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Una delle lacune più vistose della disciplina in esame, sotto il profilo del rispetto dei princìpi costituzionali, è l’eventualità che possano concretizzarsi condanne all’ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale482.

479 L.CARACENI,C.CESARI,Sub Art. 4-bis, cit., 69.

480 Cfr. A. PUGIOTTO, C. MUSUMECI, Gli ergastolani senza scampo. Fenomenologia e criticità costituzionali dell'ergastolo ostativo, cit., 98: «diventa allora lecito leggere nell’ostatività una sorta di sanzione per la condotta processuale pregressa, ancorché legittima e garantita».

481 Cfr. Corte cost., sent. n. 306/1993, cit., § 11 del Considerato in diritto. Sul punto A. PUGIOTTO, C. MUSUMECI, Gli ergastolani senza scampo. Fenomenologia e criticità costituzionali dell'ergastolo ostativo, cit., 98: ivi si rileva che così argomentando «il diritto costituzionale alla difesa è subordinato alla sua traduzione legislativa, quando invece il principio di legalità costituzionale impone un rapporto gerarchico esattamente capovolto». Se l’opzione politica di affermare la necessità di una collaborazione nella fase dell’esecuzione della pena si traduce in una norma che pregiudica – già in sede processuale – il pieno rispetto del diritto al silenzio dell’imputato, è la regola (legislativa) a dover cedere il passo al principio (costituzionale).

482 E.DOLCINI, La «questione penitenziaria», nella prospettiva del penalista: un provvisorio bilancio, cit., 1655; L. EUSEBI, Ergastolano «non collaborante» ai senso dell’art. 4-bis, comma 1, ord. penit. e benefici penitenziari: l’unica ipotesi di detenzione ininterrotta, immodificabile e senza prospettabilità di un fine?, cit. In generale sull'ergastolo ostativo, anche per un ampio panorama bibliografico, si vedano S.FUNGARDI, «Fine pena mai»: il c.d. ergastolo ostativo tra diritto interno e giurisprudenza della Corte Edu, in www.penalecontemporaneo.it, 17 aprile 2015; A. PUGIOTTO, C. MUSUMECI, Gli ergastolani senza scampo.

Com’è noto, la pena dell’ergastolo, nel nostro ordinamento, consente al condannato, secondo precise modalità, di godere di una serie di benefici (come il regime di semilibertà e la libertà condizionale), di fruire di determinati tipi di permessi e, soprattutto, di accedere, dopo ventisei anni di reclusione, alla liberazione condizionale. Ciò rende la pena dell’ergastolo compatibile con la finalità rieducativa e con il reinserimento sociale del condannato (art. 27, terzo comma, Cost.)483. In altri termini, è proprio la proiezione dinamica dell’ergastolo che consente di salvarne la legittimità costituzionale484. Come acutamente osservato in dottrina, il Giudice delle leggi afferma che l’ergastolo non vìola la Costituzione proprio perché, grazie alla liberazione condizionale, esso non è più una pena perpetua485. Ciò posto, si dovrebbe desumere, a contrario, l’incostituzionalità della reclusione a vita.

Si parla di «ergastolo ostativo» quando l’accesso ai menzionati benefici e misure alternative è precluso. Eventualità, questa, che può accadere, proprio in virtù del regime delineato dall’art.

4-bis

ord. penit., nei casi in cui il condannato per uno dei delitti ivi elencati non collabori con la giustizia. Stante quanto appena detto, a suscitare maggiore perplessità è la preclusione, per questi soggetti, dell’accesso alla liberazione condizionale486. Detta esclusione, difatti, finisce per rendere l’ergastolo una vera e propria pena

usque ad mortem

, espressione di un estremismo punitivo che esclude

a priori

la possibilità stessa della risocializzazione487. Precludere questa misura al condannato non collaborante, significa escluderlo in via permanente ed assoluta dal processo rieducativo e configurare una pena segregante, non più conforme a Costituzione488.

Fenomenologia e criticità costituzionali dell'ergastolo ostativo, cit. Per una critica più radicale, rivolta alla pena dell'ergastolo in tutte le sue forme, si veda di recente L.RISICATO, La pena perpetua tra crisi della finalità rieducativa e tradimento del senso di umanità, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2015, 1238.

483 La liberazione condizionale rappresenta l’unica «valvola di sfogo» idonea a rendere la pena dell’ergastolo conforme a Costituzione: essa rappresenta la porta che consente l’effettivo reinserimento anche dell’ergastolano nel consorzio civile (art. 27, terzo comma, Cost.).

484 Corte cost., sent. 7 - 22 novembre 1974, n. 264, in www.giurcost.org.

485 Cfr. A.PUGIOTTO, Una quaestio sulla pena dell’ergastolo, in www.penalecontemporaneo.it, 5 marzo 2013. L’Autore osserva che la ratio decidendi dei giudici costituzionali presenta una qualche ambiguità processuale, dal momento che la Corte costituzionale è un giudice di norme, che pronuncia su disposizioni, mentre in questo caso, ha espresso un giudizio su un fatto (l’eventuale accesso dell’ergastolano alla liberazione condizionale), evitando così di pronunciarsi sulla relativa disposizione che parla, testualmente, di «pena perpetua» (art. 22 cod. pen.).

