2. L’evoluzione storica della disciplina italiana e comunitaria
2.4 Dal 1986 agli anni 2000
2.4.1 L’acquisto di azioni proprie nel d.p.r 10 febbraio 1986, n 30
Il nuovo art. 2357 c.c.235 disciplina ora l’acquisto236 di azioni proprie da parte della società sia che avvenga in modo diretto sia per tramite di terzi (comma 4), e conferma in parte la previsione della norma previgente riguardo alle tre condizioni cui sottoporre l’acquisto, precisandole meglio e aggiungendone una quarta. Viene inoltre prevista esplicitamente la sanzione per la violazione delle disposizioni, che comporta (come suggerito dalla seconda direttiva) un obbligo di rivendita delle azioni illegittimamente acquistate, senza che l’acquisto sia colpito da invalidità.
234 Sul punto I. MENGHI, L’autorizzazione assembleare all’acquisto di azioni proprie, Giuffré, Milano, 1992, 105; F. CORSI, op. cit., 247 ss.; M. FAZZINI, Bilancio, prospetto, relazioni: nuovi
obblighi d’informazione, in L’adeguamento della disciplina delle società per azioni alle direttive comunitarie nel d.p.r. 30/1986, a cura di A. Predieri, Passigli editori, Firenze, 1987, 316.
235 Art. 2357 - Acquisto delle proprie azioni: «La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuiti e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.
L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo. In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale sociale.
Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 2446, secondo comma.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona».
236 Secondo R. NOBILI, Osservazioni in tema di azioni proprie, in Rivista delle società, 1987, 764 nonostante la disciplina sia stata disegnata prendendo a base il modello di acquisto mediante compravendita, essa va applicata tutti i contratti che hanno come effetto l’acquisto della proprietà delle azioni da parte della società, contratto di riporto e permuta inclusi. Concorde anche G. PARTESOTTI, Le operazioni sulle azioni, in Trattato delle società per azioni, diretto da G. E. Colombo – G. B. Portale, 2*, Torino, 1991, 395 che rinviene nel riferimento al «corrispettivo» (anziché al prezzo) di cui al co. 1 art. 2357 c.c. la conferma che si possa «procedere all’acquisto [di azioni proprie] anche con negozi diversi dalla compravendita».
Per quanto concerne l’autorizzazione assembleare, essa viene richiamata dalle nuove disposizioni in più occasioni: per autorizzare l’acquisto delle azioni e per determinare le modalità di alienazione di azioni proprie acquistate in violazione dei requisiti richiesti (art. 2357 c.c.); per autorizzare gli amministratori a disporne (art. 2357-ter c.c.); per determinare le modalità di alienazione di azioni proprie possedute in violazione dei requisiti richiesti (art. 2357-quater c.c.)237. Il contenuto di tale autorizzazione è stabilito dall’art. 2357 c.c.238, ed è però da considerarsi come minimo, non esaustivo (giacché il secondo comma prevede la locuzione «in particolare», che allude ad un contenuto ben più ampio239 che possa ulteriormente limitare l’arbitrio degli amministratori). La previsione di un range240 di corrispettivo da parte dell’assemblea potrebbe essere legata
non solo all’esigenza di contenere l’ammontare dell’investimento da parte dei soci entro un limite massimo ma anche di prevedere un contemperamento tra l’interesse sociale e quello dell’alienante241; inoltre l’utilizzo del termine «corrispettivo» suggerisce che il controvalore dell’operazione possa essere costituito non solo da denaro ma anche da altri valori (ad esempio da beni sociali242).
Viene inoltre chiarita l’espressione relativa al limite degli utili243: l’espressione contenuta nel vecchio testo («con somme prelevate dagli utili netti regolarmente accertati») viene ora meglio precisata, contemplando espressamente l’utilizzo di riserve, purché disponibili244, ed eliminando il riferimento al “prelevamento di somme” che si
237 Questa l’elencazione di F. CORSI, op. cit., 254.
238 Sulla possibile estensione del contenuto della delibera assembleare ai casi previsti dagli artt. 2357-ter e 2357-quater si rimanda a F. CORSI op. cit., 255 ss.
239 Così F. CARBONETTI, op. cit., 69; anche secondo R. NOBILI, op. cit., 770, la società potrebbe auspicabilmente determinare la scelta di quali azioni acquistare, il modo di pagamento del prezzo, la scelta su quali mercati operare, ecc.
