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La ricerca di un antecedente storico: il falsus procurator nel diritto romano.

L’APPARENZA DEL DIRITTO NELLA RAPPRESENTANZA E NEL MANDATO:

2. La ricerca di un antecedente storico: il falsus procurator nel diritto romano.

Una volta inquadrato l’istituto della rappresentanza apparente sia dal punto di vista oggettivo, come fenomeno, sia dal punto di vista soggettivo, mediante la figura del falsus procurator, che ne è il protagonista, possiamo adesso, seguendo l’impostazione accolta nei capitoli precedenti, cercare di calare il fenomeno nel passato, per valutare se lo stesso fosse riconosciuto anche dal diritto romano e contemplato dagli antichi giuristi.

In questo caso, rispetto alle altre manifestazioni del principio dell’apparentia iuris, analizzate nei capitoli precedenti, il nostro discorso risulta senza dubbio agevolato dalla presenza di un recente studio specificamente dedicato all’argomento. Ci riferiamo, in particolare, al volume di Antonino Milazzo, il quale per primo ha dedicato una monografia all’evoluzione storica del falso rappresentante10, indagando in maniera

10 In particolare, è ancora A. MILAZZO, Falsus procurator cit., p. 28 a constatare che la

trattazione del falsus procurator nell’ambito del diritto romano non aveva, «finora, formato oggetto i studi monografici», essendosi la dottrina concentrata su singoli aspetti ad esso attinenti e collegati, quali la nozione di procurator, il mandato, la negotiorum gestio, ma senza affrontare direttamente il tema del falso rappresentante. Lo stesso autore(ID, p. 30), tuttavia,

segnala, tra i «rari» contributi scientifici «vertenti specificamente sulla tematica del falsus

procurator», il «risalente studio del Donatuti» [G.DONATUTI, Studi sul procurator, 2. Verus et falsus procurator, in Annali dell’Università di Perugia: pubblicazione della Facoltà di giurisprudenza, 33 (1921), pp. 671-701 (= Studi di diritto romano, 1, Milano: Giuffrè, 1976,

pp. 135-158, a cui, d’ora in avanti, le citazioni si riferiranno)], il quale si occupò proprio della distinzione tra verus e falsus procurator, a sua volta partendo dall’analisi compiuta da Emilio Albertario intorno alla figura del procurator unius rei (cfr. E.ALBERTARIO, Procurator unius rei, in SIGP, 6 (1921), pp. 87-114 (= Studi di diritto romano, 3, Milano: Giuffrè, 1936, pp.

495-521). Di Donatuti è opportuno menzionare anche il successivo contributo, sempre in tema di procurator: G.DONATUTI, Studi sul procurator, 1. Dell’obbligo a dare la cautio ratam rem dominum habiturum, in AG, 89 (1923), pp. 190-222 (= Studi di diritto romano, 1, Milano:

Giuffrè, 1976, pp. 103-133). Fra i successivi contributi di Emilio Albertario, poi, preme ricordare, per la stretta attinenza al tema oggetto di questo capitolo: E.ALBERTARIO, Ancora verus e falsus procurator, in SDHI, 2/1 (1936), pp. 167-170.

capillare il tema del falsus procurator attraverso le testimonianze delle fonti romanistiche.

È dunque forse superfluo, ma intellettualmente doveroso, dichiarare che il presente capitolo ha ampiamente attinto dalla sua ricerca, che ha rappresentato l’imprescindibile punto di partenza di questa analisi, suggerendo importanti spunti sia quanto ai principali problemi posti dall’argomento, sia per quanto concerne i più importanti riferimenti bibliografici ad esso inerenti. Il recente studio di Milazzo ha, perciò, rappresentato la ‘stella polare’ di questo capitolo, offrendoci un chiaro quadro di insieme sul tema del falsus procurator e consentendoci di individuare le principali problematiche da esso discendenti. Da questo, infatti, abbiamo preso le mosse per individuare e selezionare gli aspetti che più ci sono parsi interessanti ai fini della nostra ricerca e che abbiamo deciso di riprendere e di riproporre, pur attraverso una diversa chiave di lettura, nel presente lavoro.

Anche in questo caso, infatti, l’argomento – come avvenuto nei capitoli precedenti per l’erede apparente e per il creditore apparente, e come avverrà nel prossimo per i rapporti coniugali di fatto – non sarà affrontato in maniera generale e omnicomprensiva: anche perché ciò significherebbe, stante la segnalata presenza del recente studio monografico in tema di falsus procurator, violare platealmente il principio del ‘ne bis in idem’, rischiando oltretutto di tradurre questa parte del lavoro in un sostanziale duplicato, privo di un benché minimo valore aggiunto rispetto alle ricerche da altri già compiute. Al contrario, l’idea è stata quella di selezionare e isolare – qui, sì, traendo spunto anche e soprattutto dallo studio di Milazzo – singoli specifici aspetti della falsa rappresentanza, che ci sono parsi esemplificativi e rappresentativi del fenomeno che abbiamo cercato di mettere in luce con la nostra ricerca, e dunque funzionali al sostegno della nostra tesi: ossia che, pur nelle loro diversità e specificità, tutte le fattispecie analizzate in questo lavoro risultano in ultima analisi espressive di un fenomeno di ‘apparenza’, che, se certamente non fu mai enucleato in veste di principio, non fu però affatto disconosciuto dall’ordinamento antico: il quale, come le voci dei giuristi dimostrano, ha cercato di predisporre per ogni fattispecie, nei diversi ambiti, la risposta giuridicamente più appropriata, o meglio aequa.

In quest’ottica di selezione, ci è parso anzitutto doveroso inquadrare il fenomeno della rappresentanza nel diritto romano, tenuto conto delle importanti differenze rispetto allo stesso istituto come da noi concepito e conosciuto. Una volta conclusa tale sostanziale premessa, ad essa seguirà, in maniera fisiologicamente conseguenziale, una breve trattazione in ordine alla figura del procurator nelle fonti romane, su cui larga parte della dottrina ha concentrato i propri studi11, sostenendo tesi e giungendo ad esiti – come vedremo – tra loro anche fortemente discordi. Il discorso in ordine al

procurator, per così dire generico, fungerà dunque da preludio rispetto ai

successivi paragrafi, in cui finalmente lo stesso sarà visto nella sua specificazione e nella sua veste apparente, di falsus procurator, così come letta e interpretata dalle diverse teorie dottrinali. All’inquadramento dogmatico e teorico del problema, sarà poi aggiunta qualche esemplificazione pratica, come sempre tratta dalla casistica restituitaci dalle fonti dei giuristi romani.

3. Il fenomeno rappresentativo nel mondo antico: le

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