Parte II. Oggetto del lavoro: titoli energetici e quote di emissione di gas serra
Capitolo 2. Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi)
2.3. Mercato dei TEE
2.3.1. Segue. Le riforme introdotte dal d.m. 11 gennaio 2017. In particolare, il contratto tipo per il
Dopo una lunga fase di elaborazione e in cospicuo ritardo rispetto alle tempistiche previste, in
data 11 gennaio 2017 è stato emesso il decreto ministeriale contenente le nuove linee guida sul
mercato dei C.B./TEE (Decreto TEE 2017) (
248). Il Decreto, oltre a stabilire nuovi obiettivi
quantitativi in termini di risparmio energetico per il triennio 2017-2020 (art. 3), introduce
sostanziali novità in merito ai criteri da adottare nella valutazione dei progetti di efficienza
energetica e per il conseguente rilascio dei C.B. (
249).
Sotto il primo profilo, viene ridotto a due il numero delle tipologie di progetti ammissibili – a
loro volta distinti specificamente per tipo nella Tabella 1 ex all. 2 al Decreto. I metodi valutativi,
basati sul concetto di risparmio addizionale (
250), operano:
a consuntivo, ove la quantificazione circa il risparmio risparmio addizionale
conseguibile mediante il progetto realizzato dal medesimo soggetto su uno o più siti
determinati avvenga sulla base di un programma di misura (a sua volta predisposto
secondo i requisiti di cui all’all. 1 al Decreto) (
251);
standardizzato, ove il calcolo dell’addizionalità venga rilevato attraverso il relativo
progetto di volta in volta realizzato su più siti, purché sia dimostrata la ripetitività
(248) Il decreto – rubricato “Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione di energia elettrica e gas per gli anni 2017-2020 e approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica, ai sensi dell'art. 7 comma 5 del Dlgs 102/2014” – è stato emesso dal MiSE, di concerto con il MATTM, a seguito del parere dell’AEEGSI n. 784/2016/l/efr e della conferenza unificata del 22 dicembre 2016 e pubblicato, dopo mesi di attesa, in
G.U. del 3 aprile 2017, serie generale n. 78, 48 ss., con entrata in vigore il 4 aprile 2017.
(249) Lo stesso Decreto TEE 2017, all’art. 16, disciplina i casi in cui si applica ancora la disciplina di cui al precedente d.m. 28 dicembre 2012. Ciò avviene nei casi di: progetti a consuntivo, standard o analitici presentati e approvati antecedentemente all’entrata in vigore del d.m. 11 gennaio 2017; progetti a consuntivo in corso di realizzazione, per i quali è possibile avanzare richiesta di C.B. entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del d.m. 11 gennaio 2017 secondo le modalità stabilite dal d.m. 28 dicembre 2012; progetti standard o analitici che abbiano già raggiunto la soglia minima di progetto o concluso il periodo di monitoraggio, rispetto ai quali è possibile presentare la rendicontazione dei risparmi entro 180 giorni dall’entrata in vigore del d.m. 11 gennaio 2017 secondo i criteri stabiliti dal d.m. 28 dicembre 2012.
(250) Il Decreto TEE 2017 – diversamente dal precedente d.m. 28 dicembre 2012 – definisce all’art. 2 i concetti di: consumo di baseline (lett. c) ; consumo di riferimento (lett. d); risparmio energetico addizionale (lett. t). Il primo consiste nella differenza fra il consumo di energia primaria antecedente alla realizzazione del progetto e il consumo di riferimento (in caso di impianti, edifici o siti per i quali non esistano valori precedenti, esso coinciderà con il consumo di riferimento); il secondo attiene al consumo attribuibile all’intervento realizzato con i sistemi o le tecnologie che, alla data di presentazione del progetto, costituiscono l’offerta standard di mercato in termini tecnologici e normativi; il terzo, infine, rappresenta la differenza fra il consumo di baseline e quello energetico conseguente alla realizzazione del progetto, al netto di una normalizzazione circa le condizioni che possono influire su quest’ultimo. Interessante qui rilevare come in precedenza la nozione di addizionalità fosse riferita alla media di mercato rilevante in termini di
tecnologia effettivamente installata, anziché al concetto di standard tecnologico di mercato. In questo senso, lo stesso
Decreto TEE prevede la pubblicazione di guide settoriali di riferimento, contenenti anche i riferimenti alle migliori tecnologie disponibili.
(251) Art. 9, comma 1, lett. a) del Decreto TEE 2017. Come specificato dal G.S.E., Sintesi nuovo decreto Certificati
Bianchi, 2017, disponibile al link: http://www.gse.it/it/CertificatiBianchi/Pages/default.aspx, 6, i C.B. vengono rilasciati
in questo caso solamente se, in seguito all’apposita richiesta di verifica e di certificazione a consuntivo, il progetto ha generato una quota di risparmio addizionale non inferiore a 10 TEP nei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio.
dell’intervento e la non convenienza economica dell’installazione circa misuratori
dedicati ai singoli interventi, rispetto al quantitativo di C.B. ottenibili (
252).
