3. Il ruolo strategico rappresentato dalle azioni proprie
3.2 Il trading di azioni proprie
Il trading di azioni proprie è stato definito come «la manovra con la quale l’organo amministrativo, nell’ambito di una sola e generica autorizzazione assembleare, compia più atti di acquisto e di vendita di azioni della società»417; o come «operazione unitaria che si concreta in una sistematica movimentazione dei titoli»418 articolata in una pluralità di acquisti e vendite di azioni proprie in sequenza.
Esso può essere finalizzato a sostenere il corso azionario: tramite ripetuti acquisti e vendite l’impresa può influire sul prezzo dei titoli regolarizzando l’andamento delle quotazioni e riducendone la volatilità; in questa veste la società può dunque esercitare «una funzione analoga a quella che gli istituti di emissione esercitano sulle valute nazionali»419.
Il trading può anche contribuire a migliorare la liquidità del titolo420 e diviene «uno strumento in grado di assistere il mercato dei propri titoli garantendone una maggiore liquidità ed uno svolgimento più corretto»421; questa esigenza di liquidità si manifesta
417 I. MENGHI, L’autorizzazione assembleare all’acquisto di azioni proprie, Milano, 1992, 132. 418 S. A. CERRATO, Le azioni proprie tra diritto interno riformato e prospettive comunitarie, in
Rivista delle società, 2004, 394.
419 M. P. FERRARI, Decreto legislativo n. 142/2008: conferimenti, acquisto di azioni proprie e altre
operazioni della società sulle proprie azioni, in Le società, 2008, 1430.
420 Un titolo viene detto sottile quando la domanda e l’offerta di un titolo sono sproporzionate tra loro: la scarsità di agenti disposti allo scambio rende difficoltoso l’acquisto o la vendita del titolo e questa situazione genera “turbamenti indesiderati” nella valutazione del titolo sul mercato, il quale può raggiungere picchi di sopravvalutazione o di svalutazione del tutto slegati alle
performance aziendali ed unicamente dovute a quest’imperfezione di mercato. Ecco che il trading, «nel rispetto di una prassi tipizzata in via regolamentare», può mitigare gli effetti
dell’imperfezione evitando una pericolosa volatilità del valore del titolo: L. ARDIZZONE,
L'informazione al mercato nel «trading» di azioni proprie, in Analisi Giuridica dell`Economia,
2013, 288.
421 P. SANTOSUOSSO, Le azioni proprie nell’economia dell’impresa, Giuffrè, Milano, 2004, 102 ss. Anche N. DE LUCA, La società azionista e il mercato dei propri titoli, Torino, 2012, 20 conferma che: «Altra ragione per la quale gli emittenti intervengono concretamente nel mercato dei propri
sia per le società quotate422 sia, e soprattutto, nelle società in cui i titoli non sono negoziati nei mercati regolamentati: il trading in tal caso può infatti consentire ed agevolare lo scambio tra pacchetti azionari fra soggetti aspiranti venditori e acquirenti che altrimenti avrebbero difficoltà ad incontrarsi, non esistendo un mercato dei titoli che permetta la formazione del prezzo423. Parimenti, la società può assicurare ai soci delle società chiuse il diritto di exit mediante l’acquisto delle azioni che essi intendono dismettere424.
Dopo un lungo dibattito dominato dal (non esplicito425) divieto legislativo di utilizzo delle azioni proprie con tale finalità426, il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ha esplicitamente consentito il trading di azioni proprie innovando il testo dell’art. 2357-ter c.c., primo comma, secondo periodo, ancora oggi in vigore: «A tal fine possono essere previste, nei limiti stabiliti dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, operazioni successive di acquisto ed alienazione»; questa operazione deve inoltre rispettare il principio di parità
titoli è l’accrescimento della liquidità, soprattutto quando il titolo ha scarso spessore e ampio è lo spread tra le offerte di acquisto e di vendita».
422 La negoziabilità delle azioni sociali può infatti agevolare «la creazione d una corrente di scambi che prima non c’era (e ciò riguarda soprattutto le società emittenti titoli negoziati sui più vasti mercati, specialmente quelli regolamentati (…)»: V. ANTONELLI, Le azioni proprie: profili
contabili, in Contabilità Finanza e controllo, 2013, 4, 6.