486 La questione è stata in passato respinta come infondata dalla Corte costituzionale (cfr. sent. n. 264/1974 e, implicitamente, sent. nn. 115/1964, 168/1994) e ripetutamente delibata come manifestamente infondata dalla Corte di Cassazione (a far data almeno da Cass. pen., Sez. un., 16 giugno 1956; vedi, da ultima, Cass. pen., sez. I, 22 agosto 2012, n. 33018).

487 Cfr. A.PUGIOTTO, Una quaestio sulla pena dell’ergastolo, cit.

488 La pena cui sono condannati gli «ergastolani senza scampo » si rivela perpetua, sia nella sua dimensione statica (in quanto ergastolo) sia nella sua proiezione dinamica (in quanto ostativa all’ammissione alla liberazione condizionale). Così A PUGIOTTO, Come e perché eccepire l’incostituzionalità dell’ergastolo ostativo, in www.penalecontemporaneo.it, 13 luglio 2016. In argomento, si veda anche E.FASSONE, Fine pena: ora, Palermo, 2015.

Da ciò, la questione se sia legittimo o meno l’art. 4-

bis

ord. penit. nella parte in cui, in assenza della collaborazione con la giustizia a norma dell’art. 58-

ter

ord. penit., non consente al condannato alla pena dell’ergastolo per uno dei delitti indicati nella disposizione censurata di essere ammesso alla liberazione condizionale489.

La Corte costituzionale si è pronunciata sul punto in diverse occasioni, da ultimo con sentenza n. 135 del 2003, con cui, in conformità ai suoi precedenti, ha giudicato la norma compatibile con la Costituzione490.

A detta della Consulta la preclusione derivante dall’art. 4-

bis

ord. penit. per l’ergastolano non sarebbe una «conseguenza che discende automaticamente dalla norma censurata»491, bensì un’esclusione derivante dalla sua libera scelta di non collaborare con la giustizia. La disciplina non precluderebbe in maniera assoluta e definitiva l’ammissione al beneficio in esame, giacché «al condannato è comunque data la possibilità di cambiare la propria scelta»492. Si badi che tale scelta è un elemento che concorre insieme ad altri, al fine di accertare il sicuro ravvedimento del condannato – condizione, questa, per l’accesso alla liberazione condizionale - 493.

La Consulta ha, in ogni caso, specificato che la preclusione deve essere conseguenza di una libera e perdurante scelta del soggetto di non collaborare con la giustizia. Pertanto, l’effetto preclusivo sarà escluso quando la collaborazione non sia naturalisticamente e giuridicamente possibile (collaborazione irrilevante, impossibile o inesigibile)494.

Pur coerente con un sistema penitenziario fondato sullo «scambio tra determinati comportamenti e la modifica della pena»495, la conclusione a cui arriva la Consulta è considerata, dalla dottrina, eccessivamente rigida496. Ciò in quanto, essa finisce per subordinare la verifica concreta e individualizzata di avvenuta rieducazione del reo alla cooperazione con la giustizia, nonché per assimilare nel medesimo divieto situazioni concrete tra loro diverse497. Essa, inoltre,

489 A.PUGIOTTO, Una quaestio sulla pena dell’ergastolo, cit.

490 Corte cost., sent. 9 - 24 aprile 2003, n. 135, in Dir. e giust., 2003, 19, 16, con nota di L.CREMONESI, La Consulta «stoppa» la rieducazione. Impedito all’ergastolano qualsiasi percorso riabilitativo, ivi, 14.

491 Cfr. Corte cost., sent. n. 135/2003, § 4 del Considerato in diritto. 492 Ibidem.

493 Ibidem. 494 Ibidem.

495 Cfr. L. CARACENI,C.CESARI,Sub Art. 4-bis, cit., 59; A.MORRONE, Liberazione condizionale e limiti posti dall’art. 4-bis ord. penit., in Dir. pen. e proc., 2003, 1356.

496 Così, tra i tanti, A. PUGIOTTO, C. MUSUMECI, Gli ergastolani senza scampo. Fenomenologia e criticità costituzionali dell'ergastolo ostativo, cit.; N.VALENTINO, L’ergastolo. Dall’inizio alla fine, Roma, 2012; M. PALMA, «Fine pena mai». Ancora l’ergastolo nel nostro ordinamento?, in Dei delitti e delle pene, 1992, 2, 109; G.VARRASO, Ergastolo, liberazione condizionale ed art. 4-bis ord. penit.: la parola di nuovo alla Consulta, cit. 497 A. PUGIOTTO, C. MUSUMECI, Gli ergastolani senza scampo. Fenomenologia e criticità costituzionali dell'ergastolo ostativo, cit. Nella Parte II della monografia, Andrea Pugiotto rileva che le criticità costituzionali dell’ergastolo risiedono in plurimi argomenti: quello dell’errore giudiziario, quello dell’irrilevanza del percorso rieducativo, quello dell’automatismo normativo, quello della non riducibilità della pena, quello della

fa prevalere esigenze di sicurezza collettiva, prevenzione generale e neutralizzazione sulla funzione rieducativa della pena498.

