così P. FORCHIELLI, op. cit., pp. 29 e 104. Inoltre, si veda M CAPECCHI, op. cit., p. 53 ss., il quale rileva come: «il rinvio operato al diritto penale non esaurisce tuttavia i problemi, ed anzi ne “importa” di nuovi. Infatti l’interpretazione e l’applicazione degli artt. 40 e 41 costituiscono oggetto di orientamenti contrastanti sia per la dottrina che per la giurisprudenza penale. Nonostante la presenza di norme apposite, neppure nel settore penale i problemi della causalità hanno ricevuto una soluzione univoca».

472 L’art. 40 c.p. stabilisce che «Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato,

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Dottrina e giurisprudenza hanno proposto diverse teorie per risolvere i problemi di valutazione e accertamento del nesso di causalità, e colmare la lacuna lasciata dal legislatore474.

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