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Con d.lgs. n. 300 del 1999, all’art. 75, comma 3, è stata prevista la soppressione dei provveditorati agli studi e delle sovrintendenze regionali, con contestuale istituzione degli Uffici Scolastici Regionali (d’ora in poi abbreviati in U.S.R.). Regolamentati con il già citato d.p.r. n. 347 del 2000 e, successivamente, con il d.p.r. n. 319 del 2003, sono attualmente disciplinati dal d.p.r. n. 260 del 2007. Essi hanno sede in ogni capoluogo di Regione, sono uffici di livello dirigenziale generale, costituiscono autonomo centro di responsabilità amministrativa, sono articolati in Uffici Regionali (o per Funzione) e Uffici Territoriali (i quali ultimi erano in precedenza denominati Centri Servizi Amministrativi). Sono 18, in quanto il Trentino Alto Adige e la Valle d’Aosta hanno una disciplina a parte.

Gli U.S.R. assolvono una funzione di raccordo tra Ministero, Regioni, Enti locali e istituzioni scolastiche del territorio, vigilando sul rispetto delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sui livelli di efficacia dell’azione formativa e sull’osservanza degli standard programmati; inoltre, curano l’attuazione, sul territorio di riferimento, delle politiche nazionali per gli studenti.

In particolare, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale stipula i contratti di lavoro del personale dell’Ufficio stesso e dei Dirigenti Scolastici, a cui conferisce gli incarichi di Dirigenza, e individua gli aventi diritto all’immissione in ruolo del personale sia docente che amministrativo delle scuole (i cui contratti vengono però stipulati dal Dirigente Scolastico, presso la cui sede questo venga assegnato). Lo stesso Direttore Generale ha inoltre legittimazione passiva in materia di contenzioso del personale della scuola (e viene difeso dall’avvocatura dello Stato).

Per quanto concerne le attività maggiormente legate al territorio, gli U.S.R. assicurano l’uniformità dell’azione degli Uffici Scolastici Territoriali; attivano la politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche; integrano la loro azione con gli Enti Locali e le Regioni, «nell’esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» (art. 7, comma 3, del d.p.r. n. 260 cit.);

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promuovono la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio, collaborando con Regione ed Enti Locali; per quanto di competenza statale, curano i rapporti con le amministrazioni regionali e degli enti locali per l’offerta formativa integrata, l’istruzione degli adulti, l’istruzione e la formazione tecnica superiore e i rapporti scuola-lavoro. Ancora, vigilano sulle scuole non statali paritarie e non paritarie e sulle scuole straniere in Italia. Infine, per il tramite degli Uffici Scolastici Territoriali, assegnano alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale, curano le relazioni sindacali per quanto non sia di competenza delle scuole o dell’Amministrazione centrale e assicurano la diffusione delle informazioni alle scuole.

L’art. 4, d.lgs. n. 233 del 1999 ha previsto l’istituzione, presso ogni U.S.R., del Consiglio Regionale dell’Istruzione, che ha durata triennale. Esso è composto dal Dirigente dell’U.S.R., dai presidenti dei Consigli Scolastici e da rappresentanze del personale della scuola nei consigli scolastici stessi, in proporzione al numero degli appartenenti al personale dirigente, docente e ATA, oltre che da tre componenti eletti dai rappresentanti delle scuole paritarie nei consigli locali e da cinque componenti designati dalle associazioni di categoria rappresentative di datori di lavoro e lavoratori. Le funzioni di questo organo sono di tipo consultivo e di supporto agli U.S.R.. Il Consiglio esprime pareri obbligatori in tema di: autonomia delle scuole; attuazione delle riforme ordinamentali; distribuzione dell’offerta formativa; integrazione tra istruzione e formazione professionale; educazione permanente; politiche compensative, con particolare riguardo a obbligo formativo e diritto allo studio; reclutamento e mobilità del personale; attuazione degli organici funzionali negli istituti.

Ai sensi dell’art. 75, comma 3, d.lgs. 300 del 1999, cit., al fine di un esercizio coordinato delle funzioni pubbliche in materia di istruzione, sempre presso l’U.S.R. è costituito un organo collegiale a composizione mista, con rappresentanti dello Stato, della regione e delle autonomie territoriali interessate, cui compete il coordinamento delle attività gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione della realizzazione degli obiettivi programmati.