Stante dette criticità, sono state proposte in dottrina diverse soluzioni499.

Tra queste si rammentano: quella che suggerisce la sostituzione dell’elemento della collaborazione, quale condizione di accesso ai benefici penitenziari, con il mero accertamento della mancanza di legami con la criminalità organizzata, ossia la prova positiva di una reale dissociazione; ovvero quella che prospetta la trasformazione delle attuali presunzioni legali da assolute a relative; o ancora quella che propone di escludere dalle preclusioni penitenziarie l’istituto della liberazione condizionale, quale misura estintiva dell’ergastolo500.

Simili modifiche, ridefinendo nel complesso il regime ostativo di cui all’art. 4-

bis

ord. penit., avrebbero conseguenze dirette anche sotto il profilo della neutralizzazione dell’ergastolo ostativo, che non sarebbe più «senza scampo» per il condannato501.

Recenti prese di posizione della Corte europea dei diritti dell’uomo rimettono in discussione gli approdi raggiunti dalla Corte costituzionale502. I giudici di Strasburgo, investiti di una pluralità di questioni riguardanti, tra le altre, la compatibilità con i princìpi espressi nell’art. 3 Cedu (recante il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti) della pena perpetua senza possibilità di liberazione condizionale - dopo alcuni sofferti pronunciamenti che hanno ritenuto, comunque, rispettata la norma convenzionale anche per tali condanne503 – sono giunti ad affermare il principio secondo cui, sulla base del diritto europeo e di quello internazionale, «a

pena contraria al senso di umanità e del divieto di tortura, quello della violazione della libertà morale, della rigidità normativa irragionevole, quello dell’applicazione retroattiva.

498 Cfr. L.CARACENI,C.CESARI,Sub Art. 4-bis, cit., 59.

499 A. PUGIOTTO, C. MUSUMECI, Gli ergastolani senza scampo. Fenomenologia e criticità costituzionali dell'ergastolo ostativo, cit., 170.

500 L’operazione intesa a introdurre nel tessuto legislativo, quanto alla materia disciplinata dall’art. 4-bis ord. penit., presunzioni relative, superabili con adeguata motivazione giudiziale (a sua volta sorretta dall’acquisizione di «elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva»), è stata oggetto di svariate proposte legislative. Si rammenta, ad esempio, la proposta, intitolata «Revisione delle norme che vietano la concessione di benefici nei confronti di detenuti o internati non collaboranti», della Commissione istituita il 10 giugno 2013 e presieduta da Francesco Palazzo. Il testo della relativa Relazione è reperibile in www.penalecontemporaneo.it.

501 A. PUGIOTTO, C. MUSUMECI, Gli ergastolani senza scampo. Fenomenologia e criticità costituzionali dell'ergastolo ostativo, cit., 171: se oggi la pena dell’ergastolo ostativo «non finisce mai, salvo che…», domani si vorrebbe che quella pena «finisse sempre, salvo che…».

502 Cfr. L.CARACENI,C.CESARI,Sub Art. 4-bis, cit., 60.

503 C. eur. dir. uomo, sez. IV, Vinter e a. c. Regno Unito, sent. 17 gennaio 2012, ric. n. 66069/09; 130/10; 3896/10 e sez. IV, Harkins e Edwards c. Regno Unito, sent. 17 gennaio 2012, ric. n. 9146/07 e 32650/07, in www.penalecontemporaneo.it, 4 luglio 2012, con nota di F.VIGANÒ, Ergastolo senza speranza di liberazione condizionale e art. 3 Cedu: (poche) luci e (molte) ombre in due recenti sentenze della Corte di Strasburgo.

tutti i detenuti, compresi gli ergastolani, deve essere offerta la possibilità di riabilitarsi e la prospettiva della rimessione in libertà, ove la riabilitazione venisse realizzata»504.

Secondo l’interpretazione della giurisprudenza di Strasburgo, l’art. 3 Cedu, pur non precludendo in assoluto l’ergastolo, imporrebbe ai singoli ordinamenti di prevedere, decorso un certo lasso di tempo, meccanismi di revisione delle pene perpetue: in questo modo le autorità nazionali potrebbero verificare se, nel corso dell’esecuzione della pena, il detenuto sia così cambiato e progredito nel cammino di riabilitazione che nessun legittimo motivo d’ordine «penologico» (retribuzione, prevenzione generale, difesa sociale) appaia idoneo a giustificare la protrazione della detenzione505.

In questa prospettiva, le sorti «costituzionali» del nostro ergastolo ostativo tornano in gioco: la disciplina dell’art. 4-

bis

ord. penit., nella parte in cui impedisce alla magistratura di sorveglianza di valutare in concreto i progressi nel trattamento dell’ergastolano, a causa di una presunzione assoluta di non rieducabilità dipendente da una indisponibilità alla collaborazione, mostra profili di incostituzionalità per contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione al parametro interposto rappresentato dall’art. 3 Cedu, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo506.

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