• Non ci sono risultati.

Gli organismi di direzione politica tra designazione ed ele- ele-zione diretta

Nel documento LAVORARE IN RETEPER LO SVILUPPO (pagine 51-55)

2. Il sistema delle Camere di commercio tra pubblico e privato

2.3. Gli organismi di direzione politica tra designazione ed ele- ele-zione diretta

Per la composizione e le modalità di formazione degli organismi di governo dell’ente camerale si sono nel tempo delineate ipotesi di so-luzione tra loro diverse, anche se accomunate dall’accettazione di un criterio di natura elettorale che collega la funzione della Camera agli in-teressi dei settori economici presenti a livello territoriale. Come è stato efficacemente sintetizzato, viene innanzitutto riproposta – prendendo spunto dalla legge 680 del 1862 che disciplina l’istituto camerale dalla fase iniziale della vita dello Stato unitario fino all’avvento del fascismo – “la via dell’elezione diretta da parte degli appartenenti alle categorie economiche interessate attraverso il ripristino di quello che fu detto l’elettorato commerciale, accanto all’elettorato politico ed all’elettorato amministrativo. In altri ambienti è stata sollecitata (…) l’adozione di un sistema di elezione, che può dirsi di secondo grado, da parte degli organi direttivi delle associazioni sindaçali di categoria. Da altri, infine, è stato sostenuto il criterio di elezioni miste, che prevede elezioni diret-te di primo grado per tutdiret-te le cadiret-tegorie da rappresentare, salvo che per i lavoratori, per i quali la nomina dovrebbe esser fatta dal prefetto su designazione delle categorie interessate» (Molteni, pag. 965).

Unitamente alla forza inerziale del meccanismo delle nomine mi-nisteriali, la contrapposizione tra i fautori di queste differenti ipotesi ha ostacolato fino all’ultimo il varo della legge di riforma, rendendo necessaria una soluzione di compromesso. Le varie ipotesi riflettono diverse “filosofie” sulla democrazia economica e sulla funzione delle Camere di commercio. Come è stato evidenziato, «sotto un profilo di opportunità politica la scelta di un sistema elettorale rispetto a quello di nomina su designazione può essere dettata da una volontà di attri-buire alle Camere funzioni di rappresentanza di interessi politici ed al contempo collettivi», ampliando per tale via le funzioni amministra-tive proprie delle stesse. Alla soluzione adottata si è pervenuti anche attraverso l’apporto delle associazioni di categoria, che hanno trovato nel CNEL una sede privilegiata di espressione (5).

Per superare le nomine ministeriali e prefettizie dei Presidenti e dei componenti delle Giunte, nel testo di riordino si è introdotta la de-signazione, da parte delle associazioni di categoria, dì rappresentanti del Consiglio camerale, a loro volta chiamati ad eleggere all’interno del nuovo organismo il Presidente e la Giunta (6). Nei nuovi statuti del-le Camere si può comunque prevedere – con voto del nuovo Consiglio, da adottare con una maggioranza dei due terzi dei componenti – l’ele-zione diretta dei consiglieri da parte delle imprese. Traendo spunto dalle soluzioni adottate in Francia, Spagna e Germania, la legge ne definisce alcuni meccanismi, rinviandone la formulazione a un rego-lamento: l’espressione del voto anche per corrispondenza o attraverso il ricorso a supporti telematici che consentano il rispetto dell’esigen-za di segretezdell’esigen-za; l’attribuzione del voto plurimo per le singole realtà

(5) In un parere del CNEL formulato nel 1971 si sottolinea che «la troppo lunga pausa di attività legislativa in materia» è da farsi risalire alle difficoltà nell’acquisire il consenso sul criterio del «suffragio diretto da parte dei membri delle categorie econo-mico-sociali interessate» e si propone di imboccare «la strada della designazione da parte delle associazioni professionali rappresentative (…) senza ritorni e procedure pur validissime in momenti precedenti ma con piena aderenza al significato di progresso civile da tutti attribuito all’associazionismo volontario e libero».

(6) La soluzione del Consiglio formato attraverso le designazioni ha trovato con-creta realizzazione nelle Camere di commercio di Trento e Bolzano, in base a una legge del 1982 di una Regione in regime di autonomia speciale come il Trentino Alto-Adige.

Diverso il caso della Valle d’Aosta, anch’essa dotata di particolare autonomia. Sulla spinta del provvedimento statale di riforma, con la legge regionale n. 7 del maggio 2002 è stata ricostituita – con conseguente riassegnazione delle competenze gestite per più di cinquant’anni direttamente dagli Assessorati regionali – l’ente camerale, soppresso insieme alla Provincia e alla Prefettura nel 1946 con il decreto legislativo n. 352, in quanto considerati presidi locali di un indirizzo governativo di stampo centralistico e quindi ostacolo alle tendenze autonomistiche.

aziendali, ancorato a parametri quali il numero degli occupati e la consistenza del diritto annuale versato; la ripartizione proporzionale per liste e per settori delle rappresentanze provinciali.

Introducendo il criterio dell’elezione “dal basso” dei Consigli, delle Giunte e dei Presidenti, la legge ha in definitiva delineato un profilo delle Camere come “casa dell’economia”, luogo di autogoverno delle forze economiche e sociali. Rispetto a questo indirizzo, l’autonomia statutaria costituisce un punto di coerenza: non è lo Stato centrale che fissa le norme del funzionamento, ma sono i Consigli delle Camere stesse. Anche le regole elettorali vengono demandate alla stessa attività statutaria. Tale soluzione “ibrida” costituisce il frutto di una mediazio-ne tra le ipotesi fino all’ultimo contrapposte. Il rischio di soluzioni “a macchia di leopardo” finora non si è comunque concretizzato, poiché soltanto nello Statuto approvato dal Consiglio camerale di Benevento risulta inserita l’opzione per l’elezione diretta, che non si è concretiz-zata poiché il regolamento con le modalità per l’elezione dei consiglieri da parte delle imprese non è stato emanato: si tratta dell’unica, rilevan-te inadempienza della fase di attuazione della legge 580.