Il termine di vita utile dei progetti viene modificato, essendo ora compreso fra sette e dieci
anni; inoltre, si prevede una generale cumulabilità dei C.B. con «altri incentivi non statali destinati
al medesimo progetto» (
253).
Sotto il secondo profilo, si rilevano due introduzioni di particolare importanza.
In primo luogo, viene eliminato il coefficiente di durabilità tau – e di riflesso ogni riferimento
al concetto di vita tecnica del progetto (cfr. supra, par. prec.). In sostituzione, è attribuita facoltà al
soggetto proponente di richiedere che i C.B. emessi in base al progetto vengano moltiplicati per un
coefficiente K. Il coefficiente equivale per la prima metà della vita utile del progetto a un fattore di
1,2 (c.d. “K1”), salvo ridursi a 0.8 per la restante durata (c.d. “K2”). Al contempo, viene eliminata
la categoria dei C.B. attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria «da forme diverse
dall’elettricità e gas naturale non destinate all’impiego nell’autotrazione» (in precedenza denominati
C.B. di tipo III, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. c) linee guida AEEGSI EEN 9/11).
In secondo luogo, è prevista la scissione fra le figure del soggetto titolare e del soggetto
proponente il progetto di efficienza energetica. Nella prima categoria ricade «colui che sostiene
l’investimento per la realizzazione del progetto», laddove nella seconda sono compresi tutti quelli in
possesso dei requisiti di ammissiblità al meccanismo, come definiti dall’art. 5 del Decreto (
254). Di
principio, i C.B. sono riconosciuti e attribuiti solamente al soggetto titolare; tuttavia, esso ha facoltà
di chiederne il riconoscimento «direttamente e univocamente» in capo al soggetto proponente,
ferma restando la propria responsabilità in solido con quest’ultimo rispetto a tutti gli obblighi
derivanti dalla partecipazione al meccanismo e sanciti nel Decreto (
255).
(252) Art. 9, comma 1, lett. b) del Decreto TEE 2017. Tali progetti sono ammessi al meccanismo qualora generino almeno 5 TEP di risparmio addizionale entro i primi 12 mesi del periodo di monitoraggio (cfr. GSE, Sintesi nuovo
decreto Certificati Bianchi, cit., 7). Le tipologie di interventi soggetti a questa modalità di valutazione devono essere
appositamente approvate mediante decreto del Direttore Generale della DG-MEREEN del MiSE, di concerto con il Direttore Generale della DG-CLE del MATTM e d’intesa con la Conferenza Unificata (anche su proposta del G.S.E., in collaborazione con ENEA e M.S.E.). Il risparmio conseguibile dal progetto standard è rendicontato sulla base di un algoritmo di calcolo e della misura diretta di un idoneo campione rappresentativo dei parametri di funzionamento che caratterizzano il progetto, e gli interventi che lo compongono, sia nella configurazione ex ante sia in quella post intervento, in conformità ad un progetto e ad un programma di misura approvato dal GSE. L’algoritmo per il calcolo dei risparmi approvato è applicato estendendo le risultanze delle misurazioni effettuate sul campione rappresentativo, all’insieme degli interventi realizzati nell’ambito del progetto.
(253) V. la Tabella 1, all. 1 e l’art. 10 del Decreto TEE 2017. In precedenza, la vita utile del progetto era limitata a un intervallo di 5-8 anni ed era previsto un generale divieto di cumulabilità, salvo alcune eccezioni (cfr. art. 10, d.m. 28 dicembre 2012).
(254) Decreto TEE 2017, art. 2, lett. v) e w). Nella seconda categoria ricadono a loro volta: i soggetti obbligati e rispettive società controllanti o controllate (cfr. supra, par. prec.); imprese di distribuzione di gas naturale ed energia elettrica non soggette all’obbligo; soggetti sia pubblici sia privati dotati di certificazione UNI CEI 11352, o che hanno nominato un energy manager secondo la norma UNI CEI 11339, o ancora che siano in possesso di un sistema di gestione energetico conforme alla norma ISO 50001. In quest’ultimo caso, qualora vi sia discordanza fra il soggetto titolare e quello proponente, la certificazione è richiesta soltanto per il soggetto proponente.
La scelta circa l’effettiva attribuzione soggettiva dei C.B. viene effettuata nell’ambito della
conclusione del contratto tipo previsto dall’art. 5, comma 3 del Decreto, concluso fra il G.S.E. e il
soggetto titolare (e/o proponente) (
256). Il contratto tipo rappresenta probabilmente la novità di
maggior rilievo dal punto di vista privatistico, in quanto per la prima volta si assiste in maniera
sistematica all’utilizzo della fattispecie negoziale nella procedura allocativa di entità appartenenti a
meccanismi di credit (o emissions) trading (
257).
