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La legittimazione passiva a ricevere il pagamento e i possibili destinatari dell’adempimento: creditore vero, creditore apparente,

FALSUS CREDITOR E ADIECTUS SOLUTIONIS CAUSA

1. Il creditore apparente e l’adiectus solutionis causa nel diritto civile italiano.

1.2. La legittimazione passiva a ricevere il pagamento e i possibili destinatari dell’adempimento: creditore vero, creditore apparente,

adiectus solutionis causa.

Chiarita la nozione di adempimento e i suoi rapporti con il pagamento, l’ulteriore aspetto da valutare è l’individuazione del soggetto nei confronti del quale tale atto deve rivolgersi, ossia il cosiddetto ‘destinatario del pagamento’10 o, detto altrimenti, il ‘legittimato passivo del pagamento’.

La legittimazione a ricevere il pagamento11 è il potere di ottenere la prestazione con effetto estintivo del debito e spetta, in base al nostro codice civile, oltre che al creditore, anche agli altri soggetti indicati dal primo comma dell’art. 1188. Con maggiore precisione, può dirsi che la legittimazione all’acceptio – intesa come ricezione della prestazione – si configura ex lege in

10 In merito alla disciplina del destinatario del pagamento, ossia del soggetto legittimato a

ricevere la prestazione, occorre fare riferimento dall’art. 1188, comma 1, c.c., il quale prevede che l’adempimento possa essere effettuato nei confronti del creditore, della persona da lui indicata (cosiddetto adiectus solutionis causa), ovvero alla persona autorizzata dalla legge o dall’autorità giudiziaria a riceverlo.

11 I requisiti dell’adempimento si distinguono in requisiti soggettivi e requisiti oggettivi. I

requisiti soggettivi riguardano la legittimazione a ricevere del creditore e la legittimazione ad adempiere di colui che esegue la prestazione. I requisiti oggettivi riguardano, invece, la conformità oggettiva della prestazione eseguita alle varie determinazioni previste nel titolo e nella legge.

capo al creditore, che è il soggetto fisiologicamente destinatario della stessa12; nonché in capo agli eventuali altri soggetti autorizzati dalla legge – o eventualmente anche a seguito di una specifica pronuncia giudiziale – a ricevere l’adempimento13. Inoltre, detta legittimazione può essere ulteriormente estesa a discrezione del creditore, il quale può volontariamente decidere di conferirla o ad un altro soggetto, che egli ‘indichi’ al debitore come persona autorizzata a ricevere il pagamento, o, in alternativa, al proprio rappresentante.

Il soggetto «indicato al debitore per il pagamento», tradizionalmente qualificato con la formula sintetica ‘indicatario di pagamento’, è una figura oggi espressamente contemplata dal codice: questa ha però origini remote, essendo già presente nel diritto romano, che la indicava con la formula ‘adiectus solutionis causa’. Volendo cercare di sciogliere quest’ultima espressione, si potrebbe utilizzare la traduzione ‘aggiunto per il pagamento’; o, forse, più correttamente ‘aggiunto per l’adempimento’, tenuto conto che la

solutio in diritto romano – come supra accennato – individuava in senso lato

l’adempimento dell’obbligazione, racchiudendo in sé dunque tutti quei comportamenti comprensivi, seppur non esclusivamente coincidenti, con il pagamento, volti ad estinguere la prestazione cui il soggetto si era obbligato14.

Da queste semplici osservazioni emerge con sufficiente chiarezza che le due qualifiche appena ricordate – indicatario e adiectus solutionis causa –

12 Abbiamo utilizzato il termine «fisiologicamente», in quanto il creditore è il soggetto che di

regola riceve l’adempimento della prestazione: per la natura del rapporto obbligatorio che lega due soggetti, appunto debitore e creditore, normalmente il debitore si libera dal vincolo eseguendo la prestazione in favore del creditore, nei confronti dei quali quell’obbligo è stato assunto. Tale priorità accordata al creditore, individuato come soggetto naturalmente chiamato a ricevere l’adempimento, è del tutto logica e, peraltro, emerge anche al dato normativo, che infatti, nell’elencare i potenziali destinatari del pagamento, invoca in primo luogo il creditore.

