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2.   L’evoluzione storica della disciplina italiana e comunitaria

2.6 La direttiva comunitaria del 2006

La direttiva 2006/68/CEE del 6 settembre 2006 ha modificato il testo della seconda direttiva in materia societaria 1977/91/CEE introducendo importanti innovazioni in tema di conferimenti non in contanti, azioni proprie e assistenza finanziaria. L’innovazione   in   materia   di   azioni   proprie336 è   stata   stimolata   dall’esigenza   di   «accrescere la flessibilità e  (…)  ridurre gli oneri amministrativi a carico delle società, le quali devono poter reagire rapidamente agli sviluppi del mercato che incidano sul prezzo delle loro azioni» nonché di «rafforzarne la flessibilità con riguardo ai cambiamenti nella struttura proprietaria»337.

Sono stati in questa sede modificati i paragrafi n. 1 degli artt. 19 e 23 ed è stato introdotto ex novo l’art.   23-bis in materia di altre operazioni sulle proprie azioni con parti correlate, modifiche che testimoniano il «minor sfavore mostrato dal legislatore sovranazionale nei confronti delle operazioni sulle azioni proprie»338.

Le  principali  innovazioni  che  hanno  investito  l’art.  19339 (alcune delle quali sono state condivise dal gruppo di lavoro SLIM340, dal gruppo di esperti HLG341 e dalla Commissione342) sono:

336 Tesa, secondo N. ABRIANI, Il  capitale  sociale  dopo  la  “nuova”  seconda  direttiva  e  d.lg.  4  agosto  

2008, n. 142: sulla c.d. «semplificazione» della disciplina  dei  conferimenti  in  natura,  dell’acquisto  di   azioni proprie e del divieto di assistenza finanziaria, in Rivista  di  diritto  dell’impresa, 2009, 245 ss.,

ad avvicinare gli ordinamenti societari europei a quelli nordamericani alleggerendo l’impostazione restrittiva della seconda direttiva originaria.

337 Quarto e quinto considerando della direttiva 2006/68/CEE del 6 settembre 2006. 338 E. CERVIO, Passa il diritto di acquisto di azioni proprie, in Guida al diritto, 2008, 91. 339 Art. 1 n. 4 direttiva 2006/68 CEE:  «All’articolo  19,  il  paragrafo  1  è  sostituito  dal  seguente: “Fatti  salvi  il  principio  della  parità  di  trattamento  di  tutti  gli  azionisti  che  si  trovano  in  condizioni   identiche, e la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa   all’abuso   di   informazioni   privilegiate   e   alla   manipolazione   del   mercato   (abusi   di  

a. l’esplicitazione del principio di parità di trattamento tra gli azionisti;

b. l’eliminazione   del   limite   del   decimo   del   capitale   imposto   per   l’acquisto   e   detenzione delle azioni proprie;

c. l’estensione  dell’orizzonte  temporale  di  validità  della  autorizzazione  assembleare, che passa da diciotto mesi a cinque anni.

Accanto a queste modifiche, che verranno recepite da tutti gli Stati membri, il Legislatore   comunitario   prevede   poi   un’elencazione   di   altre   condizioni   che   potranno   essere facoltativamente disposte dai singoli   Stati   come   limite   all’acquisto   di   azioni   proprie,   come   ad   esempio:   la   possibilità   che   l’ammontare   e   i   termini   dell’operazione   d’acquisto  risultino  direttamente  dall’atto  costitutivo  o  dallo  statuto,  la  possibilità  che  gli   Stati membri reintroducano un limite quantitativo alle azioni da acquistare in ogni caso non inferiore al limite del 10% del capitale sociale (appena abrogato), l’introduzione  di   obblighi  di  informazione  e  pubblicità  supplementari,  …  .

La   modifica   della   disposizione   riguardante   l’assistenza finanziaria343 invece sembra costituire   un   mutamento   d’impostazione   nella   considerazione   che   il   Legislatore   ha   di  

mercato), lo Stato membro può autorizzare una società ad acquisire azioni proprie, o direttamente o tramite una persona che agisca in nome proprio ma per conto di tale società. Nella misura in cui tali acquisizioni sono autorizzate, gli Stati membri le subordinano alle seguenti condizioni:

a)   l’autorizzazione   è   accordata   dall’assemblea,   che   ne   determina   modalità   e   condizioni,   in   particolare   il   numero   massimo   di   azioni   da   acquisire,   il   periodo   per   cui   è   accordata   l’autorizzazione,  la  cui  durata  massima  sarà  determinata  dalla  legislazione  nazionale ma che, in ogni caso, non può essere superiore a 5 anni e, in caso di acquisizione a titolo oneroso, il corrispettivo  minimo  e  il  corrispettivo  massimo.  I  membri  dell’organo  di  amministrazione  o  di   direzione si assicurano che, per ogni acquisizione autorizzata, siano rispettate le condizioni di cui alle lettere b) e c);

b) le acquisizioni, ivi comprese le azioni acquisite in precedenza dalla società e detenute nel suo portafoglio, nonché le azioni acquisite da una persona che agisca in nome proprio ma per conto della  società  non  possono  avere  l’effetto  di  diminuire  l’attivo  netto  al  di  sotto  dell’importo  di  cui   all’articolo  15,  paragrafo  1,  lettere  a)  e  b);

c)  l’operazione  può  riguardare  soltanto  azioni  interamente  liberate.

Gli Stati membri possono inoltre subordinare le acquisizioni di cui al primo comma ad una delle seguenti  condizioni:  (…)”».

