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2.   L’evoluzione storica della disciplina italiana e comunitaria

2.5 La riforma societaria del 2003

La disciplina delle azioni proprie è stata solo tangenzialmente modificata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 con cui si è provveduto ad una «riforma organica delle società di capitali e società cooperative». Le innovazioni più significative326 hanno investito l’art.  

323 Che,   come  ben  osserva  Arrigoni:  «Il  valore  dei  titoli  da  annullare   mediante  riscatto…  viene   per  così  dire  “cristallizzato”  e  bloccato  al prezzo di costo dei medesimi»; A. ARRIGONI, op. cit., 459.

324 Art. 2359-quinquies - Sottoscrizione di azioni o quote della società controllante: «La società controllata non può sottoscrivere azioni o quote della società controllante.

Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma precedente si intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori, che non dimostrino di essere esenti da colpa. Chiunque abbia sottoscritto il nome proprio, ma per conto della società controllata, azioni o quote della società controllante è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni o quote rispondono solidalmente gli amministratori della società controllata che non dimostrino di essere esenti da colpa».

325 A. ARRIGONI, op. cit., 460.

326 Meritano solo una breve citazione le modifiche apportate agli artt. 2357-bis e 2357-quater c.c.: nel primo caso la disciplina derogatoria prevista per gli acquisti di azioni proprie avvenuta

2357-ter c.c.: al comma 1 è stato aggiunto questo secondo periodo: «A tal fine possono essere previste, nei limiti stabiliti dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, operazioni successive di acquisto ed alienazione». Il Legislatore ha così consacrato la legittimità di   una   «pluralità   di   negozi   di   acquisto   …  e   di   alienazione … compiuti in via ripetuta e successiva su base rotativa»327 contenuti   in   un’unica   deliberazione   assembleare (della durata massima di diciotto mesi,  in  linea  con  quanto  previsto  dall’art.   2357 co. 2 c.c.). Sulla legittimità del trading era intervenuto contemporaneamente anche il Legislatore comunitario con la direttiva 2003/6/CEE del 28 gennaio 2003 per la disciplina degli abusi e manipolazioni di mercato: è stata in tal modo sancita la piena legittimità sotto il profilo economico delle operazioni di «stabilizzazione degli strumenti finanziari o il commercio in azioni proprie o in programmi di riacquisto»328, confermata dall’esenzione  prevista  dall’art.  8329 della medesima direttiva.

Un’ulteriore novità ha investito la facoltà di sottoscrivere proprie azioni, considerato da alcuni «strumento di desiderabile incremento della flessibilità di gestione finanziaria»330: il   secondo   comma   dell’art.   2357-ter c.c. introduce la possibilità di assegnare alle azioni proprie il diritto di opzione, qualora la società disponga: «Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono

in occasione di successione universale o fusione è stata estesa anche alla scissione; nel secondo caso  l’incipit dell’art.  2357-quater è stato integrato per tenere conto della possibilità (introdotta proprio con d.lgs. 6/2003) che la società sottoscriva azioni proprie esercitando il diritto d’opzione   di   cui   all’art.   2357-ter comma 2 novellato. Sono state inoltre introdotte nuove disposizioni che «toccano direttamente il tema delle azioni proprie per individuarne alcune ipotesi particolari», come gli artt. 2437-quater  (sull’acquisto  dal  socio recedente), 2437-sexies (sul  riscatto   delle   azioni)  e  2355  c.c.  (sull’acquisto  di  azioni   proprie  in  presenza  di  clausola  di   gradimento o limitazioni al trasferimento mortis causa, come osservato da M. BIONE, Sub. artt.

2357-2358, in Società di capitali. Commentario, a cura di G. Nicolini – A.   Stagno   d’Alcontres,  

Napoli, Jovene, 2004, 352.

327 L. ARDIZZONE, L’informazione  al  mercato  nel  «trading»  di  azioni  proprie,  in Analisi Giuridica

dell`Economia, 2013, 1 289.

328 Trentatreesimo considerando della direttiva 2003/6/CEE del 28 gennaio 2003.

329 Art. 8: «I divieti imposti dalla presente direttiva non si applicano né alle negoziazioni di azioni proprie effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie né alle operazioni di stabilizzazione di uno strumento finanziario, a condizione che tali negoziazioni si svolgano in conformità delle disposizioni di applicazione adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2».

