2. L’evoluzione storica della disciplina italiana e comunitaria
2.4 Dal 1986 agli anni 2000
2.4.6 Segue: l’obbligo di alienazione
Il dibattito riguardo l’esito degli acquisti di azioni proprie effettuati in violazione delle disposizioni del Codice Civile è stato definitivamente sopito278 dall’esplicita previsione
275 Art. 17: «Nello stesso art. 2424 del codice civile dopo la voce numero 2) del passivo è inserita la seguente: "2 bis) la riserva corrispondente all'importo delle azioni proprie iscritte all'attivo"». 276 Art. 2429 bis -Relazione degli amministratori: «La relazione degli amministratori prescritta dal terzo comma dell'art. 2423 deve illustrare l'andamento della gestione nei vari settori in cui la società ha operato, anche attraverso altre società da essa controllate, con particolare riguardo agli investimenti, ai costi e ai prezzi. Devono essere anche indicati i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.
Dalla relazione devono in ogni caso risultare: (…)
8) il numero e il valore nominale delle azioni proprie possedute dalla società, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente;
9) il numero e il valore nominale delle azioni proprie acquistate o alienate dalla società nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente, dei corrispettivi riscossi o pagati e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni (…)».
277 F. CORSI, L’acquisto di azioni proprie (o della società controllante, in L’adeguamento della
disciplina delle società per azioni alle direttive comunitarie nel d.p.r. 30/1986, a cura di A. Predieri,
Passigli editori, Firenze, 1987, 249. Sull’opportunità di estendere gli obblighi informativi si è espresso M. FAZZINI, Bilancio, prospetto, relazioni: nuovi obblighi d’informazione, in
L’adeguamento della disciplina delle società per azioni alle direttive comunitarie nel d.p.r. 30/1986, a cura di A. Predieri, Passigli editori, Firenze, 1987, 320.
278 Conferma G. PARTESOTTI, Le operazioni sulle azioni, in Trattato delle società per azioni, diretto da G. E. Colombo – G. B. Portale, 2*, Torino, 1991, 411: «Nel silenzio recato in proposito dal vecchio art. 2357c.c. il tema era tra i più tormentati, essendosi proposte soluzioni
di un obbligo di alienazione delle medesime azioni, previsto dalla seconda direttiva comunitaria del 1977 e recepita in Italia nel 1986.
Ora il quarto comma dell’art. 2357 c.c. prevede una serie di misure progressive279 volte
ad eliminare l’effetto dell’acquisto in violazione dei commi precedenti: si richiede nello specifico che:
- le azioni siano alienate «secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto»;
- in difetto di tempestiva alienazione, si proceda «senza indugio» all’annullamento delle azioni e alla conseguente riduzione di capitale sociale;
- in difetto di tempestivo annullamento, amministratori e sindaci si rivolgano al tribunale affinché provveda con decreto soggetto a reclamo.
La scelta del Legislatore italiano (e ancor prima comunitario) di non ricorrere a strumenti sanzionatori classici che agiscano sugli effetti prodotti dall’acquisto illegittimo (nullità e annullabilità), ma di prevedere ed imporre comportamenti di segno opposto a quello censurato, sottintende la volontà di riconoscere la validità dell’atto d’acquisto280 inizialmente posto in essere.
Quest’uniformità di sanzione281, che è preveduta qualsiasi sia la disposizione violata (limite del decimo del capitale, preventiva autorizzazione assembleare, utilizzo di utili e riserve disponibili, acquisto di azioni liberate), non deve però indurre a ritenere che sia del tutto irrilevante il tipo di irregolarità commessa: l’eventuale mancanza o i vizi della delibera incidono infatti sia sulla responsabilità civile e penale degli amministratori sia sull’autonoma impugnabilità della deliberazione282, che non viene esclusa dall’autonoma ed implicita (nell’art. 2357 co. 4 c.c.) previsione dell’efficacia dell’acquisto283. Il riconoscimento di validità del contratto di acquisto tutela il mercato e l’intermediazione
differenziate, anche con riguardo ai singoli tipi di vizi, dalla nullità assoluta, alla nullità relativa, all’annullabilità o all’inefficacia in senso stretto dell’acquisto».
279 F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, Milano, Giuffrè, 1988, 105. 280 F. CARBONETTI, op. cit., 105.
281 Questo «microsistema» sanzionatorio introdotto con la seconda direttiva risulta secondo A.A. DOLMETTA, Sulle conseguenze civilistiche dell’acquisto di azioni proprie compiuto in violazione
dei divieti di legge, in Rivista delle società, 1996, 349 ss., per «l’indiscriminata tutela del socio
alienante», altrettanto inopportuno quanto il sistema sanzionatorio (proposto) previgente (la nullità).
282 Ai sensi degli artt. 2377 e 2379 c.c. che tutelano gli interessi del socio o del terzo creditore. 283 In questo senso F. CARBONETTI, op. cit., 106 ss.
professionale, il cui funzionamento si basa sulla «rapidità nell’esecuzione ed i cui costi finirebbero per essere traslati sulla clientela»284.
