2. L’evoluzione storica della disciplina italiana e comunitaria
2.3 La seconda direttiva comunitaria in materia societaria
2.3.3 Il regime delle azioni proprie
Il regime dettato per le azioni proprie detenute in portafoglio è disciplinato dall’articolo 22203 e costituisce ancora una volta una soglia di tutela minima che il
d) alle azioni acquisite in virtù di un obbligo legale risultante da una decisione giudiziaria a tutela delle minoranze di azionisti, in particolare in caso di fusione, di cambiamento dell’oggetto o del tipo della società, di trasferimento della sede sociale all’estero o di introduzione di limitazioni per il trasferimento delle azioni;
e) alle azioni acquisite da un azionista a causa dell’omessa liberazione delle stesse; f) alle azioni acquisite per indennizzare azionisti minoritari di società collegate;
g) alle azioni interamente liberate acquisite in occasione d’una vendita forzata eseguita per soddisfare una credito della società nei confronti del proprietario di tali azioni;
h) alle azioni interamente liberate emesse da una società d’investimento a capitale fisso ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, secondo comma ed acquisite da questa o da una società ad essa collegata, su richiesta di coloro che effettuano gli investimenti. L’articolo 15, paragrafo 4, terzo comma, lettera a) è applicabile. Tali acquisizioni non possono avere l’effetto che l’attivo netto scenda al di sotto dell’importo del capitale sottoscritto aumentato delle riserve che la legge non consente di distribuire.
2. Tuttavia le azioni acquisite nei casi indicati dal paragrafo 1, lettere da b) a g) devono essere trasferite entro un termine massimo di tre anni dalla loro acquisizione, salvo che il valore nominale o, in mancanza di questo, il valore contabile delle azioni acquisite, comprese le azioni che la società può aver acquisito attraverso una persona che agisce in suo nome, ma per conto della società, non superi il 10% del capitale sottoscritto.
3. In mancanza di trasferimento entro il termine fissato al paragrafo 2, le azioni devono essere annullate. La legislazione di uno Stato membro può subordinare tale annullamento ad una riduzione del capitale sottoscritto di un importo corrispondente. Tale riduzione deve essere obbligatoria qualora l’acquisizione di azioni da annullare abbia come effetto che l’attivo netto diventi inferiore all’importo di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a)».
203 Art. 22: «1. Qualora la registrazione di uno Stato membro permetta ad una società di acquisire azioni proprie o direttamente o tramite una persona che agisce a nome proprio, ma per conto di tale società, essa sottopone in ogni momento la detenzione di tali azioni, almeno alle condizioni seguenti:
a) fra i diritti di cui sono fornite le azioni, è in ogni caso sospeso il diritto di voto delle azioni proprie;
b) se tali azioni sono contabilizzate nell’attivo del bilancio, una riserva indisponibile dello stesso importo è iscritta al passivo.
2. Qualora la legislazione di uno Stato membro permetta ad una società di acquisire azioni proprie o direttamente o tramite una persona che agisce a nome proprio, ma per conto di tali società, essa esige che il rapporto di gestione precisi almeno:
a) i motivi delle acquisizioni fatte durante l’esercizio;
b) il numero e il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, Il valore contabile delle azioni acquisite e trasferite durante l’esercizio, nonché la quota di capitale sottoscritto corrispondente a tali azioni;
Legislatore si preoccupa di dettare pur nella consapevolezza della maggior severità di alcuni ordinamenti statali; esso si applica a tutte le azioni detenute in portafoglio, sia che siano state acquistate a titolo oneroso sia che siano detenute a seguito di altre vicende (acquisti a titolo gratuito, fusione, ecc…)204.
