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2.   L’evoluzione storica della disciplina italiana e comunitaria

2.3 La seconda direttiva comunitaria in materia societaria

2.3.3 Il regime delle azioni proprie

Il regime dettato per le azioni proprie detenute in portafoglio è disciplinato dall’articolo   22203 e costituisce ancora una volta una soglia di tutela minima che il

d) alle azioni acquisite in virtù di un obbligo legale risultante da una decisione giudiziaria a tutela delle minoranze  di  azionisti,  in  particolare  in  caso  di  fusione,  di  cambiamento  dell’oggetto   o   del   tipo   della   società,   di   trasferimento   della   sede   sociale   all’estero   o   di   introduzione   di   limitazioni per il trasferimento delle azioni;

e) alle azioni acquisite da un  azionista  a  causa  dell’omessa  liberazione  delle  stesse; f) alle azioni acquisite per indennizzare azionisti minoritari di società collegate;

g)   alle   azioni   interamente   liberate   acquisite   in   occasione   d’una   vendita   forzata   eseguita   per   soddisfare una credito della società nei confronti del proprietario di tali azioni;

h)  alle  azioni  interamente  liberate  emesse  da  una  società  d’investimento  a  capitale  fisso  ai  sensi   dell’articolo   15,   paragrafo   4,   secondo   comma   ed   acquisite   da   questa   o   da   una   società   ad   essa collegata,  su  richiesta  di  coloro  che  effettuano  gli  investimenti.  L’articolo  15,  paragrafo  4,  terzo   comma,   lettera  a)   è  applicabile.   Tali   acquisizioni   non   possono   avere   l’effetto   che   l’attivo   netto   scenda  al  di  sotto  dell’importo  del  capitale  sottoscritto aumentato delle riserve che la legge non consente di distribuire.

2. Tuttavia le azioni acquisite nei casi indicati dal paragrafo 1, lettere da b) a g) devono essere trasferite entro un termine massimo di tre anni dalla loro acquisizione, salvo che il valore nominale o, in mancanza di questo, il valore contabile delle azioni acquisite, comprese le azioni che la società può aver acquisito attraverso una persona che agisce in suo nome, ma per conto della società, non superi il 10% del capitale sottoscritto.

3. In mancanza di trasferimento entro il termine fissato al paragrafo 2, le azioni devono essere annullate. La legislazione di uno Stato membro può subordinare tale annullamento ad una riduzione del capitale sottoscritto di un importo corrispondente. Tale riduzione deve essere obbligatoria   qualora   l’acquisizione   di   azioni   da   annullare   abbia  come   effetto   che  l’attivo   netto   diventi  inferiore  all’importo  di  cui  all’articolo  15,  paragrafo  1,  lettera  a)».  

203 Art. 22: «1. Qualora la registrazione di uno Stato membro permetta ad una società di acquisire azioni proprie o direttamente o tramite una persona che agisce a nome proprio, ma per conto di tale società, essa sottopone in ogni momento la detenzione di tali azioni, almeno alle condizioni seguenti:

a) fra i diritti di cui sono fornite le azioni, è in ogni caso sospeso il diritto di voto delle azioni proprie;

b)  se  tali  azioni  sono  contabilizzate  nell’attivo  del  bilancio,  una  riserva  indisponibile  dello  stesso   importo è iscritta al passivo.

2. Qualora la legislazione di uno Stato membro permetta ad una società di acquisire azioni proprie o direttamente o tramite una persona che agisce a nome proprio, ma per conto di tali società, essa esige che il rapporto di gestione precisi almeno:

a) i motivi delle acquisizioni  fatte  durante  l’esercizio;

b) il numero e il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, Il valore contabile delle azioni   acquisite   e   trasferite   durante   l’esercizio,   nonché   la   quota   di   capitale   sottoscritto   corrispondente a tali azioni;

Legislatore si preoccupa di dettare pur nella consapevolezza della maggior severità di alcuni ordinamenti statali; esso si applica a tutte le azioni detenute in portafoglio, sia che siano state acquistate a titolo oneroso sia che siano detenute a seguito di altre vicende (acquisti  a  titolo  gratuito,  fusione,  ecc…)204.

