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3. Il ruolo strategico rappresentato dalle azioni proprie

3.2 Il trading di azioni proprie

Il trading di azioni proprie è   stato   definito   come   «la   manovra   con   la   quale   l’organo   amministrativo,  nell’ambito  di  una  sola e generica autorizzazione assembleare, compia più atti di acquisto e di vendita di azioni della società»417; o come «operazione unitaria che si concreta in una sistematica movimentazione dei titoli»418 articolata in una pluralità di acquisti e vendite di azioni proprie in sequenza.

Esso può essere finalizzato a sostenere il corso azionario: tramite ripetuti acquisti e vendite   l’impresa   può   influire   sul   prezzo   dei   titoli regolarizzando   l’andamento   delle   quotazioni e riducendone la volatilità; in questa veste la società può dunque esercitare «una funzione analoga a quella che gli istituti di emissione esercitano sulle valute nazionali»419.

Il trading può anche contribuire a migliorare la liquidità del titolo420 e diviene «uno strumento in grado di assistere il mercato dei propri titoli garantendone una maggiore liquidità ed uno svolgimento più corretto»421; questa esigenza di liquidità si manifesta

417 I. MENGHI, L’autorizzazione  assembleare  all’acquisto  di  azioni  proprie, Milano, 1992, 132. 418 S. A. CERRATO, Le azioni proprie tra diritto interno riformato e prospettive comunitarie, in

Rivista delle società, 2004, 394.

419 M. P. FERRARI, Decreto legislativo n. 142/2008: conferimenti, acquisto di azioni proprie e altre

operazioni della società sulle proprie azioni, in Le società, 2008, 1430.

420 Un titolo viene detto sottile quando  la  domanda  e  l’offerta  di  un  titolo  sono  sproporzionate  tra   loro:  la  scarsità  di  agenti  disposti  allo  scambio  rende  difficoltoso  l’acquisto  o  la  vendita  del  titolo   e  questa  situazione  genera  “turbamenti  indesiderati”  nella  valutazione  del  titolo  sul  mercato,  il   quale può raggiungere picchi di sopravvalutazione o di svalutazione del tutto slegati alle

performance aziendali   ed   unicamente   dovute   a   quest’imperfezione   di   mercato.   Ecco   che   il   trading, «nel rispetto di una prassi tipizzata in via regolamentare», può mitigare gli effetti

dell’imperfezione   evitando   una   pericolosa   volatilità   del   valore   del   titolo:   L.   ARDIZZONE,

L'informazione al mercato nel «trading» di azioni proprie, in Analisi Giuridica dell`Economia,

2013, 288.

421 P. SANTOSUOSSO, Le  azioni  proprie  nell’economia  dell’impresa, Giuffrè, Milano, 2004, 102 ss. Anche N. DE LUCA, La società azionista e il mercato dei propri titoli, Torino, 2012, 20 conferma che: «Altra ragione per la quale gli emittenti intervengono concretamente nel mercato dei propri

sia per le società quotate422 sia, e soprattutto, nelle società in cui i titoli non sono negoziati nei mercati regolamentati: il trading in tal caso può infatti consentire ed agevolare lo scambio tra pacchetti azionari fra soggetti aspiranti venditori e acquirenti che altrimenti avrebbero difficoltà ad incontrarsi, non esistendo un mercato dei titoli che permetta la formazione del prezzo423. Parimenti, la società può assicurare ai soci delle società chiuse il diritto di exit mediante  l’acquisto  delle  azioni  che  essi  intendono   dismettere424.

Dopo un lungo dibattito dominato dal (non esplicito425) divieto legislativo di utilizzo delle azioni proprie con tale finalità426, il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ha esplicitamente consentito il trading di   azioni   proprie   innovando   il   testo   dell’art.   2357-ter c.c., primo comma, secondo periodo, ancora oggi in vigore: «A tal fine possono essere previste, nei limiti stabiliti dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, operazioni successive di acquisto ed alienazione»; questa operazione deve inoltre rispettare il principio di parità

titoli  è  l’accrescimento  della  liquidità,  soprattutto  quando  il  titolo  ha  scarso  spessore  e  ampio  è   lo spread tra le offerte di acquisto e di vendita».

422 La negoziabilità delle azioni sociali può infatti agevolare «la creazione d una corrente di scambi  che  prima  non  c’era  (e  ciò  riguarda  soprattutto  le  società  emittenti  titoli  negoziati  sui  più   vasti   mercati,   specialmente   quelli   regolamentati   (…)»:   V.   ANTONELLI,   Le azioni proprie: profili

contabili, in Contabilità Finanza e controllo, 2013, 4, 6.

