• Non ci sono risultati.

La prima questione esaminata dalla giurisprudenza nazionale: le Norme bancarie uniformi.

EFFETTI DELLE INTESE VIETATE SUI CONTRATTI A VALLE: RICOSTRUZIONE CRITICA DELLE TESI PROSPETTATE

2.2. La prima questione esaminata dalla giurisprudenza nazionale: le Norme bancarie uniformi.

Il primo caso in cui la giurisprudenza nazionale si è occupata della questione relativa alla validità o meno dei contratti a valle è stato quello relativo alle norme bancarie uniformi (N.B.U.), ossia le condizioni generali di contratto predisposte dall’Associazione Bancaria Italiana, il cui contenuto veniva trasfuso nei contratti che le singole banche aderenti stipulavano con i propri clienti82.

In particolare, dopo l’accertamento della realizzazione di un’intesa restrittiva della concorrenza da parte dell’ABI83 - qualificata come associazione di imprese - mediante la predisposizione delle n.b.u. – qualificate come delibere di tale associazione84-, in quanto tendenti al coordinamento del comportamento economico delle banche nei confronti dei loro clienti85, le Corti adite per ottenere l’accertamento e la dichiarazione di nullità dei contratti bancari, riproduttivi delle clausole fissate a monte dalle imprese, hanno sostenuto soluzioni completamente opposte.

Alcuni giudici, tanto di legittimità quanto di merito, hanno asserito il non riverbero della nullità sui contratti a valle e, quindi, la piena validità delle clausole in essi contenute, pur se attuative dell’intesa illecita e quindi nulla ex art. 85 TCE86, mentre altra parte della giurisprudenza ha, tutt’al contrario, concluso per l’invalidità dei

82 Anche la Corte di Giustizia è stata investita della questione relativa agli effetti a valle dell’intesa,

tuttavia non si è pronunciata sul punto, ritenendo non sussistenti le denunciate violazioni delle norme del trattato da parte delle n.b.u., Corte di Giustizia, 21 gennaio 1999, C-215 e 216/96, Bagnasco e altri, c. Banca popolare di Novara, in Foro it., 1999, IV, p. 41, e in Giur. comm., 1999, n. 5, parte II, p. 483 ss., con nota di G. PERASSI, il quale sottolinea come la costante giurisprudenza della Corte ritiene disciplinate dai singoli ordinamenti nazionali le conseguenze sui contratti stipulati dalle imprese con i consumatori in attuazione delle intese costituenti infrazione delle norme del Trattato; e in Foro it., 1999, IV, pp. 130-138, vol. 122, IV, con nota di S. BASTIANON, La fideiussione omnibus, il diritto antitrust e l’araba fenice.

83 L’accertamento è avvenuto ad opera della Banca d’Italia, l’Autorità allora competente ad applicare la

disciplina antitrust nazionale nel settore bancario, fino alla modifica legislativa introdotta con la legge n. 262 del 2005, con cui la suddetta competenza è stata affidata all’AGCM, senza introdurre per essa l’obbligo di sentire il parere della Banca d’Italia prima dell’adozione dei propri provvedimenti.

84 Come tali, quindi, rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 2 della Legge Antitrust.

85 L’AGCM, 10 luglio 2007, n. 17046, in Boll. n. 26/2007, ha ritenuto che, quando le circolari fornite

dall’associazione, anche se non vincolanti, forniscano una chiave interpretativa della normativa, specificandone l’ambito e le modalità di applicazione, ed orientando l’attività delle imprese associate verso un determinato comportamento, esse possono avere valore anticoncorrenziale e ricadere perciò nel divieto di intese restrittive, in quanto idonee ad uniformare il comportamento degli associati sul mercato, riducendo le incertezze sul comportamento dei concorrenti a danno della clientela.

86 In tal senso, tra gli altri, Tribunale di Alba, 12 gennaio 1995, nonché Tribunale di Pesaro, 21 novembre

2000, Tribunale di Milano, 25 maggio 2000, in Banca borsa tit. cred., 2001, II, p. 87 ss., con nota di G. FALCONE, Ancora sull’invalidità dei contratti a valle per contrasto delle “norme bancarie uniformi” con la disciplina antitrust.