423 P. SANTOSUOSSO, op. cit., 104. A favore di un’interpretazione estensiva che ricomprenda anche le società non quotate anche G. PARTESOTTI, Le operazioni sulle azioni, in Trattato delle
società per azioni, diretto da G. E. Colombo – G. B. Portale, 2*, Torino, 1991, 437 ss., che però
rileva nelle società chiuse la mancanza di un’effettiva esigenza di sostegno dei corsi. Constata tuttavia N. DE LUCA, op. ult. cit., 21 che alcuni degli obiettivi citati dalla disciplina comunitaria sugli abusi di mercato sono rinvenibili anche nelle società chiuse ed essi possono essere strumentale al raggiungimento di obiettivi, come ad esempio consentire il disinvestimento ai soci e modificare la struttura finanziaria. Concorde anche R. MAGGI, I limiti impliciti all’acquisto
di azioni proprie, in Le Società, 2013, 808 sulla possibilità di configurare in capo ad una società
non quotata un acquisto di azioni proprie finalizzato a realizzare un investimento di breve termine.
424 L. ARDIZZONE, Le azioni proprie nella fusione e nella scissione, Milano, Giuffrè, 2011, 8.
425 Incline ad ammettere il trading ben prima della riforma del 2003 fu F. GRANDE STEVENS,
Questioni in tema di azioni proprie, in Rivista delle società, 1982, 532. Anche G. PARTESOTTI, Le operazioni sulle azioni, in Trattato delle società per azioni, diretto da G. E. Colombo – G. B. Portale,
2*, Torino, 1991, 387 riconosceva nel trading un «fine in sé corretto e lecito», pur ritenendo che esso potesse tradursi in una «politica di sostegno dei corsi pericolosissima per la società e contraria a elementari princìpi di tutela del mercato mobiliare».
di trattamento di cui artt. 92427 e 132428 TUF e svolgersi secondo le modalità operative stabilite dalla Consob nel Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, che dispone sia le concrete operazioni attraverso cui attuare il trading sia le modalità di informazione al mercato429. L’impatto del trading sulle quotazioni di mercato risulta solo parzialmente limitato dalle condizioni poste dall’art. 2357 c.c. (in particolare dai limiti degli utili e delle riserve disponibili e del quinto del capitale): nessuno di questi parametri infatti è direttamente collegato con il volume di azioni che la società può movimentare430, risultando perciò inadeguati a tal fine.
La molteplicità degli atti che costituiscono il trading devono essere compiuti dagli amministratori previa autorizzazione assembleare: se del contenuto dell’autorizzazione si era in passato dubitato431, l’attuale formulazione non sembra lasciare dubbi circa la
427 Art. 92 d.lgs. 24 febbraio 2008, n. 58 - Parità di trattamento: «1. Gli emittenti quotati e gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine assicurano il medesimo trattamento a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati che si trovino in identiche condizioni.
2. Gli emittenti quotati e gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine garantiscono a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati gli strumenti e le informazioni necessari per l'esercizio dei loro diritti.
3. La Consob detta con regolamento, in conformità alla normativa comunitaria, disposizioni di attuazione del comma 2, prevedendo anche la possibilità dell'utilizzo di mezzi elettronici per la trasmissione delle informazioni».
428 Art. 132 d.lgs. 24 febbraio 2008, n. 58 - Acquisto di azioni proprie e della società controllante: «Gli acquisti di azioni proprie, operati ai sensi degli articoli 2357 e 2357-bis, primo comma, numero 1), del codice civile, da società con azioni quotate, devono essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, secondo modalità stabilite dalla Consob con proprio regolamento.
Il comma 1 si applica anche agli acquisti di azioni quotate effettuati ai sensi dell'articolo 2359- bis del codice civile da parte di una società controllata.
I commi 1 e 2 non si applicano agli acquisti di azioni proprie o della società controllante possedute da dipendenti della società emittente, di società controllate o della società controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma, del codice civile, ovvero rivenienti da piani di compenso approvati ai sensi dell'articolo 114-bis». 429 L. ARDIZZONE, op. ult. cit., 289 ss.
430 P. SANTOSUOSSO, op. cit., 97.
431 Non risultando chiaro se la medesima autorizzazione potesse avere ad oggetto contestualmente sia acquisti sia alienazioni o fossero necessarie specifiche autorizzazioni per le singole operazioni di acquisto: in questo senso I. MENGHI, op. cit., 136 e S. SCOTTI CAMUZZI,
Acquisto delle proprie azioni e diritti degli azionisti, in La società per azioni come impresa e altri studi in tema di regole giuridiche dell'attività economica, Milano, Giuffrè, 1979, 145 (nota n. 16).
«contestualità dell’autorizzazione assembleare all’acquisto e alla successiva alienazione»432, che peraltro risulta coerente con lo stretto rapporto che sussiste tra le due operazioni di segno opposto433.