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L’abolizione del divieto di assistenza finanziaria

2.   L’evoluzione storica della disciplina italiana e comunitaria

2.7 La traduzione nel d.lgs 4 agosto 2008, n 142

2.7.2.   L’abolizione del divieto di assistenza finanziaria

La  disciplina  delle  altre  operazioni  sulle  proprie  azioni  contenuta  nell’art.  2358  c.c.367 è stata rivoluzionata e non comporta più   l’assoluto   divieto   di   assistenza   finanziaria

363 E a tal proposito non risulta chiaro se ad egli si debba applicare il regime di cui art. 2462 c.c. pena la perdita del beneficio della responsabilità limitata: se lo chiedono N. ABRIANI, op. cit., 250 e A. DENTAMARO, op. cit., 214.

364 Così N. DE LUCA, op. cit., 453.

365 Risultato «paradossale» secondo N. ABRIANI, op. cit., 247 ss. 366 N. DE LUCA, op. cit., 453.

367 Art. 2358 c.c.: «La società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo.

Tali operazioni sono preventivamente autorizzate dall'assemblea straordinaria.

Gli amministratori della società predispongono una relazione che illustri, sotto il profilo giuridico ed economico, l'operazione, descrivendone le condizioni, evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo specifico interesse che l'operazione presenta per la società, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società ed indicando il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni. Nella relazione gli amministratori attestano altresì che l'operazione ha luogo a condizioni di mercato, in particolare per quanto riguarda le garanzie prestate e il tasso di interesse praticato per il rimborso del finanziamento, e che il merito di

(enunciato nel primo comma ma subito smentito dal prosieguo della norma368): la società può ora accordare prestiti e fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni nel rispetto di alcune condizioni e previa redazione a cura degli amministratori   di   una   relazione   che   illustri   l’operazione   sotto   il   profilo   giuridico   ed   economico369, le ragioni e gli obiettivi alla base di essa, nonché ogni eventuale rischio

credito della controparte è stato debitamente valutato. La relazione è depositata presso la sede della società durante i trenta giorni che precedono l'assemblea. Il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione degli amministratori, è depositato entro trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese.

In deroga all'articolo 2357-ter, quando le somme o le garanzie fornite ai sensi del presente articolo sono utilizzate per l'acquisto di azioni detenute dalla società ai sensi dell'articolo 2357 e 2357-bis l'assemblea straordinaria autorizza gli amministratori a disporre di tali azioni con la delibera di cui al secondo comma. Il prezzo di acquisto delle azioni è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 2437-ter, secondo comma. Nel caso di azioni negoziate in un mercato regolamentato il prezzo di acquisto è pari almeno al prezzo medio ponderato al quale le azioni sono state negoziate nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Qualora la società accordi prestiti o fornisca garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie a singoli amministratori della società o della controllante o alla stessa controllante ovvero a terzi che agiscono in nome proprio e per conto dei predetti soggetti, la relazione di cui al terzo comma attesta altresì che l'operazione realizza al meglio l'interesse della società.

L'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite ai sensi del presente articolo non può eccedere il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, tenuto conto anche dell'eventuale acquisto di proprie azioni ai sensi dell'articolo 2357. Una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite è iscritta al passivo del bilancio.

La società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia.

Salvo quanto previsto dal comma sesto, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della società o di quelli di società controllanti o controllate.

Resta salvo quanto previsto dagli articoli 2391-bis e 2501-bis».

368 Scelta definita da Spolidoro un «paradosso di Epimenide» e che non sembra assurgere a regola generale, riducendo a mera eccezione i casi in cui ricorrano le condizioni di cui ai commi seguenti: così M. S. SPOLIDORO, op. cit., 74 e R. ANNARATONE, La nuova disciplina dei

conferimenti in natura senza stima, degli acquisti e delle altre operazioni su azioni proprie. Altre operazioni sulle proprie azioni, in Le nuove leggi civili commentate, 2009, 456; contra V. SALAFIA, Il  nuovo  art.  2358  c.c.  e  la  relazione  con  l’art.  2501-bis c.c., in Le Società, 2009, 575, che considera

il divieto generale ancora operante e derogato in «particolari condizioni di fatto».

