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Parte II. Oggetto del lavoro: titoli energetici e quote di emissione di gas serra

Capitolo 3. Quote di emissione di gas serra (emissions trading)

3.4. Mercato delle quote di emissione

3.4.1. Mercato organizzato delle quote di gas serra

Il principale scopo perseguito dall’EU ETS è quello di garantire il raggiungimento degli

obiettivi in termini di mitigazione climatica al minor costo possibile (

495

). Tale finalità può essere

adempiuta, tuttavia, soltanto mediante la corretta allocazione dei costi tra i soggetti operanti sul

mercato: di modo che una caratteristica fondamentale del sistema non può che essere la

negoziabilità – o di conseguenza, la trasferibilità – dei diritti di emissione (le quote, o allowances)

(492) Le sanzioni più pesanti (da € 25.000 a € 250.000) sono irrogate in caso di mancata autorizzazione o presentazione del Piano di monitoraggio; la mancata comunicazione delle emissioni o la sua falsità viene invece sanzionata, con una somma da € 2.500,00 a € 50.000; per l’omissione dell’informativa, invece, si va da un minimo di € 1.000,00 a un massimo di € 100.000; infine, il verificatore è soggetto a una sanzione che va da € 20,00 a € 40,00 per ogni tonnellata equivalente di gas serra in eccesso rispetto al totale falsamente o irregolarmente certificata.

(493) Tale previsione è invero in linea con la maggior parte della legislazione di recepimento. Nel Regno Unito, ad esempio, si prevede diversamente che almeno il 5% degli operatori siano sottoposti a puntuale procedura di audit, anche mediante ispezioni in loco. Sul punto cfr. F. FLEURKE – J. VERSCHUUREN, op. cit., 16.

(494) In senso opposto si possono menzionare le soluzioni adottate nei Paesi Bassi e in Grecia, ove le autorità competenti, prima di procedere ad irrogare le sanzioni, instaurano una procedura di warning e di mediazione (intesa in senso atecnico) con l’operatore allo scopo di prevenire l’inadempimento. In Polonia, invece, viene inviato a tutti gli operatori un puntuale reminder prima di ogni deadline rilevante per l’adempimento degli obblighi di monitoraggio e restituzione. Per ulteriori approfondimento cfr. l’analisi di F. FLEURKE – J. VERSCHUUREN, Report on the

implementation of the EU ETS at Member State level, al link http://entracte-project.eu/uploads/media/ENTRACTE_Report_Legal_Studies.pdf.

(495) Chiara in questo senso risulta la dizione in lingua inglese dell’art. 1 dir. n. 2003/87/Ce, secondo il quale l’EU ETS opera «in order to promote reductions of greenhouse gas emissions in a cost-effective and economically efficient

oggetto di assegnazione da parte della pubblica autorità (

496

). Soccorre in questo senso il dettato

dell’art. 3 dir. n. 2003/87/Ce, che definisce la singola quota di emissione come «il diritto ad

emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, valido

unicamente per rispettare le previsioni della presente direttiva e cedibile conformemente alla

medesima» (

497

).

Come vedremo, tale definizione lascia – volontariamente – impregiudiato il tema legato alla

natura giuridica di siffatte unità negoziabili (

498

). Purtuttavia, essa chiarisce in maniera importante

come l’EU ETS sia manifestamente improntato a creare un sistema aperto e circolare: aperto, in

quanto suscettibile di ulteriori sviluppi, anche mediante collegamenti con altri emissions trading

schemes (

499

); circolare, poiché – a differenza del sistema Kyoto, avente come unici destinatari gli

Stati aderenti al Protocollo – associa una dimensione verticale (Stati membri – Unione – Comunità

Internazionale) ed una orizzontale, consentendo la libera circolazione delle quote fra soggetti

privati, imprese ed enti pubblici (

500

). A mente della direttiva, infatti, le quote stesse possono essere

trasferite (transferred):

- tra persone all’interno della comunità;

- tra persone all’interno della comunità e persone nei Paesi terzi, se questi hanno

posto in essere un mercato collegato con l’EU ETS (

501

).

Da ciò deriva dunque la scissione dei soggetti partecipanti al mercato in due categorie

principali: quelli naturali, obbligati a restituire un determinato quantitativo di quote in base alle loro

emissioni verificate (cfr. supra, 3.2.2.4); gli intermediari finanziari, che facilitano gli scambi fra i

soggetti obbligati e per i quali le quote non sono altro che un mezzo per generare profitti (

502

).

(496) La teoria microeconomica infatti individua la trasferibilità dei diritti, oltre all’esclusività e la loro applicabilità come i prerequisiti chiave per un corretto funzionamento dei mercati. Sul punto v. B. FIELD – M. FIELD,

Environmental Economics: An Introduction, New York, McGraw – Hill Irwin, 2009, 203.

