• Non ci sono risultati.

Riduzione c.d patologica di capitale

3. Il ruolo strategico rappresentato dalle azioni proprie

3.7 Le azioni proprie e la riduzione di capitale

3.7.2 Riduzione c.d patologica di capitale

Qualora   l’acquisto   di   azioni   proprie sia stato effettuato in violazione dei primi tre commi   dell’art.   2357   c.c. ovvero qualora una società aperta ricorra ad uno dei casi speciali   di   acquisto   di  cui   ai   nn.   2,   3   e   4   dell’art.   2357-bis c.c. entrando in possesso di azioni proprie per un valore superiore al quinto del suo capitale sociale sottoscritto: la società è costretta a provvedere alla tempestiva598 alienazione della azioni proprie o, in mancanza, al loro annullamento.

La riduzione di capitale in questione consiste in una riduzione nominale, senza rimborso ai soci (per quanto, il rimborso possa considerarsi già avvenuto all’atto   dell’acquisto  delle  azioni  proprie,  che  è  assimilabile  all’erogazione  di  un  dividendo)  e per la quale non è prevista alcuna forma di opposizione a tutela dei creditori (che si configurerebbe inevitabilmente come tardiva, essendo il rimborso dei conferimenti a vantaggio dei soci già avvenuto al momento della riduzione formale di capitale599).

La scelta di imporre la riduzione di capitale adottata dal Legislatore risponde certamente ad esigenze di chiarezza (dal momento che i terzi non verrebbero altrimenti a conoscenza della violazione prima della presentazione della relazione annuale degli amministratori)600 e   di   tutela   dell’integrità   e   dell’effettività   di   capitale   sociale601; essa

597 Così G. MARGIOTTA – S. PUGLISI, op. cit., 806.

598 Il termine di alienazione in caso di acquisto illegittimo è di un anno (art. 2357 co. 4 c.c.) mentre in caso di illegittimo possesso è pari a tre anni (art. 2357-bis co. 2 c.c.).

599 G. PARTESOTTI, Le operazioni sulle azioni, in Trattato delle società per azioni, diretto da G. E. Colombo – G. B. Portale, 2*, Utet, Torino, 1991, 415; G. MARGIOTTA – S. PUGLISI, op. cit., 802; F. CORSI, L’acquisto  di  azioni  proprie  (o  della  società  controllante,  in L’adeguamento  della  disciplina  

delle società per azioni alle direttive comunitarie nel d.p.r. 30/1986, a cura di A. Predieri, Passigli

editori, Firenze, 1987, 260; parzialmente discorde I. DE SANTIS, op. cit., 22 che ritiene opportuno classificare la riduzione di capitale avvenuta come «reale» visto che i soci, anche se in un istante precedente, hanno comunque beneficiato di una forma di distribuzione.

600 F. CORSI, op. cit., 260;G. PARTESOTTI, op. cit., 414. 601 G. MARGIOTTA – S. PUGLISI, op. cit., 802.

costituisce però un rimedio potenzialmente dannoso per i creditori (cui viene sottratto lo  strumento  di  tutela  dell’opposizione)602 ed i soci.

Qualora   l’annullamento   delle   azioni   fosse necessitato dal difetto di liberazione delle azioni proprie acquistate, i creditori perderebbero  all’atto  della  riduzione  la  possibilità   di individuare un eventuale acquirente delle azioni che si rendesse responsabile del relativo conferimento603; se invece le azioni fossero state acquistate in difetto di utili, la riduzione eliminerebbe ogni possibilità di realizzare un utile dalla loro alienazione604. I soci al contempo assisterebbero alla distrazione di risorse originariamente deputate allo svolgimento  dell’attività  sociale, che con la riduzione passerebbero da capitale a quote disponibili605.

Risulta  dunque  di  tutta  evidenza  che  è  nell’interesse  dei  soggetti  sopracitati  ricorrere, in  tutti  i  casi  in  cui  questa  soluzione  risulti  percorribile,  all’alienazione  delle  azioni606; la quale si ritiene possa validamente aver luogo anche dopo la scadenza del termine prescritto dalla legge607. Per le medesime ragioni alcuni autori ritengono altresì che la società   non   possa   procedere   all’annullamento   delle   azioni   prima   della   scadenza   del   termine  previsto  per  l’alienazione608.

602 F. CORSI, op. cit., 260; A. A. DOLMETTA, Sulle  conseguenze  civilistiche  dell’acquisto  di  azioni  

proprie compiuto in violazione dei divieti di legge, in Rivista delle società, 1996, 347.