369 Si   ritiene   che   la   giustificazione   dell’operazione   debba   rispondere   soprattutto   all’interesse   della società, che può essere quello di un cambiamento   di   gestione   dell’impresa   o   il   perseguimento   di   finalità   che   non   si  sposano   più   con   l’inclinazione   dei  soci   di   maggioranza   al   disinvestimento: così V. SALAFIA, op. ult. cit., 576.

connesso; la norma aggiunge inoltre che   l’operazione   deve   avvenire   «a   condizioni   di   mercato», locuzione da qualcuno370 ritenuta ambigua e poco rispondente alle esigenze fattuali delle società che ricorrono  all’assistenza  finanziaria.

La   presenza   della   relazione   è   funzionale   a   garantire   un’esauriente informazione sull’operazione,  necessaria  in  special  modo  all’assemblea  straordinaria371 per concedere l’autorizzazione agli amministratori; è stato tuttavia osservato372 che il  comma  2  dell’art.   2358 andrebbe coordinato con la previsione di cui art. 2364 co.1 n. 5, che richiede un’espressa   previsione   statutaria   per   legittimare   l’autorizzazione   data   dall’assemblea   agli amministratori per il compimento di atti gestori. La scelta di affidare la competenza all’assemblea   in   convocazione   straordinaria   è   stata giustificata nella relazione al d.lgs. 142/2008   con   la   coerenza   rispetto   ad   altre   disposizioni   che   richiamano   l’art.   40   paragrafo 2 direttiva 77/91/CEE373; secondo altri ad assumere rilievo sarebbe invece il contenuto della deliberazione374 . In ogni caso si tratta di una materia speciale «che si aggiunge  a  quelle  indicate  nell’art.  2365  comma  1  c.c.»375.

Le   condizioni   poste   alla   concessione   dell’assistenza   finanziaria   ricalcano   in   parte   lo   schema   previsto   per   l’acquisto   delle   proprie   azioni,   come   dimostra   la   previsione del limite costituito dagli utili distribuibili e dalle riserve disponibili376 nonché la sopracitata autorizzazione assembleare; in particolare la previsione della costituzione di una riserva

370 N. ABRIANI, op. cit., 252 che parla addirittura di ipocrisia «in quanto difficilmente il beneficiario   dell’assistenza   finanziaria   si   sarebbe   rivolto   alla   società   se   il   prestito   fosse   stato   effettivamente accordato a condizioni di mercato».

371 Assemblea   tramite   la   quale   i   soci   possono   esprimersi   sull’opportunità   dell’operazione   limitandosi   a   concedere   o   negare   l’autorizzazione   così   come   risultante   dal   progetto   degli   amministratori contenuto nella relazione, mancando dunque un coinvolgimento più completo: così N. ABRIANI, op. cit., 253.

372 P. CARRIERE, La  nuova  disciplina  dell’assistenza finanziaria, in Le Società, 2010, 8.

373 Che nulla dispone circa il quorum costitutivo e richiede che la deliberazione sia approvata con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea, ovvero concede ai singoli Stati membri di richiedere un quorum costitutivo di almeno la metà del capitale sociale e deliberativo a maggioranza semplice.

374 Che   configurerebbe   un’operazione   straordinaria   o   estranea   all’effetto   sociale   o,   ancora,   anomala nelle ipotesi formulate da V. SALAFIA, Il  nuovo  art.  2358  c.c.  e  la  relazione  con  l’art.  

2501-bis c.c., in Le Società, 2009, 575. Per O. CAGNASSO, Le operazioni sulle proprie azioni, in Le nuove s.p.a., a cura di CAGNASSO – PANZANI, Bologna, 2010, 447 invece, il richiamo

all’assemblea  straordinaria  garantisce  «l’applicazione  di  maggioranze  qualificate».

375 V. SALAFIA, Il  nuovo  art.  2358  c.c.  e  la  relazione  con  l’art.  2501-bis c.c., in Le Società, 2009, 575. 376 Tenendosi a tal fine conto anche delle azioni proprie già acquistate e non potendosi ricorrere alla  riserva  indisponibile  all’uopo  creata:  così  V.  SALAFIA, op. ult. cit., 576.

indisponibile377 e la condizione che impedisce di ridurre l’attivo   netto   nei   termini   suesposti confermano  che  la  disciplina  dell’art.  2358  c.c.  trova  la  sua   ratio nella tutela dell’integrità  del  capitale  sociale378.