Inoltre, nell’ambito del Progetto “nuove tecnologie e disabilità”, operano presso gli U.S.R. i CTS (Centri Territoriali si supporto). Tale progetto è promosso e cofinanziato dal Ministero della Pubblica Istruzione Direzione Generale per lo Studente e dal Dipartimento per l'Innovazione Tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ha come obiettivo la promozione dell’integrazione degli alunni disabili attraverso l’uso delle nuove tecnologie. Tra le altre finalità del progetto, si segnala quella che mira a stimolare la ricerca tecnica e metodologica al fine di

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migliorare la qualità e l’efficacia dell’impiego delle nuove tecnologie nell’integrazione scolastica degli alunni disabili. Nell’idea dell’azione n. 4 del Progetto, i C.T.S. devono costituire una rete territoriale permanente che consenta di accumulare, conservare e diffondere le conoscenze (buone pratiche, corsi di formazione) e le risorse (hardware e software) a favore dell’integrazione didattica dei disabili attraverso le Nuove Tecnologie. Inoltre, per come previsto dall’azione n. 5 del Progetto, i CTS devono assolvere una funzione di consulenza e formazione a insegnanti, genitori e alunni in materia di tecnologie applicate a favore dei soggetti disabili.

Peraltro, a questi possono essere affiancati i Centri Territoriali per l’Inclusione (ove istituiti), che fanno capo a scuole Polo e sono finalizzati a realizzare una rete per l’inclusione scolastica dalle dimensioni territoriali meno estese rispetto ai CTS.

Questi ultimi definiscono annualmente un piano annuale di intervento per acquisti e iniziative formative, in base al quale vengono richiesti finanziamenti (erogati nei limiti delle risorse disponibili presso il pertinente capitolo di bilancio del MIUR) per acquistare il materiale di ausilio necessario, che, se acquistato, viene fornito con la formula del comodato d’uso alle scuole. La composizione di questi Centri garantisce la presenza di esperti in materia di disabilità, di disturbi specifici di apprendimento e di bisogni educativi speciali, cui i docenti del territorio di riferimento possono rivolgersi per ricevere consigli pedagogico-didattici specifici.

Infine, nel quadro degli attori istituzionali periferici del Ministero, occorre menzionare gli Uffici Scolastici Territoriali che, pur essendo uffici degli U.S.R., posseggono comunque una forte identità sul territorio, in quanto, da un lato, interlocutori privilegiati nelle politiche sull’istruzione integrate con gli Enti Locali (in particolare, con Province e Comuni); dall’altro, soggetti delegati dagli U.S.R. per una parte consistente delle attività amministrative che la legge pone a carico di questi309.

Tali Uffici sono retti da Dirigenti di livello non generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Questi uffici assolvono una funzione prevalente di supporto all’autonomia delle scuole, collaborando con gli Enti Locali predetti. In questa prospettiva, oltre a fornire attività di supporto, consulenza e monitoraggio dei risultati delle istituzioni scolastiche ed educative (con la finalità di un graduale sviluppo dell’autonomia didattica, organizzativa e di

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A. Sandulli, Il sistema nazionale di istruzione, cit., p. 87, nota come la riforma degli organi periferici del Ministero dell’Istruzione resta ancora più distante dagli obiettivi della riforma rispetto a quella dell’apparato centrale. La semplice soppressione delle Sovrintendenze e dei Provveditorati e la sostituzione a questi degli U.S.R. e dei C.S.A. (Centri per i Servizi Amministrativi), ora, Uffici Scolastici di Ambito Territoriale (U.A.T.), con le caratteristiche e le funzioni viste, «ha rappresentato il prodotto di un centralismo di ritorno, che ha rimesso in discussione l’ordine di rapporti tra amministrazione statale ed autonomie territoriali, da un lato, e funzionali, dall’altro».

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ricerca di queste), promuovono altresì la costituzione di reti tra le scuole, sostengono le forme di partecipazione studentesca e favoriscono l’attività di confronto collegiale tra le rappresentanze delle varie componenti del servizio di istruzione sul territorio. Altre varie funzioni vengono svolte dagli Uffici Scolastici Territoriali: da quelle di ricognizione dell’offerta formativa realizzata dalle scuole, al finanziamento e la vigilanza delle scuole non statali paritarie; dalla gestione degli esami di stato, alla risoluzione delle problematiche degli alunni (le più varie: dall’iscrizione nelle scuole, alla carriera di studio, a varie altre esigenze legate alla frequenza scolastica); dal contenzioso afferente al territorio di riferimento, ai procedimenti disciplinari per fatti di una certa rilevanza commessi dal personale docente o ATA310.

Tuttavia, la funzione di maggior rilievo (per l’importanza concreta sul funzionamento e la corretta erogazione del servizio da parte delle istituzioni scolastiche) svolta dagli Uffici Scolastici Territoriali concerne la gestione degli organici della scuola (dal reclutamento, alla mobilità, all’assegnazione di risorse sulla base del contingente messo a disposizione dal Ministero, per il tramite dell’U.S.R., nelle due fasi c.d. di organico di diritto e di organico di fatto – che in futuro dovrebbero essere progressivamente soppiantate dall’entrata a regime del c.d. organico funzionale)311, vero e proprio punto nevralgico del sistema istruzione, che comporta lo svolgimento di attività amministrative di rilevante complessità.

Par. 2. Il diritto all’istruzione e la sua tutela/attuazione multilivello in prospettiva

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