423 P. SANTOSUOSSO, op. cit., 104.   A   favore   di   un’interpretazione   estensiva   che   ricomprenda   anche le società non quotate anche G. PARTESOTTI, Le operazioni sulle azioni, in Trattato delle

società per azioni, diretto da G. E. Colombo – G. B. Portale, 2*, Torino, 1991, 437 ss., che però

rileva   nelle   società   chiuse   la   mancanza   di   un’effettiva   esigenza   di  sostegno   dei  corsi.   Constata   tuttavia N. DE LUCA, op. ult. cit., 21 che alcuni degli obiettivi citati dalla disciplina comunitaria sugli abusi di mercato sono rinvenibili anche nelle società chiuse ed essi possono essere strumentale al raggiungimento di obiettivi, come ad esempio consentire il disinvestimento ai soci e modificare la struttura finanziaria. Concorde anche R. MAGGI, I limiti  impliciti  all’acquisto  

di azioni proprie, in Le Società, 2013, 808 sulla possibilità di configurare in capo ad una società

non quotata un acquisto di azioni proprie finalizzato a realizzare un investimento di breve termine.

424 L. ARDIZZONE, Le azioni proprie nella fusione e nella scissione, Milano, Giuffrè, 2011, 8.

425 Incline ad ammettere il trading ben prima della riforma del 2003 fu F. GRANDE STEVENS,

Questioni in tema di azioni proprie, in Rivista delle società, 1982, 532. Anche G. PARTESOTTI, Le operazioni sulle azioni, in Trattato delle società per azioni, diretto da G. E. Colombo – G. B. Portale,

2*, Torino, 1991, 387 riconosceva nel trading un «fine in sé corretto e lecito», pur ritenendo che esso potesse tradursi in una «politica di sostegno dei corsi pericolosissima per la società e contraria a elementari princìpi di tutela del mercato mobiliare».

di trattamento di cui artt. 92427 e 132428 TUF e svolgersi secondo le modalità operative stabilite dalla Consob nel Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, che dispone sia le concrete operazioni attraverso cui attuare il trading sia le modalità di informazione al mercato429. L’impatto   del   trading sulle quotazioni di mercato risulta solo parzialmente limitato dalle  condizioni  poste  dall’art.  2357  c.c. (in particolare dai limiti degli utili e delle riserve disponibili e del quinto del capitale): nessuno di questi parametri infatti è direttamente collegato con il volume di azioni che la società può movimentare430, risultando perciò inadeguati a tal fine.

La molteplicità degli atti che costituiscono il trading devono essere compiuti dagli amministratori previa  autorizzazione  assembleare:  se  del  contenuto  dell’autorizzazione   si era in passato dubitato431,   l’attuale   formulazione non sembra lasciare dubbi circa la

427 Art. 92 d.lgs. 24 febbraio 2008, n. 58 - Parità di trattamento: «1. Gli emittenti quotati e gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine assicurano il medesimo trattamento a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati che si trovino in identiche condizioni.

2. Gli emittenti quotati e gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine garantiscono a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati gli strumenti e le informazioni necessari per l'esercizio dei loro diritti.

3. La Consob detta con regolamento, in conformità alla normativa comunitaria, disposizioni di attuazione del comma 2, prevedendo anche la possibilità dell'utilizzo di mezzi elettronici per la trasmissione delle informazioni».

428 Art. 132 d.lgs. 24 febbraio 2008, n. 58 - Acquisto di azioni proprie e della società controllante: «Gli acquisti di azioni proprie, operati ai sensi degli articoli 2357 e 2357-bis, primo comma, numero 1), del codice civile, da società con azioni quotate, devono essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, secondo modalità stabilite dalla Consob con proprio regolamento.

Il comma 1 si applica anche agli acquisti di azioni quotate effettuati ai sensi dell'articolo 2359- bis del codice civile da parte di una società controllata.

I commi 1 e 2 non si applicano agli acquisti di azioni proprie o della società controllante possedute da dipendenti della società emittente, di società controllate o della società controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma, del codice civile, ovvero rivenienti da piani di compenso approvati ai sensi dell'articolo 114-bis». 429 L. ARDIZZONE, op. ult. cit., 289 ss.

430 P. SANTOSUOSSO, op. cit., 97.

431 Non risultando chiaro se la medesima autorizzazione potesse avere ad oggetto contestualmente sia acquisti sia alienazioni o fossero necessarie specifiche autorizzazioni per le singole operazioni di acquisto: in questo senso I. MENGHI, op. cit., 136 e S. SCOTTI CAMUZZI,

Acquisto delle proprie azioni e diritti degli azionisti, in La società per azioni come impresa e altri studi in tema di regole giuridiche dell'attività economica, Milano, Giuffrè, 1979, 145 (nota n. 16).

«contestualità dell’autorizzazione   assembleare   all’acquisto   e   alla   successiva alienazione»432, che peraltro risulta coerente con lo stretto rapporto che sussiste tra le due operazioni di segno opposto433.