Una delle condizioni poste dalla direttiva e maggiormente condivisa205 dalla legislazione dei singoli Stati è la sospensione del diritto di voto relativo alle azioni proprie, applicabile anche ai casi di acquisto indiretto, teso ad evitare che gli amministratori, agendo in quanto espressione del gruppo di controllo oppure in proprio, acquistino un indebito potere a spese degli altri soci (che hanno per l’acquisto rinunciato alla distribuzione di una parte degli utili)206. Come nella normativa del Codice Civile, che all’art. 2357 disciplina unicamente la fattispecie del voto207, c’è da chiedersi se anche nella direttiva questa previsione espressa della sospensione del voto sia un indizio a sostegno della teoria della sospensione degli altri diritti o indichi invece il contrario; tuttavia alla luce dello spirito e del tono dell’intera direttiva pare ragionevole concludere che il Legislatore comunitario lasci agli Stati membri la disciplina degli altri diritti spettanti alle azioni proprie, alle quali peraltro non pare doversi attribuire un generale diritto di essere parificate alle altre azioni in circolazione208.
La previsione della sospensione del diritto di voto apre però un dibattito riguardante l’effetto di questa sospensione sui quorum assembleari: a sostegno dell’irrilevanza di queste si è espressa fino a questo momento larga parte della dottrina209. Non mancano
d) il numero e il valore nominale, o in mancanza di valore nominale, il valore contabile di tutte le azioni acquisite e detenute in portafoglio, nonché la quota di capitale sottoscritto corrispondente a tali azioni».
204 A. ANTONUCCI, op. ult. cit., 405. 205 A. ANTONUCCI, op. ult. cit., 408 ss.
206 B. POZZO, op. cit., 244; A. ANTONUCCI, op. ult. cit., 411. 207 Si veda il dibattito citato supra al paragrafo 2.2.
208 Così A. ANTONUCCI, Sui diritti inerenti alle azioni proprie, in La seconda direttiva CEE in
materia societaria, a cura di L. Buttaro – A. Patroni Griffi, Milano, Giuffrè, 1984, 422 ss., secondo
cui la particolare coincidenza della figura del socio e della società spoglierebbe le azioni proprie della loro attitudine a rappresentare la partecipazione sociale, alla quale viene normalmente collegata l’esistenza degli usuali diritti patrimoniali ed amministrativi.
209 F. FERRARA jr., Gli imprenditori e le società, Giuffrè, Milano, 1952, 281; G. FRE’, Società per
azioni, in Commentario del codice civile, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna - Roma, 1982,
234; A. DE GREGORIO, L’ acquisto delle azioni di una società anonima per conto della stessa
però le opinioni contrarie, che sostengono anzi che l’operazione di acquisto di azioni proprie possa essere precisamente finalizzata all’«abbassamento dei quorum»210.
Durante il periodo di detenzione il Legislatore comunitario lascia agli Stati membri la decisione sull’opportunità di iscrivere le azioni proprie in bilancio e si limita a disporre che in caso affermativo la posta attiva Azioni proprie in portafoglio sia bilanciata da un’apposita riserva al passivo (art. 22 paragrafo 1 lett. b)). L’ordinamento italiano già prevedeva al momento dell’emanazione della seconda direttiva l’iscrizione delle azioni proprie all’attivo (art. 2424 c.c.) e qualche autore aveva già teorizzato la necessità di costituire una riserva indisponibile di pari importo al passivo211; ora la direttiva impone questo comportamento, con la finalità di impedire una restituzione dei conferimenti212 e di impedire che dall’iscrizione in attivo delle azioni proprie derivi un aumento fittizio di patrimonio.
Oltre all’informativa di bilancio, che come abbiamo visto può essere del tutto assente, la direttiva impone all’art. 22 paragrafo 2 alla società la redazione di un’ulteriore prospetto, il rapporto di gestione, da redarsi a cura degli amministratori, che deve contenere in modo dettagliato e consuntivo tutte le informazioni utili per ricostruire le vicende riguardanti le azioni proprie, acquistate direttamente o indirettamente dalla società213: i dati relativi alle acquisizioni avvenute durante l’esercizio (le motivazioni, il numero, il valore nominale e la quota di capitale rappresentata dalle azioni acquistate), alle cessioni avvenute durante l’esercizio (corrispettivo di trasferimento, se avvenute a titolo oneroso) e alle azioni detenute complessivamente in portafoglio al momento della
Roma, 1931, 393; A. ANTONUCCI, Sui diritti inerenti alle azioni proprie, in La seconda direttiva
CEE in materia societaria, a cura di L. Buttaro – A. Patroni Griffi, Milano, Giuffrè, 1984, 420.