La Camera diventa, dunque, a pieno titolo la casa comune delle imprese e dei diversi attori del mercato attraverso il meccanismo delle designazioni, che consente un coinvolgimento delle associazioni delle imprese, della cooperazione, dei consumatori e dei sindacati. Il mon-do associativo si presenta, da questo punto di vista, come l’azionista di riferimento delle Camere di commercio, mentre si ridimensiona il ruolo del Ministero dell’Industria. Le Camere di commercio italiane si allineano a quelle europee, che per la formazione degli organi direttivi non si discostano dall’alternativa tra designazione ed elezione diretta.

Il cambiamento di rotta del legislatore è di notevole portata: gli orga-nismi direttivi che assolvono la funzione di formulare gli indirizzi e le strategie dell’ente sono il Consiglio – la novità maggiore rispetto al recente passato –, la Giunta e il Presidente; la durata del mandato è fissata in cinque anni sulla base della legge 140 del 1999.

Per le competenze, la composizione e le modalità di funzionamen-to degli organi si rinvia alla disciplina statutaria. Alla luce dell’espe-rienza di questi anni, le modalità di composizione del Consiglio ri-chiederebbero un restyling normativo, anche se nella seconda tornata di nomina si registra una più ridotta conflittualità, a fronte degli oltre 160 ricorsi al Ministero dell’Industria nella prima “legislatura” came-rale. Composto dai rappresentanti dei settori in proporzione al peso economico acquisito nel territorio provinciale, il Consiglio è un orga-no a composizione mobile: il numero dei componenti è correlato alla consistenza delle imprese presenti nel territorio. La 580 ha declinato

i settori di attività dai quali devono provenire i rappresentanti, ma le Camere possono aggiungere rappresentanti di attività particolarmen-te rilevanti in ambito provinciale: circa un particolarmen-terzo delle Camere se ne sono avvalse, inserendo con più frequenza il comparto della pesca.

Nell’esercizio delle funzioni istituzionali, i consiglieri agiscono senza vincolo di mandato, con piena libertà di espressione e di voto, al fine di armonizzare le istanze settoriali con l’interesse generale della pro-mozione del sistema economico.

Espressione e “specchio” delle categorie economiche operanti sul territorio, al Consiglio vengono affidate le principali opzioni di indiriz-zo politico-amministrativo: la stesura dello statuto; l’elezione del Pre-sidente e della Giunta e la nomina dei revisori; l’approvazione degli obiettivi e del programma pluriennale di attività, del bilancio preven-tivo e del conto consunpreven-tivo; la definizione dei regolamenti (sulla base della legge 191 del 1998). Alla Giunta, organo esecutivo e di governo, spettano invece i provvedimenti per la realizzazione del programma di attività fissato dal Consiglio, anche se decisioni come la costituzione di aziende speciali o la partecipazione a società, consorzi e associazioni non vanno certo considerate meri provvedimenti attuativi. Eletta dal Consiglio, è composta da un numero di componenti (fissato nello statu-to) che oscilla tra due soglie: non può essere inferiore a cinque e supe-riore a un numero pari a un terzo dei consiglieri. Per il Presidente, che rappresenta la Camera all’esterno, sono previste procedure di nomina idonee a garantire il più ampio consenso possibile tra i consiglieri: nelle prime due votazioni si richiede una maggioranza qualificata, nella terza la maggioranza semplice, mentre nella quarta si svolge il ballottaggio tra i due nominativi con il maggior numero di preferenze.

A questi organi va aggiunto il Collegio dei Revisori dei Conti, i cui cinque membri durano in carica quattro anni. La riduzione dei controlli ministeriali – in coerenza con la crescita dell’autonomia or-ganizzativa e operativa delle Camere – ha determinato più impegna-tive funzioni per il Collegio dei revisori: oltre a verificare la regolarità contabile e la corretta gestione economico-finanziaria, può avanzare proposte per migliorarne la produttività ed economicità.

La valenza delle competenze degli organismi direttivi va inoltre in-quadrata nello scenario delle norme che all’inizio degli anni Novanta hanno promosso una distinzione fra le funzioni degli organi di direzio-ne politica e quelle attribuite alla dirigenza, alla quale spetta la gestiodirezio-ne e l’attuazione delle strategie. Il Segretario generale, collocato al vertice della dirigenza, riveste – in forza del decreto legislativo n. 29 del 1993 – una posizione simile a quella degli organi amministrativi attivi, in quanto per il suo tramite viene manifestata la volontà dell’ente

came-rale. Si tratta di un organo eminentemente esecutivo, con funzioni e compiti ben definiti. A norma del decreto 29, al Segretario generale spettano “le funzioni di vertice dell’amministrazione delle Camere”: è il direttore degli uffici camerali, provvede al regolare funzionamento dei servizi e sovraintende al personale. Ma l’innovazione più rilevante introdotta su questo versante dalla 580 riguarda la procedura di nomi-na, che compete sempre al Ministero dell’Industria (ora Ministero dello Sviluppo economico) ma su designazione della Giunta che lo seleziona tra gli iscritti in un elenco tenuto dal Ministero, al quale possono acce-dere anche dirigenti esterni al mondo camerale.

2.4. Il Registro delle imprese e le nuove tecnologie

Nel documento LAVORARE IN RETEPER LO SVILUPPO (pagine 51-55)

Outline

Documenti correlati