Il contratto ha per oggetto il riconoscimento dei C.B. «commisurato al risparmio energetico
primario realizzato durante la vita utile del progetto» (
258). L’accordo fra le parti si articola mediante
una procedura informatica, in cui è previsto l’invio di una Dichiarazione di Accettazione da parte
del soggetto titolare, successivamente sottoscritta dal legale rappresentante del G.S.E. (
259). Il
contratto si perfeziona dunque con la sottoscrizione del Gestore, cui segue immediatamente la
pubblicazione del contratto sul portale informatico utilizzato per le comunicazioni con i soggetti
titolari/proponenti (
260).
È inoltre regolato espressamente il trasferimento dei C.B., i quali vengono accreditati
«esclusivamente sul conto titoli dell’operatore» (o del soggetto proponente se da quest’ultimo
delegato), contestualmente all’accoglimento dell’istanza di riconoscimento degli stessi (
261). Nessun
(256) L’Art. 2, comma 1, lett. e) del Decreto TEE 2017 lo definisce come il contratto che «ai fini dell’erogazione dei
Certificati Bianchi, disciplina i rapporti tra il soggetto proponente, il soggetto titolare del progetto, ove diverso dal
soggetto proponente, e G.S.E.» (corsivo mio).
(257) Per tutte le considerazioni di dettaglio in merito alla disciplina sulla circolazione dei C.B. si rimanda a infra, p. IV, 3.2. Lo schema di contratto tipo è stato approvato dal MiSE – su proposta del G.S.E. – ed è pubblicato sul sito internet dello stesso G.S.E., al link http://www.gse.it/it/CertificatiBianchi/Pages/default.aspx, sezione “Documenti”.
(258) Art. 1 (Oggetto del Contratto).
(259) Art. 18 (Perfezionamento e Efficacia del Contratto).
(260) Idem. La clausola in parola utilizza in maniera ambigua il termine accettazione, ricorrendo ad esso con riferimento tanto alla Dichiarazione (documento) inviata dal soggetto proponente – definita, per l’appunto, “di Accettazione” – quanto alla dichiarazione (intesa come atto negoziale) dell’ente Gestore, attuata mediante la sottoscrizione del legale rappresentante. Cercando quindi di attribuire una coerenza logico-sistematica con i principi generali in materia di formazione dell’accordo, si può a mio modo qualificare la Dichiarazione di Accettazione sottoscritta dal privato come una vera e propria proposta contrattuale ai fini dell’art. 1326 cod. civ., in quanto detiene i caratteri di completezza con riferimento agli elementi essenziali del contratto e la manifesta volontà del soggetto privato di vincolarsi in virtù dell’accettazione da parte del G.S.E. – così differendo da un mero invito a trattare: cfr. per tutti P. GALLO, Trattato del
contratto, I, 542 ss., Torino, Utet, 2010, spec. 543 e i riferimenti bibliografici e giurisprudenziali ivi riportati. Di
riflesso, l’atto negoziale posto in essere dall’ente Gestore si configura come accettazione, nella misura in cui non si prevedono difformità rispetto al regolamento contrattuale predisposto nella Dichiarazione sottoscritta dal proponente (cfr. P. GALLO, op. cit., 618). Conferma in tal senso si può ritrovare nella specifica riconduzione del momento perfezionativo del vincolo negoziale alla pubblicazione sul portale web del Gestore, che coincide con quello in cui il privato-proponente viene a conoscenza dell’accettazione (art. 1326, comma 1 cod. civ.), e in particolare della sottoscrizione dell’altra parte (cfr. C.M. BIANCA, Il contratto, in ID., Diritto civile, vol. 3, Milano, Giuffrè, 2000, 239). (261) Art. 3 (Rilascio dei Certificati Bianchi). Invero, nel contratto tipo non si rinviene definizione espressa circa la nozione rilevante di: operatore. Tuttavia, avendo riguardo altresì della definizione riportata supra, n. 237, è a mia opinione possibile configurare una sorta di presunzione di identità fra quest’ultima a quella di: soggetto titolare, ai sensi dell’art. 2, lett. v), Decreto TEE 2017; vieppiù laddove gli stessi artt. 3 e 7 del contratto prevedono la possibilità di delega al soggetto proponente, in conformità rispetto a quanto stabilito dallo stesso Decreto TEE, all’art. 5, comma 4.
trasferimento di titolarità dei C.B. può avvenire in assenza di un conto titoli valido e operativo,
salva comunque l’intangibilità del diritto ai C.B. già riconosciuti dal G.S.E. (
262).