13 Il codice, allorquando all’art. 1188 c.c. fa riferimento alle «persone autorizzate dalla legge o

dal giudice a ricevere il pagamento», rinvia ai cosiddetti legittimati legali e ai cosiddetti legittimati giudiziari. Nella prima categoria, rientrano, ad esempio, i rappresentanti legali dei minori e degli interdetti, i titolari di uffici espropriativi, gestori o liquidatori quali, come accade nella legittimazione ad adempiere, il curatore fallimentare, il curatore dell’eredità e l’esecutore testamentario. La seconda categoria comprende, invece, ad esempio l’ufficiale giudiziario che procede al pignoramento, il soggetto presso il quale il giudice può ordinare il deposito della prestazione in caso di controversia e, inoltre, il sequestratario.

14 Sulla figura dell’adiectus solutionis causa nel diritto romano si rinvia alle osservazioni

hanno il medesimo significato e sono idonee ad individuare lo stesso soggetto: esse sono equivalenti e, perciò, fra loro perfettamente fungibili15.

L’indicatario-adiectus, ossia il soggetto nelle cui mani il debitore, in base ad un’apposita autorizzazione del creditore, può adempiere con effetto estintivo l’obbligazione, deve essere tenuto distinto dall’ulteriore possibile ‘sostituto’ del creditore, – che sarà oggetto di trattazione nel prossimo capitolo – ossia il rappresentante. Le due figure, apparentemente omogene ed assimilabili, sono in realtà differenti, in quanto diversi sono i poteri sussistenti in capo alla persona legittimata all’acceptio. Infatti, nel primo caso, il soggetto indicato per il pagamento – ossia il cosiddetto adiectus solutionis causa – è esclusivamente incaricato di ricevere l’adempimento, senza però avere alcuna possibilità di esprimere la propria volontà al riguardo; nel caso del rappresentante, invece, il potere di ricevere e di accettare il pagamento rientra nei generali poteri di rappresentanza conferiti al terzo dal creditore mediante un atto di procura o un contratto di mandato. Dunque, se il rappresentante è ha il potere di ricevere la prestazione in nome e per conto del creditore, in forza di espressa procura a ciò legittimante, diversamente la persona ‘indicata’ dal creditore, ossia appunto il cosiddetto ‘indicatario’16 o adiectus solutionis

causa17, ottiene dal creditore solo ed esclusivamente il potere di ricevere la

15 È dunque appena il caso di avvisare che d’ora in avanti, anche ai nostri fini, i termini

«indicatario» e «adiectus» saranno utilizzati in modo promiscuo.

16 Volendo fornire qualche riferimento concreto che meglio chiarisca la definizione di adiectus

solutionis causa, può osservarsi come la giurisprudenza abbia già in passato individuato alcune

figure di indicatario, come ad esempio nel caso di libretto nominativo pagabile al portatore (cfr. Cass. Civ., sez. I, 2 febbraio 1989 n. 651 in Banca, borsa, tit. cred., 1990, II, p. 295, con nota di RUPERTO e in Giust. civ., 1989, I, p. 1336 e in Fall., 1989, p. 603). Un ulteriore

esempio, maggiormente recente, è stato offerto in tema di leasing finanziario, essendo stato qualificato come «adiectus solutions causa» l’utilizzatore rispetto al contratto di vendita collegato funzionalmente al contratto di leasing: «la consegna del bene all’utilizzatore costituisce invece per un verso adempimento dell’obbligazione di consegna del fornitore, e per altro verso esecuzione da parte di quest’ultimo di un incarico conferitogli dal concedente nell’interesse dell’utilizzatore, creditore del concedente in base al contratto di leasing e quindi da considerarsi adiectus solutionis causa rispetto al contratto di vendita» (Cass. Civ., sez. I, 20 luglio 2007, n. 16158 in Fall., 2008, p. 298 e in Fall., 2007, fasc. 12, p. 1481).