La possibilità di sanare l’illegittimità dell’acquisto ex post quando ad essere violata sia la disposizione sull’autorizzazione assembleare (o quando essa disponga l’acquisto in violazione degli altri requisiti) non è uniformemente condivisa: nonostante l’opinione favorevole della gran parte della dottrina285 e della giurisprudenza286, è stato osservato che una tale interpretazione, suggerendo la validità dell’acquisto effettuato in difetto di autorizzazione, farebbe perdere significato alla ratifica successiva287: secondo quest’ultima impostazione sarebbe dunque contenuta nell’art. 2357 c.c. (come anche nel previgente art 144 c.co.) una norma di competenza organica «delimitativa delle rispettive competenze dell’assemblea e degli amministratori e come tale inderogabile»288.
L’obbligo di alienazione è sottoposto ad un termine perentorio differenziato, che sottintende la distinzione tra casi di illegittimo acquisto ed autonomi casi di illegittimo possesso: la società è tenuta infatti a cedere le proprie azioni acquistate in violazione dell’art. 2357 c.c. entro un anno (art. 2357 co. 4 c.c.), a prescindere dalla legittimità del loro possesso; mentre l’obbligo di alienazione previsto dall’art. 2357-bis co. 2 c.c. riguarda azioni regolarmente e legittimamente acquistate, il cui possesso possa però violare i nn. 2, 3, 4 dell’art. 2357 co. 1, e lo sottopone ad un termine più elastico di tre anni289.
Tale obbligo di alienazione sembra essere ottemperabile ricorrendo non solo al negozio della compravendita, ma anche allo strumento della permuta, del conferimento
284 F. CARBONETTI, op. cit., 109; G. PARTESOTTI, op. cit., 411.
285 Tra cui F. GALGANO, Commento all’art. 2357 c.c., in Commentario al Codice Civile, diretto da P. Cendon, Utet, Torino, 1991, 965; F. CARBONETTI, op. cit., 68; A. A. DOLMETTA, Sulle conseguenze
civilistiche dell’acquisto di azioni proprie compiuto in violazione dei divieti di legge, in Rivista delle società, 1996, 367.
286 App. Roma, 27 novembre 1968, in Giurisprudenza Commerciale, 1969, I, 337.
287 Afferma infatti I. MENGHI, L’autorizzazione assembleare all’acquisto di azioni proprie, Milano, Giuffrè, 1992, 149 ss.: «La ratifica non assolverebbe a nessun compito, ma sarebbe semplice presa d’atto del fatto compiuto da parte di una compagine sociale che non solo non coincide più con quella preesistente all’operato dell’organo amministrativo … ma che è proprio quella avuta di mira dalla manovra illecita degli amministratori».
288 I. MENGHI, op. cit., 150 ss.
289 Per una disamina più approfondita delle possibili combinazioni di acquisti legittimi ed illegittimi e relativa legittimità del possesso si rinvia a F. CARBONETTI op. cit., 111 ss.
in società, della distribuzione ai soci, tutte misure idonee a perfezionare il trasferimento del diritto di proprietà delle relative azioni290.
Competente a disporre l’alienazione delle azioni proprie “illegittime” è l’assemblea dei soci291, a conferma della previsione del primo comma dell’art. 2357-ter che preclude la possibilità di disporre delle azioni da parte degli amministratori. Nel caso l’assemblea non provveda è compito di amministratori e sindaci rivolgersi al tribunale (art. 2357 co. 4, secondo periodo c.c.) affinché sia disposta la riduzione nominale di capitale ai sensi dell’art. 2446 c.c.292: questo rimedio estremo può però tradursi in una perdita per il patrimonio sociale, la cui tutela dovrebbe suggerire secondo qualcuno 293 la ammissibilità dell’operazione di alienazione delle azioni anche nel tempo intercorrente tra la scadenza del termine prescritto e l’intervento del tribunale.
E’ stato tuttavia osservato294 che la società potrebbe legittimamente eliminare le azioni eccedenti il decimo del capitale ricorrendo a mezzi alternativi a quello proposto dal Legislatore: potrebbe direttamente disporre l’annullamento delle azioni esuberanti prima che scada il termine annuale (senza doversi dedicare alla ricerca di possibili
290 Così F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, Milano, Giuffré, 1988, 117, che si esprime in tono dubbioso sul contratto di riporto.
291 Così F. CORSI, op. cit., 256 che sostiene che l’assemblea ordinaria debba esprimersi in tal senso in sede di approvazione del bilancio. Contra R. NOBILI, op. cit., 802, secondo cui la competenza spetterebbe all’assemblea in sede straordinaria, trattandosi di un’operazione di riduzione del capitale; concorde anche F. CARBONETTI, op. cit., 121, secondo cui il carattere obbligatorio della riduzione del capitale non costituisce «motivo sufficiente per derogare alla competenza dell’assemblea straordinaria».
292 Art. 2446 c.c. – Riduzione del capitale per perdite: «Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti.
All’assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale. La relazione degli amministratori con le osservazioni del collegio sindacale deve restare depositata in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l’assemblea, perché i soci possano prenderne visione.
Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e sindaci devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, mediante decreto, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori. Contro tale decreto è ammesso reclamo alla corte d’appello entro trenta giorni dall’iscrizione».
293 In questi senso si esprime F. CORSI, op. cit., 260; concorde anche A. A. DOLMETTA, op. cit., 358 ss. e 363.
acquirenti e definire con essi i termini dell’alienazione)295; potrebbe deliberare un aumento di capitale gratuito assegnando le azioni spettanti alle azioni proprie agli altri azionisti296; potrebbe infine deliberare un aumento di capitale a pagamento297.