330 S. A. CERRATO, Le azioni proprie tra diritto interno riformato e prospettive comunitarie, in

attribuiti proporzionalmente alle altre azioni; l'assemblea può tuttavia, alle condizioni previste dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, autorizzare l'esercizio totale o parziale del diritto di opzione (…)». Viene dunque consentita per questa via la sottoscrizione di azioni proprie (per la quale era previsto un divieto assoluto nella disciplina nazionale previgente331 e quella comunitaria332), che resta dunque preclusa solo «nelle ipotesi in cui la società non possegga azioni proprie ed intenda sottoscrivere un proprio aumento di capitale»333;   anche   l’esercizio   del   diritto   d’opzione   deve però esercitarsi nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili e deve risultare rispettato  anche  all’esito  della  sottoscrizione  il  limite  del  decimo  del  capitale334.

Un’ulteriore   deroga   rispetto   alle   condizioni   di   cui   art.   2357   co.   3   c.c. è stata prevista con il rinnovamento della disciplina in tema di procedimento di liquidazione335: è stato infatti previsto che la società debba acquistare le azioni del socio recedente anche in deroga alle regole ordinarie qualora le azioni del socio recedente rimangano inoptate dagli altri soci e gli amministratori non siano riusciti a collocarle presso terzi; questa disposizione, enunciata a garanzia dell’effettività  del  diritto  di  recesso del socio, fa infatti

331 Mentre  ora  l’incipit dell’art.  2357-quater recita: «Salvo quanto previsto dall'articolo 2357-ter, comma  secondo,  la  società  non  può  sottoscrivere  azioni  proprie  (…)».

332 La citata contrarietà di una tale disposizione al rigoroso divieto di sottoscrizione sancito dall’art.   18   della   Seconda   direttiva   obbligherebbe   il   giudice   in   sede   di   impugnazione   a   dover   disapplicare la norma nazionale: in questo senso S. A. CERRATO, op. cit., 439 e O. CAGNASSO, Le

operazioni sulle proprie azioni, in Le nuove s.p.a., a cura di CAGNASSO – PANZANI, Bologna, 2010,

444. Contra A. ANTONUCCI, La disciplina della detenzione di azioni proprie, in Problemi in tema di

formazione del capitale e operazioni sulle azioni proprie, a cura di A. Patroni Griffi – L. Buttaro,

Edizioni  scientifiche  italiane,  Napoli,  1993,  150  (nota  n.  28)  che  non  esclude  che  l’attribuzione   del  diritto  d’opzione  sia  contrario  allo  spirito  della  direttiva:  il  mancato  esplicito  collegamento   tra gli artt. 18 (divieto di sottoscrizione) e 22, paragrafo 2, lett. a) (che prevede «in ogni caso» la sospensione   del   solo   diritto   di   voto)   potrebbe   lasciare   spazio   all’attribuibilità   del   diritto   di   opzione  alla  società,  la  quale  sarebbe  solo  interdetta  dall’esercitarlo.

333 Così G. MARGIOTTA – S. PUGLISI, Riflessioni in tema di azioni proprie, in Rivista del notariato, 2009, III, 800.

334 A tal proposito gli amministratori devono prestare particolare attenzione alle previsioni di adesione al programma di sottoscrizione:   se   infatti   «è   prevista   la   scindibilità   dell’aumento   di   capitale   …   l’operazione   potrebbe   comportare   il   superamento   della   soglia   del   dieci   percento   qualora   l’aumento   non   venga   sottoscritto   per   intero»:   così   G.   MARGIOTTA   – S. PUGLISI,

Riflessioni in tema di azioni proprie, in Rivista del notariato, 2009, III, 799.

335 Art. 2537-quater co. 5 c.c.: «In caso di mancato collocamento ai sensi delle disposizioni dei commi precedenti, le azioni del precedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357».

riferimento ad una situazione di necessità nella quale non è ravvisabile un pericolo di (premeditata) compromissione dell’integrità   del   capitale   sociale   e   la   deroga   prevista   appare pertanto giustificata.

E’  stata  infine  inserita  tra  le  deroghe  previste  dall’art.  2357-bis  c.c.  l’acquisto  di  azioni   proprie avvenuto a seguito di scissione (accanto ai casi di successione universale e fusione).