17 Per la definizione di «adiectus solutionis causa», citiamo la voce contenuta nel Dizionario

giuridico diretto da Piero Pajardi, s.v. Adiectus solutionis causa, pp. 17-18: «soggetto diverso

dal creditore, cui il debitore legittimamente presta il contenuto dell’obbligazione, quale addetto materiale all’esazione (ed indicato al pagamento). La figura, di origine romanistica, individua ogni soggetto che sia designato, anche in un momento successivo a quello in cui è sorta l’obbligazione, a ricevere il pagamento. La designazione è revocabile e, d’altra parte, non priva della legittimazione a ricevere la prestazione il creditore.». Come accennato, la terminologia

adiectus solutionis causa, nonostante abbia le sue origini, come detto, nel diritto romano, non è

prestazione, senza avere però la possibilità di esercitare alcun potere rappresentativo.

Un’ulteriore differenza fra le due ipotesi è data, poi, dai rapporti con il debitore. Infatti, il creditore nel caso in cui decida di nominare un rappresentante, si limita a conferirgli la procura a ricevere il pagamento, senza coinvolgere il debitore: in questo caso il creditore non ha rapporti con il debitore, in quanto la procura non è atto recettizio. Diversamente, laddove scelga di ‘indicare’ un soggetto per il pagamento, il creditore è tenuto a comunicare la propria decisione al debitore, indicandogli il nome dell’adiectus. ciò in quanto quest’ultimo, a differenza del rappresentante, agisce in nome proprio e perciò è necessario che sia chiaramente individuato, non essendovi alcun atto di conferimento di poteri da cui il debitore possa altrimenti desumere i rapporti tra questi e il proprio creditore. Peraltro, il fatto che il creditore abbia il preciso onere di rendere noto al debitore il nome dell’indicatario, ci consente di dedurre che tra di loro sorge un rapporto trilatero18, ossia coinvolgente tutti e tre i soggetti interessati: il creditore, il debitore e l’indicatario. Ciò evidenzia un’ulteriore differenza rispetto all’ipotesi della rappresentanza, che ha invece una chiara struttura bilaterale, poiché lega esclusivamente il soggetto rappresentante al soggetto rappresentato19.

Se questi sono, dunque, i soggetti che il legislatore individua come possibili destinatari del pagamento, l’ulteriore questione da porsi è quella relativa alla sorte di un eventuale pagamento effettuato nei confronti di un soggetto che non rientri tra quelli appena espressamente contemplati dal codice. in particolare, occorre domandarsi se un simile pagamento sia valido ed

giurisprudenza, come è agevole riscontrare dalla lettura della manualistica in argomento, nonché delle sentenze che, anche di recente, hanno preso in considerazione più o meno direttamente tale figura.

18 In dottrina è stato rilevato come la struttura trilaterale del rapporto che sorge tra tali soggetti

evoca quella della delegazione cumulativa attiva. Tuttavia, tra le due figure le differenze sono evidenti: da un lato l’indicatario riceve per conto del creditore, dall’altro il creditore delegato ritiene e riceve per sé quanto versato dal debitore; inoltre, si ritiene che la delegazione, oltre ad essere rapporto trilaterale, dia luogo ad un contratto plurilaterale; al contrario, nel caso dell’indicatario siamo di fronte a più contratti collegati. Infine, mentre in un caso il debitore è autorizzato ad adempiere nelle mani di un terzo (l’indicatario), nell’altro caso (delegazione) vi è obbligato.

