4. I limiti e le procedure richieste dalla normativa vigente
4.1 L’acquisto di azioni proprie
4.1.2 Il ruolo della delibera assembleare
L’acquisto e la disposizione delle azioni proprie rientrano a pieno titolo tra gli atti di gestione643 e come tale spetterebbero agli amministratori, che del potere gestorio sono titolari ex art. 2380-bis c.c.: l’apposizione però di una condizione autorizzativa limita la loro competenza funzionale644 e sottrae a quest’atto il tratto di tipico fatto gestionale645.
641 Art. 19 paragrafo 1 lett. a) direttiva 77/91/CEE: «L’autorizzazione di acquisizione è accordata dall’assemblea che ne fissa le modalità, in particolare il numero massimo di azioni da acquisire, la durata per cui è accordata l’autorizzazione e che non può superare i 18 mesi ed in caso di acquisizione a titolo oneroso il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo. I membri dell’organo di amministrazione o di direzione sono tenuti a vigilare a che, al momento di ogni acquisizione autorizzata, siano rispettate le condizioni di cui alle lettere b), c), d)».
642 G. STRAMPELLI, op. cit., 151 ss.
643 M. BIONE, op. cit., 356; C. PRESCIANI, op. cit., 128; A. SERRENTINO, op. cit., 772; A. GHINI, Formalità e compiti gestori per acquisto di azioni proprie e della controllante, in Le società, 2007, 31.
644 F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, Giuffrè, Milano, 1988, 67.
645 F. LIZZA, L’acquisto di azioni proprie nell’economia dell’impresa, Giuffrè, Milano, 1983, 8. Di deroga al principio scrive anche A. SERRENTINO, op. cit., 772. Secondo G. PARTESOTTI, Le
operazioni sulle azioni, in Trattato delle società per azioni, diretto da G. E. Colombo – G. B. Portale,
2*, Torino, 1991, 389 si tratta invece di «un esempio perspicuo di integrazione dei poteri di compimento dell’atto rispetto alla naturale competenza dell’organo di gestione».
L’autorizzazione assembleare costituisce una condizione imprescindibile646 per la legittimità dell’acquisto di azioni proprie fin dal 1882: essa era originariamente prevista nell’art. 144 c.co., è stata poi confermata nel testo del Codice Civile ed è poi stata adottata a livello comunitario con la Seconda Direttiva.
L’autorizzazione assembleare è richiesta per molti aspetti della disciplina delle azioni proprie: essa si rende necessaria per l’acquisto delle azioni, per la determinazione delle modalità di alienazione di azioni proprie acquistate in violazione dei requisiti richiesti (art. 2357 c.c.); per autorizzare gli amministratori a disporne (art. 2357-ter c.c.); per determinare le modalità di alienazione di azioni proprie possedute in violazione dei requisiti richiesti (art. 2357-quater c.c.)647. Non è invece necessaria per gli acquisti di cui ai nn. 2 e 4 dell’art. 2357-bis c.c. (acquisti a titolo gratuito o in esecuzione forzata di un credito).
Le ragioni che giustificano l’apposizione di un siffatto limite all’arbitrio degli amministratori648 sono riconducibili a diverse istanze di tutela:
- il Legislatore, imponendo l’intervento dell’assemblea dei soci, ha voluto sottrarre il compimento di un’operazione gestoria agli amministratori, subordinandone la liceità al rilascio di un’autorizzazione da parte di un organo diverso649. Nonostante infatti l’acquisto, la rivendita e il compimento di altre operazioni sulle azioni proprie si risolvano in mutamenti del patrimonio sociale650, l’attribuzione ai soli
646 Definita «una formale, specifica, decisione della collettività dei soci preventivamente informata e appositamente convocata»: I. MENGHI, L’autorizzazione assembleare all’acquisto di
azioni proprie, Milano, 1992, 69 ss.
647 Questa l’elencazione di F. CORSI, op. cit., 254.
648 Infatti, nonostante la chiara dizione dell’art. 2380-bis c.c. che sancisce l’«esclusiva competenza gestoria agli amministratori», il ruolo dell’assemblea nell’operazione non è affatto trascurabile sotto il profilo del governo societario: ad essa compete di canalizzare nei confronti dell’organo amministrativo le preferenze dei soci («destinatari ultimi del saldo netto generato dall’attività d’impresa») e «declinare la misura di remunerazione dell’investimento», delineando «le condizioni generali della partecipazione all’attività ed il suo profilo di rendimento». Così M. MAUGERI, Considerazioni sul sistema delle competenze assembleari nella s.p.a., in Rivista delle
Società, 2013, 343 ss.
