PROPORZIONALMENTE NECESSARIA PER LA REALIZZAZIONE DELLE MISSIONI D ’ INTERESSE GENERALE
1. L E CONSEGUENZE , MEDIATE E IMMEDIATE , DERIVANTI DALLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLE COMPENSAZIONI FINANZIARIE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICO SERVIZIO
2.3 L A “ TENTAZIONE DI COMPLICARE ”: LA SENTENZA “ ALTMARK ” E LE CONDIZIONI ATTE AD ESCLUDERE LA RICONDUZIONE DELLE COMPENSAZIONI TRA GLI AIUTI D
STATO.
La necessità di trovare un contemperamento tra le opposte esigenze di cui si è sinora dato conto, oltre che tra le diverse interpretazioni promosse in seno alla stessa Corte di Giustizia, ha condotto ad un rapido superamento della giurisprudenza Ferring, superamento che non ha peraltro coinciso con un suo totale rigetto.
Come si vedrà, l’indirizzo che in seguito si sarebbe affermato rappresenta peraltro una sorta di “conciliazione” tra gli orientamenti pregressi. Si è notato, in questo senso, come né l’impostazione più elastica insita criterio del cosiddetto “aiuto netto”, né quella più rigida sottesa alla concezione “lorda” avrebbero potuto assumere la valenza di regole generale. Talora infatti i finanziamenti erogati appaiono effettivamente come delle mere contropartite rispetto agli obblighi pubblicistici previamente imposti; talaltra, invece, la compensazione viene usata come pretesto al fine di assegnare in modo indiscriminato risorse finanziarie che non hanno un immediato nesso con le diseconomie del pubblico servizio, andando semmai a ripianare le perdite cagionate dall’inefficienza gestionale276. Appurato ciò, l’attenzione degli interpreti si è dunque
spostata sul discrimine tra le sovvenzioni che, erogate in modo definito e trasparente,
276 A questa impostazione fa riferimento l’Avvocato generale F. G. Jacobs, nelle conclusioni rassegnate
nell’ambito della causa C-126/01, GEMO, sfociata nella sentenza della Corte di Giustizia del 20 novembre 2003. In particolare, secondo quest’ultimo approccio, occorrerebbe per l’appunto distinguere, caso per caso, le sovvenzioni elargite in modo trasparente e definito che dovrebbero dunque considerarsi delle mere contropartite rispetto agli obblighi di pubblico servizio previamente imposti, dai sussidi erogati invece in modo generico ed indefinito, rispetto alle quali, non essendovi la certezza che siano direttamente connesse all’espletamento del pubblico servizio, dovrebbe seguirsi l’ordinaria procedura concernente gli aiuti di Stato. Un’impostazione simile è stata seguita dall’Avv. gen. C. Stix-Hackl, nella causa C-34/01, Enirisorse, conclusasi con la sentenza della Corte di Giustizia del 27 novembre 2003.
non producono distorsioni ai regimi concorrenziali ed i sussidi attribuiti in modo strumentale277.
Proprio a tale problematica tenta di fornire risposta la successiva e ben nota pronuncia Altmark278. In essa, al momento di dare la corretta qualificazione ai
finanziamenti attribuiti in nome dell’incarico di pubblico servizio, si sceglie di modificare i parametro di riferimento rispetto al precedente Ferring, rendendo ben più stringenti le condizioni idonee ad escludere la riconduzione dei sussidi tra gli aiuti di Stato.
Secondo il pregresso orientamento, appariva sufficiente accertare che vi fosse una correlazione di stretta proporzionalità tra compensazioni erogate ed obblighi di pubblico servizio espletati. Sulla base della nuova interpretazione, invece, si ritiene che, al fine di individuare le finalità perseguite con il sovvenzionamento, non possa prescindersi da una disamina concernente sia il modo in cui le prestazioni sono fornite dall’impresa, sia le modalità con cui si ritiene, in sede nazionale, di realizzare il pubblico interesse.
Nel dettaglio, la questione pregiudiziale concerneva la riconducibilità all’art. 87, TCE di sovvenzioni destinate a ripianare il passivo di un servizio pubblico di trasporto locale di persone. A questo proposito, la Corte risponde rifacendosi solo in parte alla sentenza Ferring ed introducendo, con un maggiore sforzo argomentativo, quattro condizioni in presenza delle quali può con certezza affermarsi che le compensazioni erogate siano effettivamente destinate a sovvenzionare la parte antieconomica del servizio e non a mantenere artificialmente in vita un’impresa.
In particolare, al fine di escludere con certezza la riconducibilità delle compensazioni tra gli aiuti di Stato, viene affidato al giudice nazionale il compito di
277 G. CAPUTI, ult. op. cit., 838 ss., rifacendosi a nomenclature ormai affermatesi nel gergo comunitario,
propone una classificazione dei diversi orientamenti in quattro categorie: la prima, a cui riferire il criterio cosiddetto “aiuti di Stato” secondo il quale, rifacendosi all’impostazione più oltranzista dell’Avv. gen. Léger, occorrerebbe generalizzare la qualificazione delle compensazioni come aiuti di Stato; la seconda, a cui riferire la tesi sintetizzabile nella formula “aiuti di Stato/servizi pubblici” che si differenzia dalla precedente nella misura in cui esclude che ogni ipotesi di finanziamento, seppur qualificabile come aiuto di Stato, vada preventivamente notificata alla Commissione CE ex art. 88, par. 3, TCE; la terza, a cui riferire il criterio cosiddetto “compensazione” accolto nella sentenza Ferring; la quarta, a cui riferire il criterio cosiddetto “quid quo pro” o della “contropartita”, proposto dall’Avv. gen. Jacobs nelle conclusioni relative alla causa GEMO (v. supra nota 276).
278 C. Giust., sent. 24 luglio 2003, C-280/00, in Racc., 2003, p. I-7747, in Foro amm. C.d.S., 2003, 3219
ss., con nota di E. SCOTTI, cit. e in Competition Policy Newsletter, 2003, 1 ss., con commento di A. ALEXIS,
L’arret Altmark Trans du 24 juillet 2003: la Cour de justice précise les conditions de financement des Services d’interét economic général.
verificare che: “in primo luogo, l'impresa beneficiaria sia stata effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi siano stati definiti in modo chiaro; in secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione siano stati previamente definiti in modo obiettivo e trasparente;in terzo luogo, la compensazione non ecceda quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento; in quarto luogo, quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico, il livello della necessaria compensazione sia stato determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi attinenti nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento” 279.
Da ultimo, elaborando una sorta di “clausola di salvezza”, la Corte ammette che, quand’anche non venissero rispettati tutti e quattro i criteri, le compensazioni, seppur qualificate come aiuti, potrebbero comunque giustificarsi alla luce dell’art. 73, TCE che, com’è noto, esprime in materia di trasporti il medesimo principio che in linea generale è esplicitato dall’art. 86, par. 2, TCE280.
279 C. Giust., sent. 24 luglio 2003, cit., pt. 89-93. 280 C. Giust., sent. 24 luglio 2003, cit., pt. 104.