Una delle condizioni poste dalla direttiva e maggiormente condivisa205 dalla legislazione dei singoli Stati è la sospensione del diritto di voto relativo alle azioni proprie, applicabile anche ai casi di acquisto indiretto, teso ad evitare che gli amministratori, agendo in quanto espressione del gruppo di controllo oppure in proprio, acquistino   un   indebito   potere   a   spese   degli   altri   soci   (che   hanno   per   l’acquisto   rinunciato alla distribuzione di una parte degli utili)206. Come nella normativa del Codice Civile,  che  all’art. 2357 disciplina unicamente la fattispecie del voto207,  c’è  da  chiedersi  se   anche nella direttiva questa previsione espressa della sospensione del voto sia un indizio a sostegno della teoria della sospensione degli altri diritti o indichi invece il contrario;  tuttavia  alla  luce  dello  spirito  e  del  tono  dell’intera  direttiva  pare  ragionevole   concludere che il Legislatore comunitario lasci agli Stati membri la disciplina degli altri diritti spettanti alle azioni proprie, alle quali peraltro non pare doversi attribuire un generale diritto di essere parificate alle altre azioni in circolazione208.

La previsione della sospensione del diritto di voto apre però un dibattito riguardante l’effetto   di   questa   sospensione   sui quorum assembleari: a   sostegno   dell’irrilevanza di queste si è espressa fino a questo momento larga parte della dottrina209. Non mancano

d) il numero e il valore nominale, o in mancanza di valore nominale, il valore contabile di tutte le azioni acquisite e detenute in portafoglio, nonché la quota di capitale sottoscritto corrispondente a tali azioni».

204 A. ANTONUCCI, op. ult. cit., 405. 205 A. ANTONUCCI, op. ult. cit., 408 ss.

206 B. POZZO, op. cit., 244; A. ANTONUCCI, op. ult. cit., 411. 207 Si veda il dibattito citato supra al paragrafo 2.2.

208 Così A. ANTONUCCI, Sui diritti inerenti alle azioni proprie, in La seconda direttiva CEE in

materia societaria, a cura di L. Buttaro – A. Patroni Griffi, Milano, Giuffrè, 1984, 422 ss., secondo

cui la particolare coincidenza della figura del socio e della società spoglierebbe le azioni proprie della loro attitudine a rappresentare la partecipazione sociale, alla quale viene normalmente collegata  l’esistenza  degli  usuali  diritti  patrimoniali  ed  amministrativi.

209 F. FERRARA jr., Gli imprenditori e le società, Giuffrè, Milano,   1952,   281;   G.   FRE’,   Società per

azioni, in Commentario del codice civile, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna - Roma, 1982,

234; A. DE GREGORIO, L’   acquisto   delle   azioni   di   una   società   anonima   per   conto   della   stessa  

però   le   opinioni   contrarie,   che   sostengono   anzi   che   l’operazione   di   acquisto   di   azioni   proprie  possa  essere  precisamente  finalizzata  all’«abbassamento  dei  quorum»210.

Durante il periodo di detenzione il Legislatore comunitario lascia agli Stati membri la decisione  sull’opportunità  di  iscrivere  le  azioni  proprie  in  bilancio  e  si  limita  a  disporre   che in caso affermativo la posta attiva Azioni proprie in portafoglio sia bilanciata da un’apposita riserva al passivo (art. 22 paragrafo 1 lett. b)). L’ordinamento   italiano   già   prevedeva  al  momento  dell’emanazione  della  seconda  direttiva  l’iscrizione  delle  azioni   proprie   all’attivo   (art.   2424   c.c.)   e   qualche   autore   aveva   già   teorizzato la necessità di costituire una riserva indisponibile di pari importo al passivo211; ora la direttiva impone questo comportamento, con la finalità di impedire una restituzione dei conferimenti212 e di  impedire  che  dall’iscrizione  in  attivo  delle  azioni  proprie derivi un aumento fittizio di patrimonio.

Oltre  all’informativa  di  bilancio, che come abbiamo visto può essere del tutto assente, la   direttiva   impone   all’art.   22   paragrafo   2   alla   società   la   redazione   di   un’ulteriore   prospetto, il rapporto di gestione, da redarsi a cura degli amministratori, che deve contenere in modo dettagliato e consuntivo tutte le informazioni utili per ricostruire le vicende riguardanti le azioni proprie, acquistate direttamente o indirettamente dalla società213: i dati relativi alle  acquisizioni  avvenute  durante  l’esercizio  (le  motivazioni,  il   numero, il valore nominale e la quota di capitale rappresentata dalle azioni acquistate), alle  cessioni  avvenute  durante  l’esercizio  (corrispettivo  di  trasferimento,  se  avvenute  a   titolo oneroso) e alle azioni detenute complessivamente in portafoglio al momento della

Roma, 1931, 393; A. ANTONUCCI, Sui diritti inerenti alle azioni proprie, in La seconda direttiva

CEE in materia societaria, a cura di L. Buttaro – A. Patroni Griffi, Milano, Giuffrè, 1984, 420.