(497) La versione inglese della direttiva, come si dirà approfonditamente più avanti, parla della singola quota come di «an allowance to emit one tonne of carbon dioxide equivalent during a specified period, which shall be valid only for the purposes of meeting the requirements of this Directive and shall be transferable in accordance with the provisions of this Directive» (corsivo mio).

(498) Cfr. infra, p. IV, 2.

(499) V. in questo senso R. DORNAU, op. cit., 418 e B. HANSJÜRGEN, Concluding Observations, in ID. (a cura di),

Emissions Trading for Climate Policy: US and European Perspctives, Cambridge, Cambridge University Press, 2005,

223.

(500) Secondo l’art. 19, par. 2 della direttiva, infatti, «[Q]ualsiasi persona può possedere quote di emissioni». Va inoltre specificato come, con il termine “persona”, si intenda «qualsiasi persona fisica o giuridica» (art. 3, lett. g, dir. n. 2003/87/Ce), indifferentemente quindi dalla sua natura pubblica o privata.

(501) Art. 12, par. 1.

(502) Cfr. sul punto l’efficace disamina di A.D. ELLERMAN – F. CONVERY – C. DE PERTHUIS (a cura di), op. cit., 127-131.

Infine, va riconosciuta la presenza di vere e proprie società trader, il cui unico scopo è quello di

speculazione sul mercato internazionale (

503

).

Le quote possono essere scambiate secondo tre modalità:

- transazioni bilaterali fra imprese;

- transazioni condotte mediante l’apporto di intermediari finanziari o società trader

(c.d. Over The Counter transactions, OTC);

- negoziazioni sui mercati secondari del carbonio (c.d. “borse dei fumi”), gestiti da

piattaforme di scambio che includono tra i loro prodotti le EUA (

504

).

Come dimostra la figura seguente, nella prima fase dell’EU ETS il meccanismo principale era

quello OTC, preferito dai soggetti di medio-piccole dimensioni, con scarsa conoscenza del mercato;

la crescente liquidità acquisita dal sistema di negoziazioni ha dunque comportato l’affermarsi dei

mercati organizzati, ad oggi il mezzo privilegiato di scambio a livello globale, anche nella misura in

cui forniscono servizi per il perfezionamento degli stessi accordi OTC (

505

).

Figura 10. Volume complessivo delle contrattazioni di EUA (in milioni di tonnellate equivalenti CO2). Fonte: Commissione Europea, EU ETS Handbook (http://ec.europa.eu/clima/publications/docs/ets_handbook_en.pdf).

(503) Notevole peraltro è il fenomeno per il quale le medesime imprese obbligate nell’EU ETS hanno creato al loro interno sistemi di trading: esempi rilevanti in questo senso sono Shell Trading e EDF Trading, ispirati alle precedenti esperienze di BP e Royal Dutch Shell (già menzionate supra, n. 383).

(504) Negli anni si sono sviluppate diverse piattaforme di scambio, per lo più all’interno di società che già in precedenza operavano rispetto ad altri strumenti finanziari. La più importante è senza dubbio la ICE-ECX e la European Energy

Exchange AG (EEX), con sede a Lipsia, che gestisce altresì la piattaforma comune d’asta europea; altri mercati di

riferimento sono quindi il NYMEX, gestito dal CME Group di Chicago, e il NASDAQ.

(505) V. A.D. ELLERMAN – F. CONVERY – C. DE PERTHUIS (a cura di), op. cit., 132-133. Per un’analisi dettagliata sul punto con riferimento alla prima fase v. D. ELLERMAN – P. JOSKOW, The European Union’s Emissions Trading

System in Pespective, Pew Center on Global Climate Change, Arlington VA, 2008, 12 ss., al link

Il mercato opera a pronti (spot), oppure mediante contratti a termine (forward or futures).

L’acquisita maturità del mercato ha condotto all’utilizzo di ulteriori contratti derivati, come swaps e

options (call o put) (

506

).

Ogni transazione, indipendentemente dalla modalità con cui essa si svolge, viene quindi

inserita nel Registro Unico (Union Registry, cfr. supra, 3.2.2.4) da parte dell’amministratore

centrale, previa richiesta da parte dei soggetti interessati (c.d. delivery). Di seguito alla

registrazione, viene aggiornato il quantitativo di EUA di cui ogni soggetto commerciante risulta

titolare nel proprio conto deposito (

507

). Ad ogni modo, le transazioni concluse sono soggette a un

controllo centralizzato sotto la supervisione dell’EUTL, il cui esito negativo può comportare la

mancata registrazione delle medesime e di tutte quelle eventualmente successive (

508

).

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