210 E. SABATELLI, Acquisto di azioni proprie da parte della società emittente, in La seconda
direttiva CEE in materia societaria, a cura di L. Buttaro – A. Patroni Griffi, Milano, Giuffrè, 1984,
279.
211 Così A. DE GREGORIO, Delle società e delle associazione commerciali, Torino, 1938, 303 ss. 212 S. FORTUNATO, Acquisto di azioni proprie: finanziamento e contabilizzazione, in La seconda
direttiva CEE in materia societaria, a cura di L. Buttaro – A. Patroni Griffi, Milano, Giuffrè, 1984,
339, secondo cui la posta da appore al passivo ha natura di mera «posta correttiva…in corrispondenza delle azioni proprie scritte in attivo».
213 Così S. FORTUNATO, op. cit., 347, alla luce della previsione contenuta all’art. 19 paragrafo 1 lett. b) che impone di computare anche le azioni acquisite da un terzo per conto della società ai fini del limite del 10% del capitale.
redazione della relazione (le motivazioni, il numero, il valore nominale e la quota di capitale rappresentata dalle azioni in portafoglio)214.
Alla sanzione che la seconda direttiva ricollega all’acquisto effettuato in violazione delle disposizioni appena viste, di cui art. 21215 e art. 20, va certamente attribuita portata innovativa rispetto all’ordinamento italiano previgente: mentre la dottrina italiana si divideva sostenendo che l’acquisto illegittimo dovesse essere colpito da nullità o annullabilità216, la direttiva introduce l’obbligo di compiere un atto opposto a quello che ha determinato la violazione, in modo da annullarne l’effetto della prima operazione senza pregiudicarne l’intima validità.
La medesima sanzione si applica però a due diverse fattispecie di violazione: l’art. 21 disciplina infatti la sorte degli acquisti illegittimi in senso proprio, che hanno violato le condizioni previste dall’art. 19 (quando siano state violate le condizioni di cui al paragrafo 1, lett. da a) a d) senza che si possano applicare le norme eccezionali dei paragrafi 2 e 3) o che sono state acquistate con operazioni diverse da quelle previste dall’art. 20; e anche la sorte degli acquisti “legittimi” il cui effetto è quello di portare le azioni proprie detenute in portafoglio oltre il limite consentito del 10% del capitale sottoscritto217. Per queste due diverse circostanze quindi la sanzione è la medesima, ma cambia il termine entro il quale l’acquisto deve essere perfezionato, pena l’obbligo di annullamento: per gli acquisti illegittimi il termine è un anno, mentre per quelli legittimi ma contrari al limite del 10% il limite è portato a tre anni.
Rispetto alle sanzioni di inefficacia dell’atto, la soluzione adottata dal Legislatore comunitario riesce meglio a conciliare le istanze di tutela del patrimonio della società (poiché l’obbligo di annullamento non è immediato e la riduzione del capitale «va
214 S. FORTUNATO, op. cit., 344.
215 Art. 21: «Le azioni acquistate in violazione degli articoli 19 e 20 debbono essere trasferite entro un anno a decorrere dalla loro acquisizione. Se esse non sono state trasferite entro tale termine si applica l’articolo 20, paragrafo 3».
216 A favore della nullità ricordiamo le opinioni di P. PITTER, op. cit., 954 e A. GRAZIANI, op. cit., 302; a favore dell’annullabilità si era invece espresso G. FRE’, op. cit., 267.
217 Va però ricordato che è esente da sanzione alcuna l’acquisto effettuato ai sensi dell’art. 20 paragrafo 1 lett. a), preordinato ad una successiva riduzione del capitale, il quale può legittimamente derogare al limite del 10% finché non si sia provveduto all’annullamento.
considerata come rimedio tendenzialmente residuale»218) e la sicurezza della circolazione dei titoli (senza comportare disagi per l’ex socio alienante e per i successivi acquirenti219). Quanto alle forme di alienazione consentite la direttiva non impone alcuna condizione, anche se alla luce della ratio legis che pare ispirare tale dettato normativo sembra da escludersi il trasferimento a titolo gratuito220.