603 A. A. DOLMETTA, op. cit., 358. 604 A. A. DOLMETTA, op. cit., 359. 605 A. A. DOLMETTA, op. cit., 359.

606 Auspica  addirittura  l’eliminazione  dell’obbligo  di  riduzione  del  capitale  A. A. DOLMETTA, op.

cit., 360 ritenendo opportuno sostituirlo con un obbligo di alienazione più stringente in capo alla

società,  che  verrebbe  reso  maggiormente  effettivo  dall’introduzione  di  un  corrispettivo  obbligo   di acquisto delle azioni in capo al socio alienante.

607 A. A. DOLMETTA, op. cit., 361; G. PARTESOTTI, op. cit., 414;F. CORSI, op. cit., 260;F. FERRARA jr. – F. CORSI, Gli imprenditori e le società, Giuffrè, Milano, 2011,  426;  considera  l’annullamento   un «rimedio residuale» anche A. ANTONUCCI,   Acquisto   di   azioni   proprie:   dall’invalidità   del  

contratto  all’obbligo di alienazione, in La seconda direttiva CEE in materia societaria, a cura di L.

Buttaro – A. Patroni Griffi, Milano, Giuffrè, 1984, 395.

608 Sottolinea   l’importanza   di   tutelare   l’interesse della società ad evitare una riduzione di capitale G. PARTESOTTI, op. cit., 414, che sostiene il ricorso a strumenti alternativi che facciano venire meno la situazione antigiuridica; concorde A. A. DOLMETTA, op. cit., 364 ss. Contra N. DE LUCA, La società azionista e il mercato dei propri titoli, Torino, 2012, 219; F. CARBONETTI,

L’acquisto   di   azioni   proprie, Giuffrè, Milano, 1988, 120. Opera invece una distinzione G.

MARGIOTTA – S. PUGLISI, op. cit., 802 ss. il quale ritiene che la società possa validamente annullare le azioni proprie anticipatamente solo in caso di illegittimo possesso (ossia prima del termine triennale) e non anche in caso di illegittimo acquisto.

L’estremità della riduzione del capitale ha portato la dottrina609 a ritenere ammissibili alcuni rimedi alternativi che riescano a riportare il possesso delle azioni proprie in un’area  di  legittimità  senza  però  ridurre  la  garanzia  rappresentata  dal  capitale,  come  ad   esempio:

- la   disposizione   di   un   aumento   di   capitale   a   pagamento,   che   abbia   l’effetto   di   ridurre la quota proporzionale di azioni proprie sul totale del capitale sottoscritto; - l’impiego   di eventuali utili distribuibili o riserve indisponibili a liberazione delle

azioni scoperte, in qualità di autoconferimento, a fronte delle azioni proprie non liberate detenute;

- l’assegnazione gratuita (in  luogo  dell’alienazione)  delle  azioni  proprie  ai  soci,  che assumerà la valenza di dividendo non in contanti;

- la destinazione di sopravvenuti utili distribuibili o riserve indisponibili alla riserva indisponibile istituita per le azioni proprie in portafoglio, per   coprire   l’intero   valore rappresentato dalle azioni proprie detenute;

- il   rilascio   di   un’autorizzazione   assembleare   successiva   che   sani   l’acquisto   effettuato dagli amministratori, pur in assenza di una specifica esplicitazione della volontà sociale in tal senso.

Qualora a seguito delle violazioni degli artt. 2357 e 2357-bis non si provveda all’alienazione   delle   azioni   e per esse non siano state adottate soluzioni alternative, si ritiene  che  l’assemblea  chiamata  a  disporre  l’annullamento  delle  azioni  e  la  conseguente riduzione di capitale sia quella convocata in sede ordinaria610, potendosi in questo senso portare il carattere obbligatorio della riduzione (che giustificherebbe l’intervento   dell’assemblea  ordinaria  così  come  disposto  dall’art.  2446  co.  2  c.c.),  nonché la generale competenza  dell’assemblea  ordinaria  a disporre delle azioni proprie.

609 F. CARBONETTI, op. ult. cit., 112; N. DE LUCA, op. ult. cit., 219; A. A. DOLMETTA, op. cit., 365 ss.; G. PARTESOTTI, op. cit., 414.

610 F. FERRARA jr. – F. CORSI, Gli imprenditori e le società, Giuffrè, Milano, 2011, 426 (nota n. 3); G. PARTESOTTI, op. cit., 416; F. CORSI, op. cit., 259.