240È stato tuttavia osservato che la previsione di un corrispettivo minimo risulta «sostanzialmente inutile, in quanto non funzionale alla tutela di alcun apprezzabile interesse»: così M. STELLA RICHTER jr., Novo e novissimo regine dell’acquisto delle proprie azioni, in Studi in
onore di Umberto Belviso, Bari, 2011, 812 (nota n. 12).
241 Così R. NOBILI, op. cit., 770 ss. 242 F. CARBONETTI, op. cit., 70 ss.
243 Limite che, in occasione del commento del d.p.r. 30/1986, Corsi ha ritenuto doversi riferire al prezzo pagato per l’acquisto delle azioni proprie (e non già al loro valore nominale): così F. CORSI, op. cit., 251; contra R. NOBILI op. cit., 770 che invece ritiene che il rapporto oggetto di analisi sia quello tra valore nominale delle aioni proprie e capitale sociale sottoscritto.
244 Rientrano in questo novero secondo F. CARBONETTI, op. cit., 81 ss., le riserve da utili facoltative, le riserve di capitale da sovrapprezzo, riserva da annullamento di azioni proprie acquistate ad un prezzo inferiore al valore nominale, riserva derivante da riduzione del capitale
attaglierebbe maggiormente a delle movimentazioni finanziarie che a delle poste contabili. Queste riserve e utili devono inoltre risultare dall’«ultimo bilancio regolarmente approvato»: quest’espressione riprende il comma 2 dell’art. 2433 c.c.245 e si propone parimenti di tutelare l’integrità del capitale, richiedendo che tali somme risultino da un prospetto formalmente corretto e sostanzialmente veritiero246.
L’aspetto più innovativo del rinnovato art. 2357 c.c. è senz’altro la previsione di cui al comma 3: «In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale sociale». Tale previsione conferma l’importanza dell’aspetto quantitativo di tale operazione che, se applicata intensivamente, sconvolgerebbe gli equilibri sociali e fornirebbe al mercato una prospettiva ben poco rassicurante; il Legislatore richiede quindi di mantenere un rapporto fisso inderogabile fra il capitale sociale sottoscritto247 e il valore nominale complessivo delle azioni a qualunque titolo acquistate248. Secondo qualcuno249 però il limite del decimo del capitale non si affianca semplicemente alle altre condizioni già esistenti ma risulta ad esse sovraordinata, fungendo da «argine su cui le altre limitazioni
esuberante, riserva emergente dalla conversione di obbligazioni, riserva statutaria costituita appositamente per le azioni proprie e altre riserve statutarie rese disponibili dall’assemblea straordinaria.
245 Art. 2433 c.c. - Distribuzione di utili ai soci: «L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili ai soci.
Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base al bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti».
246 F. CARBONETTI, op. cit., 84; concorde anche F. CORSI, op. cit., 252, che ritiene che la norma potrebbe essere altrimenti eludibile tramite «sopravvalutazioni di beni sociali o con altri artifici».
247 F. CARBONETTI, op. cit., 85 ss. Concorde sul riferimento al capitale sottoscritto anche G. PARTESOTTI, Le operazioni sulle azioni, in Trattato delle società per azioni, diretto da G. E. Colombo – G. B. Portale, 2*, Torino, 1991, 405;
248 Tale sarebbe l’interpretazione della norma secondo F. CARBONETTI, op. cit., 86 e A. ANTONUCCI, Acquisto di azioni proprie: dall’invalidità del contratto all’obbligo di alienazione, in
La seconda direttiva CEE in materia societaria, a cura di L. Buttaro – A. Patroni Griffi, Milano,
Giuffrè, 1984, 388, che ritengono opportuno computare nel limite del 10% anche le azioni acquistate secondo le modalità di cui art. 2357-bis c.c. e art. 20 paragrafo 1 direttiva n. 77/91/CEE. Contra E. SABATELLI, op. ult. cit., 284.
non solo convergono, ma si impostano, colorate della diffidenza di base che questa misura ispira», atteggiandosi a limite assoluto250.
L’art. 2357 c.c. equipara ora esplicitamente gli acquisti eseguiti dalla società ed eseguiti per tramite di società fiduciaria o interposta persona251: in tal modo il Legislatore ha voluto estendere i limiti già previsti per gli acquisti c.d. diretti a quelli indiretti, in sé perfettamente legittimi e che rischiavano di essere ingiustamente favoriti per aggirare le prescrizioni di legge. Dubbi in tale caso rimangono sull’opportunità o doverosità di rispettare le disposizioni in tema di informativa di bilancio per le azioni così indirettamente entrate nel patrimonio sociale252.