19 Quanto affermato vale naturalmente sia nei casi in cui il potere rappresentativo derivi da

contratto – come avviene nel mandato, in cui le due parti, rappresentante e rappresentato, assumono la qualifica tecnica di mandante e mandatario – sia nel caso in cui tale rapporto sia stato conferito unilateralmente mediante procura.

efficace, con conseguente efficacia liberatoria del debitore, o se, viceversa, non possa considerarsi tale, e sia piuttosto inidoneo a sciogliere il vincolo obbligatorio. Tale interrogativo trova pronta risposta nel codice, il quale tendenzialmente opta per una soluzione negativa: se la prestazione viene eseguita nei confronti di una persona diversa da quella sopra indicata, non vi sarà l’estinzione dell’obbligazione per adempimento della stessa e, perciò, al debitore potrà essere richiesto un nuovo adempimento. In linea generale, dunque, il codice (art. 1188 comma 2 c.c.20) prevede che il pagamento effettuato nelle mani di chi non è legittimato a riceverlo non libera il debitore, che può essere, perciò, costretto a pagare una seconda volta. Tuttavia, in due particolari ipotesi, espressamente regolato dalla legge, anche il pagamento a soggetti non legittimati determina l’estinzione dell’obbligazione.

La prima di esse è disciplinata dal secondo comma dell’art. 1188 c.c.21 e corrisponde al caso in cui il creditore abbia ratificato il pagamento o ne abbia approfittato, nonché nel caso in cui la prestazione sia comunque pervenuta nel suo patrimonio, determinando un arricchimento del creditore. Ma l’ipotesi che a noi più interessa è la seconda, ossia il caso in cui il debitore ha eseguito la prestazione nei confronti di un soggetto qualificabile come creditore apparente ai sensi dell’art. 1189 c.c.22. L’efficace estinzione dell’obbligazione23, dunque,

20 Art. 1188 c. 1 c.c.: «Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante,

ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo.»

21 Art. 1188 c. 2 c.c.: «Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore,

se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato».

22 Art. 1189 c. 1 c.c.: «Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo

in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede». Possiamo fin da ora segnalare come questa norma sia stata interpretata dalla giurisprudenza come riferibile non semplicemente al creditore apparente stricto sensu inteso, ma più in generale anche al

pagamento effettuato tutti coloro che appaiono autorizzati a ricevere la prestazione, fra i quali assume particolare rilievo la figura del rappresentante apparente (cosiddetto falsus procurator), sul quale avremo modo di soffermarci infra: cfr. cap. 4.

23 Ai fini dell’efficacia del pagamento occorre, inoltre, la capacità del destinatario: ai sensi

dell’art. 1190 c.c. (Pagamento al creditore incapace: «Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell’incapace.»), infatti, il pagamento effettuato in favore del creditore incapace non libera il debitore, a meno che questi non dimostri che quanto pagato è stato rivolto al vantaggio patrimoniale del ricevente. Pertanto, il pagamento fatto all’incapace giova al debitore solo ed entro i limiti in cui questi riesca a provare che l’incapace accipiente ha beneficiato del pagamento. A riguardo si precisa che, poiché l’art. 1190 c.c. utilizza genericamente il termine «incapacità», senza ulteriori aggettivazioni, in dottrina si è posta la questione della sua applicabilità anche all’incapacità naturale o, viceversa, soltanto all’incapacità legale. Fuori da tale ipotesi, il debitore che contragga obbligazione con un incapace deve adempiere al rappresentante di quest’ultimo (art. 1387 c.c.). Dubbi esegetici ha posto anche l’interpretazione

può derivare non solo dal pagamento al creditore vero, ma anche dal pagamento fatto, in buona fede, a colui che in base a ‘criteri obiettivi’ o – per utilizzare l’espressione scelta dal legislatore – ‘in base a circostanze univoche’, appariva legittimato a riceverlo.

1.3. La disciplina del pagamento al creditore apparente nel nostro

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