35

contratti «a valle» per illiceità della causa ai sensi dell’art. 1343 c.c.87, attribuendo carattere illecito ai singoli contratti stipulati sulla falsariga di un’intesa vietata, ravvisando in essi gli estremi di una diretta violazione della norma imperativa di cui all’art. 2 della legge antitrust88, oppure del principio generale di ordine pubblico economico di libera concorrenza che si configura come una delle caratteristiche della libertà di iniziativa economica sancita dall’art. 41 della Costituzione89.

Lo stesso atteggiamento è stato riscontrato nelle riflessioni della dottrina, laddove alcuni hanno ritenuto che l’accertamento da parte dell’Autorità Antitrust della violazione delle regole a tutela della concorrenza sia in grado di condizionare anche i contratti stipulati a valle con la propria clientela comportando la nullità delle clausole riproduttive dell’intesa vietata90, ma non dell’intero contratto91, ai quali si contrappongono quelli che hanno escluso che l’inosservanza delle regole di concorrenza si ripercuota sui contratti a valle posti in essere in conformità dell’intesa vietata92.

87 Tribunale di Roma, 20 febbraio 1997, con nota critica di A.V. GUCCIONE, Intese vietate e contratti

individuali a valle: alcune considerazioni sulla cd. invalidità derivata, in Giur. comm., 1999, II, p. 449 ss., secondo cui “(…) l’accertata violazione delle norme in materia di concorrenza nella predisposizione delle norme bancarie uniformi non può non comportare conseguenze sulla validità delle clausole che risultino inserite nei singoli contratti con la clientela. Queste clausole, in quanto predisposte in contratti- tipo articolati dall’ABI ed applicati da tutte le aziende di credito, costituiscono una violazione del principio di libertà di concorrenza che, in linea di principio, si configura come una delle caratteristiche della libertà di iniziativa economica sancita dall’art. 41 della Costituzione. In tal modo risulta violato il cd. ordine pubblico economico e la clausola contrattuale è nulla per illiceità della causa.

Le posizioni della giurisprudenza favorevoli alla dichiarazione di nullità delle clausole nei contratti a valle o dell’intero contratto che riproducono il contenuto di intese illecite, sono minoritarie rispetto alla tesi contraria che non ammette la nullità derivata.

88 In tal senso L. DELLI PRISCOLI, La dichiarazione di nullità dell’intesa anticoncorrenziale da parte del

giudice ordinario, nota a Cass. 1°febbraio 1999, n. 827, in Giur. comm., 1999, II, p. 226 ss., il quale, criticando l’impostazione della pronuncia di legittimità, ritiene che i contratti a valle siano nulli, ma ex art. 1418, comma 2, c.c., per illiceità della causa, “perché conclusi in violazione della norma imperativa dell’art. 2, comma 2 – che vieta la fissazione concordata dei prezzi di vendita – e non per la nullità che colpirebbe il comportamento anticoncorrenziale”.

89 Nel senso della nullità derivata dei contratti con la clientela, riproduttivi delle n.b.u., per illiceità della

causa in quanto costituenti violazione del principio di libera concorrenza A.V. GUCCIONE, op. cit., p. 450.

90 L.C. UBERTAZZI, Ancora su norme bancarie uniformi e diritto antitrust, in Dir. banca e mercato fin.,

1997, p. 415 ss.; G. ROSSI, Effetti della violazione di norme antitrust sui contratti tra imprese e clienti: un caso relativo alle “norme bancarie uniformi”, in Giur. it., 1996, I, p. 220, il quale afferma che la tipicità dei contratti bancari esclude l’ipotesi di illiceità della causa.

91 G. GUIZZI, Mercato concorrenziale e teoria del contratto, cit., p. 70.

92 G. OPPO, Diritto dell’impresa e morale sociale, in Riv. dir. civ., 1992, I, pp. 25 ss.; D. SARTI,

Osservazioni su norme bancarie uniformi, diritto antitrust e clausole di modifica unilaterale del rapporto, in Banca e borsa, 1998, II, p. 108 ss.

36

2.3. La seconda questione affrontata dalla giurisprudenza nazionale: il caso

Outline

Documenti correlati