Il comma settimo dell’art.   2358   c.c.   continua   ad   imporre   un   rigido   divieto   all’accettazione  in  garanzia di azioni proprie da parte della società emittente, nonostante parte della dottrina non ravvisi in questo mantenimento una giustificazione ragionevole379 e nonostante la relazione ministeriale giustifichi la mancata estensione dell’abolizione   del   divieto   con   l’assenza   di   benefici   sull’incentivazione   al   cambiamento   della struttura proprietaria.

Se il riferimento   dell’ultimo   comma   all’art. 2391-bis c.c. viene uniformemente380 interpretato come un obbligo aggiuntivo, nel caso di operazioni di assistenza finanziaria intercorse con parti correlate, di fornire le ulteriori informazioni prescritte per assicurare  la  trasparenza  e  la  correttezza  dell’operazione,  lo  stesso  non  si  può  affermare   per il riferimento al 2501-bis c.c.: secondo alcuni381 qualora la fusione con indebitamento sia preceduta da prestazione di garanzie o fornitura di finanziamenti,

377 Riserva   indisponibile   che   andrà   iscritta   al   passivo   per   bilanciare   l’iscrizione   del   relativo   credito  nell’attivo  patrimoniale  (o  se  si  tratti  di  finanziamento  o  prestazioni di garanzie, nei conti d’ordine):  V.  SALAFIA,  op. ult. cit., 576.

378 R. ANNARATONE, La nuova disciplina dei conferimenti in natura senza stima, degli acquisti e

delle altre operazioni su azioni proprie. Altre operazioni sulle proprie azioni, in Le nuove leggi civili commentate, 2009,454; P. CARRIERE, La  nuova  disciplina  dell’assistenza  finanziaria, in Le Società,

2010, 9 ss.

379 È stato infatti osservato come il presente divieto costituisse corollario necessario al più ampio divieto di assistenza finanziaria   e   una   volta   caduto   quest’ultimo   risulti   difficile   intravedere  le  ragioni  del  mantenimento  del  primo,  atteso  che  la  stessa  seconda  direttiva,  all’art.   24,   già   nel   1977   equiparava   sostanzialmente   l’accettazione   in   garanzia   e   l’acquisto   di   azioni   proprie (di cui art. 19 medesima direttiva). Così CONFINDUSTRIA, Schema di decreto legislativo

per  l’attuazione  della  Direttiva  2006/68/CE,  che  modifica  la  Direttiva  77/91/CE  sulla  costituzione   delle società per azioni e sulla salvaguardia e modificazioni del loro capitale sociale. Osservazioni di Confindustria, 30 maggio 2008, in www.confindustria.it, 10; R. ANNARATONE, op. cit., 461.

380 N. ABRIANI, op. cit., 256; R. ANNARATONE, op. cit., 460; V. SALAFIA, op. ult. cit., 577; M. S. SPOLIDORO, op. cit., 75.

381 Come sostenuto da P. CARRIERE, op. cit., 13, secondo cui «le genuine operazioni di mlbo [merger leveraged buyout] risulteranno di per sé e necessariamente rispettose del nuovo divieto condizionato» di cui art. 2358 c.c. Concordi anche N. ABRIANI, op. cit., 256, A. DENTAMARO, op.

cit., 225 e V. SALAFIA, op. ult. cit., 577 ss., secondo cui il rispetto di entrambe le discipline è il solo

modo  di  tutelare  adeguatamente  gli  interessi  di  creditori  e  soci  di  minoranza  nell’ipotesi  che  alla   fornitura di finanziamenti o   garanzie   per   l’acquisto   di   azioni   di   una   società   segua   l’incorporazione   di   quest’ultima,   realizzandosi   così   al   contempo   un’ipotesi   di   fusione   con   indebitamento e di assistenza finanziaria.

l’intero   procedimento   richiede   il   rispetto   delle   regole   di   entrambe   le   norme;   secondo   altri382 invece il richiamo sarebbe idoneo ad escludere la fattispecie del merger

leveraged buyout dalle   ipotesi   di   assistenza   finanziaria,   disponendo   l’applicazione   del   regime di cui art. 2358 c.c. solo ai casi che non costituiscano anche fattispecie di mlbo.