649 B. POZZO, op. cit., 208.
650 E vengono per questo considerati atti di gestione di competenza degli amministratori: N. DE LUCA, La società azionista e il mercato dei propri titoli, Torino, 2012, 43.
amministratori del potere di decidere di queste vicende potrebbe essere fonte di abusi651;
- l’autorizzazione assembleare risulta un idoneo mezzo per assicurare il diritto all’informazione dei soci, fornendo loro la possibilità di conoscere, soppesare, rielaborare e valutare questa scelta gestionale e le relative modalità di implementazione, dal momento che questa costituisce un impiego di risorse finanziarie da loro messe a disposizione dell’interesse sociale652. La previsione della delibera assembleare è dunque finalizzata ad assicurare che l’operazione «sia oggetto di dibattito e valutazione nella sede più adatta» da parte di tutti gli interessati, che sono chiamati a parteciparvi653;
- l’attribuzione della competenza all’assemblea si pone inoltre in continuità con la sua prerogativa di disporre delle risorse finanziarie cui l’acquisto di azioni proprie deve rapportarsi: dal momento che all’assemblea spettano le decisioni riguardanti sia l’impiego dell’utile che la formazione e l’impiego delle riserve654, si ritiene che essa debba esprimere il proprio assenso ad una operazione che assorbe risorse che essi potrebbero destinare ad altri fini (primo fra tutti, la distribuzione a se stessi)655; la necessità dell’autorizzazione impedirebbe dunque agli amministratori di procedere ad indebite distribuzioni di utili656;
- l’acquisto di azioni proprie esercita poi un’indubbia influenza sul piano organizzativo, come strumento modificativo della composizione della proprietà
651 F. CORSI, L’acquisto di azioni proprie (o della società controllante, in L’adeguamento della
disciplina delle società per azioni alle direttive comunitarie nel d.p.r. 30/1986, a cura di A. Predieri,
Passigli editori, Firenze, 1987, 253; A. ALBANESE, Acquisto o sottoscrizione di azioni proprie e
responsabilità degli amministratori, in La responsabilità civile, 2005, 455.
652 F. CARBONETTI, op. cit., 65; B. POZZO, L’acquisto di azioni proprie. La storia di un problema in
un’analisi di diritto comparato, Milano, 2003, 208; P. SANTOSUOSSO, op. cit., 223; I. MENGHI, op. cit., 67;F. LIZZA, op. cit., 7 ss.
653 B. POZZO, op. cit., 208; E. SABATELLI, Acquisto di azioni proprie da parte della società
emittente, in La seconda direttiva CEE in materia societaria, a cura di L. Buttaro – A. Patroni Griffi,
Milano, Giuffrè, 1984, 279; anche secondo S. SCOTTI CAMUZZI, Acquisto delle proprie azioni e
diritti degli azionisti, in Rivista delle società, 1973, 10 l’assemblea è stata scelta come «sede
naturale» per l’individuazione e risoluzione di conflitti e contrasti interni che l’operazione suscita.
654 F. CARBONETTI, op. cit., 65; A. DE GREGORIO, Delle società e delle associazione commerciali, Torino, 1938, 295 ss.; R. MAGGI, op. cit., 807.
655 I. MENGHI, op. cit., 67.
656 N. DE LUCA, op. cit., 40 richiamando il quarto considerando della direttiva 77/91/CEE del 13 dicembre 1976.
azionaria657: l’autorizzazione assembleare costituisce dunque un idoneo strumento per consentire agli amministratori di «modificare gli assetti proprietari e organizzativi della società»658.
Ritiene oggi pacificamente la dottrina che l’autorizzazione debba essere concessa dall’assemblea costituita in sede ordinaria (salvo il caso che l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie sia parte integrante di una riduzione di capitale o che l’autorizzazione sia emanata ai sensi dell’art. 2358 co. 4 c.c.659) giacché la fattispecie non viene ricompresa nell’elencazione degli oggetti riservati all’assemblea straordinaria di cui all’art. 2365 c.c.660