210 E. SABATELLI, Acquisto di azioni proprie da parte della società emittente, in La seconda

direttiva CEE in materia societaria, a cura di L. Buttaro – A. Patroni Griffi, Milano, Giuffrè, 1984,

279.

211 Così A. DE GREGORIO, Delle società e delle associazione commerciali, Torino, 1938, 303 ss. 212 S. FORTUNATO, Acquisto di azioni proprie: finanziamento e contabilizzazione, in La seconda

direttiva CEE in materia societaria, a cura di L. Buttaro – A. Patroni Griffi, Milano, Giuffrè, 1984,

339, secondo cui   la   posta   da   appore   al   passivo   ha   natura   di   mera   «posta   correttiva…in   corrispondenza delle azioni proprie scritte in attivo».

213 Così S. FORTUNATO, op. cit., 347,  alla  luce  della  previsione  contenuta  all’art.  19  paragrafo  1   lett. b) che impone di computare anche le azioni acquisite da un terzo per conto della società ai fini del limite del 10% del capitale.

redazione della relazione (le motivazioni, il numero, il valore nominale e la quota di capitale rappresentata dalle azioni in portafoglio)214.

Alla sanzione che la seconda direttiva   ricollega   all’acquisto   effettuato   in   violazione   delle disposizioni appena viste, di cui art. 21215 e art. 20, va certamente attribuita portata innovativa rispetto all’ordinamento   italiano   previgente:   mentre   la   dottrina   italiana si divideva sostenendo che l’acquisto  illegittimo  dovesse  essere  colpito  da  nullità   o annullabilità216,  la  direttiva  introduce  l’obbligo  di  compiere  un  atto  opposto  a  quello   che  ha  determinato  la  violazione,  in  modo  da  annullarne  l’effetto  della prima operazione senza pregiudicarne l’intima  validità.

La  medesima  sanzione  si  applica  però  a  due  diverse  fattispecie  di  violazione:  l’art.  21   disciplina infatti la sorte degli acquisti illegittimi in senso proprio, che hanno violato le condizioni   previste   dall’art.   19   (quando   siano   state   violate le condizioni di cui al paragrafo 1, lett. da a) a d) senza che si possano applicare le norme eccezionali dei paragrafi 2 e 3) o che sono state acquistate con operazioni diverse da quelle previste dall’art.  20;  e  anche  la  sorte  degli  acquisti  “legittimi”  il  cui  effetto  è  quello  di  portare  le   azioni proprie detenute in portafoglio oltre il limite consentito del 10% del capitale sottoscritto217. Per queste due diverse circostanze quindi la sanzione è la medesima, ma cambia il termine entro il quale l’acquisto   deve   essere   perfezionato,   pena   l’obbligo   di   annullamento: per gli acquisti illegittimi il termine è un anno, mentre per quelli legittimi ma contrari al limite del 10% il limite è portato a tre anni.

Rispetto   alle   sanzioni   di   inefficacia   dell’atto,   la soluzione adottata dal Legislatore comunitario riesce meglio a conciliare le istanze di tutela del patrimonio della società (poiché   l’obbligo   di   annullamento   non   è   immediato e la riduzione del capitale «va

214 S. FORTUNATO, op. cit., 344.

215 Art. 21: «Le azioni acquistate in violazione degli articoli 19 e 20 debbono essere trasferite entro un anno a decorrere dalla loro acquisizione. Se esse non sono state trasferite entro tale termine  si  applica  l’articolo  20,  paragrafo  3».

216 A favore della nullità ricordiamo le opinioni di P. PITTER, op. cit., 954 e A. GRAZIANI, op. cit., 302;  a  favore  dell’annullabilità  si  era  invece  espresso  G.  FRE’,  op. cit., 267.

217 Va   però   ricordato   che   è  esente   da   sanzione   alcuna   l’acquisto   effettuato  ai  sensi   dell’art.   20   paragrafo 1 lett. a), preordinato ad una successiva riduzione del capitale, il quale può legittimamente derogare al  limite  del  10%  finché  non  si  sia  provveduto  all’annullamento.

considerata come rimedio tendenzialmente residuale»218) e la sicurezza della circolazione  dei  titoli  (senza  comportare  disagi  per  l’ex  socio  alienante  e  per  i successivi acquirenti219). Quanto alle forme di alienazione consentite la direttiva non impone alcuna condizione, anche se alla luce della ratio legis che pare ispirare tale dettato normativo sembra da escludersi il trasferimento a titolo gratuito220.