Vengono dunque specificate le obbligazioni nascenti dal contratto. Da un lato, il G.S.E. è
tenuto a garantire il corretto funzionamento del meccanismo – e in particolare, l’attuazione e
monitoraggio circa il procedimento di assegnazione, erogazione, revoca e/o annullamento dei C.B..
Al contempo, è prevista una clausola di esonero da responsabilità a favore del Gestore per danni «di
qualsiasi natura» derivanti, tra gli altri, dalla «ritardata emissione» dei C.B. (
263). Dall’altro,
gravitano in capo all’operatore una serie di obblighi in merito all’invio della documentazione
rilevante ai fini della valutazione, verifica e monitoraggio del progetto, oltreché di diligenza
(definita «massima») nella gestione dell’account informatico privato cui fa riferimento il contratto,
e tramite il quale avvengono tutte le operazioni inerenti i C.B. (
264).
Sono quindi previste talune cause di risoluzione del contratto. Per sommi capi, esse
attengono: alla cessione «del solo progetto di efficienza energetica mediante compravendita» (
265);
al riscontro circa difformità sostanziali, violazioni, elusioni, inadempimenti e/o irregolarità relative
alla procedura di accesso al meccanismo e di regolare quantificazione dei C.B. oggetto di
riconoscimento (
266). Salva comunque la possibilità di procedere alla sospensione dell’efficacia del
contratto in caso di inadempimenti ritenuti di minore entità, ovvero in presenza di provvedimenti in
autotutela dalla P.A. relativi a titoli autorizzativi e/o certificazioni rilasciate al titolare del progetto
(
267). È comunque riconosciuto al soggetto titolare il diritto a recedere dal contratto in ogni
(262) Idem. Si può dunque affermare che in questa fase si sia già concretizzato l’interesse legittimo pretensivo in capo al richiedente al riconoscimento ed emissione dei C.B., mentre non si sia ancora perfezionata l’attribuzione tralsativa in merito al diritto reale suigli stessi. Sotto questo profilo, è di tutto interesse la somiglianza con la disciplina sui mercati finanziari a gestione accentrata. Cfr. infra, p. III, 3.2 e p. IV, 2.2.1. Ad ogni modo, il contratto attribuisce espressamente al G.S.E. il potere di agire per il recupero di tutti i C.B. indebitamente percepiti dal soggetto titolare e/o proponente, oltreché al loro controvalore economico, anche mediante «compensazione fra le partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali in corso tra le Parti» (Art. 11- Recupero dei Certificati Bianchi Indebitamente Percepiti).
(263) Art. 6 (Responsabilità e Obblighi del G.S.E.). Invero, una clausola di questo tenore prelude ad antinomie rispetto alle regole codicistiche sul diritto dei contratti, e in particolare al divieto – sancito da norma imperativa – circa limitazioni di responsabilità per dolo o colpa grave a favore del predisponente di cui all’art. 1229 cod. civ.. Ebbene, non si può negare che in astratto il ritardo nell’emissione dei C.B. – e dunque, l’inesatto adempimento dell’obbligazione di trasferire gli stessi in capo al soggetto privato titolare – dovuto a cause imputabili all’ente Gestore, possa configurare un inadempimento rilevante se non ai fini della risoluzione del contratto, quantomeno ai fini del risarcimento del danno ex art. 1223 cod civ.. Di conseguenza, tale clausola sarebbe da assoggettare alla formalità dell’approvazione specifica per iscritto a pena di inefficacia ex art. 1341, comma 2 cod. civ.; a nulla rilevando il fatto che a predisporla sia un soggetto riconducibile alla P.A. e svolgente funzioni pubbliche.
(264) Art. 7 (Obblighi dell’Operatore e/o del Soggetto Proponente).
(265) Art. 10 (Cessione dei Progetti di Efficienza Energetica). Viene inoltre stabilita – sebbene non espressamente – una possibile causa di risoluzione nella misura in cui si fa divieto al soggetto proponente, delegato dal soggetto titolare al percepimento dei C.B., di cedere il suo diritto a terzi.
(266) Art. 13 (Risoluzione Del Contratto).
(267) Art. 14 (Sospensione del contratto). La clausola – come quella analizzata supra, n. 260 – dovrebbe ricadere nel più generale novero di quelle elencate dall’art. 1341, comma 2, cod. civ. in tema di condizioni generali di contratto, ove si stabilisce la facoltà in capo al predisponente di sospendere l’esecuzione del contratto. Ciò implica, tuttavia, che la clausola medesima andrebbe sottoposta a specifica approvazione per iscritto da parte dell’aderente (c.d. doppia sottoscrizione) – invero non prevista nel contratto tipo C.B.; rammentando inoltre che tale disciplina trova applicazione