340 Acronimo di Simpler Legislation for Internal Markets. 341 Acronimo di High Level Group of Company Law Experts.

342 Che si è espressa nel Piano di azione della commissione per il rafforzamento della corporate governance e   l’ammodernamento   del   diritto   societario   nell’Unione   Europea   comunicato al Parlamento europeo il 21 maggio 2003.

questo strumento344, che viene ora considerato come uno strumento di flessibilità che può essere utilizzato nel rispetto di limiti che tutelino   l’interesse di azionisti e terzi. Viene così infranto il dogma del divieto di assistenza finanziaria, seppur alle condizioni previste  dal  nuovo  testo  dell’art.  23  paragrafo  1345:

a. tutte  le  operazioni  sono  sottoposte  alla  responsabilità  dell’organo  amministrativo o direttivo;

b. l’assistenza  deve  essere  prestata  a  condizioni  di  mercato  eque;

c. è necessario valutare attentamente il merito di credito del terzo (o delle controparti);

d. l’operazione   deve   essere   autorizzata   dall’assemblea   da   una   maggioranza   di   almeno 2/3;

“Qualora   uno   Stato   membro   permetta   a   una   società   di   anticipare   fondi,   accordare   prestiti   o   fornire   garanzie   per   l’acquisizione   delle   sue   azioni   da   parte   di   un   terzo,   direttamente   o   indirettamente, esso subordina tali operazioni alle condizioni enunciate al secondo, terzo, quarto e quinto comma.

Le  operazioni  hanno  luogo  sotto  la  responsabilità  dell’organo  di  amministrazione  o  di  direzione,   a condizioni di mercato eque, in particolare per quanto riguarda gli interessi pagati e le garanzie prestate  alla  società  per  i  prestiti  o  l’anticipo  di  fondi  di  cui  al  primo  comma.  Il  merito  di  credito   del terzo o, in caso di transazioni multilaterali, di ciascuna controparte, deve essere stato debitamente valutato.

L’organo  di  amministrazione  o  di  direzione  sottopone  l’operazione  all’autorizzazione  preventiva   dell’assemblea,  la  quale  delibera  secondo  le  regole  in  materia  di  numero  legale  e  di  maggioranza   di   cui   all’articolo   40.   L’organo   di   amministrazione   o   di   direzione   presenta   all’assemblea   una   relazione  scritta  illustrando  le  ragioni  dell’operazione,  l’interesse  che  l’operazione  presenta  per   la  società,  le  condizioni  dell’operazione,  i  rischi  che  essa  comporta  per  la  liquidità  e  la  solvibilità   della società e il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni. La relazione viene trasmessa al registro  per  la  successiva  pubblicazione  ai  sensi  dell’articolo  3  della  direttiva  68/151/CEE. L’importo   complessivo   dell’assistenza   finanziaria   prestata   ai   terzi   non   comporta   mai   una   riduzione  dell’attivo  netto  della  società  al  di  sotto  dell’importo  di  cui  all’articolo  15,  paragrafo  1,   lettere   a)   e   b),   tenuto   conto   anche   dell’eventuale   riduzione   dell’attivo   netto   derivante   dall’acquisto,   da  parte  della   società  o   per  conto   della  stessa,   di  azioni   proprie  conformemente   all’articolo  19,  paragrafo  1.  La  società  iscrive  nel  passivo  del  bilancio  una  riserva  indisponibile   pari  all’importo  complessivo  dell’assistenza  finanziaria.

Qualora   un   terzo,   usufruendo   dell’assistenza   finanziaria   della   società   acquisti   da   essa   azioni   proprie   di   cui   all’articolo   19,   paragrafo   1,   ovvero   sottoscriva   azioni   emesse   nel   quadro   di   un   aumento del capitale sottoscritto, tale acquisizione o tale sottoscrizione sono realizzate ad un giusto  prezzo”».

344 E. CERVIO, Passa il diritto di acquisto di azioni proprie, in Guida al diritto, 2008, 92.

345 G. CAPPARELLA, Le operazioni di merger-leveraged buyout nella riforma societaria, con

particolare riferimento alle società a responsabilità limitata, in Rivista del notariato, 2008, 5,

e. l’organo   amministrativo   è   tenuto   a   redigere   una   relazione   che   informi   sulle   ragioni,   gli   interessi   e   i   rischi   che   contraddistinguono   l’operazione,   nonché   il   prezzo di acquisto; è tenuto altresì a trasmetterne copia al registro delle imprese per la sua iscrizione;

f. l’assistenza   finanziaria   non   deve   in   nessun   caso   compromettere   l’equilibrio   patrimoniale   della   società   riducendo   l’attivo   netto   al   di   sotto   dell’importo   del   capitale sottoscritto aumentato delle riserve che la legge non consente di distribuire;

g. l’operazione  dev’essere  conclusa  ad  un  prezzo  di  acquisto  o  sottoscrizione  giusto; h. l’operazione  comporta  l’iscrizione  in  bilancio  di  una  riserva  indisponibile  per  lo  

stesso importo.

Le sopracitate condizioni sembrano quindi preservare «lo spirito della seconda direttiva» e funzionali a sottrarre «l’operazione  alla  discrezione  degli  amministratori»346 in   modo   da   tutelare   l’interesse   della   società   e   dei   terzi. L’abbattimento   del   divieto   di   assistenza finanziaria apre anche le porte ad un importante strumento di finanza strategica, il leveraged buyout.